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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 20/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.n.1286/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 esi dall ed el i press o difensore sito in Spoleto, via Guglielmo Marconi n.2/A
-attori–
CONTRO (p.iva ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta- (c.f. , contumace CP_1 C.F._3
-convenuto-
(c.f. , contumace CP_1 C.F._4
-convenuto-
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._5
-convenuto-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i signori e convenivano in giudizio i convenuti per Parte_1 Parte_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla esistenza di vizi e difetti nella esecuzione delle opere edili eseguite presso il proprio immobile sito in Spoleto, loc. Colle San Tommaso, via Luchino Visconti n.
9. In particolare gli attori avevano commissionato ai predetti convenuti l'incarico di realizzare un cappotto esterno di rivestimento per un miglioramento termico, di provvedere allo smontaggio del manto di copertura, di provvedere alla realizzazione di nuova coibentazione e rifacimento di tetto ventilato nonché di eseguire tutte le lavorazioni connesse per consegnare l'opera finita. Riscontrate diverse problematiche nella esecuzione dei lavori in questione proponevano la domanda di risarcimento di cui è causa nei confronti della società di & quale impresa Controparte_1 CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 esecutrice dei lavori, nei confronti di e quali soci illimitatamente responsabili della CP_1 CP_1 predetta società esecutrice e nei confronti di quale direttore dei lavori. Controparte_2
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudiz tumaci. Concessi alle parti i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma, per il deposito delle relative memorie, venivano ammesse le richieste istruttorie avanzate da parte attrice in sede di seconda memoria ed in particolare venivano ammessi gli interrogatori formali delle parti convenute e la prova testimoniale. Esaurita l'attività istruttoria, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 20.03.2025 in occasione della quale la parte attrice precisava le proprie conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e questo giudicante tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
* La domanda di parte attrice risulta fondata ed in quanto tale meritevole di accoglimento. Al riguardo nessun dubbio sul fatto che la società Controparte_1 abbia eseguito i lavori commissionati dagli odierni attori presso il proprio immobile sito in Spoleto, loc. Colle San Tommaso, via Luchino Visconti n.9 ed in particolare che abbiano eseguito la realizzazione del cappotto esterno di rivestimento per un miglioramento termico, lo smontaggio del manto di copertura, la nuova coibentazione ed il rifacimento del tetto ventilato nonché posto in essere tutte le lavorazioni connesse per consegnare l'opera finita. Analogamente nessun dubbio sul fatto che al geom. era CP_2 stato conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori in questione. Tali circosta no comprovate sia dalla documentazione prodotta in atti (si veda ad es. doc.n.1, n.2, n.3, n.6, n.12, n.19) che dalle risultanze delle prove orali espletate ed in particolare confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai signori e -particolarmente rilevanti in quanto rese da soggetti direttamente Testimone_1 Testimone_2
a conosce a te attendibili in quanto non aventi alcun interesse alle vicende in questione- e dalla valutazione della mancata presentazione di tutti i convenuti all'udienza del 22.09.2023 prevista per l'espletamento del loro interrogatorio formale e quindi dalla valutazione di ammissione ex art.232 c.p.c. dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale (valutazione peraltro corroborata dalla considerazione della precisa scelta dei convenuti di non costituirsi in giudizio né in sede di ATP e né in sede di giudizio di merito e quindi di non confutare in alcun modo le contestazioni di parte attrice e/o comunque di non fornire alcuna diversa ricostruzione dei fatti dedotti in causa). Fermo quindi il fatto che l'impresa ha eseguito e Controparte_1 realizzato i lavori commissionati d positamente svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha anche chiaramente riscontrato ed evidenziato la non corretta esecuzione dei lavori in questione. Ed invero la natura, la tipologia e la qualità delle opere concretamente eseguite dall'impresa convenuta sono state oggetto di apposito specifico accertamento tecnico a cura di un professionista ausiliario nominato da questo Tribunale il quale ha attentamente ed approfonditamente analizzato e verificato le lavorazioni eseguite nell'immobile di proprietà attrice. Ebbene, esaminata attentamente la relazione peritale depositata dal consulente di ufficio geom. e Persona_1 regolarmente acquisita in atti, prende atto questo giudicante che gli accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio nei confronti delle contestazioni di cui alla domanda di parte attrice si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare (anche attraverso le riproduzioni fotografiche riportate in perizia), adeguatamente e ragionevolmente motivate, esenti da vizi logici o giuridici. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi, provenendo da un competente ausiliario di questo Tribunale assolutamente terzo rispetto agli interessi di causa, per la loro apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Ne discende che deve ritenersi adeguatamente comprovato un errato montaggio del manto di copertura, tale da consentire il penetramento dell'acqua piovana tra le falda ed il canale di gronda ed un non adeguato montaggio e non adeguata siliconatura delle bocche di lupo (il tutto comunque meglio spiegato ed argomentato nella relazione tecnica del ctu geom. alla quale si rimanda). Peraltro le problematiche Per_1 di infiltrazioni provenienti dall'acqua piovana no tamente raccolta e smaltita dalla copertura del tetto ha ricevuto anche un coerente riscontro dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e già sopra pagina 2 di 4 menzionati, oltre ad avere ricevuto anche conferma probatoria dalla valutazione di ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale in conseguenza della mancata presentazione dei convenuti all'udienza del 22.09.2023. Alla luce pertanto della valutazione complessiva delle considerazioni sopra esposte, l'esistenza di vizi e difetti nella esecuzione dei lavori posti in essere dalla convenuta Controparte_1 può ritenersi adeguatamente comprovata.
[...] he in questione e quindi della non corretta esecuzione delle opere realizzate dalla impresa esecutrice dei lavori dovrà essere ritenuto solidalmente responsabile anche geom. , Controparte_2 nella sua qualità di direttore dei lavori. Sotto tale aspetto occorre considera obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass.Civ.n.9572 del 09.04.2024); più in particolare “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass.Civ.n.30658 del 18.10.2022, motivazione). A ciò si aggiunga che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass.Civ.n.7057 del 15.03.2024). Alla luce quindi dei principi sopra esposti, tenuto conto di quanto evidenziato dal ctu geom. in Per_1 ordine alla riscontrata inadeguatezza dell'operato del direttore dei lavori -comprovato peraltro al dato di fatto oggettivo della non corretta esecuzione delle opere realizzate e dalla assenza di qualsiasi rilievo e/o contestazione del direttore dei lavori relativa alla esecuzione in questione-, non vi è dubbio che il deve ritenersi responsabile -unitamente alla impresa esecutrice dei lavori- delle CP_3 CP_2 bite dagli attori. In ordine alle opere ed ai relativi costi necessari per la eliminazione dei riscontrati vizi e difetti nelle lavorazioni realizzate nell'immobile di proprietà della parte attrice, ritiene legittima questo Tribunale la individuazione ed elencazione delle opere evidenziata dal ctu in sede di accertamento tecnico e giustificata e congrua la stima dei relativi costi ivi fornita;
conseguentemente i convenuti dovranno provvedere al risarcimento dei danni, in favore degli attori, della somma di euro 60.419,36 oltre iva come per legge. In ordine agli ulteriori danni che dovranno legittimamente essere risarciti agli attori -in virtù del principio della soccombenza- rientra sicuramente il compenso del ctu liquidato con provvedimento del 06.05.2022 dal Presidente del Tribunale in esito al giudizio di atp -euro 4.463,46- e posto a carico dei richiedenti. Non risulta legittimo invece accogliere la richiesta di parte attrice di euro 3.806,40 per compensi del ctp. Sul punto si consideri che se le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte possono astrattamente ritenersi tra quelle rimborsabili alla parte vittoriosa, ai fini della condanna del soccombente al rimborso di tali spese occorre la prova dell'effettività della spesa o, quanto meno, la prova dell'assunzione della relativa obbligazione della parte vittoriosa (Cass.Civ.n.24188 del 08.09.2021); nel caso di specie manca qualsiasi riscontro probatorio al riguardo, non esistendo in atti una fattura, una notula pro forma, una richiesta,
pagina 3 di 4 nessun documento in qualche modo comprovante l'obbligo del pagamento ed il suo ammontare. Ne discende che tale richiesta non può essere accolta. Analogamente inaccoglibile risulta la richiesta di parte attrice del pagamento di euro 8.221,96 a titolo di rimborso dei compensi professionali richiesti dal convenuto geom. per l'attività prestata e di cui è CP_2 causa. Al fine infatti di poter condannare il predetto convenuto al della somma richiesta occorre la prova della effettiva corresponsione della somma stessa e cioè la prova dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore del convenuto. Rilevato che in atti non risulta alcun elemento probatorio attestante i pagamenti in questione, non risulta legittimo disporre la condanna alla restituzione di un importo di cui non risulti comprovato l'effettivo pagamento. Le spese di lite, comprese quelle per il giudizio di atp, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli attori e Parte_1 Parte_2 avverso i convenuti
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1
[...] Controparte_2 gli ri e e per l'effetto condanna i convenuti Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 CP_1 CP_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dei predetti attori della somma di euro 60.419,36 CP_2 e per legge a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.10.2020) al saldo effettivo oltre al pagamento della somma di euro 4.463,46 a titolo di rimborso del compenso del ctu, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, comprese quelle relative alla fase dell'atp; spese di lite che si liquidano in euro 346,73 per spese vive, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge, con riferimento al procedimento di atp ed in euro 856,56 per spese vive, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge con riferimento al giudizio di merito.
