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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/04/2025, n. 520 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 520 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8000/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 8000/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8000/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Castello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Sebastiano Satta n. 120 - Cagliari, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonello Garau, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Loru n.
4 - Cagliari, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 11.10.2019, ha convenuto in giudizio il Parte_1
davanti a questo Tribunale, al fine di accertare la sua responsabilità nel sinistro Controparte_1
per cui è causa e conseguentemente condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa, l'attore ha esposto in sintesi che:
- in data 10.10.2018 un'ostruzione della condotta fognaria della via Po di Capoterra aveva determinato la fuoriuscita di liquami dai tombini nonché una risalita degli stessi dai sanitari dei bagni all'interno dell'immobile di sua proprietà;
- in particolare, i liquami avevano invaso il giardino circostante l'abitazione ed avevano raggiunto le finestre a bocca di lupo del piano interrato;
- a seguito della pressione esercitata dall'acqua, i serramenti erano collassati e 60 metri cubi di fango e liquami si erano riversati all'interno dell'abitazione dell'attore;
- l'intero piano interrato dell'immobile, ove erano custoditi mobili, attrezzature tecniche professionali per lo svolgimento delle attività lavorative sia dell'attore che della coniuge, era stato allagato dall'ondata di fango e liquami fino a 2 metri di altezza;
- l'intero impianto elettrico dell'immobile era andato in corto circuito e le pareti, i pavimenti e il soffitto erano stati del tutto compromessi, come le due finestre del seminterrato;
- anche il rivestimento esterno dell'abitazione aveva subito ingenti danni e così l'intero giardino;
- il danno subito era pari complessivamente a 23.300,00 euro;
- con comunicazione avvenuta via PEC del 17.10.2018, era stato richiesto l'integrale risarcimento dei danni patiti all'ente competente ma, con nota del 24 luglio 2019, il aveva Controparte_1
accertato che il contributo era dovuto nei limiti di 7.300,00 euro.
pagina 3 di 11 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
nel merito:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi €
25.000,00 – comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese sostenute – ovvero nella
somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, altre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2020, si è costituito in giudizio il il quale ha esposto in sintesi che: Controparte_1
- preliminarmente, l'atto introduttivo era affetto da nullità assoluta a causa dell'incertezza sui requisiti stabiliti dal codice del rito, in ragione delle lacune e delle contraddizioni nella parte espositiva dell'atto di citazione, anche in riferimento alle conclusioni formulate;
- il ha infatti lamentato che, a causa della tracimazione di liquami dalla condotta fognaria Pt_1
nell'ottobre 2018, aveva subito danni alla struttura dell'immobile di sua proprietà e ai beni personali propri e della sua famiglia;
- nella parte espositiva, tuttavia, erano stati inseriti dei riferimenti a circostanze inconferenti al caso di specie in quanto attinenti al risarcimento di un danno da lesioni, patito da altro soggetto estraneo al giudizio e non riferibili pertanto a danni materiali a cose;
pagina 4 di 11 - nel merito, a seguito degli eventi alluvionali che avevano colpito il territorio dell'Amministrazione
convenuta il 10.10.2018, il aveva presentato, in data 10.12.2018, domanda di contributo Pt_1
economico;
- con nota del 24.07.2019, era stato comunicato al che l'importo ammissibile a titolo di Pt_1
contributo era pari a 7.300,00 euro, previa integrazione della documentazione già presentata;
- il non aveva presentato la documentazione richiesta nel termine assegnato né aveva Pt_1
lamentato l'insufficienza dell'importo attribuitogli davanti al competente Giudice Amministrativo.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in punto di procedura e in via preliminare:
- dichiarare la nullità assoluta dell'atto di citazione, per i motivi meglio illustrati in parte
espositiva, con ogni conseguenza di legge;
nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti del , Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Ad esito dell'espletamento della CTU, con ordinanza del 12.04.2023, questo Tribunale ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento da parte del all'attore dell'importo complessivo di euro 25.000,00 di cui euro 22.000,00 a titolo di CP_1
rimborso parziale dei danni ed euro 3.000,00 a titolo di parziale rimborso spese del giudizio, con compensazione delle altre spese.
La parte attrice ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, mentre il convenuto non ha accettato le condizioni proposte.
pagina 5 di 11 La causa - istruita con prove documentali, orali e CTU - infine è stata rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata la questione sollevata dall'ente comunale convenuto in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
In particolare, a sostegno di tale argomentazione, il ha eccepito il difetto di Controparte_1
giurisdizione di questo Tribunale, sostenendo che la materia è soggetta alla giurisdizione del Giudice
amministrativo.
