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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/06/2025, n. 1272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1272 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Giudice Unico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli, all'esito dell'udienza di discussione del 16 giugno 2025, ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 5211/2024 R.G. e vertente TRA
, , n.q. di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sulla minore , nata a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
Mara Tranchino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, adivano l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'indennità di frequenza, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti CP_1 ma che l' non aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. in considerazione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto ben prima della celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione e, comunque, pochissimi giorni dopo lo spirare del termine di 120 giorni previsto dalla legge. Invero, per come si legge in ricorso, il decreto di omologa completo di AP70 è stato inviato all' in data 6.03.24, sicchè il termine di 120 giorni sarebbe scaduto il 4.07.24. CP_1
Il ricorso risulta depositato in data 12.07.24 (appena 7 giorni dopo la scadenza del termine di legge), data coincidente con quella del provvedimento di liquidazione, emesso prima della notifica del ricorso In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli
, , n.q. di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 sulla minore , nata a [...] il [...], rapp.ti e difesi dall'Avv. Persona_1
Mara Tranchino;
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.to e difeso dall' avv.to Domenico CP_1
D'Angelo;
- resistente - MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 12.07.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe, nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore, adivano l'intestato Tribunale deducendo di essere stata dichiarata meritevole dell'indennità di frequenza, con decreto di omologa del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con la decorrenza ivi indicata;
di aver richiesto all' mediante invio di modello AP70 pagamento dei ratei di prestazione non percepiti CP_1 ma che l' non aveva provveduto al pagamento né al rigetto della domanda. CP_2
Concludeva, pertanto, chiedendo la condanna della parte convenuta al pagamento dei ratei dell'indennità di accompagnamento con la decorrenza indicata nel decreto di omologa, con vittoria di spese. Ritualmente instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio l' documentando CP_1
l'avvenuto pagamento. La causa viene decisa, all'esito della discussione orale, mediante lettura della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Nel merito occorre dichiarare cessata la materia del contendere, tenuto conto del fatto che risulta acquisita agli atti di causa prova dell'avvenuto pagamento delle somme richieste. Siffatta pronuncia di contenuto dichiarativo deve invero essere adottata anche di ufficio, allorché sia venuta meno l'interesse sostanziale alla contestazione giudiziale, per come precisata in sede pregiudiziale, con conseguente superfluità di ogni ulteriore decisione del giudice. Condizione necessaria e sufficiente per tale dichiarazione è che il fatto dell'avvenuta cessazione della materia del contendere risulti acquisito agli atti di causa, anche indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte nel giudizio stesso (Cass. 20 maggio 1998, n. 5029; Cass. 8 maggio 1998, n. 4672). Orbene, nel caso di specie, il procuratore di parte ricorrente ha espressamente formulato richiesta di emettere sentenza di cessata materia del contendere, rappresentando l'avvenuto pagamento del dovuto e depositando a corredo documentazione probante. Tale dichiarazione risulta tale da far ritenere integralmente soddisfatte le ragioni della parte ricorrente, con carenza sopravvenuta di interesse ad un provvedimento di contenuto contenzioso. Quanto alla statuizione sulle spese è noto che in caso di pronuncia di cessata materia del contendere debba trovare applicazione il cd. criterio della soccombenza virtuale. Nondimeno, nel caso di specie, appare necessario compensare integralmente le spese di lite, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c. in considerazione del comportamento collaborativo dell' che ha adempiuto ben prima della celebrazione CP_1 dell'udienza di discussione e, comunque, pochissimi giorni dopo lo spirare del termine di 120 giorni previsto dalla legge. Invero, per come si legge in ricorso, il decreto di omologa completo di AP70 è stato inviato all' in data 6.03.24, sicchè il termine di 120 giorni sarebbe scaduto il 4.07.24. CP_1
Il ricorso risulta depositato in data 12.07.24 (appena 7 giorni dopo la scadenza del termine di legge), data coincidente con quella del provvedimento di liquidazione, emesso prima della notifica del ricorso In ragione di tali considerazioni le spese di lite vanno compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Francesca Stefanelli, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa le spese di lite. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, 16.06.25
Il Giudice del lavoro dott.ssa Francesca Stefanelli