Spoleto, 18.06.2025
Andrea Giuliani
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
UNICA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.T. Andrea Giuliani ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1286/2022 promossa da:
(c.f. e (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 esi dall ed el i press o difensore sito in Spoleto, via Guglielmo Marconi n.2/A
-attori–
CONTRO (p.iva ), contumace Controparte_1 P.IVA_1
-convenuta- (c.f. , contumace CP_1 C.F._3
-convenuto-
(c.f. , contumace CP_1 C.F._4
-convenuto-
(c.f. ), contumace Controparte_2 C.F._5
-convenuto-
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da precisazione delle conclusioni rassegnate in sede di note scritte depositate telematicamente per l'udienza del 20.03.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione i signori e convenivano in giudizio i convenuti per Parte_1 Parte_2 sentirli condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla esistenza di vizi e difetti nella esecuzione delle opere edili eseguite presso il proprio immobile sito in Spoleto, loc. Colle San Tommaso, via Luchino Visconti n.
9. In particolare gli attori avevano commissionato ai predetti convenuti l'incarico di realizzare un cappotto esterno di rivestimento per un miglioramento termico, di provvedere allo smontaggio del manto di copertura, di provvedere alla realizzazione di nuova coibentazione e rifacimento di tetto ventilato nonché di eseguire tutte le lavorazioni connesse per consegnare l'opera finita. Riscontrate diverse problematiche nella esecuzione dei lavori in questione proponevano la domanda di risarcimento di cui è causa nei confronti della società di & quale impresa Controparte_1 CP_1 Controparte_1 pagina 1 di 4 esecutrice dei lavori, nei confronti di e quali soci illimitatamente responsabili della CP_1 CP_1 predetta società esecutrice e nei confronti di quale direttore dei lavori. Controparte_2
Nessuno dei convenuti si costituiva in giudiz tumaci. Concessi alle parti i termini ex art.183 c.p.c., sesto comma, per il deposito delle relative memorie, venivano ammesse le richieste istruttorie avanzate da parte attrice in sede di seconda memoria ed in particolare venivano ammessi gli interrogatori formali delle parti convenute e la prova testimoniale. Esaurita l'attività istruttoria, il giudizio veniva rinviato all'udienza del 20.03.2025 in occasione della quale la parte attrice precisava le proprie conclusioni ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e questo giudicante tratteneva la causa in decisione con assegnazione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
* La domanda di parte attrice risulta fondata ed in quanto tale meritevole di accoglimento. Al riguardo nessun dubbio sul fatto che la società Controparte_1 abbia eseguito i lavori commissionati dagli odierni attori presso il proprio immobile sito in Spoleto, loc. Colle San Tommaso, via Luchino Visconti n.9 ed in particolare che abbiano eseguito la realizzazione del cappotto esterno di rivestimento per un miglioramento termico, lo smontaggio del manto di copertura, la nuova coibentazione ed il rifacimento del tetto ventilato nonché posto in essere tutte le lavorazioni connesse per consegnare l'opera finita. Analogamente nessun dubbio sul fatto che al geom. era CP_2 stato conferito l'incarico di progettista e direttore dei lavori in questione. Tali circosta no comprovate sia dalla documentazione prodotta in atti (si veda ad es. doc.n.1, n.2, n.3, n.6, n.12, n.19) che dalle risultanze delle prove orali espletate ed in particolare confermate dalle dichiarazioni testimoniali rese dai signori e -particolarmente rilevanti in quanto rese da soggetti direttamente Testimone_1 Testimone_2