A fondamento dell'eccezione, il convenuto ha allegato l'esistenza di un provvedimento amministrativo - la domanda di contributo economico – soggetto alla cognizione del TAR (cfr. pag. 2,
memoria 183, n. 3 c.p.c. del 09.07.2020 di parte convenuta: “[…] nonché all'evidente difetto di
giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale ordinario adito in favore del complesso giurisdizionale TAR-
Consiglio di Stato”).
La questione è infondata.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la giurisdizione, come si desume dal principio di cui
all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del
contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la
pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni
soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito" (Cassazione Civile,
Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12.11.2012 - Rv. 623972 - 01).
pagina 6 di 11 Applicando il principio al caso di specie, si deve osservare che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale patito dall'attore per la quale è irrilevante
(ai fini del riparto della giurisdizione) l'esistenza di una pronuncia dell'ente comunale in relazione all'importo pubblico spettante all'attore per i danni conseguenti all'alluvione.
Deve essere ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto circa la nullità assoluta dell'atto di citazione per le asserite contraddizioni ivi contenute.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il Tribunale rileva che dai riferimenti inconferenti al caso di specie - contenuti nel corpo dell'atto introduttivo per mero errore materiale all'esistenza di un danno biologico e non patrimoniale - non hanno determinato la nullità dell'atto di citazione e l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda.
In particolare, dall'esame della parte espositiva dell'atto introduttivo e dalle conclusioni formulate dall'attore si evincono gli elementi costitutivi della domanda relativi al petitum e alla causa petendi,
aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del e alla sua condanna CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al a seguito del riversamento di liquami Pt_1
all'interno della propria abitazione.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si
produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia
assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni
criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della
domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
pagina 7 di 11 norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della
sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel
valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in
cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte” (Cassazione Civile,
Sez. I, Sentenza n. 17023 del 12.11.2003 - Rv. 568105 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, il Tribunale osserva che l'atto di citazione de qua contiene elementi di fatto sufficienti per permettere al convenuto di individuare la causa petendi e il petitum, sui quali il ha preso specificamente posizione fin dalla comparsa di costituzione. CP_1
Passando al merito della questione, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata per i motivi che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento nel
rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà, anche
solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della
medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n. 6340)”
(Cass. Civ. sez. 3, ordinanza. n. 7005 del 12.03.2019).
In particolare, risulta comprovata la sussistenza di un rapporto di custodia del Controparte_1
con la rete fognaria la quale, secondo le allegazioni dell'attore, ha tracimato, dando luogo all'evento lesivo in quanto “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle
pagina 8 di 11 fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde,
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del
fortuito” (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 6665 del 19/03/2009 - Rv. 607357 - 01).
Pertanto, si deve ritenere che il sia responsabile del danno poiché è a carico dell'ente CP_1
proprietario l'obbligo di vigilanza dell'impianto fognario nonché quello di provvedere all'eliminazione delle situazioni di pericolo.
In particolare, si osserva che il caso fortuito non può essere invocato in presenza di eventi meteorologici anche di particolare intensità, quando il danno trovi origine nell'inadeguatezza strutturale della rete fognaria, in quanto – ai fini della configurabilità del caso fortuito - l'evento naturalistico deve costituire una causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare il danno.
L'attore ha dimostrato infatti in causa l'evento dannoso - consistente nell'allagamento della sua abitazione con residui fognari - e il nesso di causalità con il malfunzionamento della rete fognaria pubblica in caso di pioggia intensa.
Sotto il profilo della prova del danno, devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.04.2021 dalle testi e (sorelle di , Tes_1 Testimone_2 Persona_1
coniuge dell'attore), da ritenersi credibili in quanto disinteressate e presenti al momento del fatto.
La teste sul capitolo 4) di parte attrice ha dichiarato infatti che “[…] i liquami sono Tes_1
usciti dalla rete fognaria, hanno invaso il seminterrato sino al piano terra, il piano di sopra no. I
liquami hanno invaso le pareti, i pavimenti, il soffitto […]” e anche che “l'acqua si vedeva, l'effetto
che fa l'acqua all'uscita della fogna […]”.
