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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/02/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2169/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 11/2/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2169/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCANDURRA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GUERRIERI EMANUELE
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26/7/2024 conveniva in giudizio Parte_1
hiedendo, in accoglimento della sua opposizione, di “- CP_1 Controparte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio sarà ritenuto, del titolo esecutivo, quale in atti, posto dalla
[...]
a fondamento della richiesta portata dal precetto pedissequo all'atto Controparte_1 monitorio, notificatogli in data 11 Giugno 2024, oltre il termine previsto dall'art.644 c.p.c.; conseguentemente, - dichiarare insussistente il diritto della predetta Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
- condannare l'intimante
[...]
al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 3 - l'opposto gli aveva notificato, in data 11/6/2024, insieme al d.i. ingiuntivo n. 316/2024, trib. Ragusa,
r.g. 958/2024, un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 43.098,55, credito asseritamente scaturente da una fornitura di merce effettuata, in favore dell'opponente dalla ditta
Ditta Molino Roccasalva Gaetano s.r.l.;
- il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è stato tuttavia notificato oltre il termine di sessanta giorni e, pertanto, ha perso la sua efficacia;
- l'atto di precetto doveva ritenersi nullo.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di costituzione e risposta replicava che il decreto Controparte_1 ingiuntivo, emesso il 10/4/2024, è stato consegnato con pedissequo atto di precetto in data 28/5/2024 all' per la notifica ex art. 149 cpc avvenuta a mezzo del servizio postale con plico Parte_2 raccomandato 78529257564-4 spedito in data 29/5/2024; inoltre, il procedimento notificatorio si è Parte perfezionato il 10/6/2024, decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della .
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il g.i., ritenuto che anche un'eventuale opposizione a d.i. sarebbe stata tardiva, rigettava l'istanza di sospensione del titolo. Esaminate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Come ormai da tempo ricostruito in via interpretativa dalla suprema corte, lo strumento per lamentare la tardiva ma regolare notifica del decreto ingiuntivo è l'opposizione allo stesso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della notifica, non l'opposizione a precetto (Cass. civ., sez.
I, sent., 14/02/2014, n. 3552: “se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord., 30-08-2018, n. 21420; nella giurisprudenza di merito, di recente, Tribunale Napoli Nord, Sent., 14/07/2023, n. 3233).
Di conseguenza, verificato che anche riqualificata domanda da 615, co. 1, c.p.c. a 645 c.p.c. sarebbe stata tardiva, l'opposizione attorea deve essere rigettata: la notifica del decreto ingiuntivo è pervenuta in data
11/6/2024, mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione è stata proposta solo il 26/7/2024.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di
[...] C.F._1
pagina 2 di 3 cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96, co. 1, c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) contro Parte_1 C.F._1
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1 P.IVA_1 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 11/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
Il tribunale, nella persona del giudice monocratico dott. Antonio Pianoforte,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza ex art. 281-sexies c.p.c. del 11/2/2025; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di r.g. 2169/2024 pendente tra:
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti SCANDURRA Parte_1 C.F._1
GIUSEPPE
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GUERRIERI EMANUELE
CONVENUTO OPPOSTO
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 26/7/2024 conveniva in giudizio Parte_1
hiedendo, in accoglimento della sua opposizione, di “- CP_1 Controparte_1 disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo;
- dichiarare la inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio sarà ritenuto, del titolo esecutivo, quale in atti, posto dalla
[...]
a fondamento della richiesta portata dal precetto pedissequo all'atto Controparte_1 monitorio, notificatogli in data 11 Giugno 2024, oltre il termine previsto dall'art.644 c.p.c.; conseguentemente, - dichiarare insussistente il diritto della predetta Controparte_1
a procedere ad esecuzione forzata in forza del precetto intimato;
- condannare l'intimante
[...]
al pagamento di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”. Controparte_1
Allegava, a tal fine, che:
pagina 1 di 3 - l'opposto gli aveva notificato, in data 11/6/2024, insieme al d.i. ingiuntivo n. 316/2024, trib. Ragusa,
r.g. 958/2024, un atto di precetto con cui gli intimava il pagamento della somma di euro 43.098,55, credito asseritamente scaturente da una fornitura di merce effettuata, in favore dell'opponente dalla ditta
Ditta Molino Roccasalva Gaetano s.r.l.;
- il decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, è stato tuttavia notificato oltre il termine di sessanta giorni e, pertanto, ha perso la sua efficacia;
- l'atto di precetto doveva ritenersi nullo.
Concludeva, quindi, come sopra sintetizzato.
Con comparsa di costituzione e risposta replicava che il decreto Controparte_1 ingiuntivo, emesso il 10/4/2024, è stato consegnato con pedissequo atto di precetto in data 28/5/2024 all' per la notifica ex art. 149 cpc avvenuta a mezzo del servizio postale con plico Parte_2 raccomandato 78529257564-4 spedito in data 29/5/2024; inoltre, il procedimento notificatorio si è Parte perfezionato il 10/6/2024, decorso il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della .
Concludeva, dunque, per il rigetto della domanda e con condanna ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. il g.i., ritenuto che anche un'eventuale opposizione a d.i. sarebbe stata tardiva, rigettava l'istanza di sospensione del titolo. Esaminate le memorie ex art. 171-ter c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la stessa all'udienza odierna ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., all'esito della quale, fatte precisare le conclusioni e data la parola alle parti per la discussione, a scioglimento della riserva assunta pronunciava la presente sentenza.
Nel merito
L'opposizione non è fondata.
Come ormai da tempo ricostruito in via interpretativa dalla suprema corte, lo strumento per lamentare la tardiva ma regolare notifica del decreto ingiuntivo è l'opposizione allo stesso, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., nel termine di quaranta giorni dalla ricezione della notifica, non l'opposizione a precetto (Cass. civ., sez.
I, sent., 14/02/2014, n. 3552: “se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c., a seconda dei casi”; nello stesso senso, Cass. civ., sez. II, ord., 30-08-2018, n. 21420; nella giurisprudenza di merito, di recente, Tribunale Napoli Nord, Sent., 14/07/2023, n. 3233).
Di conseguenza, verificato che anche riqualificata domanda da 615, co. 1, c.p.c. a 645 c.p.c. sarebbe stata tardiva, l'opposizione attorea deve essere rigettata: la notifica del decreto ingiuntivo è pervenuta in data
11/6/2024, mentre la notifica dell'atto di citazione in opposizione è stata proposta solo il 26/7/2024.
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono poste a carico di Parte_1
(c.f. ). Considerato il valore della domanda, visti i parametri di
[...] C.F._1
pagina 2 di 3 cui al d.m. 55/2014, ritenuto di applicare i valori medi, si liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Non può essere invece accolta la domanda del convenuto ex art. 96, co. 1, c.p.c., per mancata allegazione di un danno (cfr., Cass. civ., sez. III, sent., 05-03-2015, n. 4443: “la condanna per responsabilità aggravata postula che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte”).
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
• rigetta l'opposizione proposta da (c.f. ) contro Parte_1 C.F._1
c.f. ); Controparte_1 P.IVA_1
• condanna, altresì, (c.f. ) a rimborsare a Parte_1 C.F._1 [...]
c.f. le spese di lite, che si liquidano in euro 5.077,00 Controparte_1 P.IVA_1 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a., se dovuta.
Sentenza resa ex art. 281-sexies, ult. co., c.p.c.
Così deciso in Ragusa, 11/2/2025.
Il giudice dott. Antonio Pianoforte
pagina 3 di 3