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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 25/03/2025, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 (r.g. 156/2025) da
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 delega rilasciata su foglio separato in data 16.1.2025 dall'Avv. Mariella CARI ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via Contigliano n.
15
e da
(C.F.: ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, in virtù di delega rilasciata su foglio separato in data 09.12.2024, dall'Avv. Delia
PITONI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via
Salaria per Roma n. 9 ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 Parte_2
Fara in Sabina (RI) il 30.7.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in Sabina (anno 2015, atto n. 19m parte II, serie A), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle
1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I-1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e saranno liberi di fissare la residenza dove vorranno;
I -2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri e che, pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale comunque reciprocamente rinunciano;
I-3) il sig. ha provveduto, anteriormente al deposito del presente atto, al Parte_1 prelievo di tutti i suoi beni personali asportandoli dall'abitazione del padre della Sig.ra
Sig. sita in Rieti alla Via Strampelli n.
4. Parte_2 Parte_3
I-4) Gli istanti dichiarano di aver regolato, ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I-5) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice delegato ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate nel ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Fara in Sabina (RI) il 30.7.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 2015, atto n. 19, parte II, serie
A), alle condizioni di cui al ricorso;
- spese compensate.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Costantino De Robbio Presidente
Dott. Roberto Colonnello Giudice
Dott. Barbara Vicario Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 28.1.2025 (r.g. 156/2025) da
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 delega rilasciata su foglio separato in data 16.1.2025 dall'Avv. Mariella CARI ed elettivamente domiciliato presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via Contigliano n.
15
e da
(C.F.: ) rappresentata e Parte_2 C.F._2 difesa, in virtù di delega rilasciata su foglio separato in data 09.12.2024, dall'Avv. Delia
PITONI ed elettivamente domiciliata presso e nello studio della stessa in Rieti alla Via
Salaria per Roma n. 9 ricorrenti con l'intervento del PM
Oggetto: ricorso cumulativo ex artt. 473 bis 49-51 c.p.c. di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Fatto e diritto
e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Parte_2 Parte_2
Fara in Sabina (RI) il 30.7.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Fara in Sabina (anno 2015, atto n. 19m parte II, serie A), optando per il regime patrimoniale di separazione dei beni.
Dall'unione matrimoniale non sono nati figli.
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. contenente l'indicazione delle
1 condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
I-1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge e saranno liberi di fissare la residenza dove vorranno;
I -2) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e titolari di redditi propri e che, pertanto, non sussistono le condizioni per l'attribuzione di contributo al mantenimento al quale comunque reciprocamente rinunciano;
I-3) il sig. ha provveduto, anteriormente al deposito del presente atto, al Parte_1 prelievo di tutti i suoi beni personali asportandoli dall'abitazione del padre della Sig.ra
Sig. sita in Rieti alla Via Strampelli n.
4. Parte_2 Parte_3
I-4) Gli istanti dichiarano di aver regolato, ogni rapporto di dare avere e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altra.
I-5) i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'autorizzazione per il rilascio del passaporto ed il permesso di espatrio sia per lavoro che per finalità turistiche.
All'esito, decorsi i termini di legge dalla data di comparizione delle parti dinnanzi al giudice delegato ovvero dalla data dell'udienza cartolare, i ricorrenti hanno chiesto altresì la rimessione della causa sul ruolo per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario alle condizioni indicate nel ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
La causa deve esser rimessa sul ruolo, con separata ordinanza, per la pronuncia sulla chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio al verificarsi delle condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
che hanno contratto matrimonio concordatario in Fara in Sabina (RI) il 30.7.2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del detto Comune (anno 2015, atto n. 19, parte II, serie
A), alle condizioni di cui al ricorso;
- spese compensate.
2 Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Fara in Sabina (RI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza.
Cosi deciso in Rieti, il 21.3.2025
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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