La teste sul capitolo 1) di parte attrice ha confermato che “[…] ho visto che l'acqua Testimone_2
usciva dalle fogne, erano liquami, i liquami hanno invaso tutto, sia il giardino che la casa”.
pagina 9 di 11 Deve altresì ritenersi accertato che il danno lamentato dall'attore fosse stato conseguenza del difettoso funzionamento della fognatura pubblica in custodia dell'amministrazione comunale.
Sotto il profilo delle valutazioni tecniche devono essere richiamati gli accertamenti svolti dall'ing.
il CTU ha accertato l'inidoneità della fognatura comunale a sopportare il carico di Persona_2
acqua e liquami in caso di forti piogge.
Il consulente ha infatti esposto che “[…] l'immobile è stato oggetto di un allagamento di reflui, in
quando le fognature a causa dell'alluvione del 10.11.2018 non hanno sopportato il carico e hanno
fatto sì che dai pozzetti delle fognature della Via Po siano fuoriusciti i liquami, prima raggiungendo il
giardino, poi superando la soglia dell'ingresso e delle bocche di lupo, riversandosi prima nel piano
terra e poi allagando il piano seminterrato sino a circa m2 di altezza. In breve, in risposta al quesito,
la causa e la natura dei danni lamentati derivano dalla fuoriuscita dei liquami dai pozzetti del
condotto fognario pubblico presenti nella via Po” (CTU pag. 5).
Rispetto al quantum, il CTU ha valutato che “l'importo delle opere necessarie per il ripristino del
danno cagionato è pari a € 9.595,00. L'importo del danno cagionato ai beni mobili del ricorrente è
pari a € 16.000,00. Importo complessivo dei danni stimato è pari a euro € 25.595,00” e inoltre che “il
danno cagionato all'attore per l'indisponibilità dell'immobile è pari a € 600,00”.
Tanto premesso, l'importo complessivo del danno patrimoniale patito dal deve essere stimato Pt_1
nell'importo totale di euro 26.195,00 (capitale rivalutato + interessi: € 33.823,00).
Il pregiudizio non patrimoniale lamentato dall'attore è invece rimasto allo stato di mera allegazione,
pertanto la domanda non può essere accolta.
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo, oltre a quelle per la CTU separatamente liquidate,
seguono la regola della soccombenza.
pagina 10 di 11
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) condanna il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
33.823,00 per le causali in premessa;
2) condanna il convenuto a rimborsare le spese legali sostenute all'attore che si liquidano in €
4.073,00 (di cui € 3.809,00 per competenze e € 264,00 per spese documentate) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv.to Federico Castello che ne ha fatto istanza;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
pagina 11 di 11
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE II CIVILE
SENTENZA A VERBALE PRONUNCIATA ALL'UDIENZA DEL 02.04.2025
All'odierna udienza ad ore di rito davanti al Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso,
sono presenti i difensori delle parti che richiamano le conclusioni come in atti.
Il Giudice, dopo breve discussione orale, pronuncia sentenza mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. che viene depositata nel fascicolo telematico al termine dell'odierna udienza.
Il Giudice
pagina 1 di 11 N. R.G. 8000/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Paolo Corso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8000/2019 avente il seguente OGGETTO:
responsabilità extracontrattuale, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Federico Parte_1 C.F._1
Castello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Sebastiano Satta n. 120 - Cagliari, giusta procura speciale a margine dell'atto di citazione.
ATTORE
contro
(C.F. , in persona del Sindaco e legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Antonello Garau, elettivamente domiciliato presso il suo studio in via Loru n.
4 - Cagliari, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTO
pagina 2 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 11.10.2019, ha convenuto in giudizio il Parte_1
davanti a questo Tribunale, al fine di accertare la sua responsabilità nel sinistro Controparte_1
per cui è causa e conseguentemente condannare l'amministrazione convenuta al risarcimento dei danni.
