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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/03/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2747/2022 Ruolo Generale Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 12 marzo 2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 2747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, pendente TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall'avv. Paolo Galli Parte_1 presso e nel cui studio in Genova alla Via Carducci n. 3/6 è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
in persona del l.r. pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Enrico Ceccarelli, per Controparte_1 procura alle liti rilasciata in data 23.6.2023 da LO HE ZA e da D'CA LH BR UN Manuel, non in proprio ma quali legali rappresentanti pro tempore in qualità di Amministratori, trasmessa per via telematica e autenticata mediante apposizione di firma digitale e contenente l'elezione di domicilio presso il suo studio in alla Via La Marmora n. 45; CP_1 CONVENUTA ha pronunciato, mediante deposito telematico fuori udienza, ex art. 127-ter c.p.c., la seguente SENTENZA MOTIVI IN FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 30.11.2022 e ritualmente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, la società già sua datrice Controparte_1 di lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito:
- accertare e dichiarare l'ingiustificatezza e/o illegittimità del licenziamento comunicato a Pt_1 con lettera del 04.05.2022 e, per l'effetto, condannare in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità supplementare prevista dal C.C.N.L. Dirigenti, nella misura massima di n. 24 mensilità di retribuzione, pari a una somma lorda complessiva di euro 497.211,14 e, comunque, non inferiore al minimo di n. 18 mensilità di retribuzione, pari ad una somma lorda complessiva di euro 372.908,35 o nella somma diversa, maggiore o minore, che risulterà di giustizia;
- accertare e dichiarare il diritto di a percepire l'indennità di mancato preavviso tenendo Pt_1 conto della retribuzione mensile così come indicata in ricorso (o in quella meglio vista e ritenuta che risulterà in corso di causa) e conseguentemente condannare in persona Controparte_1 del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere al ricorrente a titolo di differenze sulla suddetta indennità la somma di Euro 80.679,44 o altra somma maggiore e o minore meglio vista e ritenuta;
- il tutto con interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo su ciascuno dei singoli importi sopra indicati;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari del presente procedimento, comprensivi delle spese generali ex art. 15 D.M. n. 585/94.
pagina 1 di 5 2. La società convenuta si è ritualmente costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: respingere le domande tutte proposte da con ricorso introduttivo del giudizio, con Parte_1 refusione di spese, diritti e onorari sopportati da per la difesa in giudizio. Controparte_1
3. La causa è stata istruita mediante i documenti prodotti dalle parti e la prova testimoniale sfogata e, previo deposito telematico nel termine perentorio assegnato di note scritte contenenti istanze e conclusioni sostitutive dell'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c., viene decisa oggi, 12 marzo 2025, come da sentenza depositata telematicamente fuori udienza ex art. 127-ter c.p.c.
4. Date per conosciute tutte le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, il Tribunale, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e delle testimonianze raccolte, ritiene che il ricorso proposto sia fondato nei termini e per le ragioni che si vanno concisamente a esporre e che, pertanto, in detti termini debba trovare accoglimento.
5. Come risulta provato per tabulas dal doc. 2 fasc. ric., l'odierna società convenuta ha addotto, a fondamento del licenziamento (per g.m.o.) intimato a con lettera del 4.5.2022, la seguente Pt_1 motivazione: “… Lei sta attualmente svolgendo in azienda, le mansioni di Copaker & Industrial Director presso lo stabilimento di Tavarnelle Val di Pesa (FI) ed in alcuni giorni del mese c/o lo stabilimento di Alcolea della ns. consociata in Spagna. In questa veste Lei riporta a LO HE ZA, per assumere le iniziative opportune. La Compagnia ritiene che questa Sua attività, unitamente alle altre che Lei svolge, possa essere sostituita mediante rapporto diretto dei responsabili e del direttore di produzione in Spagna che sono in possesso di professionalità adeguate, mentre per quanto riguarda le lavorazioni esterne, l'attività può essere svolta direttamente dai responsabili in azienda con snellimento del processo decisionale e risparmio dei rilevanti oneri che la Sua figura comporta.Si è pertanto deciso di procedere alla soppressione del posto di lavoro che Lei attualmente ricopre e la presente vale come comunicazione di licenziamento con preavviso che decorre nei termini previsti dalla legge e dal CCNL Dirigenti Industria. …”.
6. Il Tribunale ritiene che l'istruttoria orale espletata abbia pienamente comprovato che , al tempo Pt_1 del licenziamento per cui è causa, non svolgeva soltanto le mansioni di Copaker e Direttore Industriale, alle quali (esclusivamente) fa riferimento l'azienda nella lettera di licenziamento, ma anche, in via di fatto, le mansioni, diverse e distinte, di Direttore di Stabilimento presso l'unità produttiva di Tavarnelle Val di Pesa.
7. Il teste , rispetto al quale non sono emersi elementi che ne denotino un interesse anche Testimone_1 solo di mero fatto all'esito del presente giudizio, o, che, altrimenti, ne inficino l'attendibilità e la credibilità, ha, infatti, reso le seguenti dichiarazioni, puntuali, circostanziate e prive di incongruenze o contraddizioni: “Sono manager, sono amministratore delegato di una società francese denominata VA Italia dal 1.1.23. Sono stato amministratore delegato del gruppo Deoleo1 da settembre 2016
a marzo 2019 con sede a Madrid, io ero il CEO di gruppo e operavo a Madrid. Io e l'azienda ci siamo messi d'accordo ai fini della cessazione del rapporto. Non ho avuto alcuna controversia con alcuna società del gruppo. Non ho crediti residui. Io all'inizio del 2017 effettuai un cambiamento organizzativo, in generale; il ricorrente era già direttore industriale di gruppo ma decisi di aggiungere a tale incarico quello di direttore dello stabilimento a Tavarnelle, funzione da CP_1 lui già ricoperta in passato. Fino a quel momento era stato direttore di stabilimento LU
IC che, però, non era performante e, a differenza del ricorrente, non godeva della mia fiducia. Io, in seguito, non ho disposto ulteriori modifiche organizzative fino a quando ho lasciato il gruppo, senza avere nulla da lamentare in termini di produttività, anzi facendo un ottimo lavoro.
era una persona che lavorava in Carapelli, non faceva parte del mio team, era una Persona_1 persona di secondo livello. Non ricordo esattamente, ma mi pare si occupasse di aspetti manutentivi e in ogni caso non aveva una competenza paragonabile a quella di . Quale direttore di Parte_1 stabilimento si doveva occupare di gestione della produzione a 360 gradi nel senso che Pt_1 doveva garantire il rispetto delle consegne, il rispetto della qualità, rispettare i target di efficienza da me assegnati, presidiare la sicurezza dei lavoratori. Inoltre, gli avevo assegnato un ruolo di coordinamento del progetto di “produzione snella”. Inoltre, se c'era un[n.d.r.] problema con l'olio,
pagina 2 di 5 come, ad esempio, una fornitura sbagliata, io mi rivolgevo direttamente a per sapere se Pt_1 dovevamo rifiutare la partita o effettuare dei blend;
insomma, per me era il braccio destro su Tavarnelle. Quando io entrai nel gruppo il ricorrente mi aiutò a trovare i copaker e a spostare CP_3 la produzione di olio di semi dallo stabilimento di Inveruno a questi copaker che in italiano potremmo chiamare terzisti. Ancora, mi aiutò a spostare le linee di produzione dell'olio di oliva da Pt_1 Inveruno a Tavarnelle, dove fu concentrata la produzione di olio di oliva. Sempre ai fini di questo spostamento delle linee, quale direttore di stabilimento, egli si occupò degli investimenti a tal fine necessari. Posso dire che per tutta la durata del mio mandato il ricorrente è stato impiegato per circa il 90% del proprio tempo di lavoro sullo stabilimento di Tavarnelle. Voglio ricordare che al mio ingresso l'azienda aveva una cattiva reputazione per frodi alimentari delle quali aveva dato notizia anche la stampa. Il mio obiettivo era recuperare la credibilità dell'azienda e mi ha aiutato in Pt_1 questo percorso. Il processo dell'olio di semi è un processo di raffinazione industriale e, quindi, anche quando si affida la raffinazione a terzi, è fondamentale stabilire i parametri del processo di raffinazione e garantire la qualità del prodotto;
altrimenti si corrono rischi in termini di qualità e di costi. Quindi si è occupato di individuare i fornitori giusti e di assicurare che nel processo di Pt_1 raffinazione venissero rispettati i parametri voluti da Questa attività relativa ai copaker CP_1 che ho descritto era svolta da assolutamente per I marchi dell'olio di semi sono Pt_1 CP_1 solo del settore italiano, i marchi spagnoli sono sempre rimasti estranei. Mi ricordo vagamente di
, non ha lavorato direttamente con me. Il ricorrente veniva ogni tanto in Spagna ma lo Persona_2 stabilimento di Alcolea aveva un proprio direttore di stabilimento. Come ho già spiegato, ho voluto che il ricorrente si concentrasse sull'Italia in quanto in Italia avevamo problemi; per non demotivarlo non gli ho tolto l'incarico di direttore industriale ma ripeto che per il 90% l'attività del ricorrente aveva a oggetto lo stabilimento di Tavarnelle. Quando sono arrivato, l'incarico di direttore industriale era conferito al ricorrente a livello di gruppo e, quindi, per Italia e Spagna. A memoria, credo che fosse dipendente di in Spagna. Nulla so riferire sui fatti successivi Per_2 CP_3 alla cessazione del mio rapporto con il gruppo .”. CP_3 8. A giudizio del Tribunale, pertanto, in base alla testimonianza resa dal , deve ritenersi provato Tes_1 che , a decorrere dal 2017 e fino alla risoluzione del rapporto2, svolgesse, oltre alle mansioni di Pt_1 Copaker in favore di e a quelle di Direttore Industriale nell'interesse di tutto il gruppo CP_1
, anche, nell'interesse di le ulteriori e diverse (v. deposizione sul differente CP_3 CP_1 Tes_1 concreto contenuto delle tre tipologie di attività espletate da ) mansioni di Direttore dello Pt_1 Stabilimento di Tavernelle, peraltro, largamente prevalenti rispetto alle altre, sotto il profilo del tempo di lavoro impiegato nella loro esecuzione. 9. A fronte della divergente deposizione resa dalla teste alle dipendenze della società Testimone_2 convenuta con mansioni di direttore risorse umane e affari legali dal 2005, che ha dichiarato quanto segue: “… è entrato nel 1999, era, penso, un capo reparto;
mi sembra che sia divenuto Per_1 Per_1 responsabile di stabilimento dopo il 2010 a seguito della cessazione del rapporto con
[...]
precedente responsabile di stabilimento, anch'egli inquadrato al 3° livello. Strano ha Parte_2 effettuato un anno in Spagna di formazione on the job. In posizione sovraordinata rispetto a Per_1 abbiamo avuto un direttore di stabilimento, LU IC (dirigente), negli anni 2016/2017, con il quale poi abbiamo risolto il rapporto nel luglio 2017 per soppressione della mansione. Abbiamo soppresso la mansione di direttore di stabilimento sulla struttura di Tavarnelle e da quel momento in poi le figure come , che riportavano al direttore di stabilimento, hanno iniziato a riportare Per_1 al direttore industriale. LU IC aveva avuto come compito principale quello della strutturazione del progetto Kaisen, ossia di implementazione continua sulla parte di miglioramento dello stabilimento;
a questo si affiancavano mansioni attinenti alla quotidianità del lavoro implicanti anche riunioni con i reparti. Dopo la cessazione del rapporto con IC, il progetto, che ormai
pagina 3 di 5 era partito, è entrato a far parte della quotidianità dell'attività lavorativa e le altre mansioni sono state spalmate fra e altre figure degli altri reparti. Il ricorrente, quale direttore industriale, si Per_1 occupava anche dello stabilimento di Tavarnelle e a lui riportava .”, ritiene, infatti, il Tribunale Per_1 che debba giudicarsi attendibile e credibile la testimonianza di piuttosto che quella di Tes_1 Tes_2 atteso che, in base all'id quod plerumque accidit, il rapporto di lavoro in essere tra il testimone e il datore di lavoro che sia parte del giudizio nel quale la deposizione viene resa, è suscettibile di inficiare la genuinità della testimonianza in ragione del plausibile timore del prestatore di lavoro di subire ripercussioni pregiudizievoli nel caso rilasci dichiarazioni contrarie all'interesse del proprio datore di lavoro.
10. Da quanto sin qui osservato, discende, pertanto, a giudizio del Tribunale, l'insussistenza di nesso causale tra il licenziamento intimato al ricorrente e la motivazione (immodificabile) addotta dall'azienda a fondamento di esso, posto che nella lettera di licenziamento non viene fatta alcuna menzione delle mansioni di Direttore di Stabilimento svolte da fin dal 2017, cosicché la Pt_1 dichiarata soppressione dei suoi ulteriori ruoli di Copaker e Direttore Industriale, anche ammettendo che si sia effettivamente verificata, non vale a giustificare il licenziamento del dirigente, residuando in capo a questi le mansioni, peraltro prevalenti, di Direttore di Stabilimento presso l'impianto di Tavarnelle.
