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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/04/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2211/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al N. R.G. 2211/2021, e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. NIGRO PAOLA ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LUSSANA
CAROLINA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLATO-
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGINA MARIA CARUSO ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLATO-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo il 6.9.2021, Parte_1 ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 124/2021 del 19.3.2021, depositata in
Cancelleria il giorno 1.4.2021, notificata il 7.7.2021, ed emessa dal Giudice di Pace di . CP_2 Nel giudizio n. 274/2020 R.G. instaurato dinanzi al GdP l'odierna parte appellante conveniva in giudizio il e l Controparte_3 Controparte_4
, deducendo che:
[...]
- in data 22.02.2019, alle ore 06,45 circa, il Sig si trovava alla guida del veicolo di Parte_1 sua proprietà, modello Fiat Panda targata FD100EM, e percorreva la strada SS 106, direzione CP_2
- Sibari, rispettando diligentemente le regole di condotta di guida previste dal Codice della
[...]
Strada;
- giunto all'altezza dell'attività commerciale Urso Grill, zona industriale Sant'Irene, un cane randagio di grossa taglia, di colore scuro, attraversava all'improvviso la strada;
- nonostante una manovra di emergenza, il non riusciva ad evitare l'impatto con l'animale; Pt_1
- a causa del violento impatto, l'automobile del subiva danni nella parte anteriore;
danni Pt_1 quantificati in Euro 1.864,26, come da preventivo di riparazione;
- il cane che ha causato il sinistro era randagio ed il ha omesso di adottare Controparte_2 tutte le misure necessarie imposte dalla legge al fine di prevenire il dilagare del fenomeno;
pagina 1 di 12 - al riguardo, infatti, la L. n.281/1991 affida il dovere di prevenire il fenomeno del randagismo alle amministrazioni comunali, le quali sono tenute a porre in essere tutte le attività necessarie a tal fine;
- nel caso di specie, emerge chiaramente la sussistenza dell'elemento psicologico ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ, degli enti citati, che è da ravvisarsi nell'onere omesso e trascurato di adottare atti necessari a rimuovere possibili pericoli derivanti da cani randagi presenti sul territorio interessato;
- è del tutto evidente, infatti, che il abbia omesso di adottare le più Controparte_2 elementari cautele al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza potessero circolare liberamente;
tale condotta, integra senza dubbio un fatto illecito, quanto meno colposo;
- in secondo luogo, è altresì evidente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del ed il verificarsi del danno patito dal Sig. sotto questo profilo, infatti, risulta CP_2 Parte_1 provato che l'impatto e danni siano stati conseguenza diretta dell'attraversamento improvviso del cane randagio;
- tale evento, peraltro, non si sarebbe verificato nel caso in cui il avesse adottato le misure CP_2 necessarie al fine di evitare i danni provocati dall'aggressione dagli animali randagi nel territorio di sua competenza, adempiendo agli obblighi imposti dalla Legge in materia;
Cont
- inoltre, deve considerarsi responsabile in via solidale con il anche l Controparte_2 territoriale competente;
entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla citata legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e dalle singole leggi regionali in materia. L'allora attore, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del , e la Controparte_2
, ex art 2043 cod. civ. per il danno subito da Sig. a seguito dell'evento CP_6 Parte_1 sopra descritto in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificabili in euro 1.864,26, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”. Nel giudizio si costituiva l deducendo: Controparte_4
- la carenza di legittimazione passiva dell in quanto la responsabilità per i danni Controparte_7 causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi;
- che la legge regionale n. 41/1990 come modificata ed integrata con la legge quadro nazionale n. 281/1991 e la legge regionale n. 4/2000, attribuisce alla ex semplici compiti di generale controllo CP_8 della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali);
- che il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture spetta esclusivamente ai comuni;
- che nella ipotesi in cui si volesse intravedere uno specifico obbligo di accalappiamento posto dal decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 51 del 2014 a carico dell' per il tramite delle CP_5 Unità di “Cattura Cani” attive presso la stessa, l'attività di accalappiamento (anche essa posta dal legislatore a carico del è (ragionando per ipotesi) comunque subordinata all'attività di vigilanza CP_2 sul territorio che, come è impossibile porre in dubbio, è di esclusiva competenza dell'ente comunale;
- che, in altri termini, solo all'esito della conoscenza del fenomeno del randagismo in un determinato sito del territorio comunale e quindi all'esito di apposita segnalazione da parte del l' può CP_2 CP_5
pagina 2 di 12 svolgere i suoi compiti;
in sostanza, si tratta di attività (dell' necessariamente subordinata alla CP_5 previa denuncia del e quindi necessariamente successiva a quella dell'ente comunale;
CP_2
- che, pertanto, alcuna responsabilità per omissione, negligenza o inadempienza potrà essere imputata in capo all in quanto la stessa non riceveva alcuna comunicazione o segnalazione di pericolo CP_5 attinente alla presenza di cani randagi nel luogo in cui si verificava il sinistro;
- che non si riesce a comprendere in che modo il sig. abbia individuato il cane responsabile Pt_1 dell'incidente come “randagio”, dal momento che non si rilevano dagli atti prove certe sulla natura del cane che potrebbe essere o cane reimmesso sul territorio a seguito di ordinanza sindacale, dopo le previste operazioni di competenza dei servizi veterinari (sterilizzazione, applicazione micro-chip e anagrafe), o addirittura cane padronale sfuggito temporaneamente al controllo del proprietario;
- che l'azione proposta da parte attrice è comunque infondata in fatto ed in diritto. Deve escludersi, infatti, con fermezza anche solo la configurabilità del fatto storico cosi come dedotto da parte attrice nel proprio libello introduttivo, in quanto assolutamente non rispondente all'effettivo svolgimento dell'evento per cui è causa;
- che, nella specie, la difesa di controparte si limita ad offrire una ricostruzione dei fatti generica e priva di sostegno probatorio, quindi inattendibile;
- la difesa della parte attrice opera una quantificazione del danno sommaria e non motivata, risultando così la domanda giudiziale incerta e generica anche in ordine al quantum;
il preventivo di riparazione del veicolo, in quanto atto di parte, non costituisce prova in ordine ad un effettivo esborso per la riparazione del veicolo.
Tanto premesso, l rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_7
“- accertare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi sopra esposti e per Controparte_7 l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda attorea nei confronti dell poiché Controparte_4 infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare e dichiarare il concorso del sig. nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto Pt_1 il fosse condannata a pagare in suo favore;
Controparte_2
- in via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_2 produzione dell'evento dannoso e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni lamentati dal sig.
Pt_1
Sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Nel giudizio non si costituiva il e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2 Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova, il giudice di prime ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e compensato le spese di lite. ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure per “per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.”. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- il Giudice di prime cure ha erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la mancanza di prova della colpa dell'ente;
- nel caso di specie è risultato provato il fatto storico, oltre che mai contestato, come lo stesso Giudice ha enunciato nell'impugnata sentenza;
- il teste , durante la sua audizione all'udienza del 26.02.2021 ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito al verificarsi del sinistro poiché si trovava a bordo dell'auto dell'attore; ed ha confermato che un cane di grossa taglia tagliava la strada al veicolo, da destra verso sinistra, sbucando dal ciglio della strada;
e che il conducente cercava di evitare l'impatto spostandosi a sinistra ma non Parte_1 riusciva ad evitarlo. Il teste, inoltre, ha confermato che quando si sono fermati ed hanno visionato l'auto pagina 3 di 12 hanno riscontrato dei danni alla parte anteriore centrale. Ha dichiarato altresì che il cane dopo l'urto si dileguava;
- quanto al danno materiale subito, il teste , sempre all'udienza del 26.02.2021, ha Testimone_2 dichiarato di conoscere i fatti di causa perché aveva redatto un preventivo sull'auto danneggiata Fiat panda targata FD100EM e ha confermato il preventivo di spesa del documento allegato al fascicolo di parte, a lui mostrato, confermando che il prezzo di euro 1.864,26 era comprensivo sia dei pezzi che della manodopera;
- il ragionamento del Giudice di prime cure non è scevro da vizi logici, nel momento in cui investe il danneggiato dell'onere di dimostrare che la cattura e la custodia dell'animale che ha provocato il danno era possibile ed esigibile, in quanto l'Amministrazione comunale pur essendo stata allertata della presenza del cane sul tratto di strada di propria competenza non si era attivata, sollecitando l'intervento del servizio di cattura;
- nella fattispecie è evidente la responsabilità del per aver omesso e trascurato di adottare i CP_2 provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi;
- oltretutto si parla di fenomeno dilagante di cui quotidianamente si legge sulle varie testate giornalistiche e su tutti i mezzi di comunicazione;
ragion per cui, l'Ente può e deve adottare (anche a prescindere da singole segnalazioni) tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, con ciò tutelando i cittadini e gli utenti della strada;
- il è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di CP_2 prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza e risponde, ai sensi dell'art 2043
c.c., degli eventi dannosi che si siano verificati in conseguenza dell'omissione dei comportamenti dovuti,
i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere;
- nel caso di specie è inconfutabile che il abbia omesso di adottare le più Controparte_2 elementari cautele al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza potessero circolare liberamente. Tale condotta, integra senza dubbio un fatto illecito, quanto meno colposo;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 2043 c.c. obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno. Questo è quanto avrebbe dovuto enunciare il Giudice di prime cure;
- è altresì evidente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'Ente ed il verificarsi del danno patito dal Sig. Infatti, è risultato provato che l'impatto e i danni siano stati Parte_1 conseguenza diretta dell'attraversamento improvviso del cane randagio;
- inoltre, deve considerarsi responsabile in via solidale con il dei danni Controparte_2 causati al anche l'ASP territoriale competente;
entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di Pt_1 obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n.281/91 e dalle singole leggi regionali in materia. Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza n. 124/2021, resa inter partes dal Giudice di Pace di , nella persona CP_2 della Dott.ssa A.M. Salerno – R.G. n.274/2020, depositata in cancelleria il 01.04.2021, notificata via
Pec in data 07.07.21, nella parte in cui non ha riconosciuto nella fattispecie i presupposti per l'applicazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c;
- accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio l
[...]
, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_4
e riproponendo le difese svolte nel giudizio di primo grado.
Inoltre, ai fini del rigetto del gravame l'appellata ha dedotto che:
pagina 4 di 12 - l'elemento psicologico per l'affermazione della responsabilità degli enti convenuti ex art. 2043 c.c. non va ravvisato semplicisticamente nell'onere omesso di adottare gli atti necessari a rimuovere i possibili pericoli derivanti dai cani randagi presenti sul territorio interessato;
ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti è necessario individuare specificamente il concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi;
- la difesa del danneggiato non ha fornito prova che la cattura e la successiva custodia degli animali che hanno provocato il danno;
- la difesa dell'appellante ammette di essersi limitata a dimostrare il fatto storico e di non aver offerto alcun riscontro probatorio circa l'esistenza di segnalazioni al sulla presenza di cani randagi sul CP_2 luogo del sinistro precedenti l'evento contestato né tanto meno sulla richiesta di intervento dell' CP_5 da parte del CP_2
Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi sopra esposti e per Controparte_7 l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda attorea nei confronti del e dell' , Controparte_2 Controparte_7 perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 124/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Rossano, I Sez. Civ., drssa Salerno, e pubblicata il 01.04.2021;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare e dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso per i motivi Controparte_2 sopra illustrati e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni lamentati dal sig. Pt_1 in ogni caso
- condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell' .”. Controparte_7
Nel giudizio di appello si è costituto anche il , deducendo: Controparte_2 Cont
- il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l' ad essere competente in materia di randagismo;
- che la normativa non attribuisce al comune anche l'accalappiamento in senso pratico ed il controllo Cont degli animali vaganti, il quale, invece, è demandato alle Nel caso di segnalazioni giunte Cont direttamente all'Ente comunale, corre l'obbligo in capo allo stesso di avvertire l' che si occuperà dell'accalappiamento;
- che presso il esiste un canile comunale che è attualmente Controparte_2 commissariato, in seguito a sequestro preventivo ordinato dal GIP del Tribunale di Castrovillari – Proc.
Pen. N.130/2018, e affidato a due Amministratori giudiziali, che ne demandano (come per legge) la gestione allo stesso Ente comunale;
- in virtù di ciò e in seguito alla relazione di uno degli amministratori, la p.a. comunale con delibera di g.c. n.305 del 13/12/2019, presentava un “piano di procedura di qualità e di corretta prassi” proprio per la gestione del canile municipale;
- che tutti i menzionati atti siano pubblicati sull'albo pretorio on line dell'Ente, dunque, la produzione non può essere considerata tardiva;
- che alla luce della normativa e delle circostanze esposte, risultano evidenti tre aspetti essenziali:
1. Il comune di ha assolto all'obbligo legislativo di costruzione e gestione di un canile;
Controparte_2 Cont
2. L non ha svolto il servizio di accalappiamento;
3. Nessuna segnalazione giungeva all'Ente comunale nei giorni precedenti al fatto per cui si è in causa;
- che appare di solare evidenza come la P.A. abbia assolto ogni obbligo previsto dalla normativa vigente;
Cont ex adverso, inopinabile è il comportamento inadempiente dell' la quale non rispettava la normativa citata e gode anche di un'autonomia legislativa rispetto ai Comuni, in ossequio alla Legge Regionale 5
pagina 5 di 12 Parte maggio 1990, n. 41, che mutava la configurazione giuridica delle che non sono più strutture operative dei Comuni bensì aziende dipendenti dalla Regione o dalla Provincia;
- che alla luce di tutto quanto espresso si eccepisce il difetto di titolarità passiva dell'odierno terzo chiamato in causa. Infatti, si obietta la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che, difetta il diritto reale in capo ad esso e la competenza in materia di randagismo, conseguentemente, l'identificabilità nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore;
- che, in subordine, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
, che è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, infatti, al Giudice è
[...] consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva;
- che il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure è immune da vizi e censure ed è coerente anche l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato;
Cont
- che, nella specie, l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del o della e CP_2 del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, risulta operato dal
Giudice di prime cure che, dopo avere evidenziato l'obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l'assenza di elementi di prova, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all'esistenza di eventuali segnalazioni inviate al in relazione CP_2 alla presenza dell'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultimo potesse richiedere Cont l'intervento del servizio di cattura da parte della
- che neppure le argomentazioni prospettate dall'appellante sulla presenza di cani randagi sul territorio riportata sui giornali è utile a dimostrare la presenza di cani randagi sui luoghi in cui si verificava il presunto sinistro per cui è causa.
Tanto premesso, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO in via preliminare Dichiarare il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione del in Controparte_2 persona del Sindaco p.t. in favore dell'Asp B) NEL MERITO in via principale
1) Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti del , Pt_1 Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 124/2021
2) Condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari in favore dell'Ente comunale.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello.
2.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e pagina 6 di 12 nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
2.2. Si ricorda altresì che in base all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 – sussiste il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, che può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (tra le altre, Cass. civ. n. 16289 del 12/06/2024).
Peraltro, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di una eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. civ. n. 29506 del 24/10/2023).
Ed infatti, il profilo della proponibilità di una eccezione in senso lato non si sovrappone con quello dell'ammissibilità della produzione documentale in appello, la quale resta vincolata esclusivamente dalla verifica della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Per l'effetto, del tutto inammissibile è la produzione documentale operata dal Controparte_2
nel presente giudizio, avente ad oggetto i seguenti documenti: “
2. DELIBERA DI G.C. N.305
[...]
DEL 13/12/2019; 3. Estratto “PIANO DI PROCEDURA DI QUALITÀ E DI CORRETTA PRASSI”;
4. Report attività gestione del canile.”. Neppure vale a mutare il contesto l'equivoca allegazione dell'avvenuta pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio.
Al di là della generica allegazione circa l'avvenuta pubblicazione - senza alcuna precisazione del quando ciò sarebbe avvenuto -, occorre osservare che la stessa non importa alcuna ammissibilità della produzione tardiva dei documenti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto è da ritenersi ammissibile e la relativa eccezione spiegata dall'appellata CP_7
pertanto, non può trovare accoglimento.
[...] L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU.
n. 27199 del 2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017; si pagina 7 di 12 vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958 del 2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la erronea valutazione sulla mancanza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità degli enti convenuti.
Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il motivo di impugnazione sollevato dall'appellante ha impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Nel merito.
4.1 La sentenza impugnata, per quanto rilevante in questa sede, può riassumersi come segue.
Il Giudice di Pace di Rossano ha ricostruito la natura della responsabilità degli enti convenuti nel giudizio di primo grado con riferimento alla generale ipotesi di cui all'art. 2043 c.c..
Così qualificata la fattispecie di responsabilità, il giudice di prime cure ha distinto gli ambiti delle Pa competenze riservate in materia di randagismo ai comuni ed ai servizi veterinari delle
Il giudice di pace, dunque, premessi i principi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova gravante sul danneggiato, ha ritenuto che il danneggiato non avesse provato - e finanche allegato - il comportamento colposo ascrivibile agli enti convenuti.
