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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 20/10/2025, n. 4078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4078 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5404/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UD TU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5404/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Longo Massimiliano
Attrice/opponente contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Parla Alessandra
Convenuto/opposto e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
Convenuto/terzo pignorato
Tribunale di Palermo sezione VI Civile MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 28.9.2023,
[...]
conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1
ed il terzo pignorato instaurando il
[...] CP_2 giudizio di merito seguente all'opposizione dalla stessa proposta avverso l'esecuzione intrapresa dall' ex art. 72 bis del d.p.r. CP_3
602/1973 per il credito di euro 15.591,63.
A conclusione della fase sommaria, in data 8.3.2024 il GE revocava il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il
13.11.2023.
Ribadiva l'opponente la nullità del pignoramento:
- per elusione di giudicato, atteso l'annullamento con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale passata in giudicato dell'avviso di accertamento n. TX6M01757 di cui all'intimazione di pagamento n. 29620199000065560, pure compresa nell'atto di pignoramento con ordine di pagamento diretto opposto;
- per inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
296201200551696615000 e n. 29620130061402921000, effettuate per il tramite di posta privata;
- per errato calcolo degli interessi e delle sanzioni riportate negli atti sottesi (in particolare nell'avviso di intimazione
2962023902477518000);
- per avvenuto pagamento della cartella n.
29620200063872243000, beneficiando dell'intervenuto sgravio;
- e, infine, per mancato invio delle raccomandate informative inerenti alla notifica delle cartelle di pagamento n.
- 2 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
29620210076178853000 e n. 29620220016743243000
(quest'ultima, peraltro, riferita a bollo anno d'imposta 2016 per motociclo targato BP86285 oggetto di furto, come da denuncia del 31.7.2009).
Chiedeva, pertanto, la restituzione della complessiva somma pignorata.
Si costituiva l' eccependo la Controparte_1
tardività dell'introduzione del giudizio di merito, per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c., nonché la legittimità e correttezza della procedura di riscossione, e confermando l'avvenuto sgravio della pretesa impositiva portata dalla cartella n. 29620200063872243000, avente ad oggetto il pagamento del bollo auto relativo all'anno d'imposta 2017. Sul punto, benchè difetti la giurisdizione, può comunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infine deduceva, con riferimento alle cartelle n.
29620210076178853000 e n. 29620220016743243000 che, quand'anche si fosse accertata l'irritualità della notifica sulla scorta della documentazione prodotta nel presente procedimento, l'importo decurtato a seguito del suddetto accertamento non inficerebbe in ogni caso la procedura azionata, stante che il credito pignorato sarebbe risultato comunque inferiore a quello dovuto, come già constatato dal G.E.
Il terzo pignorato, , non si costituiva. CP_4
In sede di prima comparizione, questo Giudice rilevava la tempestività dell'opposizione in applicazione della norma di cui all'art. 155 commi IV e V c.p.c.
- 3 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Con memorie autorizzate del 18.2.2025, parte opponente eccepiva la tardività della costituzione di controparte oltre i termini previsti dall'art 166 c.p.c., nonché oltre i termini di cui all'art 173 ter c.p.c. previsti per il deposito delle memorie integrative.
Con ordinanza dell'8.4.2025, questo Giudice dichiarava ammissibile la produzione documentale dell'opposta, rilevando che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non assimilabile a un'impugnazione, la fase di merito segue le regole ordinarie del processo di cognizione
(comprensive dei termini per le produzioni e le richieste istruttorie), sicché la documentazione, pur depositata senza le formalità dell'art. 171 ter c.p.c., non poteva considerarsi tardiva.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'udienza del 7.10.2025, previo deposito di note conclusive, ed il giudice riservava la decisione nel termine di legge.
