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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 12/06/2025, n. 152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 152 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:50, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa;
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:46:06 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " Email_2 è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21051.20250424164603.33139.148.1.58@pec.aruba.it
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:46:07 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " " Email_3
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: opec21051.20250424164603.33139.148.1.58@pec.aruba.it ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro contumace Controparte_1
, contumace Controparte_1
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002). RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondata l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto che ne ha liquidato i compensi per l'attività prestata nel giudizio civile iscritto al n. 362/2023, richiesti in ragione di € 1.881,03 per 229 vacazioni, in applicazione dell'art. 21 d.p.r. n. 115/2002, con l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. Si deve premettere che le valutazioni mediche si sono rese necessarie per le allegate conseguente di un incidente provocato da fauna selvatica e che il quesito sottoposto al consulente è stato il seguente: “Dica il ctu esaminati gli atti i danni permanenti e temporanei e il nesso eziologico tra la riferita dinamica e gli accertati danni e la compatibilità degli stessi con l'uso delle cinture di sicurezza, derivati al ricorrente a seguito del sinistro, la congruità delle spese mediche documentate”. E' allora corretto il rilievo che – a monte delle valutazioni strettamente inerenti agli accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona – l'applicazione dei criteri strettamente medico-legali ha richiesto la ricostruzione dinamica dell'accaduto (il c.t.u. ha esaminato la documentazione fotografica relativa allo stato del veicolo, anche per quanto riguarda l'attivazione dell'air-bag e l'allegato regolare uso della cintura di sicurezza). Con la conseguenza che – esulando il quesito dallo stretto ambito previsto dal citato art. 21 – diviene legittimo e più adeguato alle reali caratteristiche dell'incarico affidato il ricorso al criterio suppletivo delle vacazioni orarie. In quest'ottica, avuto riguardo all'ampiezza della disanima della documentazione medica e della necessità d'interloquire sulla richiesta di chiarimenti delle parti, il dimezzamento del numero di vacazioni richieste può ritenersi congruo in relazione al tempo occorso, così come l'articolazione dell'elaborato giustifica l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002, già riconosciuto dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 1.881,03, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA
(art. 281 sexies cod. proc. civ.)
Il giorno 12.06.2025 alle ore 10:50, dinnanzi al Presidente del Tribunale di Sulmona
Dott. Pierfilippo Mazzagreco, con l'assistenza dell'Addetto all'Ufficio Per il Processo Dott. Marco Di Cesare, nella causa civile promossa da
Parte_1
RICORRENTE
nei confronti di
Controparte_1
[...]
RESISTENTE
sono comparsi: per parte ricorrente, l'avvocato Cimini Angela Rosa;
per parte resistente, nessuno;
Il Giudice, preliminarmente, rilevato che le Parti convenute hanno ricevuto notifica del ricorso e del pedissequo decreto mediante le seguenti:
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:46:06 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " Email_2 è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec21051.20250424164603.33139.148.1.58@pec.aruba.it
Il giorno 24/04/2025 alle ore 16:46:07 (+0200) il messaggio
"Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994" proveniente da
" Email_1
ed indirizzato a " " Email_3
è stato consegnato nella casella di destinazione
Identificativo messaggio: opec21051.20250424164603.33139.148.1.58@pec.aruba.it ne dichiara la contumacia.
Il Ricorrente precisa le conclusioni come nel ricorso introduttivo.
Discussa oralmente la causa, ai sensi dell'art. 281 sexies cod. proc. civ. il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento vertente tra :
, con l'avvocato Angela Rosa Cimini Parte_1
ATTORE contro contumace Controparte_1
, contumace Controparte_1
CONVENUTI avente ad oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi del c.t.u. (art. 170 d.p.r. n. 115/2002). RAGIONI DELLA DECISIONE E' fondata l'opposizione proposta dal c.t.u. medico-legale avverso il decreto che ne ha liquidato i compensi per l'attività prestata nel giudizio civile iscritto al n. 362/2023, richiesti in ragione di € 1.881,03 per 229 vacazioni, in applicazione dell'art. 21 d.p.r. n. 115/2002, con l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002. Si deve premettere che le valutazioni mediche si sono rese necessarie per le allegate conseguente di un incidente provocato da fauna selvatica e che il quesito sottoposto al consulente è stato il seguente: “Dica il ctu esaminati gli atti i danni permanenti e temporanei e il nesso eziologico tra la riferita dinamica e gli accertati danni e la compatibilità degli stessi con l'uso delle cinture di sicurezza, derivati al ricorrente a seguito del sinistro, la congruità delle spese mediche documentate”. E' allora corretto il rilievo che – a monte delle valutazioni strettamente inerenti agli accertamenti medici e diagnostici riguardanti la persona – l'applicazione dei criteri strettamente medico-legali ha richiesto la ricostruzione dinamica dell'accaduto (il c.t.u. ha esaminato la documentazione fotografica relativa allo stato del veicolo, anche per quanto riguarda l'attivazione dell'air-bag e l'allegato regolare uso della cintura di sicurezza). Con la conseguenza che – esulando il quesito dallo stretto ambito previsto dal citato art. 21 – diviene legittimo e più adeguato alle reali caratteristiche dell'incarico affidato il ricorso al criterio suppletivo delle vacazioni orarie. In quest'ottica, avuto riguardo all'ampiezza della disanima della documentazione medica e della necessità d'interloquire sulla richiesta di chiarimenti delle parti, il dimezzamento del numero di vacazioni richieste può ritenersi congruo in relazione al tempo occorso, così come l'articolazione dell'elaborato giustifica l'aumento ex art. 52 d.p.r. n. 115/2002, già riconosciuto dal primo giudice.
P.Q.M.
Il Tribunale, in riforma del decreto di liquidazione impugnato, liquida in favore del c.t.u. dr. il compenso complessivo di € 1.881,03, oltre Parte_1 accessori di legge, se dovuti. Condanna i convenuti, in solido, a rimborsare all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 850,50 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per € 125,00. Così deciso in Sulmona, il 12/06/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco