Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. 391/2025
N. R.G. 60/2025 Appello Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Milano, sezione lavoro, composta da:
Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO Presidente
Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere
Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO Giudice Ausil. Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. R.G. 60/2025, avverso la sentenza n.
628/2024, del Tribunale di Pavia, Dott.ssa Federica Ferrari, promossa da:
- (c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del Presidente e Legale Rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Grazia Demaestri e Roberto Maio, con domicilio eletto in Milano presso gli uffici dell'Avvocatura in via Savarè 1 CP_1
APPELLANTE
C/
(C. F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo CP_2 CodiceFiscale_1
Zambianchi, pec: Email_1
pagina 1 di 17
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI
PER L' APPELLANTE
Voglia la Corte di appello di Milano, sez. lav. in funzione di Giudice del lavoro, contrariis reiectis:
-accogliere il presente appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Pavia in funzione di Giudice del lavoro n. 628/24 del 14/11/2024 respingere in quanto infondato in fatto e diritto il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e tutte le domande proposte da CP_2
con riferimento all'indebito pensionistico comunicato da per l'annualità 2023. CP_1
Con vittoria di spese e competenze.
PER L'APPELLATO
Voglia rigettare l'appello proposto nei confronti dell'appellato in quanto infondato in fatto e diritto e, in parziale riforma della sentenza appellata, rideterminare la somma oggetto di restituzione da parte dell'appellato nella misura di € 103,94 con rifusione per intero delle spese di giudizio di I grado e di appello.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha esposto: CP_2
“1) in data 10 ottobre 2023 è stata notificata al ricorrente la Controparte_3
(all.1) della pensione n. 015-570030033918 Cat VR con decorrenza 1 settembre 2019;
pagina 2 di 17 2) il ricorrente aveva ottenuto la pensione usufruendo della cosiddetta quota 100 avendo 62
anni e una anzianità contributiva quale coltivatore diretto di 38 anni;
3) tale riliquidazione è stata fatta adducendo l'incumulabilità prevista dall'art. 14 c. 3 del D.L.
4/2019, convertito nella legge n. 26 del 28 marzo 2019, con i redditi da lavoro dipendente derivanti da due giornate di lavoro svolte dal ricorrente (all.ti 2 e 3) per complessive € 103,98,
da cui la riliquidazione con richiesta di restituzione della somma versata quale pensione e riferita agli anni 2022 e 2023 per un totale di € 16.432,63;
4) l'art. 14 al co. 3 stabilisce che “la pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
5) tale articolo non prevede tuttavia le conseguenze in caso di violazione, a tacere del fatto che è stata introdotta una disparità di trattamento tra i redditi da lavoro autonomo e lavoro dipendente;
6) occorre dire che il ricorrente ha lavorato per due giorni durante il periodo di vendemmia
2023 come risulta dalle buste allegate (all.ti 2 e 3)
7) a fronte della percezione della somma complessiva di € 103,98, ha provveduto, sulla CP_1
scorta di una circolare interpretativa interna, al recupero dell'anno in cui è stato percepito il reddito da lavoro e per l'anno precedente;
8) il ricorrente ha provveduto ad impugnare tale atto di riliquidazione in data 29 dicembre
2023 che è stato rigettato con comunicazione avvenuta in data 12 giugno 2024 (all.4)”.
Formulava le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 17 “Reietta ogni contraria domanda, istanza e conclusione, voglia il Giudice, per i motivi più
sopra indicati, in via principale annullare la Comunicazione di Riliquidazione (all. 1)
impugnata dichiarando che nulla deve essere restituito dal ricorrente ovvero, in subordine,
voglia rideterminare la somma che il ricorrente deve restituire nell'importo percepito per le due giornate di lavoro svolte, pari ad € 103,98, nonché al versamento da parte di delle CP_1
somme dovute quale trattamento pensionistico che non saranno, medio tempore, versate.
Spese di giudizio rifuse.“
Il Giudice di I grado, attenendosi alle motivazioni della sentenza n. 933/23 di questa Corte di
Appello ha così disposto: Accerta il diritto del ricorrente a percepire la pensione quota 100 ad eccezione dei ratei di agosto e settembre 2023 per l'effetto dichiara la sussistenza dell'indebito per cui è causa unicamente con riferimento a questi ultimi ratei;
compensa le spese di lite in ragione di un mezzo fra le parti e condanna l a rimborsare CP_1
alla parte ricorrente il residuo mezzo che si liquida in euro 1500,00, oltre IVA, CPA e spese generali al 15%,”
Ha rilevato che l'art. 14, comma 3 D.L. 4/2019 convertito nella legge n. 26/2019 stabilisce che
“La pensione quota100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.”
Sulla base delle motivazioni di tale sentenza ha ritenuto:”…. in conseguenza dell'attività di lavoro svolta, il ricorrente non può essere privato del diritto alla pensione per l'intero periodo pagina 4 di 17 di riferimento, dovendosi riconoscere il diritto all'erogazione del trattamento pensionistico soltanto nei mesi nei quali non ha percepito un reddito da attività lavorativa subordinata.
Pertanto va dichiarata l'illegittimità del provvedimento di indebito del 10.10.2023 ritenendosi indebita solamente la percezione dei ratei di pensione versati nei mesi di agosto e settembre
2023 (vd buste paga prodotte).
Mancano, invero i presupposti per l'applicazione della norma in relazione all'anno 2022 in quanto la dedotta “incumulabilità” di redditi e pensione e/o la “ sospensione” dell'erogazione del trattamento presuppongono, ovviamente, la percezione di un reddito e non vi è evidenza che il ricorrente nel 2022 abbia percepito redditi e, pertanto, l'istituto convenuto non ha diritto a ripetere alcunchè dal pensionato in relazione a tale anno.”
CP_
ha proposto appello avverso la sentenza.
Non contesta la sentenza appellata laddove il primo Giudice ha ritenuto non ripetibile quanto erogato da a titolo di pensione Quota 100 per l'anno 2022 perché, pur se vi è evidenza CP_1
di un rapporto di lavoro denunciato agli organi pubblici, non vi è in realtà la prova del fatto che il sig. abbia percepito una retribuzione mancando le busta paga. CP_2
Unico e articolato motivo di appello intestato: “Violazione dell'articolo 14, comma 3, del decreto- legge 28 gennaio 2019, n.4, convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo
2019, n.2.”
CP_
Riguarda la prestazione Quota 100 erogata da dall'1.1.2023 al 31.10.2023.
Richiama la circolare n. 117 del 219 che prevede: “Ai fini dell'accertamento CP_1
dell'incumulabilità della “pensione Quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all un'apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via CP_1
pagina 5 di 17 preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale.”
L' articolo 14, comma 3, d.l. 04/19 conv. con mod. in l. 26/19 stabilisce l'incumulabilità della pensione Quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 234 del 24.10.2022, ha ritenuto infondata l'eccezione di costituzionalità formulata in riferimento proprio al regime dell'incumulabilità
esponendo principi che già avrebbero dovuto determinare il primo giudice al rigetto integrale del ricorso.
Il riferimento ai redditi e il tenore dell'art 14 comma 3 del Dl 4/2019 escludono il diritto alla pensione Quota 100 per l'intero anno in cui sono stati percepiti redditi di lavoro dipendente od autonomo qualunque sia l'importo.
La Corte Costituzionale nella citata sentenza n. 234 del 2022 ha ben spiegato come il divieto di cumulo risponde «a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso».
Richiama la recente sentenza della Suprema Corte n. 30994/24 che, accogliendo il ricorso proposto dall' , ha rilevato: “nell'ipotesi di accesso a pensione in forza dell'art. 14 del CP_1
decreto legge n. 4 del 2019, il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro stabilito dal medesimo art. 14, comma 3, «comporta l'effetto della perdita pagina 6 di 17 totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo» senza che rilevi l'entità del reddito percepito o la durata del rapporto di lavoro.
Resiste l'appellato chiedendo, il rigetto dell'appello proposto dall e Controparte_4
proponendo appello incidentale con il quale chiede che oggetto dell'indebito sia considerato solamente l'importo percepito per i giorni di lavoro prestati, pari ad € 103,94, con la refusione dell'intero importo delle spese liquidate dal Giudice per il I grado di giudizio.
All'udienza del 13 Maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
* * *
CP_ Le ragioni dell'appello proposto dall' sono fondate e vanno accolte.
La normativa di riferimento è costituita da:
-l'art. 14 del D.L. 28 gennaio 2019, n.
4- Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con almeno 62 anni di età e 38 anni di contributi- “1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall' , nonché alla gestione separata di cui all'articolo CP_1
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di un'età anagrafica di alme-no 62 anni e di un'anzianità
contributiva minima di 38 anni, di seguito definita «pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021 può essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di età anagrafica di cui al presente comma, non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del pagina 7 di 17 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122. 2. […] 3. La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
- la Circolare n 117/2019 che al punto 1.4, rubricato “Sospensione del pagamento della CP_1
pensione”, stabilisce: “Il pagamento della pensione è sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell'anno,
precedenti quello di compimento dell'età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi. Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell'articolo 2033 c.c. ove già
posti in pagamento”.
L'art 14 del DL 4/2019, sopra trascritto, stabilisce che la pensione quota 100 non è cumulabile con i redditi da lavoro, fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui.
La circolare prevede la perdita della pensione per l'intero anno in cui detti redditi sono CP_1
stati percepiti, introducendo così un'ipotesi di indebito con riferimento ai ratei già corrisposti.
Rileva il Collegio che la previsione contenuta nella Circolare, è ben messa in luce nella sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022 e nella sentenza della Cassazione n.
30994/2024.
I Giudici della Consulta erano al cospetto di una fattispecie in cui l aveva chiesto al CP_1
pensionato la ripetizione dei ratei versati e non aveva corrisposto i ratei relativi al periodo settembre-dicembre 2020, facendo applicazione dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4 del 2019, pagina 8 di 17 come convertito, che dispone il divieto di cumulo della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente.
Nel dichiarare non fondata la questione posta dal Tribunale remittente, la Corte ha compiuto le seguenti notazioni, che tengono conto dell'eccezionalità dello strumento previdenziale
“Quota 100”.
Il Giudice delle Leggi ha notato che “7.1.– Il divieto di cumulo previsto dalla norma censurata risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso.
Il legislatore ha preteso, non irragionevolmente, che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Di ciò è consapevole il giudice rimettente, il quale, pur adombrando che possa ritenersi sproporzionata la sospensione del trattamento pensionistico per l'intero anno solare in cui siano stati percepiti redditi da lavoro, specialmente se si tratta di importi modesti, incentra il dubbio di legittimità costituzionale sul regime differenziato del divieto di cumulo. Mentre il lavoro occasionale, prestato senza vincolo di subordinazione, remunerato entro la soglia massima di 5.000 euro lordi annui è cumulabile con il trattamento pensionistico, non lo è il lavoro intermittente, foss'anche quello – come accaduto nella vicenda oggetto del giudizio principale – che non prevede alcun obbligo di disponibilità nel rispondere alla chiamata del datore di lavoro.
pagina 9 di 17 A sostegno di tale prospettazione il rimettente richiama ripetutamente la sentenza n. 416 del
1999. Questa Corte ha affermato in tale occasione che, quanto al divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro, le differenze tra lavoro autonomo e lavoro subordinato non erano, nella prospettiva del legislatore dell'epoca, tali da imporre una disciplina diversificata del cumulo.
7.2.– Il riferimento alla decisione citata non è dirimente nell'impostazione dell'odierna questione. La comparazione, ora proposta dal rimettente, fra redditi da lavoro autonomo occasionale entro la soglia di 5.000 euro lordi annui e redditi da lavoro intermittente non ha fondamento, poiché non sono omogenee le situazioni poste a raffronto.
Il lavoro intermittente deve essere ricondotto all'ampia categoria del lavoro flessibile, che il legislatore ha progressivamente circondato di regole (da ultimo, con gli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge
10 dicembre 2014, n. 183»).
In assenza di una disciplina tradizionale dell'orario di lavoro, specialmente nei settori produttivi in cui l'offerta di occupazione non è costante e non ha cadenze regolari, l'intento è
quello di non ostacolare le scelte organizzative del datore di lavoro, garantendo al contempo la tutela della dignità del lavoratore, che si sostanzia, tra l'altro, nella compatibilità fra tempi di lavoro e vita privata.
La disposizione che consente al lavoratore di non obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore di lavoro (art. 13 del d.lgs. n. 81 del 2015), come nella fattispecie oggetto del giudizio principale, si differenzia da quella in cui è prevista la corresponsione di un'indennità,
commisurata alla retribuzione, che compensa i tempi di attesa di quanti optano per una pagina 10 di 17 disponibilità costante (art. 16 del d.lgs. n. 81 del 2015). Entrambe le prestazioni di lavoro flessibile, sia pure nella loro peculiare frammentarietà, rispondono pur sempre a esigenze organizzative del datore di lavoro.
L'eterodirezione è, al contrario, del tutto assente nel lavoro autonomo occasionale.