4.2. Nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la dedotta responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili, in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in particolare, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della Legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine,
l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (tra le altre, v. Cass. civ. n. 9671 del 26/05/2020).
La normativa disciplinante la materia degli animali di affezione e prevenzione del randagismo contenuta nella legge - quadro 14 agosto 1991, n. 281, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, all'art. 2 distribuisce le competenze tra i comuni ed i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
in particolare, ai comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e Parte rifugi per cani, alle invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. L'art. 3, invece, attribuisce alle singole regioni il compito di disciplinare, con legge Parte propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai comuni ed alle e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Sul piano regionale, invece, occorre far riferimento alla Legge regionale n. 41 del 5 maggio 1990
(Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali), ratione temporis applicabile (oggi sostituita dalla Legge regionale del 3 ottobre 2023, n. 4,) con la quale sono state individuate specifiche competenze in materia per i Comuni e per il Servizio Veterinario delle Unità
Sanitarie Locali (ora Aziende Sanitarie Provinciali), ciò per quanto concerne la Regione Calabria. L'art. 1 della legge regionale indica tra le finalità perseguite gli interventi contro il randagismo e l'istituzione di un'anagrafe canina;
l'art. 2 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, il compito di realizzare o, comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani e di esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale. Anche il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali è direttamente investito di pagina 8 di 12 specifiche competenze tra le quali quella di provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina (vedi art. 3 lettera a) e di catturare i cani vaganti non tatuati (vedi art. 12, comma 2). 4.3. Svolte tali premesse, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n.
17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), ai fini dell'affermazione della responsabilità per i danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l'ente – nella specie l cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno CP_5 del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicabilità dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà quanto il potere/dovere di custodia (ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali, come emerge da Cass. civ. n. 24895 del 25/11/2005,), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo.
L'argomento, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare.
Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete.
Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Ciò posto, nella specie il danno si sarebbe verificato a seguito dello scontro tra l'auto condotta dal ed un cane - in ipotesi – randagio che avrebbe attraversato la strada statale 106, mentre il Pt_1 la percorreva. Pt_1
Orbene, se si può affermare che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio è ipotesi prevedibile, la esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto anche alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità.
In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze pagina 9 di 12 soggettive e oggettive del caso concreto.
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità.
È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase.
In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo Cass. civ. n. 5339/2024).
Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. 4.3. Ebbene, nella fattispecie in esame, pur nella correzione ed integrazione apportata alla motivazione del giudice di prime cure, deve evidenziarsi che il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da Cass. civ. n. 19404 del 2019).
La domanda proposta nel giudizio di primo grado, infatti, già dal punto di vista assertivo sconta una evidente genericità circa la responsabilità facente capo agli enti convenuti, finendo con l'attribuire al una non meglio precisata omissione all'obbligo di evitare che gli animali Controparte_2 randagi presenti sul territorio potessero circolare liberamente, così da evitare “aggressioni”; mentre all viene ricondotta una responsabilità solidale perché destinataria di “specifici obblighi di CP_5 prevenzione e controllo del randagismo”. Ciò precisato, l'appellante si duole del mancato riconoscimento della responsabilità in capo al
[...]
da parte del giudice di prime cure. Controparte_2
Come sopra evidenziato, tuttavia, la Legge regionale n. 41 del 5 maggio 1990 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, il compito di realizzare o, comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani e di esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale, mentre sono le Aziende Sanitarie Locali ad avere la competenza a catturare i cani randagi.
Da quanto sopra, emerge che il non aveva alcun obbligo di cattura degli animali randagi, né può CP_2 ravvisarsi lo stesso nel necessario approntamento di strutture di ricovero, atteso che le stesse riguardano, al più, il momento della custodia dell'animale e non la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Per l'effetto, non può ravvisarsi alcuna responsabilità del nella vicenda Controparte_2 in esame.
Quanto all invece, va premesso che sono state richiamate tanto nella presente sede quanto nella CP_5 sentenza del giudice di pace le chiare disposizioni di legge che individuano in capo alla stessa l'obbligo di cattura degli animali randagi.
Del tutto destituite di fondamento, dunque, sono le eccezioni di carenza di legittimazione passiva – recte, titolarità – proposte in primo grado e riproposte in appello dall riproposizione dell'eccezione che, CP_5 peraltro, non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza di primo grado, ove il giudice di prime cure ha riconosciuto in capo all il dovere di vigilanza sul randagismo ai sensi del citato CP_5 art. 12 della legge regionale n. 41 del 1990, nella versione modificata dalla legge regionale n. 4 del 2000.
pagina 10 di 12 Tanto precisato, per quanto concerne l non emergono circostanze dalle quali possa trarsi la colpa CP_5 nel senso sopra inteso. Ed infatti, l'attore sull'evento ha solo dedotto che lo scontro con l'animale era avvenuto durante la percorrenza della strada statale 106, alle ore 6:45.
Nell'atto di appello, invece, l'attore nulla ha dedotto circa l'affermazione della responsabilità colposa dell limitandosi a ribadire che la stessa, insieme al è destinataria di “specifici obblighi CP_5 CP_2 di prevenzione e controllo del randagismo”. Ebbene, pur considerando che nel caso di specie veniva chiesto alla i esercitare un controllo sugli CP_5 animali randagi, non vi è prova che in concreto l'evento fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole
(tanto più tenuto conto che l'impatto tra il veicolo dell'appellante ed il cane avveniva su una strada statale).
In tale prospettiva, invero, sarebbe stata necessaria l'allegazione e la prova di elementi dai quali desumere la conoscenza o conoscibilità del fenomeno del randagismo nella zona del sinistro;
prova da raggiungersi anche per via presuntiva, con l'eventuale allegazione dell'esistenza di precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo dell'incidente, o comunque lungo la strada statale nei limiti del territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase o, comunque, di qualunque elemento idoneo a rivelare il fenomeno del randagismo nella zona.
In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, infatti, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di un cane vagante, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da Cass. civ. n. 405272023).
Tale onere non è stato assolto e neppure la circostanza è emersa nel corso dell'istruttoria in primo grado. Anzi, il teste trasportato nel veicolo del ha dichiarato: “Preciso che per recarci a Tes_1 Pt_1 lavoro percorrevamo tutte le mattine quel tratto di strada e non abbiamo mai visto cani su quel tratto di strada, nà era notorio la loro presenza sulla strada”. Dunque, dalle dichiarazioni del teste emerge che l'avvistamento dell'animale sarebbe stato occasionale.
In base ai suesposti elementi, dunque, può confermarsi la sentenza del giudice di pace, la quale resiste alle doglianze mosse dall'appellante.
Quest'ultimo, invero, neppure a fronte della pronuncia del giudice di prime cure ha inteso contestare l'assenza di prova di elementi rivelatori della colpa dell'ente, limitandosi a rimarcare che in presenza di cani randagi è dovuto il risarcimento.
Ad aggiunta di quanto sopra evidenziato, che già comporterebbe di per sè il rigetto dell'appello, va altresì specificato che, a monte, neppure emerge la prova che l'animale investito dal fosse randagio. Pt_1
Di fatto, l'affermazione contenuta nell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di appello è priva di qualunque riscontro e finanche dell'allegazione di elementi dai quali desumere che l'animale fosse effettivamente un randagio.
Il danneggiato, infatti, si limita ad assumere che impattava con “un cane randagio di grossa taglia, di colore scuro”; oltre a ciò, quindi, nulla viene dedotto per evidenziare da quale elemento il danneggiato abbia potuto ricondurre l'evento dannoso al fenomeno del randagismo.
D'altronde, neppure le modalità dell'accadimento emerse dalla testimonianza del evidenziano Tes_1 la presenza di elementi dai quali desumere, anche in via presuntiva, un collegamento tra il fenomeno del randagismo e l'evento verificatosi. A tal fine, infatti, depone non solo l'occasionalità dell'avvistamento del cane, ma anche l'assenza di specifici elementi riferiti dal teste idonei a individuare il cane come randagio.
Il teste, in effetti, ha solo confermato l'urto tra il veicolo condotto dal ed un cane, precisando Pt_1 che quest'ultimo si era dileguato dopo l'urto e di non aver visto se avesse il collare.
Tali elementi, al pari di quanto sopra esposto, non possono che condurre al rigetto della domanda anche in ragione del mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di provare la sussistenza di un danno legato al fenomeno del randagismo.
pagina 11 di 12 Il rigetto dell'appello per i motivi esposti assorbe ogni ulteriore eccezione e deduzione avanzata dalle parti appellate.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017).