A fondamento della pretesa, l'attore ha esposto in sintesi che:
- in data 10.10.2018 un'ostruzione della condotta fognaria della via Po di Capoterra aveva determinato la fuoriuscita di liquami dai tombini nonché una risalita degli stessi dai sanitari dei bagni all'interno dell'immobile di sua proprietà;
- in particolare, i liquami avevano invaso il giardino circostante l'abitazione ed avevano raggiunto le finestre a bocca di lupo del piano interrato;
- a seguito della pressione esercitata dall'acqua, i serramenti erano collassati e 60 metri cubi di fango e liquami si erano riversati all'interno dell'abitazione dell'attore;
- l'intero piano interrato dell'immobile, ove erano custoditi mobili, attrezzature tecniche professionali per lo svolgimento delle attività lavorative sia dell'attore che della coniuge, era stato allagato dall'ondata di fango e liquami fino a 2 metri di altezza;
- l'intero impianto elettrico dell'immobile era andato in corto circuito e le pareti, i pavimenti e il soffitto erano stati del tutto compromessi, come le due finestre del seminterrato;
- anche il rivestimento esterno dell'abitazione aveva subito ingenti danni e così l'intero giardino;
- il danno subito era pari complessivamente a 23.300,00 euro;
- con comunicazione avvenuta via PEC del 17.10.2018, era stato richiesto l'integrale risarcimento dei danni patiti all'ente competente ma, con nota del 24 luglio 2019, il aveva Controparte_1
accertato che il contributo era dovuto nei limiti di 7.300,00 euro.
pagina 3 di 11 Tanto premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis così provvedere:
nel merito:
accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del in ordine alla Controparte_1
produzione del sinistro in premessa e, per l'effetto, condannarlo, in persona del Sindaco pro tempore
al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi €
25.000,00 – comprensivi del danno biologico e morale nonché delle spese sostenute – ovvero nella
somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, altre rivalutazione monetaria ed interessi nella
misura di legge sulla somma rivalutata;
con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 27.01.2020, si è costituito in giudizio il il quale ha esposto in sintesi che: Controparte_1
- preliminarmente, l'atto introduttivo era affetto da nullità assoluta a causa dell'incertezza sui requisiti stabiliti dal codice del rito, in ragione delle lacune e delle contraddizioni nella parte espositiva dell'atto di citazione, anche in riferimento alle conclusioni formulate;
- il ha infatti lamentato che, a causa della tracimazione di liquami dalla condotta fognaria Pt_1
nell'ottobre 2018, aveva subito danni alla struttura dell'immobile di sua proprietà e ai beni personali propri e della sua famiglia;
- nella parte espositiva, tuttavia, erano stati inseriti dei riferimenti a circostanze inconferenti al caso di specie in quanto attinenti al risarcimento di un danno da lesioni, patito da altro soggetto estraneo al giudizio e non riferibili pertanto a danni materiali a cose;
pagina 4 di 11 - nel merito, a seguito degli eventi alluvionali che avevano colpito il territorio dell'Amministrazione
convenuta il 10.10.2018, il aveva presentato, in data 10.12.2018, domanda di contributo Pt_1
economico;
- con nota del 24.07.2019, era stato comunicato al che l'importo ammissibile a titolo di Pt_1
contributo era pari a 7.300,00 euro, previa integrazione della documentazione già presentata;
- il non aveva presentato la documentazione richiesta nel termine assegnato né aveva Pt_1
lamentato l'insufficienza dell'importo attribuitogli davanti al competente Giudice Amministrativo.
Tanto premesso, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: Controparte_1
“in punto di procedura e in via preliminare:
- dichiarare la nullità assoluta dell'atto di citazione, per i motivi meglio illustrati in parte
espositiva, con ogni conseguenza di legge;
nel merito:
- rigettare le domande tutte formulate da parte attrice nei confronti del , Controparte_1
perché infondate in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze”.
Ad esito dell'espletamento della CTU, con ordinanza del 12.04.2023, questo Tribunale ha invitato le parti a definire la causa in via di conciliazione alle seguenti condizioni: pagamento da parte del all'attore dell'importo complessivo di euro 25.000,00 di cui euro 22.000,00 a titolo di CP_1
rimborso parziale dei danni ed euro 3.000,00 a titolo di parziale rimborso spese del giudizio, con compensazione delle altre spese.
La parte attrice ha dichiarato di aderire alla proposta conciliativa, mentre il convenuto non ha accettato le condizioni proposte.
pagina 5 di 11 La causa - istruita con prove documentali, orali e CTU - infine è stata rimessa a decisione all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., previa assegnazione del termine di 30 gg. per il deposto di note conclusive.
*****
Seguendo l'ordine logico delle questioni sottoposte all'attenzione di questo Tribunale, deve essere preliminarmente esaminata la questione sollevata dall'ente comunale convenuto in merito al difetto di giurisdizione del giudice ordinario adito.
In particolare, a sostegno di tale argomentazione, il ha eccepito il difetto di Controparte_1
giurisdizione di questo Tribunale, sostenendo che la materia è soggetta alla giurisdizione del Giudice
amministrativo.
