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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/08/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. 2512/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]15/23 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARIANELLI CHIARA (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...]138/30 16121 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MARIANELLI CHIARA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MESSINA il 24/08/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Continueranno ad abitare prevalentemente con la madre presso la casa coniugale sita in
Rapallo via Torino n. 15/23, ove tutt'ora hanno la residenza, relativamente alla quale la sig.ra subentra nel contratto di locazione in via esclusiva continuando a versare il Pt_1
canone mensile pari ad Euro 650,00 oltre ad Euro 100,00, quale acconto sugli oneri condominiali, oltre alle utenze domestiche;
3) Le parti, valutate le necessità collegate alla tenera età dei figli, concordano affinché le visite settimanali paterne agli stessi si svolgano presso la casa coniugale in Rapallo, almeno sino al compimento dei tre anni del piccolo Per_2
In particolare il padre vedrà i bambini nelle giornate di lunedì e mercoledì secondo orari differenti in base ai propri turni lavorativi che dovranno essere comunicati alla madre con congruo anticipo: qualora svolga il turno lavorativo del pomeriggio (dalle ore 13:30 alle ore
20:30), si recherà presso la casa coniugale per le ore 08:00 del mattino preleverà la minore per accompagnarla a scuola;
dopodiché tornerà nella predetta abitazione per Per_1
accudire il piccolo sino alle ore 12:30 circa, provvedendo anche alla preparazione del Per_2
pranzo per lo stesso. Qualora svolga il turno lavorativo del mattino (dalle ore 07:30 alle ore
13:30) si recherà a prendere la figlia all'uscita di scuola per le ore 16:00 insieme alla Per_1
quale si recherà presso la casa coniugale a prelevare anche il minore rimanendo con Per_2 loro sino alle ore 20:00 circa, dopo aver consumato insieme a loro la cena.
I week end di visita saranno alternati tra i genitori. Nel fine settimana di competenza del padre lo stesso si recherà presso la casa familiare alle ore 08:00 circa del sabato mattina e starà tutto il giorno con i bambini provvedendo alla spesa alimentare, a proprie spese. Dopo aver consumato la cena e provveduto alla messa a letto dei minori si recherà presso la propria abitazione per poi tornare la domenica mattina al solito orario.
Nell'arco temporale in cui il padre si troverà presso la casa coniugale, la madre non sarà comunque presente, salvo imprevisti, lasciando ampia libertà al padre nella gestione e accudimento dei figli.
4) Durante il periodo estivo, ovvero quando l'attività scolastica è sospesa, i genitori manterranno il regime di frequentazione con i figli sopra descritto comprendendo l'accompagnamento e/o prelevamento presso il centro estivo/campus eventualmente frequentato dai figli. Qualora la madre decida di trascorrere il periodo di vacanza con i minori la stessa dovrà garantire loro una chiamata giornaliera con il padre al quale dovrà essere comunicata la località di destinazione con i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Con il compimento dei tre anni del piccolo il padre potrà, in accordo con la madre, Per_2
trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con i figli. In questa ultima ipotesi il padre avrà cura di informare la madre circa le località di destinazione fornendo i relativi recapiti e garantirà, allo stesso modo, una chiamata giornaliera tra i figli e la madre.
5) Anche durante le vacanze natalizie e pasquali il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, nelle quali i genitori si accorderanno con congruo anticipo sulle modalità di gestione dei figli, coordinandosi anche in base ai turni lavorativi del padre rispettando il più possibile il regime dell'alternanza di anno in anno. Tale organizzazione varrà altresì per le ulteriori feste cd rosse.
6) Al momento entrambi i minori non svolgono alcuna attività extrascolastica la scelta delle quali, in futuro, dovrà essere concordata tra i genitori, valutate le inclinazioni e passioni dei figli.
7) Il sig. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori CP_1
l'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra - IBAN [...] (somma Parte_1
rivalutabile di anno in anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT).
8) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei minori in osservanza a quanto previsto dal Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che qui si intende richiamato.
9) Le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra Ad oggi tale assegno è di circa Euro 800,00 e Parte_1 comprende anche la quota di spettanza per la figlia avuta dalla sig.ra a altra Per_3 Pt_1
relazione.
10) Il sig. si impegna, sin d'ora, in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà, a CP_1
destinare una quota del ricavato dalla vendita ai minori e da versarsi su conti Per_1 Per_2
correnti/libretti postali appositamente, e nell'eventualità, aperti in loro favore.
11) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto detto trasferimento, e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto e/o altro documento equipollente dei figli minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2022, Numero 218, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. DOMENICO PELLEGRINI Presidente
Dott. GIOVANNI MADDALENI Giudice
Dott. DANILO CORVACCHIOLA Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...], il [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...]15/23 16035 RAPALLO ITALIA ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. MARIANELLI CHIARA (C.F. ), che C.F._2
la rappresenta e la difende, come da procura in atti
E
C.F. , nato a [...], il [...], CP_1 C.F._3
residente in [...]138/30 16121 GENOVA ITALIA, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. MARIANELLI CHIARA (C.F.