Nella specie, non risulta proposto appello incidentale. Per le spese presente grado si ritiene che l'oscillazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite - su questioni rilevanti ai fini della decisione ed il contegno processuale delle parti convenute (in particolare, la riproposizione senza alcuna ulteriore argomentazione da parte dell di difese già puntualmente disattese dal G.d.P., nonché CP_5
l'introduzione nel giudizio di fatti e documenti nuovi, a sostegno dei primi, da parte del
[...]
) rappresentino gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese. Controparte_2
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto, perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta. Non ricorrono invece i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall CP_7
[...]
Ai fini del rigetto della richiesta è sufficiente osservare che la sola proposizione di una domanda infondata per carenza di prova dei presupposti necessari all'accoglimento non denota la presenza della mala fede o della colpa grave, appartenendo all'ordinaria dinamica processuale la situazione di soccombenza, e che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (da ultimo, si veda Cass. civ. n. 15175/2023); onere, nella specie, non assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 124/2021 del 19.3.2021, depositata in
Cancelleria il giorno 1.4.2021, emessa dal Giudice di Pace di;
CP_2
- COMPENSA le spese di lite;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
In persona del giudice monocratico, dott. Eduardo Bucciarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II° Grado iscritta al N. R.G. 2211/2021, e promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'Avv. NIGRO PAOLA ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLANTE-
CONTRO
(P.I. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. LUSSANA
CAROLINA in virtù di mandato in atti ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLATO-
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_2
p.t., rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. LUIGINA MARIA CARUSO ed elettivamente domiciliato come in atti
-APPELLATO-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado ed il giudizio di appello
Con atto di citazione regolarmente notificato, ed iscritto a ruolo il 6.9.2021, Parte_1 ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 124/2021 del 19.3.2021, depositata in
Cancelleria il giorno 1.4.2021, notificata il 7.7.2021, ed emessa dal Giudice di Pace di . CP_2 Nel giudizio n. 274/2020 R.G. instaurato dinanzi al GdP l'odierna parte appellante conveniva in giudizio il e l Controparte_3 Controparte_4
, deducendo che:
[...]
- in data 22.02.2019, alle ore 06,45 circa, il Sig si trovava alla guida del veicolo di Parte_1 sua proprietà, modello Fiat Panda targata FD100EM, e percorreva la strada SS 106, direzione CP_2
- Sibari, rispettando diligentemente le regole di condotta di guida previste dal Codice della
[...]
Strada;
- giunto all'altezza dell'attività commerciale Urso Grill, zona industriale Sant'Irene, un cane randagio di grossa taglia, di colore scuro, attraversava all'improvviso la strada;
- nonostante una manovra di emergenza, il non riusciva ad evitare l'impatto con l'animale; Pt_1
- a causa del violento impatto, l'automobile del subiva danni nella parte anteriore;
danni Pt_1 quantificati in Euro 1.864,26, come da preventivo di riparazione;
- il cane che ha causato il sinistro era randagio ed il ha omesso di adottare Controparte_2 tutte le misure necessarie imposte dalla legge al fine di prevenire il dilagare del fenomeno;
pagina 1 di 12 - al riguardo, infatti, la L. n.281/1991 affida il dovere di prevenire il fenomeno del randagismo alle amministrazioni comunali, le quali sono tenute a porre in essere tutte le attività necessarie a tal fine;
- nel caso di specie, emerge chiaramente la sussistenza dell'elemento psicologico ai fini dell'affermazione della responsabilità di cui all'art. 2043 cod. civ, degli enti citati, che è da ravvisarsi nell'onere omesso e trascurato di adottare atti necessari a rimuovere possibili pericoli derivanti da cani randagi presenti sul territorio interessato;
- è del tutto evidente, infatti, che il abbia omesso di adottare le più Controparte_2 elementari cautele al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza potessero circolare liberamente;
tale condotta, integra senza dubbio un fatto illecito, quanto meno colposo;
- in secondo luogo, è altresì evidente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva del ed il verificarsi del danno patito dal Sig. sotto questo profilo, infatti, risulta CP_2 Parte_1 provato che l'impatto e danni siano stati conseguenza diretta dell'attraversamento improvviso del cane randagio;
- tale evento, peraltro, non si sarebbe verificato nel caso in cui il avesse adottato le misure CP_2 necessarie al fine di evitare i danni provocati dall'aggressione dagli animali randagi nel territorio di sua competenza, adempiendo agli obblighi imposti dalla Legge in materia;
Cont
- inoltre, deve considerarsi responsabile in via solidale con il anche l Controparte_2 territoriale competente;
entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla citata legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo e dalle singole leggi regionali in materia. L'allora attore, pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- in via preliminare, riconoscere e dichiarare la responsabilità del , e la Controparte_2
, ex art 2043 cod. civ. per il danno subito da Sig. a seguito dell'evento CP_6 Parte_1 sopra descritto in quanto Enti preposti per legge al controllo ed alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- per l'effetto condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento dei danni subiti dall'istante quantificabili in euro 1.864,26, nonché al pagamento delle spese e dei compensi del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.”. Nel giudizio si costituiva l deducendo: Controparte_4
- la carenza di legittimazione passiva dell in quanto la responsabilità per i danni Controparte_7 causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della legge quadro nazionale n. 281/1991) il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione connesso al randagismo, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi;
- che la legge regionale n. 41/1990 come modificata ed integrata con la legge quadro nazionale n. 281/1991 e la legge regionale n. 4/2000, attribuisce alla ex semplici compiti di generale controllo CP_8 della popolazione canina (ma senza alcuna competenza in relazione alla cattura e custodia di tali animali);
- che il compito di cattura dei randagi e di custodia degli stessi nelle apposite strutture spetta esclusivamente ai comuni;
- che nella ipotesi in cui si volesse intravedere uno specifico obbligo di accalappiamento posto dal decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 51 del 2014 a carico dell' per il tramite delle CP_5 Unità di “Cattura Cani” attive presso la stessa, l'attività di accalappiamento (anche essa posta dal legislatore a carico del è (ragionando per ipotesi) comunque subordinata all'attività di vigilanza CP_2 sul territorio che, come è impossibile porre in dubbio, è di esclusiva competenza dell'ente comunale;
- che, in altri termini, solo all'esito della conoscenza del fenomeno del randagismo in un determinato sito del territorio comunale e quindi all'esito di apposita segnalazione da parte del l' può CP_2 CP_5
pagina 2 di 12 svolgere i suoi compiti;
in sostanza, si tratta di attività (dell' necessariamente subordinata alla CP_5 previa denuncia del e quindi necessariamente successiva a quella dell'ente comunale;
CP_2
- che, pertanto, alcuna responsabilità per omissione, negligenza o inadempienza potrà essere imputata in capo all in quanto la stessa non riceveva alcuna comunicazione o segnalazione di pericolo CP_5 attinente alla presenza di cani randagi nel luogo in cui si verificava il sinistro;
- che non si riesce a comprendere in che modo il sig. abbia individuato il cane responsabile Pt_1 dell'incidente come “randagio”, dal momento che non si rilevano dagli atti prove certe sulla natura del cane che potrebbe essere o cane reimmesso sul territorio a seguito di ordinanza sindacale, dopo le previste operazioni di competenza dei servizi veterinari (sterilizzazione, applicazione micro-chip e anagrafe), o addirittura cane padronale sfuggito temporaneamente al controllo del proprietario;
- che l'azione proposta da parte attrice è comunque infondata in fatto ed in diritto. Deve escludersi, infatti, con fermezza anche solo la configurabilità del fatto storico cosi come dedotto da parte attrice nel proprio libello introduttivo, in quanto assolutamente non rispondente all'effettivo svolgimento dell'evento per cui è causa;
- che, nella specie, la difesa di controparte si limita ad offrire una ricostruzione dei fatti generica e priva di sostegno probatorio, quindi inattendibile;
- la difesa della parte attrice opera una quantificazione del danno sommaria e non motivata, risultando così la domanda giudiziale incerta e generica anche in ordine al quantum;
il preventivo di riparazione del veicolo, in quanto atto di parte, non costituisce prova in ordine ad un effettivo esborso per la riparazione del veicolo.
Tanto premesso, l rassegnava le seguenti conclusioni: Controparte_7
“- accertare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi sopra esposti e per Controparte_7 l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda attorea nei confronti dell poiché Controparte_4 infondata in fatto e diritto per i motivi sopra esposti;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare e dichiarare il concorso del sig. nella produzione dell'evento dannoso e, per l'effetto, ridurre proporzionalmente quanto Pt_1 il fosse condannata a pagare in suo favore;
Controparte_2
- in via gradata, accertare e dichiarare la responsabilità del nella Controparte_2 produzione dell'evento dannoso e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni lamentati dal sig.
