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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 13/03/2025, n. 613 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 613 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in composizione monocratica, nella persona del
GOP D.ssa Paola Pasqualucci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 443 R. G. 2021
PROMOSSA DA
(Cod. Fisc. e Parte_1 P.IVA_1
P.IVA ), in persona dei procuratori Dott. e P.IVA_1 Parte_2
Avv. Lorenza Prati, rappresentata e difesa, dall'Avv. Claudio Coggiatti
con studio in Roma, Via Antonio Stoppani, 1
-attrice -
NEI CONFRONTI DI
(P. IVA – cod. fisc. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
del Sindaco pro tempore (elett.te domiciliato in Albano Laziale, Via CP_2
della Stella n. 19 presso lo studio dell'Avv. Francesca Rossi dalla quale è rappresentato e difeso
-convenuto–
CONCLUSIONI: come in atti.
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 cpc come novellato a seguito della L.
18/06/2009 n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16 comma 5 D. Lvo
5/03, che, seppur abrogato dalla L. 69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “ concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Con atto di citazione notificato in data 16.12.2020 al , CP_1 CP_1 [...]
n.q. di cessionaria del credito pro soluto, ha chiesto: i) il pagamento CP_3
delle fatture emesse da Telecom Italia S.p.A., Schindler S.p.A. ed Eni S.p.A., per un totale di € 10.098,70 per sorte capitale;
ii) interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale;
iii) interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale;
iv) € 600,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, D Lgs. n. 231/2002, come novellato dal D. Lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle n. 15 fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto del giudizio;
v) € 215,54 a titolo di ulteriori interessi di mora in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale del presente giudizio;
vi) gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle note di debito.
Si è costituito in giudizio il eccependo: l'improcedibilità della Controparte_1
domandata per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria;
l'infondatezza della pretesa creditoria per intervenuto pagamento dell'intera sorte capitale delle fatture emesse da Telecom Italia S.p.A. e Schindler pagina 2 di 5 S.p.A. prima della notifica dell'atto di citazione, nonché per inesigibilità della fattura emessa da Eni S.p.A. n. E166017751 per incongruenza tra i dati contabili riportati nella fattura cartacea e nella fattura elettronica;
insussistenza del diritto al pagamento degli interessi di mora sulla sorte capitale ex D. Lgs. n. 231/2002; insussistenza del diritto di al pagamento degli interessi Controparte_3
anatocistici per insussistenza degli interessi moratori che avrebbero dovuto originarli;
inesigibilità dell'importo richiesto da i sensi dell'art. Controparte_3
6 D. Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D. Lgs. n. 92/2012; inesigibilità degli ulteriori interessi di mora asseritamente maturati su crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale richiesta in questo giudizio, di cui alla nota di debito di complessivi € 215,54.
Esperita la negoziazione assistita con esito negativo, concessi i termini ex art. 183
VI co. cpc.
Con la seconda memoria istruttoria la ha precisato il credito CP_3
dichiarando espressamente di rinunciare alla richiesta di pagamento della somma di
€ 9.588,94 risultato saldato;
ha quindi precisato la sorte capitale residua richiesta in
€ 509,76, reiterando la richiesta di pagamento degli interessi moratori, anatocistici e il pagamento della somma di € 4.266,44 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale di € 509,76 – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la predetta sorte capitale.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 13/12/2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza, tenutasi nella forma della trattazione scritta, avendo le parti depositato le note in sostituzione dell'udienza e precisato le conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
La domanda attrice è fondata solo in parte.
pagina 3 di 5 Dalla documentazione versata inatti risulta che la sorte capitale di € 509,76 di cui alla richiamata fattura ENI è dovuta. Sono dovuti anche gli interessi moratori che sono pari ad € 180,32 per una somma totale tra capitale e interessi moratori di €
690,08.
A tale somma deve aggiungersi l'indennità forfettaria a titolo di risarcimento per i costi di recupero ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 pari ad €
40,00 per una somma totale di € 730,08.
Non è dovuta la somma di € 4.266,44 richiesta per la prima volta con la seconda memoria istruttoria ex art. 183, VI co., c.p.c., tardivamente, così come non sono dovuti gli interessi anatocistici.
Le spese di lite seguono la soccombenza. In merito alla liquidazione delle spese processuali, essendo le prestazioni professionali dei difensori delle parti in causa esauritesi dopo l'entrata in vigore del D.M. 10.3.2014, n. 55 e dovendosi considerare il compenso unitario e non frazionabile secondo i diversi periodi (cfr.
Cass., Sez. Un., sent. n. 17405/2012), le stesse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al predetto decreto, in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa. Pertanto, utilizzando i parametri di cui al D.M. 147/2022 per la fascia di valore ed applicando i compensi minimi vista la non complessità delle questioni trattate, deve condannarsi la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 332,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
P.Q.M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie in parte la domanda attrice;
- condanna il al pagamento in favore della parte attrice della Controparte_1
somma di € 730,08.
pagina 4 di 5 -condanna la parte convenuta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in € 332,00 per compensi oltre spese generali, oltre IVA e
CPA e tutti gli ulteriori oneri di legge.
Così deciso in Velletri il 13/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Paola Pasqualucci
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