11. Del resto, è la stessa parte convenuta che nella memoria di costituzione deduce quanto segue: “Alla lettera di licenziamento, fortemente criticata dal ricorrente, almeno un pregio deve esserle riconosciuto. Infatti è scritto quali sono le mansioni che erano attribuite al che, queste Pt_1 mansioni, lui non le avrebbe fatte più e che il riporto dei dati dell'attività industriale al Chief Operations Office, LO HE ZA, che presiede alla struttura produttiva ed industriale di
, non sarebbe più avvenuto per il tramite di nella sua qualità, Controparte_1 Parte_1 appunto, di Direttore Industriale ma direttamente da parte dei sigg.ri , responsabile Persona_1 del confezionamento, responsabile sicurezza Ambiente e Industrial Analist Simone Persona_3 Caselli e della contabilità magazzino Tavarnelle.”. Tes_3 12. Ma, come detto, la prova testimoniale sfogata ha, invece, dimostrato che le mansioni attribuite a non erano affatto soltanto quelle espressamente indicate nella lettera di licenziamento. Pt_1
13. Né, a parere del giudicante, le doglianze del ricorrente possono ridursi a una mera questione nominalistica, come parrebbe voler fare la resistente nella parte in cui nella memoria di costituzione asserisce “la decisione di di non avere più un Direttore Industriale o come lo si Controparte_1 vuol chiamare, traeva origine da situazioni oggettive”, posto che, al contrario, come detto, dalla deposizione di emerge univocamente la sostanziale diversità tra le attività in concreto svolte dal Tes_1 ricorrente nelle due vesti (i.e. di Direttore di Stabilimento e di Direttore Industriale).
14. Dalla accertata ingiustificatezza del licenziamento de quo deriva, dunque, il diritto del ricorrente a percepire, a titolo risarcitorio, l'indennità supplementare, omnicomprensiva, di cui all'art. 19 del C.C.N.L. per i Dirigenti Industria pro tempore vigente (v. deposito di parte ricorrente del 31.1.2025), che, tenuto conto dell'anzianità di servizio del ricorrente (superiore a quindici anni, essendo stato assunto l'1.2.2002, v. doc. 4 fasc. ric.), si quantifica in 20 mensilità pari al corrispettivo del preavviso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.
15. Preso atto dell'assenza di specifiche contestazioni, si recepisce il conteggio di parte ricorrente (doc. 5) dal quale risulta che la retribuzione lorda del ricorrente utile per l'indennità sostitutiva del preavviso ammonta a € 20.717,13.
16. Infine, si rileva che parte convenuta non ha contestato, né, nell'an, né, nel quantum, il diritto del ricorrente di percepire, a titolo di differenze sull'indennità di mancato preavviso, la residua somma lorda di € 80.679,44 (quale differenza tra quanto dovuto tenendo conto della retribuzione che il ricorrente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso e quanto effettivamente corrisposto per tal titolo), oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., somma per la quale è già stata emessa ordinanza del 3.12.2023 ex art. 423, co. 1 c.p.c. che in questa sede si conferma.
17. È assorbita ogni ulteriore questione controversa.
18. Il regolamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta
o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione,
- conferma l'ordinanza resa ex art. 423, comma 1 c.p.c. in data 3.12.2023, sicché accerta e dichiara il diritto del ricorrente al pagamento, da parte della società resistente, della somma pari ad € 80.679,44 lordi, a titolo di differenze sull'indennità sostitutiva del preavviso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., e, per l'effetto, condanna la parte resistente a pagare al ricorrente quanto sopra indicato detratto quanto già versato;
- accerta e dichiara che il licenziamento intimato dalla società convenuta al Controparte_2 ricorrente con lettera del 4.5.2022 è ingiustificato e, per l'effetto, condanna Parte_1 a corrispondere a , a titolo risarcitorio, l'indennità Controparte_2 Parte_1 supplementare, omnicomprensiva, di cui all'art. 19 del C.C.N.L. per i Dirigenti Industria pro tempore vigente, che si quantifica in 20 (venti) mensilità pari al corrispettivo del preavviso, oltre interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c.;
- condanna parte convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 12.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A., se dovuti, come per legge.
Firenze, 12 marzo 2025 Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La resistente appartiene al gruppo (trattasi di circostanza incontroversa). Controparte_2 CP_3 2 Parte convenuta, infatti, nel costituirsi in giudizio, si è limitata ad affermare che “la posizione di Pt_1
, nel tempo, è sempre stata quella di Direttore Industriale” (circostanza, invece, smentita dalla prova
[...] testimoniale assunta), senza, quindi, dedurre alcunché circa eventuali mutamenti intervenuti Part nell'organizzazione aziendale successivamente alla cessazione del rapporto del con il gruppo Tes_1
. CP_3