A fondamento dell'eccezione, il convenuto ha allegato l'esistenza di un provvedimento amministrativo - la domanda di contributo economico – soggetto alla cognizione del TAR (cfr. pag. 2,
memoria 183, n. 3 c.p.c. del 09.07.2020 di parte convenuta: “[…] nonché all'evidente difetto di
giurisdizione dell'Ill.mo Tribunale ordinario adito in favore del complesso giurisdizionale TAR-
Consiglio di Stato”).
La questione è infondata.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la giurisdizione, come si desume dal principio di cui
all'art. 5 cod. proc. civ., si determina sulla base della domanda proposta dall'attore, e non anche del
contenuto delle eventuali eccezioni sollevate dal convenuto, a meno che le stesse non evidenzino che la
pretesa giudiziale avversa, già come ab initio formulata, implichi l'accertamento di situazioni
soggettive esulanti dalla cognizione del giudice adito" (Cassazione Civile,
Sez. U, Ordinanza n. 19600 del 12.11.2012 - Rv. 623972 - 01).
pagina 6 di 11 Applicando il principio al caso di specie, si deve osservare che la presente controversia ha ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale patito dall'attore per la quale è irrilevante
(ai fini del riparto della giurisdizione) l'esistenza di una pronuncia dell'ente comunale in relazione all'importo pubblico spettante all'attore per i danni conseguenti all'alluvione.
Deve essere ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto circa la nullità assoluta dell'atto di citazione per le asserite contraddizioni ivi contenute.
L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.
Il Tribunale rileva che dai riferimenti inconferenti al caso di specie - contenuti nel corpo dell'atto introduttivo per mero errore materiale all'esistenza di un danno biologico e non patrimoniale - non hanno determinato la nullità dell'atto di citazione e l'assoluta incertezza dell'oggetto della domanda.
In particolare, dall'esame della parte espositiva dell'atto introduttivo e dalle conclusioni formulate dall'attore si evincono gli elementi costitutivi della domanda relativi al petitum e alla causa petendi,
aventi ad oggetto l'accertamento della responsabilità extracontrattuale del e alla sua condanna CP_1
al risarcimento del danno patrimoniale cagionato al a seguito del riversamento di liquami Pt_1
all'interno della propria abitazione.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si
produce, ex art. 164 comma 4 c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto omesso o sia
assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni
criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della
domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei
documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare "assolutamente" incerto. In
particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della
pagina 7 di 11 norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della
sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto
nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice
l'immediata contezza del "thema decidendum"), con la conseguenza che non potrà prescindersi, nel
valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in
cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte” (Cassazione Civile,
Sez. I, Sentenza n. 17023 del 12.11.2003 - Rv. 568105 - 01).
Applicando il principio al caso di specie, il Tribunale osserva che l'atto di citazione de qua contiene elementi di fatto sufficienti per permettere al convenuto di individuare la causa petendi e il petitum, sui quali il ha preso specificamente posizione fin dalla comparsa di costituzione. CP_1
Passando al merito della questione, questo Tribunale ritiene che la domanda di parte attrice sia fondata per i motivi che seguono.
L'art. 2051 c.c. dispone che ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito.
Insegna in proposito la Suprema Corte che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. trova fondamento nel
rapporto di custodia con la cosa, il quale può derivare anche da titoli diversi dalla proprietà, anche
solo di mero fatto, deponenti per la sussistenza di poteri di effettiva disponibilità e controllo della
medesima (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 23/10/1990, n. 10277; Cass., 25/11/1988, n. 6340)”
(Cass. Civ. sez. 3, ordinanza. n. 7005 del 12.03.2019).
In particolare, risulta comprovata la sussistenza di un rapporto di custodia del Controparte_1
con la rete fognaria la quale, secondo le allegazioni dell'attore, ha tracimato, dando luogo all'evento lesivo in quanto “gli impianti fognari, da chiunque realizzati, una volta inseriti nel sistema delle
pagina 8 di 11 fognature comunali, rientrano nella sfera di controllo dell'ente pubblico che, come custode, risponde,
ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni eziologicamente collegati alla cosa, salva la prova del
fortuito” (Cassazione Civile, Sez. 3, Sentenza n. 6665 del 19/03/2009 - Rv. 607357 - 01).
