Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 06/06/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
-Seconda Sezione civile- Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Carlo Azzolini -Presidente relatore Dr. Matteo del Vesco -Giudice Dr. Vincenzo Ciliberti -Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 2120/2024 VG promossa con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. per la contestuale domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio da e , Parte_1 Controparte_1
i e dato in atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero;
in punto: scioglimento del matrimonio;
All'udienza del 22.05.2025, celebrata mediante scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il Tribunale si è riservato la decisione sulle seguenti conclusioni: per i ricorrenti congiuntamente: “come da istanze di conclusioni scritte e/o come da ricorso”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con il ricorso in epigrafe descritto i ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio civile in Las Vegas (Nevada, Stati Uniti D'America) in data 13.08.2007, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di VENEZIA, con atto N. 300 Parte II Serie C bis Ufficio 1 Anno 2023, hanno congiuntamente chiesto - sulla base dei presupposti di legge - che venisse dichiarata da questo Tribunale la separazione personale dei coniugi, proponendo altresì contestuale domanda diretta allo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia. Le parti si sono quindi separate consensualmente all'udienza presidenziale del 25.09.2024, e in pari data questo Tribunale ha pronunziato sentenza parziale di separazione n. 382/2024 pubbl. il 31.10.2024, passata in giudicato, rimettendo la causa in istruttoria al fine della trattazione della domanda divorzile. Tanto premesso, i ricorrenti, con note congiunte depositate in vista dell'udienza del 22.05.2025, celebrata in trattazione scritta, hanno confermato di non avere intenzione di riconciliarsi e, sulla base dei presupposti di legge, hanno congiuntamente chiesto la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, alle condizioni congiuntamente indicate nelle predette note scritte. Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta. Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione perduri ininterrottamente fino alla data odierna, a decorrere dall'evento in tale norma richiamato.
PER QUESTI MOTIVI
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
in data 13.08.2007, trascritto nel registro atti di matrimonio al N. 300 Parte II Serie C bis
[...]
Ufficio 1 Anno 2023 Comune di VENEZIA;
2. ordina all'ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine dell'atto;
3. ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda, qui di seguito integralmente riprodotte:
“1. [contributo una tantum ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, 8° comma della legge 898/70 e successive modifiche ed integrazioni] ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, 8° comma della legge 898/70 - e successive modifiche ed integrazioni - le parti hanno convenuto che il signor riconosca a favore della signora a titolo di una Parte_1 Controparte_1 tantum, la somma di € 700.000,00 (settecentomila,00 euro). Tale somma verrà corrisposta:
→ quanto ad euro 400.000,00 (quattrocentomila,00 euro) entro 7 giorni dall'avvenuto passaggio in giudicato dell'emananda sentenza di divorzio che recepisca le condizioni divorzili qui previste e ove venga, tra l'altro, dichiarata equa la corresponsione dell'importo previsto a titolo di una tantum;
→ quanto al saldo, pari ad euro 300.000,00 (trecentomila,00 euro), non produttivo di interessi, entro il 15.01.2026. Con l'adempimento di quanto sopra (ovvero con la corresponsione della somma di euro 700.000,00) la signora dichiara di non avere alcunché a pretendere dal signor ad alcun titolo o ragione dovendo CP_1 Parte_1 tale versamento considerarsi definitivamente esaustivo di ogni pretesa economica della stessa ai sensi dell'art. 5, comma 8° della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987. In relazione a tale pattuizione le parti chiedono, dunque, che il Tribunale, in occasione della pronuncia dell'emananda sentenza di divorzio, Voglia dichiararne l'equità; ciò ai sensi dell'ultima parte dell'8° comma della art. 5 della legge 898/1970 e successive modifiche ed integrazioni;
2. [spese della procedura] le spese della procedura dovranno ritenersi integralmente compensate.”;
4. compensa le spese. Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 22.05.2025.
Il Presidente relatore
-Dr. Carlo Azzolini -