Ciò premesso, preliminarmente, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione sulla domanda tesa a far dichiarare l'invalidità delle cartelle oggetto del pignoramento opposto, per quelle relative a crediti tributari. Una volta notificata la cartella esattoriale, infatti, la relativa contestazione, quando la stessa concerne crediti tributari, va proposta dinanzi al Giudice tributario, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, come stabilito ex art. 21 D.lgs. 546/1992, ora sostituito dall'art. 67 D.lgs. 175/2024 (efficace dal novembre 2024), avente eguale contenuto. Ove non sia intrapreso tale giudizio nei termini di legge, il credito diventa incontestabile e le cartelle di pagamento sono suscettibili di esecuzione, valendo quale titolo esecutivo.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'elemento
- 4 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
dirimente nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è proprio la notifica della cartella di pagamento, sicché tutti i fatti estintivi o modificativi del credito anteriori alla notifica suddetta devono farsi valere con l'impugnazione della stessa dinanzi al giudice tributario, mentre i fatti successivi, e con essi anche il decorso dell'intero termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, possono farsi valere dinanzi al Giudice ordinario, in particolare dinanzi al giudice dell'esecuzione, se si propone opposizione all'esecuzione. Più di recente le Sezioni Unite sono tornate sul tema introducendo un'ulteriore distinzione, per riconoscere la giurisdizione tributaria anche in tutti quei casi in cui oggetto della decisione sia la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento, utile, per esempio, al vaglio dell'eccezione di prescrizione che non riconosca tale evento quale valido atto interruttivo (cfr. Cass. SU 16986/2022).
Nella specie, tale argomento vale a ritenere inammissibile per difetto di giurisdizione l'eccezione di parte opponente relativa all'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
296201200551696615000 e n. 29620130061402921000, entrambe recanti crediti per tributo IRPEF, nonché al mancato invio delle raccomandate informative inerenti alla cartella n.
29620220016743243000, avente ad oggetto il pagamento del bollo auto relativo all'anno d'imposta 2016.
Diversamente deve dirsi con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620210076178853000, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Trattandosi di credito non tributario, ma derivante da illecito
- 5 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
amministrativo, la relativa contestazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Con specifico riguardo alla notificazione della suddetta cartella, deve rilevarsi che l' non ha prodotto documenti idonei a dimostrare CP_3
l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
Pertanto, allo stato, in mancanza della prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, ne consegue la nullità dell'atto di pignoramento in riferimento alla predetta cartella.
Va sul punto richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite, concernente tanto la notifica a mezzo posta quanto gli adempimenti notificatori ex art. 140 c.p.c. a carico dell'ufficiale giudiziario, circa la necessità al fine della prova del compimento e dell'efficacia della notifica che sia data prova dell'esito della raccomandata informativa prevista per legge nel caso di omessa consegna al destinatario e alle altre persone abilitate alla ricezione della notifica per suo conto (cfr. Cass. SU n. 10012/2021).
Le deduzioni dell'opponente in merito all'intimazione di pagamento n. 29620199000065560 appaiono invece fondate alla luce di quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n.
1267/2020, allegata in atti e ormai definitiva, con la quale il giudice tributario, così ha pronunziato: “In relazione all'intimazione n.
29620199000065560, invece, è fondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico. L'esattore, infatti, pur avendone l'onere, non ha prodotto l'atto impositivo, che è a fondamento dell'intimazione. (…)
L'intimazione n. 29620199000065560 va quindi annullata.”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, più limitato
- 6 -
Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
rispetto al credito azionato, all'istruttoria solo documentale, con osservanza dei parametri di legge.
.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del terzo;
CP_4
- Dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle domande di nullità delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari e in ogni caso cessata la materia del contendere in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n.
29620200063872243000, oggetto di sgravio;
- Dichiara la nullità del pignoramento con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620210076178853000
(per il credito per sanzioni amministrative) e dalla intimazione di pagamento n. 29620199000065560 (già annullata dalla CTP);
- Condanna la convenuta opposta Controparte_1
a rifondere all'opponente le spese di lite, che
[...]
liquida in complessivi euro 1800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
UD TU
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE VI CIVILE
ESECUZIONI MOBILIARI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa UD TU, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5404/2024 promossa da:
, rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Longo Massimiliano
Attrice/opponente contro rappresentata e Controparte_1
difesa dall'Avv. Parla Alessandra
Convenuto/opposto e nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro-tempore CP_2
Convenuto/terzo pignorato
Tribunale di Palermo sezione VI Civile MOTIVI DELLA DECISIONE - IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 28.9.2023,
[...]
conveniva in giudizio l Parte_1 Controparte_1
ed il terzo pignorato instaurando il
[...] CP_2 giudizio di merito seguente all'opposizione dalla stessa proposta avverso l'esecuzione intrapresa dall' ex art. 72 bis del d.p.r. CP_3
602/1973 per il credito di euro 15.591,63.
