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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 02/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 52/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Mariella ROBERTI Presidente relatore dr.ssa Gaia MUSCATO Giudice dr.ssa Ilenia MICCICHE' Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 52/2024 R.G., posto in deliberazione all'udienza camerale del 03/12/2024 promosso da
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio COLLESI C.F._1
Indiriz lo studio dell'avv. COLLESI VALERIO, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], codice Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CASTORI ANDREA, C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso introduttivo;
con l'intervento del PM presso il Tribunale in persona della dr.ssa Patrizia Mattei;
avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/01/2024 con ricorso nel quale è stata presentata richiesta congiunta di separazione e divorzio;
considerato che
all'udienza camerale sopra menzionata svolta nella forma della trattazione scritta le parti hanno confermato la loro richiesta;
pagina 1 di 2
ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
P.Q.M.
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Città di Castello il 19/08/2017 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Città di Castello anno 2017 , parte I, n. 36) alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente riportate;
− manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/70;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Perugia, 19/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dr.ssa Mariella Roberti
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Perugia in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Mariella ROBERTI Presidente relatore dr.ssa Gaia MUSCATO Giudice dr.ssa Ilenia MICCICHE' Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero 52/2024 R.G., posto in deliberazione all'udienza camerale del 03/12/2024 promosso da
, nata a [...] il [...], codice Parte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Valerio COLLESI C.F._1
Indiriz lo studio dell'avv. COLLESI VALERIO, in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso introduttivo;
e da
, nato a [...] il [...], codice Parte_2
, rappresentato e difeso dall'avv. CASTORI ANDREA, C.F._2 che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta su foglio allegato al ricorso introduttivo;
con l'intervento del PM presso il Tribunale in persona della dr.ssa Patrizia Mattei;
avente per oggetto: cessazione effetti civili matrimonio vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 04/01/2024 con ricorso nel quale è stata presentata richiesta congiunta di separazione e divorzio;
considerato che
all'udienza camerale sopra menzionata svolta nella forma della trattazione scritta le parti hanno confermato la loro richiesta;
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ritenuto che
ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b) della l. 01.12.70 n 898, e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
considerato che
è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso dalla separazione e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del PM;
P.Q.M.
− dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Città di Castello il 19/08/2017 (matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Città di Castello anno 2017 , parte I, n. 36) alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi integralmente riportate;
− manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 l. 898/70;
− ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 396/00.
Perugia, 19/12/2024.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dr.ssa Mariella Roberti
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