a conosce a te attendibili in quanto non aventi alcun interesse alle vicende in questione- e dalla valutazione della mancata presentazione di tutti i convenuti all'udienza del 22.09.2023 prevista per l'espletamento del loro interrogatorio formale e quindi dalla valutazione di ammissione ex art.232 c.p.c. dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale (valutazione peraltro corroborata dalla considerazione della precisa scelta dei convenuti di non costituirsi in giudizio né in sede di ATP e né in sede di giudizio di merito e quindi di non confutare in alcun modo le contestazioni di parte attrice e/o comunque di non fornire alcuna diversa ricostruzione dei fatti dedotti in causa). Fermo quindi il fatto che l'impresa ha eseguito e Controparte_1 realizzato i lavori commissionati d positamente svolta in sede di accertamento tecnico preventivo ha anche chiaramente riscontrato ed evidenziato la non corretta esecuzione dei lavori in questione. Ed invero la natura, la tipologia e la qualità delle opere concretamente eseguite dall'impresa convenuta sono state oggetto di apposito specifico accertamento tecnico a cura di un professionista ausiliario nominato da questo Tribunale il quale ha attentamente ed approfonditamente analizzato e verificato le lavorazioni eseguite nell'immobile di proprietà attrice. Ebbene, esaminata attentamente la relazione peritale depositata dal consulente di ufficio geom. e Persona_1 regolarmente acquisita in atti, prende atto questo giudicante che gli accertamenti, le considerazioni e le valutazioni tecniche rese dal predetto consulente di ufficio nei confronti delle contestazioni di cui alla domanda di parte attrice si appalesano particolarmente approfondite, sufficientemente chiare (anche attraverso le riproduzioni fotografiche riportate in perizia), adeguatamente e ragionevolmente motivate, esenti da vizi logici o giuridici. Le complessive considerazioni e valutazioni tecniche espresse dal ctu quindi, provenendo da un competente ausiliario di questo Tribunale assolutamente terzo rispetto agli interessi di causa, per la loro apprezzabilità ed attendibilità, vengono condivise e fatte proprie da questo Tribunale. Ne discende che deve ritenersi adeguatamente comprovato un errato montaggio del manto di copertura, tale da consentire il penetramento dell'acqua piovana tra le falda ed il canale di gronda ed un non adeguato montaggio e non adeguata siliconatura delle bocche di lupo (il tutto comunque meglio spiegato ed argomentato nella relazione tecnica del ctu geom. alla quale si rimanda). Peraltro le problematiche Per_1 di infiltrazioni provenienti dall'acqua piovana no tamente raccolta e smaltita dalla copertura del tetto ha ricevuto anche un coerente riscontro dalle dichiarazioni dei testimoni escussi e già sopra pagina 2 di 4 menzionati, oltre ad avere ricevuto anche conferma probatoria dalla valutazione di ammissione dei fatti dedotti nell'interrogatorio formale in conseguenza della mancata presentazione dei convenuti all'udienza del 22.09.2023. Alla luce pertanto della valutazione complessiva delle considerazioni sopra esposte, l'esistenza di vizi e difetti nella esecuzione dei lavori posti in essere dalla convenuta Controparte_1 può ritenersi adeguatamente comprovata.
