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Decreto 29 marzo 2025
Decreto 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, decreto 29/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
n. 244/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 244/2023 R.G.
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LANZA GISELLA
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
CANNATA ANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA Considerato che ha chiesto di disciplinare le modalità dell'affido e del Parte_1 mantenimento del figlio (n. 5/7/2022, nato dalla relazione con;
Per_1 CP_1
rilevato che la ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre, con esclusione del pernotto, porre a carico del padre un contributo di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Considerato che si è costituito il resistente chiedendo di disciplinare il diritto di visita con previsione dei pernotti, e dando disponibilità a versare un contributo di € 200,00 mensili per il figlio;
che all'udienza del 20.9.2023 si è proceduto all'ascolto delle parti, presenti personalmente, e la causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'affido condiviso rappresenti la regola, in assenza di condizioni pregiudizievoli per i figli,
che l'affidamento esclusivo va, invece, disposto esclusivamente quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”
(Cass. n. 26587/2009);
che va mantenuto l'attuale collocamento prevalente presso la madre, e che va disciplinato il diritto dovere di visita del padre,
ritenuto che il figlio minore ha quasi compiuto tre anni e che, pertanto, il diritto di visita va disciplinato prevedendo la possibilità che il minore possa pernottare col padre, secondo un criterio di gradualità: pertanto, in mancanza di diverso accordo, il padre potrà tenere con sé il figlio due volte la settimana dalle 16:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
cinque giorni durante le festività natalizie e tre giorni per le festività pasquali, gestendo tutte le feste secondo il criterio dell'alternanza; il minore trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da determinarsi previo accordo entro giorno 31 maggio di ciascun anno;
il pernotto col padre potrà avvenire dal terzo anno di età del piccolo;
Per_1
rilevato che l'art. 316 bis c.c. stabilisce il concorso dei genitori al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”; considerato che la ricorrente è disoccupata ed è aiutata economicamente dai genitori;
mentre il resistente è capocantiere edile, ed ha uno stipendio mensile di circa 1.300,00 €; inoltre è titolare nella misura del 25 % della ditta in cui lavora;
lo stesso è gravato da rate per prestiti di complessivi € 280,00 circa al mese;
ritenuto che la madre provvede in via prevalente al mantenimento diretto del figlio e considerata la capacità reddituale e lavorativa di entrambi, appare congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato;
attesa la natura e l'esito del giudizio le spese sono compensate;
PQM
Il Tribunale,
visti gli artt. 316 bis e 337 bis e ss. cc,
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre;
faculta il padre ad incontrare il figlio ogni qualvolta lo vorrà con l'accordo reciproco, ed in mancanza secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per mantenimento del figlio CP_1 minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu Presidente
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO
nella causa civile iscritta al n. 244/2023 R.G.
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. LANZA GISELLA
RICORRENTE
E
(CF: ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CP_1 C.F._2
CANNATA ANTONIO
RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
OSSERVA Considerato che ha chiesto di disciplinare le modalità dell'affido e del Parte_1 mantenimento del figlio (n. 5/7/2022, nato dalla relazione con;
Per_1 CP_1
rilevato che la ricorrente ha chiesto di disporre l'affido condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, di disciplinare il diritto di visita del padre, con esclusione del pernotto, porre a carico del padre un contributo di mantenimento di € 500,00 mensili, oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Considerato che si è costituito il resistente chiedendo di disciplinare il diritto di visita con previsione dei pernotti, e dando disponibilità a versare un contributo di € 200,00 mensili per il figlio;
che all'udienza del 20.9.2023 si è proceduto all'ascolto delle parti, presenti personalmente, e la causa è stata rimessa al Collegio, previa trasmissione al PM, che ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Ritenuto che l'affido condiviso rappresenti la regola, in assenza di condizioni pregiudizievoli per i figli,
che l'affidamento esclusivo va, invece, disposto esclusivamente quando “risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore … l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento”
(Cass. n. 26587/2009);
che va mantenuto l'attuale collocamento prevalente presso la madre, e che va disciplinato il diritto dovere di visita del padre,
ritenuto che il figlio minore ha quasi compiuto tre anni e che, pertanto, il diritto di visita va disciplinato prevedendo la possibilità che il minore possa pernottare col padre, secondo un criterio di gradualità: pertanto, in mancanza di diverso accordo, il padre potrà tenere con sé il figlio due volte la settimana dalle 16:00 alle 20:00 e, a settimane alterne, dalle ore 10:00 del sabato alle 20:00 della domenica;
cinque giorni durante le festività natalizie e tre giorni per le festività pasquali, gestendo tutte le feste secondo il criterio dell'alternanza; il minore trascorrerà con entrambi i genitori un periodo di quindici giorni anche non consecutivi durante le ferie estive, da determinarsi previo accordo entro giorno 31 maggio di ciascun anno;
il pernotto col padre potrà avvenire dal terzo anno di età del piccolo;
Per_1
rilevato che l'art. 316 bis c.c. stabilisce il concorso dei genitori al mantenimento dei figli “in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale e casalingo”; considerato che la ricorrente è disoccupata ed è aiutata economicamente dai genitori;
mentre il resistente è capocantiere edile, ed ha uno stipendio mensile di circa 1.300,00 €; inoltre è titolare nella misura del 25 % della ditta in cui lavora;
lo stesso è gravato da rate per prestiti di complessivi € 280,00 circa al mese;
ritenuto che la madre provvede in via prevalente al mantenimento diretto del figlio e considerata la capacità reddituale e lavorativa di entrambi, appare congruo porre a carico del resistente un contributo per il mantenimento del figlio di € 300,00 mensili, rivalutabili secondo l'indice Istat, oltre alla partecipazione al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda, detratto quanto versato;
attesa la natura e l'esito del giudizio le spese sono compensate;
PQM
Il Tribunale,
visti gli artt. 316 bis e 337 bis e ss. cc,
dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 presso la madre;
faculta il padre ad incontrare il figlio ogni qualvolta lo vorrà con l'accordo reciproco, ed in mancanza secondo le modalità indicate in parte motiva;
pone a carico di ed in favore della ricorrente un contributo per mantenimento del figlio CP_1 minore di € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo l'indice ISTAT della variazione dei prezzi al consumo, oltre al 50 % delle spese straordinarie, a far data dalla domanda;
spese compensate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 28/03/2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Sonia Carmelita Nicoletta Di Gesu