), che lo rappresenta e lo difende, come da procura in atti C.F._2
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 26/6/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MESSINA il 24/08/2022 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
Autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
Le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
1) I coniugi vivranno separati e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge. 2) I figli minori e verranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori. Per_1 Per_2
Continueranno ad abitare prevalentemente con la madre presso la casa coniugale sita in
Rapallo via Torino n. 15/23, ove tutt'ora hanno la residenza, relativamente alla quale la sig.ra subentra nel contratto di locazione in via esclusiva continuando a versare il Pt_1
canone mensile pari ad Euro 650,00 oltre ad Euro 100,00, quale acconto sugli oneri condominiali, oltre alle utenze domestiche;
3) Le parti, valutate le necessità collegate alla tenera età dei figli, concordano affinché le visite settimanali paterne agli stessi si svolgano presso la casa coniugale in Rapallo, almeno sino al compimento dei tre anni del piccolo Per_2
In particolare il padre vedrà i bambini nelle giornate di lunedì e mercoledì secondo orari differenti in base ai propri turni lavorativi che dovranno essere comunicati alla madre con congruo anticipo: qualora svolga il turno lavorativo del pomeriggio (dalle ore 13:30 alle ore
20:30), si recherà presso la casa coniugale per le ore 08:00 del mattino preleverà la minore per accompagnarla a scuola;
dopodiché tornerà nella predetta abitazione per Per_1
accudire il piccolo sino alle ore 12:30 circa, provvedendo anche alla preparazione del Per_2
pranzo per lo stesso. Qualora svolga il turno lavorativo del mattino (dalle ore 07:30 alle ore
13:30) si recherà a prendere la figlia all'uscita di scuola per le ore 16:00 insieme alla Per_1
quale si recherà presso la casa coniugale a prelevare anche il minore rimanendo con Per_2 loro sino alle ore 20:00 circa, dopo aver consumato insieme a loro la cena.
I week end di visita saranno alternati tra i genitori. Nel fine settimana di competenza del padre lo stesso si recherà presso la casa familiare alle ore 08:00 circa del sabato mattina e starà tutto il giorno con i bambini provvedendo alla spesa alimentare, a proprie spese. Dopo aver consumato la cena e provveduto alla messa a letto dei minori si recherà presso la propria abitazione per poi tornare la domenica mattina al solito orario.
Nell'arco temporale in cui il padre si troverà presso la casa coniugale, la madre non sarà comunque presente, salvo imprevisti, lasciando ampia libertà al padre nella gestione e accudimento dei figli.
4) Durante il periodo estivo, ovvero quando l'attività scolastica è sospesa, i genitori manterranno il regime di frequentazione con i figli sopra descritto comprendendo l'accompagnamento e/o prelevamento presso il centro estivo/campus eventualmente frequentato dai figli. Qualora la madre decida di trascorrere il periodo di vacanza con i minori la stessa dovrà garantire loro una chiamata giornaliera con il padre al quale dovrà essere comunicata la località di destinazione con i relativi indirizzi e recapiti telefonici. Con il compimento dei tre anni del piccolo il padre potrà, in accordo con la madre, Per_2
trascorrere quindici giorni anche non consecutivi con i figli. In questa ultima ipotesi il padre avrà cura di informare la madre circa le località di destinazione fornendo i relativi recapiti e garantirà, allo stesso modo, una chiamata giornaliera tra i figli e la madre.
5) Anche durante le vacanze natalizie e pasquali il regime di frequentazione resterà inalterato fatte salve le giornate del 25 e 26 dicembre, l'1 e il 6 gennaio, Pasqua e Pasquetta, nelle quali i genitori si accorderanno con congruo anticipo sulle modalità di gestione dei figli, coordinandosi anche in base ai turni lavorativi del padre rispettando il più possibile il regime dell'alternanza di anno in anno. Tale organizzazione varrà altresì per le ulteriori feste cd rosse.
6) Al momento entrambi i minori non svolgono alcuna attività extrascolastica la scelta delle quali, in futuro, dovrà essere concordata tra i genitori, valutate le inclinazioni e passioni dei figli.
7) Il sig. corrisponderà a titolo di assegno di mantenimento per i figli minori CP_1
l'importo di € 600,00 (seicento/00) mensili da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese sul c/c intestato alla sig.ra - IBAN [...] (somma Parte_1
rivalutabile di anno in anno in base alle variazioni dell'indice ISTAT).
8) Ciascun genitore contribuirà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie da effettuare nell'interesse dei minori in osservanza a quanto previsto dal Verbale del 15 settembre 2016 redatto dal Tribunale di Genova, Sezione Famiglia, che qui si intende richiamato.
9) Le parti concordano che l'assegno unico universale continuerà ad essere percepito per intero dalla sig.ra Ad oggi tale assegno è di circa Euro 800,00 e Parte_1 comprende anche la quota di spettanza per la figlia avuta dalla sig.ra a altra Per_3 Pt_1
relazione.
10) Il sig. si impegna, sin d'ora, in caso di vendita dell'immobile di sua proprietà, a CP_1
destinare una quota del ricavato dalla vendita ai minori e da versarsi su conti Per_1 Per_2
correnti/libretti postali appositamente, e nell'eventualità, aperti in loro favore.
11) Entrambi i genitori si impegneranno a comunicare ogni eventuale cambiamento di residenza e/o domicilio, entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuto detto trasferimento, e alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio e/o rinnovo della carta d'identità e/o passaporto e/o altro documento equipollente dei figli minori.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2022, Numero 218, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, 25 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Domenico Pellegrini
Minuta redatta dal G.O.P. Dott. Loredana Palomba