Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 31/03/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 5417/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente Rel/est dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Lara Seccacini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g.v.g. 5417/2024 promosso da:
nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. RAGNI EMANUELA;
e
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso TE dall'avv. MATTIOLI MAILA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: [emettere sentenza di separazione consensuale dei coniugi alle seguenti]
CONDIZIONI :
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, e si obbligano sin d'ora a prestarsi reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti per l'estero, così come per il rilascio delle rispettive carte d'identità valide per l'espatrio.
2) La casa coniugale sita in Montecarotto (An), Vaccarile, n. 25, di proprietà dei IGg.ri
[...]
e , già concessa in comodato uso gratuito al figlio IG. Pt_3 CP_1 Parte_4 [...]
viene assegnata in godimento a quest'ultimo; si dà atto che la IG.ra ha Pt_1 TE
già reperito un appartamento da condurre in locazione, sito in Montecarotto (AN), Via Raffaello
Sanzio, n. 15, con un canone mensile di Euro 400,00, ove stabilirà la propria residenza e presso il
Per_ quale si trasferirà insieme con i figli ed UE entro il termine di trenta giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso. La IG.ra sottoscriverà il contratto di locazione TE
- 1 -
Nel periodo in cui la IG.ra rimane nell'abitazione coniugale, la regolamentazione TE
dei rapporti economici rimane invariata rispetto a quanto in uso sino ad ora, compreso il pagamento delle sole utenze, limitatamente a quelle relative al periodo in cui la IG.ra
[...]
presso l'abitazione coniugale. Pt_5
Dal proprio canto, il IG. come contributo per la suddetta locazione, verserà Parte_1 mensilmente alla IG.ra la somma di € 250,00, entro il giorno 15 di ogni mese, con TE decorrenza successiva all'effettivo trasferimento della ridetta.
3) I ricorrenti concordano che la IG.ra possa portare con sé i seguenti beni mobili TE
ed oggetti: comò garage, comò camera, comodino entrata, armadio e scrivania della camera del
Per_ figlio UE, computer di , Play Station, tavolino sala, foto stanza piccola, una lavatrice, e
- nella misura della metà di quelle già presenti all'interno della casa familiare - lenzuola, coperte ed asciugamani.
4) Il figlio continuerà a vivere con la madre nella nuova abitazione indicata al punto n. Per_2
2) e ad avere la residenza anagrafica presso la suddetta.
5) Il IG pur non convivente, continuerà ad adempiere ai propri compiti di Parte_1
Per_ assistenza e di accudimento del figlio , coadiuvando in ciò la IG.ra . Il IG. TE
potrà fare visita al figlio quando lo vorrà, nel rispetto della volontà del ragazzo stesso e Pt_1
previo accordo con la IG.ra Allo stesso modo, il IG. si impegna fin da ora a portare Pt_2 Pt_1
Per_ con sé ed ospitare per brevi periodi presso la propria abitazione il figlio ove questi ne faccia richiesta e sempre previo accordo con la IG.ra Inoltre, al fine di consentire al ragazzo di Pt_2
continuare a svolgere il tirocinio lavorativo di cui alle premesse, il IG. si impegna ad Pt_1
accompagnarlo presso il luogo di lavoro tutte le mattine dal lunedì al venerdì nel periodo scolastico mentre la IG.ra è al lavoro;
Pt_2
6) A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti, i coniugi convengono che:
a) il IG. a decorrere dalla data di trasferimento della IG.ra Parte_1 TE
Per_ insieme al figlio presso la nuova abitazione condotta in locazione di cui al precedente punto n.
2), si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio , la somma di Euro 300,00 (trecento/00) da rivalutarsi di anno in Per_2
anno, secondo la variazione degli indici ISTAT e da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all'IBAN [...] entro il giorno 15 di ogni mese;
- 2 - b) In relazione alle spese straordinarie, i ricorrenti si atterranno alla regolamentazione adottata con Protocollo approvato dal Distretto della Corte di Appello di Ancona in data 10.07.2024. Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo. Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità
o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 3 - - visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- 4 - - gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per: - attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
- 5 - I ricorrenti convengono che la spesa di carattere straordinario relativa alla piscina ed al baskin vengano sostenute interamente dalla IG.ra ; TE
Per_ c) I ricorrenti concordano nel fatto che gli emolumenti percepiti dal figlio a titolo di indennità di accompagnamento non siano più accreditati sul conto corrente n. 000042895861 aperto presso
- Filiale di ER E' ON (AN) – intestato al IG. con delega Controparte_2 Parte_1
alla IG.ra (si veda il Doc. n. 9), bensì sul Libretto Nominativo Ordinario n. TE
35194373 aperto presso intestato al figlio (si veda Doc. n. 11); Controparte_3 Per_2
d) In considerazione di quanto stabilito al precedente punto c), i coniugi convengono che, dopo il trasferimento della IG.ra presso la sua nuova abitazione e comunque entro tre giorni da Pt_2
quando la stessa avrà comunicato al IG. (anche per le vie brevi a mezzo WhatsApp) Pt_1
l'avvenuto perfezionamento della pratica di cambio rapporto su cui l'Inps dovrà accreditare gli emolumenti, il saldo giacente sul conto corrente n. 000042895861 aperto presso CP_2
- Filiale di ER E' ON (AN) - intestato al IG. con delega alla IG.ra
[...] Parte_1
venga accreditato sul Libretto Nominativo Ordinario n. 35194373 aperto presso TE
intestato al figlio (si veda Doc. n. 11). Il IG. sarà Controparte_3 Per_2 Parte_1
libero di decidere se mantenere aperto o meno il conto corrente n. 000042895861 aperto presso
- Filiale di ER E' ON (AN) a lui intestato, togliendo con sollecitudine la Controparte_2
delega alla IG.ra , che comunque restituirà la tessera bancomat;
TE
e) Le autovetture Citroen C5 tg. FZ726GF ed Opel IL tg. CY860FB intestate al IG.
[...]
resteranno all'attuale intestatario, che le utilizzerà e si farà carico, a partire dalla Pt_1
sottoscrizione del presente ricorso, dei relativi oneri e del pagamento delle restanti rate del finanziamento contratto per l'acquisto della vettura Citroen C5. Il IG. si obbliga a Pt_1
corrispondere alla IG.ra , quale contributo all'acquisto di una vettura propria, TE
l'importo di Euro 4.000,00 derivanti da risorse proprie con le seguenti tempistiche e modalità:
- quanto ad € 2.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente ricorso con accredito sulla carta PostePay Evolution n. 5333171058941010 intestata alla IG.ra ; TE
- quanto ai restanti € 2.000,00 entro il termine di trenta giorni successivi alla sottoscrizione del ricorso de quo con accredito sulla carta PostePay Evolution n. 5333171058941010 intestata alla
IG.ra ; TE
I ricorrenti convengono che la IG.ra potrà continuare ad utilizzare la vettura Fiat TE
Doblò targata EM478RE per il periodo in cui non sarà corrisposto per intero l'importo di cui sopra.
La vettura Alfa Romeo Mito tg. FC868CL, attualmente intestata alla IG.ra , resterà TE
intestata alla ricorrente ed in uso esclusivo al figlio Persona_3
- 6 - Tenuto conto di quanto previsto nei precedenti punti 2) e 5), lett. a), b), c) d), ed e), le parti dichiarano di aver regolato ogni rapporto di natura economica e patrimoniale tra loro intercorso e/o intercorrente e di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, salvo quanto previsto dal presente ricorso.
7) La IG.ra porterà via con sé nella nuova abitazione il cane meticcio di nome TE
. Per_4
8) Le spese legali della presente procedura sono integralmente compensate fra le parti”.
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e sposatisi a Santa Parte_1 TE
AR NU (AN) il 20/06/1993, hanno chiesto la separazione consensuale, rappresentando:
Per_
- che dall'unione sono nati in Jesi (AN) i figli , ed UE, rispettivamente in data Per_5
26/12/1995, 25/10/1999 e 27.8.2001,
- che i figli ed ed UE sono entrambi economicamente indipendenti, ma la prima si è Per_5
staccata dal nucleo familiare, mentre UE vive con i genitori, (cfr. docc. 2 e 3 in atti) assieme
Per_ all'altro figlio , affetto da sindrome di Down (cfr. doc.7), con inabilità al 100% e, per la quale lo stesso percepisce un'indennità di accompagnamento di Euro 520,00 (cinquecentoventi/00) mensili, avendo necessità di assistenza continua.
- che a causa del progressivo affievolimento dell'affectio coniugalis e, per effetto di incomprensioni maturate ed acuitesi negli anni, è venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi, di talché i ricorrenti hanno deciso di separarsi consensualmente.
2. L'udienza è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero, che ha emesso parere favorevole in data 29.01.2025.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto ed il reperimento di una nuova abitazione da parte della coniuge (cfr. contratto di locazione in atti).
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
- 7 - Per_ 5. Le condizioni di separazione prospettate in relazione al mantenimento del figlio , non economicamente indipendente, sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti all'interesse dello stesso. Nulla va disposto con riferimento agli altri figli della coppia, entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La proposizione congiunta della domanda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue:
DICHIARA la separazione dei coniugi e , i quali hanno Parte_1 TE
contratto matrimonio a Santa AR NU (AN) il 20/06/1993, trascritto nel Registro dello Stato
Civile del Comune di Santa AR NU (AN) al n. 8, parte II, serie A dell'anno 1993;
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santa AR NU (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 8 -