A conclusione della fase sommaria, in data 8.3.2024 il GE revocava il decreto di sospensione dell'esecuzione reso inaudita altera parte il
13.11.2023.
Ribadiva l'opponente la nullità del pignoramento:
- per elusione di giudicato, atteso l'annullamento con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale passata in giudicato dell'avviso di accertamento n. TX6M01757 di cui all'intimazione di pagamento n. 29620199000065560, pure compresa nell'atto di pignoramento con ordine di pagamento diretto opposto;
- per inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
296201200551696615000 e n. 29620130061402921000, effettuate per il tramite di posta privata;
- per errato calcolo degli interessi e delle sanzioni riportate negli atti sottesi (in particolare nell'avviso di intimazione
2962023902477518000);
- per avvenuto pagamento della cartella n.
29620200063872243000, beneficiando dell'intervenuto sgravio;
- e, infine, per mancato invio delle raccomandate informative inerenti alla notifica delle cartelle di pagamento n.
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
29620210076178853000 e n. 29620220016743243000
(quest'ultima, peraltro, riferita a bollo anno d'imposta 2016 per motociclo targato BP86285 oggetto di furto, come da denuncia del 31.7.2009).
Chiedeva, pertanto, la restituzione della complessiva somma pignorata.
Si costituiva l' eccependo la Controparte_1
tardività dell'introduzione del giudizio di merito, per mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 616 c.p.c., nonché la legittimità e correttezza della procedura di riscossione, e confermando l'avvenuto sgravio della pretesa impositiva portata dalla cartella n. 29620200063872243000, avente ad oggetto il pagamento del bollo auto relativo all'anno d'imposta 2017. Sul punto, benchè difetti la giurisdizione, può comunque dichiararsi cessata la materia del contendere.
Infine deduceva, con riferimento alle cartelle n.
29620210076178853000 e n. 29620220016743243000 che, quand'anche si fosse accertata l'irritualità della notifica sulla scorta della documentazione prodotta nel presente procedimento, l'importo decurtato a seguito del suddetto accertamento non inficerebbe in ogni caso la procedura azionata, stante che il credito pignorato sarebbe risultato comunque inferiore a quello dovuto, come già constatato dal G.E.
Il terzo pignorato, , non si costituiva. CP_4
In sede di prima comparizione, questo Giudice rilevava la tempestività dell'opposizione in applicazione della norma di cui all'art. 155 commi IV e V c.p.c.
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
Con memorie autorizzate del 18.2.2025, parte opponente eccepiva la tardività della costituzione di controparte oltre i termini previsti dall'art 166 c.p.c., nonché oltre i termini di cui all'art 173 ter c.p.c. previsti per il deposito delle memorie integrative.
Con ordinanza dell'8.4.2025, questo Giudice dichiarava ammissibile la produzione documentale dell'opposta, rilevando che nel giudizio di opposizione all'esecuzione, non assimilabile a un'impugnazione, la fase di merito segue le regole ordinarie del processo di cognizione
(comprensive dei termini per le produzioni e le richieste istruttorie), sicché la documentazione, pur depositata senza le formalità dell'art. 171 ter c.p.c., non poteva considerarsi tardiva.
La causa, istruita con sole prove documentali, veniva discussa all'udienza del 7.10.2025, previo deposito di note conclusive, ed il giudice riservava la decisione nel termine di legge.
Ciò premesso, preliminarmente, deve rilevarsi il difetto di giurisdizione sulla domanda tesa a far dichiarare l'invalidità delle cartelle oggetto del pignoramento opposto, per quelle relative a crediti tributari. Una volta notificata la cartella esattoriale, infatti, la relativa contestazione, quando la stessa concerne crediti tributari, va proposta dinanzi al Giudice tributario, nel termine perentorio di 60 giorni dalla notifica, come stabilito ex art. 21 D.lgs. 546/1992, ora sostituito dall'art. 67 D.lgs. 175/2024 (efficace dal novembre 2024), avente eguale contenuto. Ove non sia intrapreso tale giudizio nei termini di legge, il credito diventa incontestabile e le cartelle di pagamento sono suscettibili di esecuzione, valendo quale titolo esecutivo.
