Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2857 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Claudio Vivarelli, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...]_1 C.F._2
Bassi) il 15/03/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Claudio
Vivarelli, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/04/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Iglesias, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e Parte_1 Controparte_1
, dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
[...]
A) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza e/o domicilio ove riterranno opportuno, assumendo reciprocamente l'impegno di informare l'altra parte dell'eventuale modificazione del recapito.
B) Il domicilio coniugale sito in Iglesias, Via Donizetti n. 1, viene assegnato alla
IG.ra . Parte_1
C) Il minore figlio viene affidato ad entrambi i genitori e avrà una dimora Per_1 stabile presso il domicilio della madre, la quale provvederà alla sua educazione, istruzione e mantenimento con la collaborazione del padre, il quale potrà vederlo e tenerlo con sé quando riterrà opportuno, previo accordo e/o congruo preavviso alla madre ed in rigorosa osservanza delle esigenze del minore.
In ogni caso, il IG. potrà tenere con sé il minore compatibilmente con CP_1 le esigenze dello stesso, il lunedì, mercoledì e venerdì per tre ore pomeridiane da concordarsi di volta in volta e, a settimane alterne, dalle ore 16.00 del pomeriggio del sabato sino alle ore 20.30 della domenica successiva, durante il periodo invernale, mentre nel periodo estivo fino alle ore 21.30.
Pag. 2 di 3 D) I coniugi convengono che per quanto concerne le maggiori festività infrasettimanali dell'anno e specificamente, il Natale o Santo Stefano, San Silvestro o Capodanno, l'Epifania o la Pasqua, il Lunedì dell'Angelo o
Ferragosto, il minore sarà alternativamente con uno dei due genitori.
Durante il periodo delle ferie estive, per il solo mese di agosto, il padre potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di gg. 15 continuativi, da concordarsi con la moglie con ampio preavviso.
E) Il IG. , in considerazione delle sue esigue condizioni Controparte_1 reddituali, si impegna a corrispondere per il mantenimento del figlio la Per_1 somma complessiva di € 200,00 (duecento/00).
Qualora dovesse avere un guadagno costante superiore ad € 800,00, il IG. adeguerà la somma da corrispondere alla moglie per il mantenimento CP_1 del figlio minore ad € 350,00 (trecentocinquanta/00).
Tale somma, dovrà essere versata entro i primi cinque giorni di ciascun mese, mediante vaglia postale o in altra forma equipollente al domicilio della IG.ra con l'obbligo di adeguare annualmente l'importo nella misura Pt_1 dell'indice di variazione al consumo accertata dall'ISTAT.
Il IG. si obbliga, altresì, a contribuire, in ragione Controparte_1 della metà, alle spese straordinarie per lo studio e sanitarie per il figlio , Per_1 debitamente documentate dalla IG.ra . Parte_1
F) I coniugi prestano espresso reciproco consenso al rilascio ed alla rinnovazione del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 22/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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