Pt_1
Sempre con vittoria di spese e competenze di giudizio.”.
Nel giudizio non si costituiva il e ne veniva dichiarata la contumacia. Controparte_2 Istruito il giudizio con l'acquisizione dei documenti prodotti e con l'assunzione della prova, il giudice di prime ha rigettato la domanda di risarcimento del danno e compensato le spese di lite. ha, quindi, promosso il presente giudizio impugnando la sentenza del giudice di prime Parte_1 cure per “per violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c.”. A tal fine, l'appellante ha dedotto che:
- il Giudice di prime cure ha erroneamente escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. per la mancanza di prova della colpa dell'ente;
- nel caso di specie è risultato provato il fatto storico, oltre che mai contestato, come lo stesso Giudice ha enunciato nell'impugnata sentenza;
- il teste , durante la sua audizione all'udienza del 26.02.2021 ha dichiarato di aver Testimone_1 assistito al verificarsi del sinistro poiché si trovava a bordo dell'auto dell'attore; ed ha confermato che un cane di grossa taglia tagliava la strada al veicolo, da destra verso sinistra, sbucando dal ciglio della strada;
e che il conducente cercava di evitare l'impatto spostandosi a sinistra ma non Parte_1 riusciva ad evitarlo. Il teste, inoltre, ha confermato che quando si sono fermati ed hanno visionato l'auto pagina 3 di 12 hanno riscontrato dei danni alla parte anteriore centrale. Ha dichiarato altresì che il cane dopo l'urto si dileguava;
- quanto al danno materiale subito, il teste , sempre all'udienza del 26.02.2021, ha Testimone_2 dichiarato di conoscere i fatti di causa perché aveva redatto un preventivo sull'auto danneggiata Fiat panda targata FD100EM e ha confermato il preventivo di spesa del documento allegato al fascicolo di parte, a lui mostrato, confermando che il prezzo di euro 1.864,26 era comprensivo sia dei pezzi che della manodopera;
- il ragionamento del Giudice di prime cure non è scevro da vizi logici, nel momento in cui investe il danneggiato dell'onere di dimostrare che la cattura e la custodia dell'animale che ha provocato il danno era possibile ed esigibile, in quanto l'Amministrazione comunale pur essendo stata allertata della presenza del cane sul tratto di strada di propria competenza non si era attivata, sollecitando l'intervento del servizio di cattura;
- nella fattispecie è evidente la responsabilità del per aver omesso e trascurato di adottare i CP_2 provvedimenti e le cautele idonee a rimuovere il potenziale pericolo rappresentato dai cani randagi;
- oltretutto si parla di fenomeno dilagante di cui quotidianamente si legge sulle varie testate giornalistiche e su tutti i mezzi di comunicazione;
ragion per cui, l'Ente può e deve adottare (anche a prescindere da singole segnalazioni) tutte le misure idonee ad impedire il verificarsi di eventi dannosi, con ciò tutelando i cittadini e gli utenti della strada;
- il è tenuto, in correlazione con gli altri soggetti indicati dalla legge, al rispetto del dovere di CP_2 prevenzione e controllo del randagismo sul territorio di competenza e risponde, ai sensi dell'art 2043
c.c., degli eventi dannosi che si siano verificati in conseguenza dell'omissione dei comportamenti dovuti,
i quali costituiscono il limite esterno alla sua attività discrezionale e integrano la norma primaria del neminem laedere;
- nel caso di specie è inconfutabile che il abbia omesso di adottare le più Controparte_2 elementari cautele al fine di evitare che gli animali randagi presenti nel territorio di propria competenza potessero circolare liberamente. Tale condotta, integra senza dubbio un fatto illecito, quanto meno colposo;
di conseguenza, ai sensi dell'art. 2043 c.c. obbliga colui che ha commesso il fatto al risarcimento del danno. Questo è quanto avrebbe dovuto enunciare il Giudice di prime cure;
- è altresì evidente la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva dell'Ente ed il verificarsi del danno patito dal Sig. Infatti, è risultato provato che l'impatto e i danni siano stati Parte_1 conseguenza diretta dell'attraversamento improvviso del cane randagio;
- inoltre, deve considerarsi responsabile in via solidale con il dei danni Controparte_2 causati al anche l'ASP territoriale competente;
entrambi i soggetti, infatti, sono destinatari di Pt_1 obblighi specifici di prevenzione e controllo del randagismo, previsti dalla legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n.281/91 e dalle singole leggi regionali in materia. Tanto premesso, l'appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- riformare la sentenza n. 124/2021, resa inter partes dal Giudice di Pace di , nella persona CP_2 della Dott.ssa A.M. Salerno – R.G. n.274/2020, depositata in cancelleria il 01.04.2021, notificata via
Pec in data 07.07.21, nella parte in cui non ha riconosciuto nella fattispecie i presupposti per l'applicazione della responsabilità di cui all'art. 2043 c.c;
- accogliere le conclusioni avanzate in prime cure e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'odierna appellata dinanzi al Giudice di Pace per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto”. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore”. A seguito della notifica dell'atto di citazione in appello si è costituita in giudizio l
[...]
, deducendo l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Controparte_4
e riproponendo le difese svolte nel giudizio di primo grado.
Inoltre, ai fini del rigetto del gravame l'appellata ha dedotto che:
pagina 4 di 12 - l'elemento psicologico per l'affermazione della responsabilità degli enti convenuti ex art. 2043 c.c. non va ravvisato semplicisticamente nell'onere omesso di adottare gli atti necessari a rimuovere i possibili pericoli derivanti dai cani randagi presenti sul territorio interessato;
ai fini dell'affermazione della responsabilità di tali enti è necessario individuare specificamente il concreto comportamento colposo ascrivibile agli stessi;
- la difesa del danneggiato non ha fornito prova che la cattura e la successiva custodia degli animali che hanno provocato il danno;
- la difesa dell'appellante ammette di essersi limitata a dimostrare il fatto storico e di non aver offerto alcun riscontro probatorio circa l'esistenza di segnalazioni al sulla presenza di cani randagi sul CP_2 luogo del sinistro precedenti l'evento contestato né tanto meno sulla richiesta di intervento dell' CP_5 da parte del CP_2
Tanto premesso, l'appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“- accertare la carenza di legittimazione passiva dell' per i motivi sopra esposti e per Controparte_7 l'effetto dichiararne l'estromissione dal presente giudizio con tutte le conseguenze di legge;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità della domanda attorea per i motivi sopra esposti con tutte le conseguenze di legge;
- rigettare la domanda attorea nei confronti del e dell' , Controparte_2 Controparte_7 perché infondata in fatto ed in diritto con conseguente conferma della sentenza n. 124/2021 emessa dal
Giudice di Pace di Rossano, I Sez. Civ., drssa Salerno, e pubblicata il 01.04.2021;
- nella denegata ipotesi di accoglimento della medesima domanda, accertare e dichiarare la responsabilità del nella produzione dell'evento dannoso per i motivi Controparte_2 sopra illustrati e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni lamentati dal sig. Pt_1 in ogni caso
- condannare parte attrice al pagamento di spese e competenze tutte del giudizio, nonché al risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti del novellato art. 96 c.p.c., in favore dell' .”. Controparte_7
Nel giudizio di appello si è costituto anche il , deducendo: Controparte_2 Cont
- il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione dell'Ente comunale atteso che è l' ad essere competente in materia di randagismo;
- che la normativa non attribuisce al comune anche l'accalappiamento in senso pratico ed il controllo Cont degli animali vaganti, il quale, invece, è demandato alle Nel caso di segnalazioni giunte Cont direttamente all'Ente comunale, corre l'obbligo in capo allo stesso di avvertire l' che si occuperà dell'accalappiamento;
- che presso il esiste un canile comunale che è attualmente Controparte_2 commissariato, in seguito a sequestro preventivo ordinato dal GIP del Tribunale di Castrovillari – Proc.