Come chiarito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, l'elemento
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
dirimente nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario è proprio la notifica della cartella di pagamento, sicché tutti i fatti estintivi o modificativi del credito anteriori alla notifica suddetta devono farsi valere con l'impugnazione della stessa dinanzi al giudice tributario, mentre i fatti successivi, e con essi anche il decorso dell'intero termine prescrizionale successivo alla notifica della cartella di pagamento, possono farsi valere dinanzi al Giudice ordinario, in particolare dinanzi al giudice dell'esecuzione, se si propone opposizione all'esecuzione. Più di recente le Sezioni Unite sono tornate sul tema introducendo un'ulteriore distinzione, per riconoscere la giurisdizione tributaria anche in tutti quei casi in cui oggetto della decisione sia la validità ed efficacia della notifica della cartella di pagamento, utile, per esempio, al vaglio dell'eccezione di prescrizione che non riconosca tale evento quale valido atto interruttivo (cfr. Cass. SU 16986/2022).
Nella specie, tale argomento vale a ritenere inammissibile per difetto di giurisdizione l'eccezione di parte opponente relativa all'inesistenza delle notifiche delle cartelle di pagamento n.
296201200551696615000 e n. 29620130061402921000, entrambe recanti crediti per tributo IRPEF, nonché al mancato invio delle raccomandate informative inerenti alla cartella n.
29620220016743243000, avente ad oggetto il pagamento del bollo auto relativo all'anno d'imposta 2016.
Diversamente deve dirsi con riferimento alla cartella di pagamento n. 29620210076178853000, avente ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del Codice della Strada.
Trattandosi di credito non tributario, ma derivante da illecito
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
amministrativo, la relativa contestazione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Con specifico riguardo alla notificazione della suddetta cartella, deve rilevarsi che l' non ha prodotto documenti idonei a dimostrare CP_3
l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 140 c.p.c.
Pertanto, allo stato, in mancanza della prova della regolare notificazione della cartella di pagamento, ne consegue la nullità dell'atto di pignoramento in riferimento alla predetta cartella.
Va sul punto richiamato il principio affermato dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite, concernente tanto la notifica a mezzo posta quanto gli adempimenti notificatori ex art. 140 c.p.c. a carico dell'ufficiale giudiziario, circa la necessità al fine della prova del compimento e dell'efficacia della notifica che sia data prova dell'esito della raccomandata informativa prevista per legge nel caso di omessa consegna al destinatario e alle altre persone abilitate alla ricezione della notifica per suo conto (cfr. Cass. SU n. 10012/2021).
Le deduzioni dell'opponente in merito all'intimazione di pagamento n. 29620199000065560 appaiono invece fondate alla luce di quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Provinciale con sentenza n.
1267/2020, allegata in atti e ormai definitiva, con la quale il giudice tributario, così ha pronunziato: “In relazione all'intimazione n.
29620199000065560, invece, è fondato il motivo concernente l'omessa notifica dell'atto prodromico. L'esattore, infatti, pur avendone l'onere, non ha prodotto l'atto impositivo, che è a fondamento dell'intimazione. (…)
L'intimazione n. 29620199000065560 va quindi annullata.”.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, avuto riguardo al valore della controversia, più limitato
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile
rispetto al credito azionato, all'istruttoria solo documentale, con osservanza dei parametri di legge.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara la contumacia del terzo;
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- Dichiara il difetto di giurisdizione quanto alle domande di nullità delle cartelle di pagamento relative a crediti tributari e in ogni caso cessata la materia del contendere in relazione al credito portato dalla cartella di pagamento n.
29620200063872243000, oggetto di sgravio;
- Dichiara la nullità del pignoramento con riferimento ai crediti portati dalla cartella di pagamento n. 29620210076178853000
(per il credito per sanzioni amministrative) e dalla intimazione di pagamento n. 29620199000065560 (già annullata dalla CTP);
- Condanna la convenuta opposta Controparte_1
a rifondere all'opponente le spese di lite, che
[...]
liquida in complessivi euro 1800,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Palermo, il 20 ottobre 2025
Il Giudice
UD TU
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Tribunale di Palermo
Sezione VI Civile