Quest'ultimo costituisce, infatti, un'area residuale del lavoro autonomo, riconducibile alla definizione contenuta nell'art. 2222 del codice civile. L'occasionalità caratterizza una prestazione non abituale, sottratta a qualunque vincolo di subordinazione.
7.3.– La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.– In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a “quota 100”, ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla pagina 11 di 17 conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127
del 2020, n. 32 del 2018 e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.– La scelta del legislatore, volta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi – come nella fattispecie oggetto del giudizio principale – fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta “quota 100” e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta “quota 100” dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego – NASpI –, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
pagina 12 di 17 Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
La Corte di Cassazione, a sua volta, riprendendo anche le motivazioni della sentenza della
CP_ Consulta, ha accolto il ricorso dell' ribadendo che, nell'ipotesi di accesso a pensione in forza dell'art. 14 del decreto legge n. 4 del 2019, il divieto di cumulo della pensione anticipata con la percezione di redditi da lavoro stabilito dal medesimo art. 14, comma 3, «comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo» senza che rilevi l'entità del reddito percepito o la durata del rapporto di lavoro.
Precisa la Cassazione: “.
8. Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-
legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto, è stata di recente esaminata dalla Corte
costituzionale (sentenza n. 234 del 2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro. 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della pagina 13 di 17 rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. 11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all' sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente che CP_1
autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione. 12. L'eccezionalità
della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit. 13.
Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022). 14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del pagina 14 di 17 divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo. 15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento,
e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea
(solo per il periodo 2019-2021). 16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché
l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. 17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.” (Cass. n. 30994/2024).
Alla luce di tali sentenze e del quadro normativo in materia, si evince che lo scopo perseguito dall'intero impianto normativo fissato dal D.L n. 4/2019 sull'istituzione di “Quota 100” per come messo in luce dalla Corte Costituzionale, risponde ad ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del
2019 con una misura sperimentale e temporalmente limitata, risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso;
il soggetto che sceglie di usufruire di tale pagina 15 di 17 trattamento può ritirarsi dal lavoro all'età di 62 anni, con un anzianità contributiva di 38 anni e senza alcuna penalizzazione nel calcolo della rendita.
Come contropartita il legislatore ha preteso che il soggetto che sceglie di usufruire di tale trattamento esca dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Il comma 3 dell'art. 14 del D.L. n. 4/2019 pone un divieto di cumulo tra trattamento pensionistico e redditi di lavoro (ossia redditi da lavoro dipendente di qualsiasi tipo e misura da un lato e redditi da lavoro autonomo non occasionale eccedenti la soglia di € 5.000,00
lordi annui), tale da estendersi a tutta quanta l'annualità di riferimento, poiché la norma si esprime additando che la pensione “Quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso a quella di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente o autonomo.
La ratio della norma, come espressamente indicato dalla Corte Costituzionale e dalla
Suprema Corte di Cassazione, consiste nel favorire il ricambio generazionale, e deve contemperarsi con la sostenibilità del sistema previdenziale ragione per la quale non può
consentirsi ad un lavoratore dipendente di uscire dal mondo del lavoro e fruire di un regime anticipato particolarmente favorevole e, al contempo, ammettersi che lo stesso riprenda l'attività lavorativa, coniugando l'uno e l'altro beneficio.
La produzione di redditi di qualsiasi entità derivanti da attività lavorativa dipendente od autonoma – con i limiti, questi ultimi, sopra indicati - comporta la sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico nell'anno di produzione dei predetti redditi ed il recupero delle rate di pensione indebitamente corrisposte per l'intera annualità.
pagina 16 di 17 CP_ Alla luce delle motivazioni sopra riportate il ricorso in appello proposto dall' va accolto -
rimanendo assorbito l'appello incidentale proposto da - con conseguente CP_2
rigetto della domanda proposta con il ricorso di primo grado relativa all'anno 2023, restando ferma la statuizione relativa all'anno 2022 che va confermata.
Ogni altra questione resta assorbita.
In considerazioni dei diversi orientamenti giurisprudenziali, anche di questa stessa Corte di appello, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
PQM
In parziale riforma della sentenza n. 628/2024 rigetta il ricorso di I grado proposto da CP_2
CP_ con riferimento all'indebito relativo all'anno 2023.
[...]
Compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Milano 13 Maggio 2025
Il Giudice Ausiliario Rel. Il Presidente
(Dott.ssa Giuseppina LOCOROTONDO) ( Dott.ssa Maria Rosaria CUOMO)
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