Pen. N.130/2018, e affidato a due Amministratori giudiziali, che ne demandano (come per legge) la gestione allo stesso Ente comunale;
- in virtù di ciò e in seguito alla relazione di uno degli amministratori, la p.a. comunale con delibera di g.c. n.305 del 13/12/2019, presentava un “piano di procedura di qualità e di corretta prassi” proprio per la gestione del canile municipale;
- che tutti i menzionati atti siano pubblicati sull'albo pretorio on line dell'Ente, dunque, la produzione non può essere considerata tardiva;
- che alla luce della normativa e delle circostanze esposte, risultano evidenti tre aspetti essenziali:
1. Il comune di ha assolto all'obbligo legislativo di costruzione e gestione di un canile;
Controparte_2 Cont
2. L non ha svolto il servizio di accalappiamento;
3. Nessuna segnalazione giungeva all'Ente comunale nei giorni precedenti al fatto per cui si è in causa;
- che appare di solare evidenza come la P.A. abbia assolto ogni obbligo previsto dalla normativa vigente;
Cont ex adverso, inopinabile è il comportamento inadempiente dell' la quale non rispettava la normativa citata e gode anche di un'autonomia legislativa rispetto ai Comuni, in ossequio alla Legge Regionale 5
pagina 5 di 12 Parte maggio 1990, n. 41, che mutava la configurazione giuridica delle che non sono più strutture operative dei Comuni bensì aziende dipendenti dalla Regione o dalla Provincia;
- che alla luce di tutto quanto espresso si eccepisce il difetto di titolarità passiva dell'odierno terzo chiamato in causa. Infatti, si obietta la sua estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, atteso che, difetta il diritto reale in capo ad esso e la competenza in materia di randagismo, conseguentemente, l'identificabilità nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore;
- che, in subordine, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva del Controparte_2
, che è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, infatti, al Giudice è
[...] consentito accertare d'ufficio la sussistenza, in capo alle parti, del potere di promuovere il giudizio o di resistervi, ossia la "legitimatio ad causam" attiva e passiva;
- che il ragionamento seguito dal Giudice di prime cure è immune da vizi e censure ed è coerente anche l'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato;
Cont
- che, nella specie, l'accertamento della specifica condotta colposa omissiva del o della e CP_2 del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, risulta operato dal
Giudice di prime cure che, dopo avere evidenziato l'obbligo astrattamente gravante sugli enti convenuti di vigilare sul territorio, ha rilevato l'assenza di elementi di prova, riguardo alla presenza del cane nella zona nei giorni precedenti ovvero all'esistenza di eventuali segnalazioni inviate al in relazione CP_2 alla presenza dell'animale nel territorio comunale, in modo che quest'ultimo potesse richiedere Cont l'intervento del servizio di cattura da parte della
- che neppure le argomentazioni prospettate dall'appellante sulla presenza di cani randagi sul territorio riportata sui giornali è utile a dimostrare la presenza di cani randagi sui luoghi in cui si verificava il presunto sinistro per cui è causa.
Tanto premesso, l'appellato ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO in via preliminare Dichiarare il difetto di titolarità passiva e/o di legittimazione del in Controparte_2 persona del Sindaco p.t. in favore dell'Asp B) NEL MERITO in via principale
1) Rigettare ogni domanda formulata dal Sig. nei confronti del , Pt_1 Controparte_2 in persona del Sindaco p.t., in quanto destituita di ogni fondamento sia in fatto che in diritto per i motivi esposti in atti e, per l'effetto, confermare la Sentenza n. 124/2021
2) Condannare l'appellante alle spese, competenze ed onorari in favore dell'Ente comunale.”. Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 14.11.2024, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata, quindi, assunta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
2. I principi che governano il giudizio di appello.
2.1. Si premette che l'appello è mezzo di gravame limitato alle specifiche questioni avanzate dalle parti nell'atto di appello, principale o incidentale o in via di riproposizione mera, sulla base del principio tantum devolutum quantum appellatum (arg. ex art. 342 c.p.c. - 346 c.p.c.). Inoltre, l'accoglimento dell'appello principale rende necessario l'esame delle domande ed eccezioni proposte dall'appellato in primo grado, rimaste assorbite, nei limiti in cui siano state riproposte ex art. 346 c.p.c. nel presente giudizio di appello (sulla tempestività della stessa v. Sez. Unite, Sentenza n. 7940 del 2019).
Pertanto, in relazione alle eccezioni e domande non riproposte, le stesse devono ritenersi rinunciate ex art. 346 c.p.c.
Giova ricordare, infine, che il giudice di appello, nel confermare la sentenza di primo grado, può, senza violare il principio dispositivo, anche d'ufficio correggerne, modificarne ed integrarne la motivazione, purché la modifica non concerna statuizioni adottate dal primo giudice con efficacia di giudicato e non si basi su elementi probatori che non siano già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ. n. 4945 del 1987, e pagina 6 di 12 nello stesso senso: Cass. n. 696 del 2002; Cass. n. 4889 del 2016; Cass. n.17681 del 2021).
2.2. Si ricorda altresì che in base all'art. 345, comma 3, c.p.c. - nel testo introdotto dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito con l. n. 134 del 2012 – sussiste il divieto di produzione di nuovi documenti in appello, che può essere superato solo ove il giudice accerti che non era possibile provvedere al tempestivo deposito nel giudizio di primo grado, per causa non imputabile alla parte, restando a tal fine ininfluente l'indispensabilità del documento ai fini del decidere (tra le altre, Cass. civ. n. 16289 del 12/06/2024).
Peraltro, il divieto, di cui all'art. 345, comma 3, c.p.c., di produzione di documenti nuovi in appello, non è superabile argomentando dalla natura, in senso lato, di una eccezione proposta, per la prima volta, in sede d'impugnazione, atteso che il giudice è, invece, chiamato, onde legittimare la nuova produzione documentale, alla verifica dell'impossibilità per la parte di provvedere tempestivamente, nel giudizio di primo grado, a tale produzione per causa ad essa non imputabile (Cass. civ. n. 29506 del 24/10/2023).
Ed infatti, il profilo della proponibilità di una eccezione in senso lato non si sovrappone con quello dell'ammissibilità della produzione documentale in appello, la quale resta vincolata esclusivamente dalla verifica della impossibilità per la parte di operare tale produzione tempestivamente nel giudizio di primo grado.
Per l'effetto, del tutto inammissibile è la produzione documentale operata dal Controparte_2
nel presente giudizio, avente ad oggetto i seguenti documenti: “
2. DELIBERA DI G.C. N.305
[...]
DEL 13/12/2019; 3. Estratto “PIANO DI PROCEDURA DI QUALITÀ E DI CORRETTA PRASSI”;
4. Report attività gestione del canile.”. Neppure vale a mutare il contesto l'equivoca allegazione dell'avvenuta pubblicazione degli stessi sull'albo pretorio.
Al di là della generica allegazione circa l'avvenuta pubblicazione - senza alcuna precisazione del quando ciò sarebbe avvenuto -, occorre osservare che la stessa non importa alcuna ammissibilità della produzione tardiva dei documenti.
3. Ammissibilità dell'appello proposto. L'appello proposto è da ritenersi ammissibile e la relativa eccezione spiegata dall'appellata CP_7
pertanto, non può trovare accoglimento.
[...] L'art. 342 c.p.c., nel testo modificato dall'art. 54 d.l. n. 83/2012 e vigente ratione temporis, esige che l'appello contenga a pena di inammissibilità: «1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado» nonché «2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata». Detto disposto normativo, alla luce dei principi ribaditi anche dalla recente giurisprudenza di legittimità, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, con la precisazione che resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (Cass., SS. UU.
n. 27199 del 2017).
Difatti, atteso che anche ai fini del giudizio di ammissibilità dell'impugnazione non rilevano clausole astratte o formule di stile, bensì la sostanza e il contenuto effettivo dell'atto, deve concludersi che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 d.l. 83/12, non esiga dall'appellante alcun progetto alternativo di sentenza, né alcun vacuo formalismo fine a se stesso, né alcuna trascrizione integrale o parziale della sentenza appellata o di parti di essa. Il novellato art. 342 c.p.c. esige, invece, dall'appellante la chiara ed inequivoca indicazione delle censure che intende muovere alla sentenza appellata, tanto in punto di ricostruzione dei fatti, quanto in punto di diritto;
gli argomenti che intende contrapporre a quelli adottati dal giudice di primo grado a sostegno della decisione (cfr. Cass., Sez. III, ord. n. 10916 del 2017; si pagina 7 di 12 vedano in tal senso anche Cass., Sez. VI, ord. n. 29958 del 2019). Ciò posto, l'atto di appello così come azionato ha, comunque, indicato in modo chiaro ed inequivoco le censure che l'appellante ha inteso muovere alla pronuncia impugnata, ovverosia la erronea valutazione sulla mancanza di prova degli elementi costitutivi della responsabilità degli enti convenuti.
Deve altresì escludersi la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 348-bis c.p.c. ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'appello. Il motivo di impugnazione sollevato dall'appellante ha impedito infatti, all'esito dell'esame preliminare, la prognosi di non ragionevole fondatezza del ricorso, affidata dall'art. 348-bis c.p.c. alla discrezionalità del giudice dell'appello.
4. Nel merito.
4.1 La sentenza impugnata, per quanto rilevante in questa sede, può riassumersi come segue.
Il Giudice di Pace di Rossano ha ricostruito la natura della responsabilità degli enti convenuti nel giudizio di primo grado con riferimento alla generale ipotesi di cui all'art. 2043 c.c..