Pertanto, si deve ritenere che il sia responsabile del danno poiché è a carico dell'ente CP_1
proprietario l'obbligo di vigilanza dell'impianto fognario nonché quello di provvedere all'eliminazione delle situazioni di pericolo.
In particolare, si osserva che il caso fortuito non può essere invocato in presenza di eventi meteorologici anche di particolare intensità, quando il danno trovi origine nell'inadeguatezza strutturale della rete fognaria, in quanto – ai fini della configurabilità del caso fortuito - l'evento naturalistico deve costituire una causa sopravvenuta sufficiente da sola a determinare il danno.
L'attore ha dimostrato infatti in causa l'evento dannoso - consistente nell'allagamento della sua abitazione con residui fognari - e il nesso di causalità con il malfunzionamento della rete fognaria pubblica in caso di pioggia intensa.
Sotto il profilo della prova del danno, devono essere richiamate le dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 16.04.2021 dalle testi e (sorelle di , Tes_1 Testimone_2 Persona_1
coniuge dell'attore), da ritenersi credibili in quanto disinteressate e presenti al momento del fatto.
La teste sul capitolo 4) di parte attrice ha dichiarato infatti che “[…] i liquami sono Tes_1
usciti dalla rete fognaria, hanno invaso il seminterrato sino al piano terra, il piano di sopra no. I
liquami hanno invaso le pareti, i pavimenti, il soffitto […]” e anche che “l'acqua si vedeva, l'effetto
che fa l'acqua all'uscita della fogna […]”.
La teste sul capitolo 1) di parte attrice ha confermato che “[…] ho visto che l'acqua Testimone_2
usciva dalle fogne, erano liquami, i liquami hanno invaso tutto, sia il giardino che la casa”.
pagina 9 di 11 Deve altresì ritenersi accertato che il danno lamentato dall'attore fosse stato conseguenza del difettoso funzionamento della fognatura pubblica in custodia dell'amministrazione comunale.
Sotto il profilo delle valutazioni tecniche devono essere richiamati gli accertamenti svolti dall'ing.
il CTU ha accertato l'inidoneità della fognatura comunale a sopportare il carico di Persona_2
acqua e liquami in caso di forti piogge.
Il consulente ha infatti esposto che “[…] l'immobile è stato oggetto di un allagamento di reflui, in
quando le fognature a causa dell'alluvione del 10.11.2018 non hanno sopportato il carico e hanno
fatto sì che dai pozzetti delle fognature della Via Po siano fuoriusciti i liquami, prima raggiungendo il
giardino, poi superando la soglia dell'ingresso e delle bocche di lupo, riversandosi prima nel piano
terra e poi allagando il piano seminterrato sino a circa m2 di altezza. In breve, in risposta al quesito,
la causa e la natura dei danni lamentati derivano dalla fuoriuscita dei liquami dai pozzetti del
condotto fognario pubblico presenti nella via Po” (CTU pag. 5).
Rispetto al quantum, il CTU ha valutato che “l'importo delle opere necessarie per il ripristino del
danno cagionato è pari a € 9.595,00. L'importo del danno cagionato ai beni mobili del ricorrente è
pari a € 16.000,00. Importo complessivo dei danni stimato è pari a euro € 25.595,00” e inoltre che “il
danno cagionato all'attore per l'indisponibilità dell'immobile è pari a € 600,00”.
Tanto premesso, l'importo complessivo del danno patrimoniale patito dal deve essere stimato Pt_1
nell'importo totale di euro 26.195,00 (capitale rivalutato + interessi: € 33.823,00).
Il pregiudizio non patrimoniale lamentato dall'attore è invece rimasto allo stato di mera allegazione,
pertanto la domanda non può essere accolta.
Le spese del giudizio liquidate in dispositivo, oltre a quelle per la CTU separatamente liquidate,
seguono la regola della soccombenza.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione:
1) condanna il , in persona del e legale rappresentante pro Controparte_1 CP_2
tempore, al pagamento in favore di della somma complessiva di euro Parte_1
33.823,00 per le causali in premessa;
2) condanna il convenuto a rimborsare le spese legali sostenute all'attore che si liquidano in €
4.073,00 (di cui € 3.809,00 per competenze e € 264,00 per spese documentate) oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario avv.to Federico Castello che ne ha fatto istanza;
3) pone definitivamente a carico del convenuto le spese per la CTU separatamente liquidate.
Cagliari, 02.04.2025
Il Giudice
dott. Paolo Corso
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