Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 10/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Anna Bianco, lette le note scritte disposte in luogo dell'udienza del 10 gennaio 2025, ha pronunciato nella causa iscritta al n. R.G. 2761/2022 la seguente S E N T E N Z A
tra
rappresentata e difesa dall'avv. Antonino Quattrone, con cui Parte_1 elettivamente domicilia in Pellaro, alla via Giovanni Scudo n. 58, giusta procura in atti;
-ricorrente- contro
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Di Salvo, con cui elettivamente domicilia in Palermo, alla via L. Ariosto, n. 12, giusta procura in atti;
nonché
Parte_2
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa,
[...] congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria, con cui elettivamente domicilia in Reggio Calabria, alla via Magna Grecia n.1/E, giusta procura in atti;
-resistenti-
Avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 16.06.2022, la ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 0942022900701333, notificatale dall' , in data 08.06.2022, limitatamente alle cartelle Controparte_2 di pagamento nn. 09420150008113411000 e 09420160017623852000, entrambe
1
a chiedendo Parte_2 Parte_2 di: “-1) Accogliere il ricorso e, conseguentemente, annullare l'intimazione di pagamento per i motivi sopra rassegnati;
2) Accogliere il ricorso e, accertare la non debenza delle somme ingiunte per intervenuta prescrizione;
3) In via ulteriormente gradata rideterminare le somme dovute”; vinte le distraende spese di lite. Costituitasi in giudizio l' eccepiva, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, la regolare notifica degli atti presupposti, l'infondatezza dell'eccezione di carenza di motivazione stante la conformità degli atti impugnati al modello ministeriale, la correttezza del calcolo degli interessi nonché l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione anche alla luce della sospensione dei termini di decorrenza disposta dalla normativa Covid-19. Parimenti costituitasi la resistente eccepiva, in via preliminare, Pt_3
l'inammissibilità dell'opposizione perché tardiva, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento ai vizi della procedura esattiva spiegando, all'uopo, domanda riconvenzionale finalizzata ad ottenere la condanna di al pagamento degli importi che dovessero risultare CP_3 prescritti. Acquisita, dunque, la documentazione prodotta e le note di trattazione scritta depositate, la causa veniva riservata in decisione.
******* 1. In via preliminare, va disattesa l'eccezione di carenza di legittimazione passiva formulata dalla resistente. Pt_2
Si osserva sul punto che, pur essendo vero che l'azione di riscossione, successivamente alla notifica dell'atto impositivo da parte dell'ente creditore, spetta all' , quale soggetto incaricato della riscossione del credito, sia CP_1 CP_1
l'ente impositore che l'agente della riscossione sono stati correttamente citati nel presente giudizio, ciascuno in relazione alle diverse censure di rispettiva competenza proposte da parte ricorrente.
2. Tanto premesso, deve essere esaminata la tempestività della proposta opposizione. Sul punto, osserva il giudicante che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo
2 esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis cod. proc. civ.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni (cinque prima delle modifiche delle modifiche apportate dal D.L. n. 35/005, conv. in L. n. 80/2005) dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma 2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (cfr. Cass. 17/07/2015, n. 15116). In tale quadro giova precisare che l'opposizione risulta tempestiva sia nella parte in cui si eccepiscono vizi formali che in quella in cui si eccepiscono vizi sostanziali afferenti alla sola intimazione di pagamento, essendo stato il ricorso depositato entro il termine di venti e quaranta giorni previsti -rispettivamente- dall'art. 617 c.p.c. e dall'art. 24, comma 5, d.lgs. 46/99.
3. Quanto ai vizi afferenti al contenuto della cartella di pagamento e, segnatamente, all'omessa indicazione della base di calcolo degli importi ivi indicati a titolo di interessi di mora, alcun rilievo può essere mosso nei confronti del concessionario alla riscossione. Evidenzia, invero, il Giudicante come tali elementi non rientrino tra i requisiti di forma obbligatoriamente prescritti per la valida formazione della cartella di pagamento, considerato che il calcolo degli interessi di mora non è eseguito arbitrariamente ma secondo le indicazioni di legge di cui all'art. 30 del D.P.R. n. 602/1973. Ad ogni modo, l'eccezione si rivela generica gravando sulla ricorrente l'onere di indicare i motivi per i quali, nel caso di specie, il mero richiamo alla fonte normativa non sarebbe stato sufficiente a renderla edotta delle modalità di calcolo degli interessi stessi e ad effettuare un controllo sulla regolarità del computo effettuato dall'ente di riscossione.
4. Tanto premesso, va esaminata l'eccezione di nullità dell'intimazione di pagamento per omessa notifica degli atti prodromici. La doglianza è parzialmente fondata.