Così qualificata la fattispecie di responsabilità, il giudice di prime cure ha distinto gli ambiti delle Pa competenze riservate in materia di randagismo ai comuni ed ai servizi veterinari delle
Il giudice di pace, dunque, premessi i principi ricavabili dalla giurisprudenza di legittimità sull'onere della prova gravante sul danneggiato, ha ritenuto che il danneggiato non avesse provato - e finanche allegato - il comportamento colposo ascrivibile agli enti convenuti.
4.2. Nella fattispecie in esame, come correttamente osservato dal giudice di prime cure, la dedotta responsabilità per i danni causati dagli animali randagi deve ritenersi disciplinata dalle regole generali di cui all'art. 2043 c.c., e non dalle regole di cui all'art. 2052 c.c., che non sono applicabili, in considerazione della natura stessa di detti animali e dell'impossibilità di ritenere sussistente un rapporto di proprietà o di uso in relazione ad essi, da parte degli enti pubblici preposti alla gestione del fenomeno del randagismo.
Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in particolare, la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative della Legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine,
l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (tra le altre, v. Cass. civ. n. 9671 del 26/05/2020).
La normativa disciplinante la materia degli animali di affezione e prevenzione del randagismo contenuta nella legge - quadro 14 agosto 1991, n. 281, nell'individuare gli strumenti rivolti ad arginare il fenomeno del randagismo, all'art. 2 distribuisce le competenze tra i comuni ed i servizi veterinari delle aziende sanitarie locali;
in particolare, ai comuni è affidata la costruzione, sistemazione e gestione dei canili e Parte rifugi per cani, alle invece, incombono le attività di profilassi e controllo igienico-sanitario e di polizia veterinaria. L'art. 3, invece, attribuisce alle singole regioni il compito di disciplinare, con legge Parte propria, le misure di attuazione delle funzioni attribuite ai comuni ed alle e l'adozione di programmi per la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Sul piano regionale, invece, occorre far riferimento alla Legge regionale n. 41 del 5 maggio 1990
(Istituzione anagrafe canina, prevenzione randagismo e protezione degli animali), ratione temporis applicabile (oggi sostituita dalla Legge regionale del 3 ottobre 2023, n. 4,) con la quale sono state individuate specifiche competenze in materia per i Comuni e per il Servizio Veterinario delle Unità
Sanitarie Locali (ora Aziende Sanitarie Provinciali), ciò per quanto concerne la Regione Calabria. L'art. 1 della legge regionale indica tra le finalità perseguite gli interventi contro il randagismo e l'istituzione di un'anagrafe canina;
l'art. 2 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, il compito di realizzare o, comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani e di esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale. Anche il Servizio Veterinario delle Aziende Sanitarie Locali è direttamente investito di pagina 8 di 12 specifiche competenze tra le quali quella di provvedere alla tenuta dell'anagrafe canina (vedi art. 3 lettera a) e di catturare i cani vaganti non tatuati (vedi art. 12, comma 2). 4.3. Svolte tali premesse, l'appello è infondato e va rigettato per i motivi che seguono.
Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 11/12/2018, n. 31957; 28/06/2018, n.
17060; Cass. 14/05/2018, n. 11591; Cass. 31/07/2017, n. 18954), ai fini dell'affermazione della responsabilità per i danni cagionati da un animale randagio, non basta che la normativa regionale individui l'ente – nella specie l cui è attribuito il compito di controllo e di gestione del fenomeno CP_5 del randagismo e neanche quello più specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi occorrendo anche che chi si assume danneggiato, in base alle regole generali, alleghi e dimostri il contenuto della condotta obbligatoria esigibile dall'ente e la riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria, in base ai principi sulla causalità omissiva.
L'applicabilità dell'art. 2043 c.c., in luogo di quella di cui all'art. 2052 c.c., quest'ultimo invocabile nelle ipotesi in cui ricorre non tanto la proprietà quanto il potere/dovere di custodia (ossia la concreta possibilità di vigilanza e controllo del comportamento degli animali, come emerge da Cass. civ. n. 24895 del 25/11/2005,), impone, infatti, che la responsabilità dell'ente si affermi solo previa individuazione del concreto comportamento colposo ad esso ascrivibile e cioè che gli siano imputabili condotte, a seconda dei casi, genericamente o specificamente colpose che abbiano reso possibile il verificarsi dell'evento dannoso.
Non ignora questo giudice la presenza di altro orientamento della legittimità, apparentemente più favorevole per il danneggiato, secondo il quale, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa ed una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileverebbe, ai fini dell'esonero dalla responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo.
L'argomento, invero, altro non è che l'applicazione del principio della causalità della colpa, laddove assume la centralità della concretizzazione del rischio che la norma cautelare mirava ad evitare.
Tale principio, in concreto, non segna il passaggio ad un modello di responsabilità nel quale, verificata la sussistenza della regola cautelare e l'accadimento di un evento astrattamente annoverabile tra quelli che la regola vuole prevenire, possa affermarsi la responsabilità dell'ente per qualunque evento a prescindere delle sue caratteristiche concrete.
Ed infatti, la presenza della regola cautelare non esime dalla valutazione del tipo di comportamento esigibile volta per volta e in concreto dall'ente preposto dalla legge al controllo e alla gestione del fenomeno del randagismo. La eventuale responsabilità può desumersi sulla base dello scarto tra la condotta concreta e la condotta esigibile, quest'ultima individuata secondo i criteri della prevedibilità e della evitabilità e della mancata adozione di tutte le precauzioni idonee a mantenere entro l'alea normale il rischio connaturato al fenomeno del randagismo.
Ciò posto, nella specie il danno si sarebbe verificato a seguito dello scontro tra l'auto condotta dal ed un cane - in ipotesi – randagio che avrebbe attraversato la strada statale 106, mentre il Pt_1 la percorreva. Pt_1
Orbene, se si può affermare che l'attraversamento della strada da parte di un animale randagio è ipotesi prevedibile, la esistenza dell'obbligo in capo all'ente preposto anche alla cattura dell'animale vagante e, dunque, l'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento deve essere valutato secondo un criterio di ragionevole esigibilità.
In altri termini, il concetto di causalità della colpa agisce su un piano diverso dalla verifica dell'esistenza della colpa, presupponendo la preventiva affermazione che l'evento che la regola cautelare mirava a prevenire sia anche evitabile in quel determinato momento ed in quella particolare situazione con uno sforzo proporzionato alle capacità dell'agente. Non basta, infatti, che un evento sia prevedibile per imputarne il verificarsi a titolo di colpa a chi ha un obbligo di controllo, occorrendo anche che esso sia evitabile, in considerazione delle circostanze pagina 9 di 12 soggettive e oggettive del caso concreto.
Ne deriva che è onere di colui che agisce facendo valere la responsabilità omissiva altrui quello di dimostrare o almeno di allegare la ricorrenza di una colpa non solo specifica - violazione del precetto - ma anche generica, in quanto postulante l'indagine circa le modalità concrete della condotta attraverso i criteri di prevedibilità ed evitabilità.
È da questa lineare constatazione che la giurisprudenza di legittimità, in fattispecie analoghe (come nei menzionati precedenti), esemplificando, ha ritenuto che il danneggiato avrebbe dovuto provare che era stata segnalata all'ente la presenza abituale di animali randagi nel luogo dell'incidente, ovvero che vi fossero state nella zona dell'evento richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero, demandati all'ente preposto, rimaste inevase.
In assenza del necessario ancoraggio al fatto concreto e, dunque, in ipotesi di affermazione della responsabilità sulla base della sola individuazione dell'ente preposto alla cattura dei randagi ed alla custodia degli stessi, la fattispecie cesserebbe di essere regolata dall'art. 2043 c.c. e finirebbe per essere del tutto disancorata dalla colpa, rendendo la responsabilità dell'ente una responsabilità sottoposta a principi analoghi se non addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c. (da ultimo Cass. civ. n. 5339/2024).
Non va dimenticato, infatti, che l'individuazione dell'ente cui le leggi nazionali e regionali affidano in generale il compito di controllo e gestione del fenomeno del randagismo è circostanza che agisce non sul piano della colpa, ma su quello dell'imputazione della responsabilità omissiva sul piano causale. 4.3. Ebbene, nella fattispecie in esame, pur nella correzione ed integrazione apportata alla motivazione del giudice di prime cure, deve evidenziarsi che il danneggiato non ha allegato e provato le circostanze del caso concreto dalle quali far emergere la responsabilità dell'ente preposto al controllo del randagismo, pur facendo capo al richiedente l'onere della prova sul punto (arg. da Cass. civ. n. 19404 del 2019).