[...] he in questione e quindi della non corretta esecuzione delle opere realizzate dalla impresa esecutrice dei lavori dovrà essere ritenuto solidalmente responsabile anche geom. , Controparte_2 nella sua qualità di direttore dei lavori. Sotto tale aspetto occorre considera obbligazioni del direttore dei lavori rientrano l'accertamento della conformità della progressiva realizzazione dell'opera al progetto e delle modalità della sua esecuzione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell'opera appaltata, il professionista che omette di impartire direttive tecniche relative alle modalità di realizzazione delle opere, salvo che si tratti di operazioni elementari e marginali e di aspetti meramente operativi dell'esecuzione delle stesse” (Cass.Civ.n.9572 del 09.04.2024); più in particolare “non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati” (Cass.Civ.n.30658 del 18.10.2022, motivazione). A ciò si aggiunga che “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore e il direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'articolo 2055 del Cc, il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (Cass.Civ.n.7057 del 15.03.2024). Alla luce quindi dei principi sopra esposti, tenuto conto di quanto evidenziato dal ctu geom. in Per_1 ordine alla riscontrata inadeguatezza dell'operato del direttore dei lavori -comprovato peraltro al dato di fatto oggettivo della non corretta esecuzione delle opere realizzate e dalla assenza di qualsiasi rilievo e/o contestazione del direttore dei lavori relativa alla esecuzione in questione-, non vi è dubbio che il deve ritenersi responsabile -unitamente alla impresa esecutrice dei lavori- delle CP_3 CP_2 bite dagli attori. In ordine alle opere ed ai relativi costi necessari per la eliminazione dei riscontrati vizi e difetti nelle lavorazioni realizzate nell'immobile di proprietà della parte attrice, ritiene legittima questo Tribunale la individuazione ed elencazione delle opere evidenziata dal ctu in sede di accertamento tecnico e giustificata e congrua la stima dei relativi costi ivi fornita;
conseguentemente i convenuti dovranno provvedere al risarcimento dei danni, in favore degli attori, della somma di euro 60.419,36 oltre iva come per legge. In ordine agli ulteriori danni che dovranno legittimamente essere risarciti agli attori -in virtù del principio della soccombenza- rientra sicuramente il compenso del ctu liquidato con provvedimento del 06.05.2022 dal Presidente del Tribunale in esito al giudizio di atp -euro 4.463,46- e posto a carico dei richiedenti. Non risulta legittimo invece accogliere la richiesta di parte attrice di euro 3.806,40 per compensi del ctp. Sul punto si consideri che se le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte possono astrattamente ritenersi tra quelle rimborsabili alla parte vittoriosa, ai fini della condanna del soccombente al rimborso di tali spese occorre la prova dell'effettività della spesa o, quanto meno, la prova dell'assunzione della relativa obbligazione della parte vittoriosa (Cass.Civ.n.24188 del 08.09.2021); nel caso di specie manca qualsiasi riscontro probatorio al riguardo, non esistendo in atti una fattura, una notula pro forma, una richiesta,
pagina 3 di 4 nessun documento in qualche modo comprovante l'obbligo del pagamento ed il suo ammontare. Ne discende che tale richiesta non può essere accolta. Analogamente inaccoglibile risulta la richiesta di parte attrice del pagamento di euro 8.221,96 a titolo di rimborso dei compensi professionali richiesti dal convenuto geom. per l'attività prestata e di cui è CP_2 causa. Al fine infatti di poter condannare il predetto convenuto al della somma richiesta occorre la prova della effettiva corresponsione della somma stessa e cioè la prova dei pagamenti effettivamente eseguiti in favore del convenuto. Rilevato che in atti non risulta alcun elemento probatorio attestante i pagamenti in questione, non risulta legittimo disporre la condanna alla restituzione di un importo di cui non risulti comprovato l'effettivo pagamento. Le spese di lite, comprese quelle per il giudizio di atp, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla causa civile promossa dagli attori e Parte_1 Parte_2 avverso i convenuti
[...] Controparte_1 CP_1 CP_1
[...] Controparte_2 gli ri e e per l'effetto condanna i convenuti Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 CP_1 CP_1 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore dei predetti attori della somma di euro 60.419,36 CP_2 e per legge a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dalla data della messa in mora (16.10.2020) al saldo effettivo oltre al pagamento della somma di euro 4.463,46 a titolo di rimborso del compenso del ctu, oltre interessi legali dalla data del pagamento al saldo effettivo;
-condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, comprese quelle relative alla fase dell'atp; spese di lite che si liquidano in euro 346,73 per spese vive, in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge, con riferimento al procedimento di atp ed in euro 856,56 per spese vive, in euro 9.000,00 per compensi professionali, oltre r.f.15%, iva e c.i. come per legge con riferimento al giudizio di merito.
Spoleto, 18.06.2025
Andrea Giuliani
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