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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 302/2023 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 15/04/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Viviana Pavano, in sostituzione dell'avv. Pietro Aglianò per l' l'avv. Doriana Alaimo, in sostituzione dell'avv. Nucciarone Ugo. CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 18:00 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 15/04/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n.302/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Pietro Agliano', per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale ) in Controparte_2 P.IVA_1
persona presidente e legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati Ivano Marcedone, Manlio Galeano e Ugo Nucciarone per procura generale alle liti in atti,
- resistente
OGGETTO: Opposizione avverso avviso di addebito
Si dà atto che con provvedimento del 08/02/2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e
l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 30/01/2023 ha chiesto l'annullamento dell' Parte_1
avviso di addebito n. 598 2022 00017408 27 000, notificato il 19 /12/2022, del complessivo importo di euro 3.772,08, relativo a contribuzione a percentuale dovuta alla
Gestione Commercianti per l'anno 2014 a seguito di atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa n.TY7012Q00199/2019 notificato il 27/03/2019 . A fondamento
2 del ricorso ha eccepito l'annullamento parziale dell'accertamento da cui l'avviso trae origine con sentenza n.1546/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, la decadenza ex art. 25 del D. Lgs. n.46/99, l'omessa notifica di preventivo avviso bonario e l'indeterminatezza della pretesa creditoria. CP_ Costituitosi ritualmente l' con memoria difensiva, ha dedotto che l'avviso di addebito opposto trae origine dall'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n.TY7012Q00199/201 9 notificato il 27/03/2019, con il quale è stato ricalcolato il reddito d 'impresa del contribuente per l 'anno 2014, con conseguente rideterminazione anche della contribuzione a percentuale dovuta dal sig. alla Gestione Parte_1
Commercianti in virtù del maggior reddito di impresa accertato Su tale maggior reddito di impresa accertato è stata calcolata la contribuzione non versata di cui è stato ingiunto il pagamento con l'avviso di addebito opposto. Ciò dedotto ha rilevato che la CTP di
Siracusa con la Sentenza n.1546/22 citata dal ricorrente ha annullato solo parzialmente l'atto di accertamento n.TY7012Q00199/201 9, con conferma del maggior reddito di impresa accertato e che tale pronuncia non è definitiva essendo stato proposto appello e che il ricorrente non ha contestato nel merito la pretesa .
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
L'eccezione di decadenza è infondata. Infatti, per effetto la normativa dettata per il periodo di emergenza da covid 19 ha sospeso i termini per l'iscrizione a ruolo e per l'emissione degli avvisi di addebito prevista dall'art. 68 del D.L. m.18/20 e succ. modif. e dall'art. 12 del D. Lgs. n.159/15 dallo stesso richiamato. Nel caso in esame l'accertamento della maggiore contribuzione dovuta è avvenuto nell'anno 2019, pertanto il termine di decadenza in origine fissato al 31/12/2020 è stato prorogato, per effetto delle citate disposizioni, al 31/12/2023 (scadenza del periodo di sospensione COVID 31/08/2021), con conseguente piena tempestività dell'emissione dell'avviso di addebito opposto. In ogni caso, anche a fronte di una eventuale decadendo, stante la domanda di condanna avanzata dall'Istituto previdenziale nel giudizio il giudice deve accertare la fondatezza nel merito della pretesa.
L'eccezione di omessa notifica dell'avviso bonario è infondata. Infatti, la norma disciplinatrice dell'avviso di addebito (art. 30 del D.L. n.78/10) non prescrive l'obbligo della preventiva notifica di avviso bonario, che costituisce una mera facoltà per l' . Pt_1
3 Nel merito il ricorso deve essere rigettato. Infatti, a fronte della richiesta di accertamento della pretesa creditoria fondata sull'accertamento dell'Agenzia delle entrate avanzata CP_ dall' e del criterio di calcolo seguito per la quantificazione della contribuzione richiesta , il ricorrente nulla ha contestato specificamente. Egli non ha contestato i criteri con cui l'Agenzia delle entrate ha rivisto le sue dichiarazioni reddituali, né ha svolto contestazioni di merito circa i rilievi operati negli avvisi di accertamento, omettendo di sollevare le difese ed eccezioni già formulate avanti al giudice tributario.
A tale considerazione deve aggiungersi che la mera eccezione di annullamento dell'atto di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Siracusa non può portare all'annullamento dell'avviso di addebito, sia perché tale annullamento è avvenuto con pronuncia non ancora passata in cosa giudicata sia perché l'annullamento è stato soltanto parziale e non ha inciso sulla debenza complessiva della pretesa creditoria.
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo sulla base dei minimi tariffari in considerazione della natura documentale della causa e della limitata attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
CP_
- condanna il ricorrente, al pagamento delle spese processuali in favore dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, che liquida in complessivi Euro 1312,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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