3 Invero, dall'esame della documentazione prodotta dalle parti resistenti non emerge alcuna prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento n. 09420160017623852000, in relazione alla quale l'intimazione di pagamento impugnata deve essere dichiarata nulla. Pertanto, in difetto di prova idonea della notifica del titolo su cui si basa la pretesa creditoria, deve concludersi per l'illegittimità dell'intimazione opposta nella parte in cui richiede il pagamento della cartella n. 09420160017623852000. D'altra parte, la resistente ha Controparte_4 documentalmente provato la regolare notifica della cartella di pagamento n. 09420150008113411000 avvenuta in data 29.09.2015 (cfr. prod.ne documentale
). CP_3
Ebbene, proprio alla luce della documentazione versata in atti, risulta per tabulas che sia decorso oltre un quinquennio dalla data di notifica della menzionata cartella di pagamento (29.09.2015) a quella dell'intimazione di pagamento n. 09420229003701333 oggetto della presente impugnativa (notificata in data 08.06.2022), non avendo le parti resistenti utilmente provato la notifica di altri atti idonei ad interrompere il termine di prescrizione della pretesa. Ne consegue che, pur a voler considerare il periodo di sospensione della prescrizione durante l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in assenza di validi atti interruttivi, i crediti di cui alla cartella di pagamento n. 09420150008113411000, confluita nell'intimazione impugnata, devono ritenersi irrimediabilmente prescritti.
5. Infine, non merita accoglimento la domanda riconvenzionale formulata dalla resistente nei confronti di . Pt_2 Controparte_4
Nello specifico la domanda, nel caso in esame, è stata formulata letteralmente nei seguenti termini: “accertare che è l'unico soggetto Controparte_4 responsabile della procedura esattoriale e, quindi, dell'eventuale annullamento totale e/o parziale del credito della e del relativo danno da quest'ultima subito, e conseguentemente di condannare Pt_2
l' al pagamento nei confronti della Controparte_4 Parte_2
a favore dei degli importi che dovessero essere dichiarati prescritti
[...] Parte_2
o di quella, maggiore o minore, ritenuta equa e/o di giustizia, oltre interessi di mora dalla data di trasmissione del ruolo da parte della sino al soddisfo” Pt_2
Sul punto, conformemente alla condivisa giurisprudenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria, deve ritenersi che: “la procedura di riscossione dei crediti contributivi disciplinata dal d.lgs. n. 46 del 1999, mantenendo esplicitamente la funzione di controllo dell'ente creditore sull'operato del concessionario nell'attività di riscossione della quota, non autorizza in alcun modo a ritenere che il medesimo l'ente non sia nella condizione giuridica di interrompere con propri atti la prescrizione del credito medesimo o, come nel caso di specie, di contrastare l'iniziativa del debitore che tale prescrizione intenda far valere”. Per di più “se è vero che la prescrizione del credito determina per la un danno
“astrattamente” immediato e diretto ai sensi dell'art 1223 c.c. non potendo la stessa incassare i relativi importi con riferimento alla posizione del contribuente medesimo ( atteso che la contribuzione
4 è necessaria all'Ente per garantire i trattamenti in essere e ciò a prescindere dalla futura minore erogazione - e conseguente diminuzione del relativo trattamento pensionistico nei confronti dell'assistito che non ha versato le annualità dichiarate prescritte) è anche vero che detto danno va comunque allegato non potendosi qualificare un danno in re ipsa …(..) Nell'azione risarcitoria la quale creditore è tenuto a provare sia di aver sofferto un danno effettivo, sia che questo sia stato causato dalla insufficiente o inadeguata attività del Pt_1 Pt_1 Pt_1 . Non è corretto fare derivare dal comportamento negligente di quest'ultimo la prova dell'esistenza del danno risarcibile. La al contrario, configura tout court il danno patito, identificandolo nella somma dichiarata prescritta, ma non tine conto che il reale pregiudizio lamentato è quello principalmente di aver perso la possibilità di ottenere il soddisfacimento del suo diritto di credito, in quanto estinto per prescrizione. Il danno che emerge è la perdita, per prescrizione, del diritto di credito che, però, non può coincidere automaticamente con il valore integrale del credito, in assenza di allegazione circa la possibilità concreata che aveva la di soddisfarsi sul patrimonio del suo debitore” (cfr. sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria n. 229/2023 del 13 maggio 2023). Ebbene, la domanda risarcitoria formulata dall'ente di previdenza resistente nel caso in esame risulta assolutamente generica in ordine alla prova della concreta perdita del proprio credito nonché in ordine all'onere di allegazione dell'inadempimento, non avendo lo stesso descritto il rapporto negoziale intercorrente con in ordine alla fase riscossiva del CP_1 Controparte_4 credito. A ciò si aggiunga che il totale disinteresse al soddisfacimento del credito dimostrato nel corso degli anni che, configurandosi come un comportamento colposo ai sensi dell'art 1227 c.c. giustifica, unitamente alla mancanza di elementi concreti per quantificare la reale perdita subita, il rigetto della domanda riconvenzionale.
6. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014, seguono la soccombenza e si pongono a carico delle resistenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dott.ssa Anna Bianco, quale giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, rilevata l'omessa notifica della cartella di pagamento n. 09420160017623852000, annulla l'intimazione di pagamento n. 09420229003701333 nella parte ad essa relativa;
- dichiara non dovuta perché prescritta la pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420150008113411000, confluita nell'intimazione di pagamento impugnata;
- rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...]
a favore nei confronti Parte_2 Parte_2 dell' ; Controparte_4
5 - condanna le resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.865,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Reggio Calabria, 10 gennaio 2025
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Anna Bianco
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