La domanda proposta nel giudizio di primo grado, infatti, già dal punto di vista assertivo sconta una evidente genericità circa la responsabilità facente capo agli enti convenuti, finendo con l'attribuire al una non meglio precisata omissione all'obbligo di evitare che gli animali Controparte_2 randagi presenti sul territorio potessero circolare liberamente, così da evitare “aggressioni”; mentre all viene ricondotta una responsabilità solidale perché destinataria di “specifici obblighi di CP_5 prevenzione e controllo del randagismo”. Ciò precisato, l'appellante si duole del mancato riconoscimento della responsabilità in capo al
[...]
da parte del giudice di prime cure. Controparte_2
Come sopra evidenziato, tuttavia, la Legge regionale n. 41 del 5 maggio 1990 attribuisce ai Comuni, tra l'altro, il compito di realizzare o, comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani e di esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione animale, mentre sono le Aziende Sanitarie Locali ad avere la competenza a catturare i cani randagi.
Da quanto sopra, emerge che il non aveva alcun obbligo di cattura degli animali randagi, né può CP_2 ravvisarsi lo stesso nel necessario approntamento di strutture di ricovero, atteso che le stesse riguardano, al più, il momento della custodia dell'animale e non la prevenzione ed il controllo del randagismo.
Per l'effetto, non può ravvisarsi alcuna responsabilità del nella vicenda Controparte_2 in esame.
Quanto all invece, va premesso che sono state richiamate tanto nella presente sede quanto nella CP_5 sentenza del giudice di pace le chiare disposizioni di legge che individuano in capo alla stessa l'obbligo di cattura degli animali randagi.
Del tutto destituite di fondamento, dunque, sono le eccezioni di carenza di legittimazione passiva – recte, titolarità – proposte in primo grado e riproposte in appello dall riproposizione dell'eccezione che, CP_5 peraltro, non si confronta minimamente con la motivazione della sentenza di primo grado, ove il giudice di prime cure ha riconosciuto in capo all il dovere di vigilanza sul randagismo ai sensi del citato CP_5 art. 12 della legge regionale n. 41 del 1990, nella versione modificata dalla legge regionale n. 4 del 2000.
pagina 10 di 12 Tanto precisato, per quanto concerne l non emergono circostanze dalle quali possa trarsi la colpa CP_5 nel senso sopra inteso. Ed infatti, l'attore sull'evento ha solo dedotto che lo scontro con l'animale era avvenuto durante la percorrenza della strada statale 106, alle ore 6:45.
Nell'atto di appello, invece, l'attore nulla ha dedotto circa l'affermazione della responsabilità colposa dell limitandosi a ribadire che la stessa, insieme al è destinataria di “specifici obblighi CP_5 CP_2 di prevenzione e controllo del randagismo”. Ebbene, pur considerando che nel caso di specie veniva chiesto alla i esercitare un controllo sugli CP_5 animali randagi, non vi è prova che in concreto l'evento fosse anche evitabile con uno sforzo ragionevole
(tanto più tenuto conto che l'impatto tra il veicolo dell'appellante ed il cane avveniva su una strada statale).
In tale prospettiva, invero, sarebbe stata necessaria l'allegazione e la prova di elementi dai quali desumere la conoscenza o conoscibilità del fenomeno del randagismo nella zona del sinistro;
prova da raggiungersi anche per via presuntiva, con l'eventuale allegazione dell'esistenza di precedenti segnalazioni della presenza abituale di cani randagi nel luogo dell'incidente, o comunque lungo la strada statale nei limiti del territorio di competenza dell'ente preposto, ovvero che vi fossero state nella zona richieste d'intervento dei servizi di cattura e di ricovero rimaste inevase o, comunque, di qualunque elemento idoneo a rivelare il fenomeno del randagismo nella zona.
In assenza di tali allegazioni si arriverebbe, infatti, ad affermare la responsabilità dell'ente solo sulla base del dato oggettivo della presenza di un cane vagante, trasformando, di fatto, la responsabilità colposa in oggettiva (arg. da Cass. civ. n. 405272023).
Tale onere non è stato assolto e neppure la circostanza è emersa nel corso dell'istruttoria in primo grado. Anzi, il teste trasportato nel veicolo del ha dichiarato: “Preciso che per recarci a Tes_1 Pt_1 lavoro percorrevamo tutte le mattine quel tratto di strada e non abbiamo mai visto cani su quel tratto di strada, nà era notorio la loro presenza sulla strada”. Dunque, dalle dichiarazioni del teste emerge che l'avvistamento dell'animale sarebbe stato occasionale.
In base ai suesposti elementi, dunque, può confermarsi la sentenza del giudice di pace, la quale resiste alle doglianze mosse dall'appellante.
Quest'ultimo, invero, neppure a fronte della pronuncia del giudice di prime cure ha inteso contestare l'assenza di prova di elementi rivelatori della colpa dell'ente, limitandosi a rimarcare che in presenza di cani randagi è dovuto il risarcimento.
Ad aggiunta di quanto sopra evidenziato, che già comporterebbe di per sè il rigetto dell'appello, va altresì specificato che, a monte, neppure emerge la prova che l'animale investito dal fosse randagio. Pt_1
Di fatto, l'affermazione contenuta nell'atto di citazione in primo grado e nell'atto di appello è priva di qualunque riscontro e finanche dell'allegazione di elementi dai quali desumere che l'animale fosse effettivamente un randagio.
Il danneggiato, infatti, si limita ad assumere che impattava con “un cane randagio di grossa taglia, di colore scuro”; oltre a ciò, quindi, nulla viene dedotto per evidenziare da quale elemento il danneggiato abbia potuto ricondurre l'evento dannoso al fenomeno del randagismo.
D'altronde, neppure le modalità dell'accadimento emerse dalla testimonianza del evidenziano Tes_1 la presenza di elementi dai quali desumere, anche in via presuntiva, un collegamento tra il fenomeno del randagismo e l'evento verificatosi. A tal fine, infatti, depone non solo l'occasionalità dell'avvistamento del cane, ma anche l'assenza di specifici elementi riferiti dal teste idonei a individuare il cane come randagio.
Il teste, in effetti, ha solo confermato l'urto tra il veicolo condotto dal ed un cane, precisando Pt_1 che quest'ultimo si era dileguato dopo l'urto e di non aver visto se avesse il collare.
Tali elementi, al pari di quanto sopra esposto, non possono che condurre al rigetto della domanda anche in ragione del mancato assolvimento da parte del danneggiato dell'onere di provare la sussistenza di un danno legato al fenomeno del randagismo.
pagina 11 di 12 Il rigetto dell'appello per i motivi esposti assorbe ogni ulteriore eccezione e deduzione avanzata dalle parti appellate.
5. Le spese di lite
Quanto alle spese, con riferimento al primo grado di giudizio, va ricordato che, nel caso di rigetto del gravame, il giudice d'appello non può modificare la statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione (cfr. Cass., Sez. VI, ord. n. 1775/2017).
Nella specie, non risulta proposto appello incidentale. Per le spese presente grado si ritiene che l'oscillazione degli orientamenti della giurisprudenza di legittimità - in epoca coeva e successiva all'introduzione della lite - su questioni rilevanti ai fini della decisione ed il contegno processuale delle parti convenute (in particolare, la riproposizione senza alcuna ulteriore argomentazione da parte dell di difese già puntualmente disattese dal G.d.P., nonché CP_5
l'introduzione nel giudizio di fatti e documenti nuovi, a sostegno dei primi, da parte del
[...]
) rappresentino gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese. Controparte_2
Tenuto conto del disposto di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, nel caso di specie, si dà atto della sussistenza di questi presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, se dovuto, perché l'impugnazione proposta è stata integralmente respinta. Non ricorrono invece i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall CP_7
[...]
Ai fini del rigetto della richiesta è sufficiente osservare che la sola proposizione di una domanda infondata per carenza di prova dei presupposti necessari all'accoglimento non denota la presenza della mala fede o della colpa grave, appartenendo all'ordinaria dinamica processuale la situazione di soccombenza, e che la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (da ultimo, si veda Cass. civ. n. 15175/2023); onere, nella specie, non assolto.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Castrovillari, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 124/2021 del 19.3.2021, depositata in
Cancelleria il giorno 1.4.2021, emessa dal Giudice di Pace di;
CP_2
- COMPENSA le spese di lite;
- DÀ ATTO della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n.
115/2002, se dovuto;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti.
Così deciso il 23/04/2025.
Il Giudice
dott. Eduardo Bucciarelli
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