Sentenza 28 aprile 1999
Massime • 1
Con il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità, proponibile limitatamente al vizio di violazione di legge, a norma dell'art. 17, ultimo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere fatta valere solo in quanto integri violazione di legge, e cioè si traduca in mancanza della motivazione stessa, la quale si verifica (oltreché nei casi di totale omissione) nel suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi", fra loro logicamente inconciliabili ovvero perplesse o obiettivamente incomprensibili, mentre deve escludersi il controllo sulla sufficienza e razionalità della motivazione in relazione alle risultanze probatorie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/04/1999, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 28 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Alfredo ROCCHI - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UN GE DA VA LZ AR, HI ER, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VALLISNERI 11, presso l'avvocato P. PACIFICI, rappresentati e difesi dagli avvocati RAFFAELE D'ANTINO, ANTONINA SCOLARO, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrenti -
contro
DE DE LA, Curatrice speciale di UN GEDA VA OE CE, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima;
- controricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di TORINO, TUTORE ASSESSORE all'ASSISTENZA del COMUNE di TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 959/95 della Corte d'Appello di TORINO, Sezione Minori, depositata il 17/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 10.11.93 gli assistenti dei Servizi Sociali di Torino comunicavano al Tribunale per i Minorenni la nascita di EM IC, figlia di NI EN da IL LZ RE, di origine brasiliana. Riferivano che la madre - affetta da "disturbi del pensiero e del comportamento" - era stata già denunziata per maltrattamenti nei confronti dei tre figli minori nati dal matrimonio con tale CI EL, coniuge dal quale si era poi separata;
che il padre naturale, RG BA, aveva dichiarato di voler riconoscere la bambina.
Il Tribunale promuoveva procedimento per accertare se sussisteva una situazione di abbandono della neonata a causa delle condizioni di salute della madre che aveva già dimostrato di non essere in grado di prestare assistenza alla prole.
Il Tribunale con decreto 11.10.94 dichiarava lo stato di adottabilità della bambina.
Il BA riconosceva in data 24.11.94 la minore.
Con sentenza del 6.7.95 Tribunale rigettava il reclamo proposto da entrambi i genitori.
La Corte d'Appello di Torino rigettava l'impugnazione proposta dalla NI e dal BA con sentenza del 17.7.96. Osservava che entrambi i genitori erano privi di capacità assistenziale ed educativa da ricondurre a cause di natura non transitoria;
che la madre, come era già emerso nella precedente procedura di adottabilità del figlio RO, ... si trovava in una cronica situazione psicopatologica stabilizzata;
che la situazione accertata non avrebbe assicurato alla minore l'educazione necessaria con la conseguenza che un'ipotetica e deprecabile restituzione della bambina ai genitori biologici avrebbe causato con ogni attendibilità irreparabili danni psichici alla minore ed il rischio di un irreparabile danno evolutivo.
Propongono ricorso per cassazione la NI ed il BA. Resiste con controricorso la curatrice speciale avv. Paola De Benedetti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 8 L.183/84, la NI ed il BA contestano la decisione sostenendo che l'infermità accertata non determina abbandono finché nel genitore perduri una coscienza affettiva e - per quanto concerne la figura paterna - che apodittiche sono le valutazioni espresse a suo riguardo.
Il motivo di ricorso non è fondato.
È opportuno premettere che ai sensi dell'art. 17 c. 5^ L.184/83 il ricorso per cassazione avverso le sentenze sullo stato di adottabilità è ammesso solo per di violazione di legge. Alcune doglianze contenute nel riferito motivo - dirette a censurare una presunta inadeguatezza e insufficienza delle argomentazioni poste a sostegno della situazione di abbandono - non rientrano nell'ipotesi di violazione di legge che sussiste solo quando viene denunziata motivazione inesistente o inidonea a rivelare la ratio decidendi o che presenti più argomentazioni fra loro inconciliabili (Cass. S. U.9674/93) Relativamente alla specifica censura riferita (l'infermità non determina abbandono finché nel genitore perduri una coscienza affettiva ed una producente volontà di relazione con la prole) è agevole rilevare che la corte di merito non ha affatto dichiarato lo stato di adottabilità della minore a causa della riconosciuta gravità, con carattere permanente, dell'infermità mentale della NI e delle turbe psichiche del BA. Sulla base delle numerose e attente relazioni dei servizi sociali e dei consulenti tecnici d'ufficio nel corso dell'intero giudizio, i giudici di merito hanno rilevato che le manifestazioni patologiche della NI si traducono in carenze nella esplicazione dell'attività genitoriale verso la minore di gravità tale da pregiudicarne lo sviluppo fisiopsichico con conseguente rischio di un irreparabile danno evolutivo. La decisione di impedire il ritorno della minore presso i genitori naturali, saltuariamente conviventi, è stata motivata dalla assoluta incapacità dimostrata dalla NI di assicurare ai figli nati dal matrimonio con il CI (uno dei quali, RO, addirittura apertamente ed irreversibilmente rifiutato) le minime e indispensabili cure materiali e morali e dalla eguale incapacità dimostrata dal BA, anch'egli sofferente per infermità mentale e giudicato disancorato dalla realtà. La corte territoriale ha stigmatizzato il riprovevole comportamento del padre naturale (che solo dopo l'emissione del decreto di adottabilità si convinse ad effettuare il riconoscimento della figlia) rilevando che durante il ricovero in comunità egli non aveva mai visto la bambina e non aveva mai espresso alcuna seria e attendibile rivendicazione che non fosse un vuoto e generico quanto sterile approccio emotivo. Può concludersi, pertanto, che il giudizio sullo stato di abbandono risulta fondato sull'accertata inadeguatezza del rapporto affettivo e materiale di entrambi i coniugi, incapaci di assumere consapevolmente il compito di assicurare alla minore le cure indispensabili per una equilibrata e sana crescita. L'inadeguatezza è stata motivatamente giudicata di gravità tale da determinare, nell'ipotesi di deprecabile restituzione della bambina ai genitori biologici, una situazione di grave pregiudizio che la legge impone di evitare.
Con il secondo motivo di ricorso la NI ed il BA
denunziano violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 184/83 che sancisce il diritto del minore di essere educato nella propria famiglia.
Anche questo secondo motivo di ricorso è privo di pregio. Il legislatore favorisce la crescita e lo sviluppo del minore nella famiglia di origine e considera l'istituto dell'adozione uno strumento eccezionale al quale ricorrere, quale extrema ratio, solo quando lo sviluppo fisiopsichico del minore potrebbe essere pregiudicato a causa della carenza di assistenza materiale e morale da parte dei genitori non dipendente da causa di forza maggiore di carattere transitorio,
Lo stato di abbandono in cui verrebbe a trovarsi la piccola EM per la rilevata mancanza di assistenza morale e materiale, costituisce implicita risposta alla censura. Il legislatore, infatti, giudica opportuno e conveniente, nell'interesse dei minori, che alla situazione di abbandono si ponga rimedio al di fuori della famiglia ricorrendo, appunto, all'istituto dell'adozione. Il ricorso deve essere rigettato e i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la NI ed il BA in solido al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in lire 182.000 oltre a lire 2.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 12 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 1999