Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 05/04/2025, n. 1513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1513 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7404/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza del 4 aprile 2024 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7404/2024 R.G. e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], residente a [...], Parte_1
Via Soldato Giovanni Vitale n. 9, c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Francesco Iannino che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del suo Presidente pro tempore, CF , Via Ciro il Grande 21, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Vagliasindi ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale INPS - Piazza della Repubblica n. 26 – Catania
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (assegno mensile)
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25 luglio 2024 parte ricorrente ha contestato gli esiti della ctu depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo recante n.r.g.
1105/2024 ha dedotto l'inadeguata valutazione delle patologie che l'affliggono ed ha chiesto pagina 1 di 5
a seguito dell'espletanda CTU;
2. accertare e dichiarare che la Sig.ra è Parte_1
pertanto in possesso dei requisiti sanitari previsti per la fruizione dell'assegno di invalidità civile ex L.118/1971, a far data dalla presentazione della domanda (visita di revisione) o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa, a seguito dell'espletanda CTU;
3. disporre il rinnovo della Consulenza Tecnica d'Ufficio a seguito delle carenze sopra evidenziate relativamente alla CTU già depositata”. CP_ L' si è costituito con memoria depositata tardivamente in data 2 ottobre 2024 ed ha chiesto “respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, previa verifica della propria competenza territoriale e dell'eventuale nullità del ricorso e/o delle notifiche, accertare e dichiarare l'eventuale inammissibilità e/o improcedibilità dell'avverso ricorso ove notificato oltre il termine perentorio indicato nel provvedimento di fissazione udienza,
e/o l'eventuale inesistenza, non sanabile, della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede comunque si eccepiscono formalmente. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma 2°,
D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003. In via preliminare e/o pregiudiziale, ove verificati i presupposti, dichiarare la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 CPC, nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge n.
69/2009; In via principale, ritenere e dichiarare l'insussistenza in capo a controparte del requisito sanitario normativamente previsto ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta, e per l'effetto rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata. In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque pagina 2 di 5 formalmente contestata dall' resistente, venga operata dall' in sede CP_2 CP_1 amministrativa, ai sensi dell'art. 445 bis C.P.C. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
In esito all'udienza del 4 aprile 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note di entrambe le parti, la causa – istruita a mezzo consulenza medico legale - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
Preliminarmente occorre dare atto della tempestività del ricorso depositato in data 24 luglio 2024 entro il termine perentorio di 30 giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso ex art. 445 bis, comma 4 c.p.c. depositata in data 9 luglio 2024, anch'essa entro il termine perentorio fissato a tale scopo con provvedimento del 17 giugno 2024.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ctu, nominato nella precedente fase del giudizio, sottoposto a visita la ricorrente in data 22 aprile 2024, in esito all'esame obiettivo e in base alla documentazione sanitaria in atti, aveva concluso che ella fosse affetta da “Carcinoma mammella destra, già operato e chemiotrattato, in attuale terapia ormonale in follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia. Asma allergico in trattamento sintomatico”, da considerare invalida civile nella misura del 70% come da relazione in atti alla quale si rinvia.
Nella presente fase del giudizio, è stata disposta la rinnovazione della perizia, il nuovo consulente ha sottoposto a visita la ricorrente in data 17 dicembre 2024 ed ha riscontrato
“Quadrantectomia SE mammella destra con linfoadenectomia ascellare omolaterale in esito a Carcinoma mammella destra, già operato e chemiotrattato, in attuale trattamento ormonale in follow-up oncologico negativo per ripresa di malattia, Ipertensione in buon compenso emodinamico, Asma allergico, Sindrome del tunnel carpale destro, spondiloartrosi diffusa con sofferenza muscolare neurogena a carico della radice di pertinenza S1 a sinistra EMG accertata”.
Ha rilevato “… risulta che trattasi di menomazioni che riducono la capacità lavorativa della ricorrente, che sulla base delle ripercussioni patologiche sulla capacità lavorativa generica, secondo i parametri percentuali previsti dalle tabelle allegate al D.M.
05/02/92 e, più correttamente secondo i seguenti codici: - 9323 Esiti della patologia oncologica 67%; - 6003 Asma allergico 21%; - 7009 (secondo criterio analogico) per pagina 3 di 5 spondiloartrosi diffusa con sofferenza muscolare neurogena a carico della radice di pertinenza S1 a sinistra 21%; - 7311 (secondo criterio analogico) Sindrome del tunnel carpale a destra 15%; - 6445 (secondo criterio analogico) Ipertensione in considerazione del buon compenso emodinamico in atto 11%; applicando il relativo calcolo riduzionistico o formula di Balthazard per patologie coesistenti, danno diritto ad una percentuale invalidante pari all'83%”.
Quanto alla decorrenza dell'accertamento, ha concluso che la ricorrente sia “…
Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura del 74% a decorrere dalla data della revisione e per la documentata sopravvenienza delle altre su descritte patologie, sin dal mese di luglio 2024, è Invalida con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'83%”
Tali conclusioni, nemmeno contestate nelle note ex art. 127 ter c.p.c., possono essere condivise perché immuni da vizi logici e coerenti con le indagini effettuate e sono poste alla base della presente sentenza.
Il ricorso pertanto deve essere accolto e la ricorrente deve essere dichiarata invalida nelle percentuali e con le decorrenze meglio indicate nella relazione peritale e con diritto ad assegno mensile fin dalla disposta revisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidata come da dispositivo ex d.m.
55/2014 e s.m.i. tenuto conto della natura e del valore della controversia e con distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
Gli esborsi relativi alle c.t.u. effettuate in sede di a.t.p. e nella presente fase del giudizio, già liquidati con separati decreti emessi in corso di causa, sono definitivamente posti a carico dell'istituto resistente.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1 ricorso depositato in data 25 luglio 2024 nei confronti dell' in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, intesi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, dichiara parte ricorrente invalida con decorrenza dalla revisione;
pagina 4 di 5 CP_
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che liquida in € 3864, 00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali e che distrae in favore del procuratore antistatario;
CP_
- pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alle consulenze tecniche, liquidati con decreti emessi nel corso del giudizio.
Catania, 5 aprile 2025 Il Giudice del Lavoro
Concetta Ruggeri
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