Rigetto
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/04/2025, n. 2860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2860 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02860/2025REG.PROV.COLL.
N. 02309/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2309 del 2023, proposto da LE SE in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, rappresentato e difeso dagli avvocati Silvio Campana, Massimo Campana, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Silvio Campana in Riccione, via dei Mille 3;
contro
Comune di AB, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Clini, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima) n. 00010/2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di AB;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Luigi Furno e uditi per le parti gli avvocati presenti come da verbale;
FATTO
1. La ditta individuale LE SE, in persona dell’omonimo titolare, e il sig. SE LE in proprio hanno agito con ricorso di primo grado dinanzi al T.a.r. Marche per conseguire la condanna del Comune di AB al risarcimento dei danni conseguenti alla adozione di una serie di atti amministrativi ritenuti illegittimi.
2. In punto di fatto, nel ricorso di primo grado la parte ricorrente ha esposto quanto segue.
2.1. La ditta LE SE, impresa artigiana, è titolare delle seguenti autorizzazioni amministrative: a) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sezione regionale Marche n. AN 01397 per l’esercizio dell’attività di escavazione e movimento terra, autotrasporto di cose per conto terzi con autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 3500 kg, demolizione di edifici, lavori edili stradali, lavori generali di costruzione, edifici residenziali e non residenziali; b) iscrizione nel Registro delle imprese che effettuano attività di recupero di rifiuti inerti a seguito di autorizzazione in forma semplificata rilasciata dalla Provincia di Pesaro e Urbino; c) autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile per il recupero di rifiuti inerti come da determina n. 793 del 29 marzo 2010 della Provincia di Pesaro e Urbino.
Già dal 1° settembre 1999 veniva avviata l’attività di frantumazione pietre, minerali vari e materiale edile di scarto, nonché il commercio all’ingrosso di materiali da costruzione su un’area ubicata nel Comune di AB, in prossimità della Via Lunga, e identificata catastalmente al foglio n. 8, mappali 39, 282, 284, 623, 837 e 838.
Come risulta dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di AB il 29 maggio 2013 sulla base del P.R.G. vigente, il fondo in esame risulta urbanisticamente destinato come segue: - foglio 8, mappali 39-283 “Zona ad uso agricolo E”; - foglio 8, mappali 282, 284, 623, 837 “Zona ad uso pubblico F”; destinazione ed utilizzazione delle aree: “Zone agricole E. Costituiscono uso agricolo le attività dirette e correlate alla conduzione dei fondi, alla silvicoltura, all’allevamento del bestiame e alle altre forme produttive connesse, ivi compre l’agriturismo. Zone ad uso pubblico F. Vengono individuate varie funzioni, fra cui: strutture per la viabilità, strade, percorsi pedonali, piste ciclabili, nodi stradali, rispetti stradali, parcheggi pubblici e distributori di carburante; servizi e attrezzature per l’istruzione inferiore come asili, scuole materne, elementari, medie etc.”
2.2. Il certificato di destinazione urbanistica si connoterebbe, ad avviso della parte ricorrente in primo grado, per alcune omissioni.
In primo luogo, esso ignorerebbe del tutto la disposizione contenuta nell’art. 6.11.1 delle N.T.A., il quale prevede per le attività produttive insediate in prossimità del depuratore di Via Lunga la presentazione di un “…progetto di riqualificazione ambientale unitario da redigersi in variante al PRG a norma dell’art. 26 della L.R. 34/92 con la prescrizione che l’area interessata da tale progetto torni ad assumere una destinazione di tipo agricolo nel momento in cui tali attività dovessero cessare”.
E tale progetto in variante al P.R.G. è stato effettivamente presentato in data 10 ottobre 2007 (prot. n. 11209) dalla ditta LE, unitamente alle altre aziende insediate nella zona, e relativamente ad esso l’ufficio comunale preposto all’istruttoria aveva comunicato l’avvio del procedimento con nota prot. n. 12820 del 16 novembre 2007. Si tratta dello stesso “Progetto di riqualificazione ambientale unitario in variante al PRG – Loc. Osteria Nuova, Via Lunga – Adozione” di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29 ottobre 2013, recante l’adozione del progetto in esame, in relazione al quale la Giunta comunale, con deliberazione n. 65 dell’11 luglio 2013, aveva espresso un “atto di indirizzo” in senso favorevole all’adozione della relativa variante al P.R.G. (che sarà poi effettivamente approvata nel 2015), i cui elementi costitutivi sono specificati nella dichiarazione di sintesi al progetto.
In sostanza, dunque, già a partire dal 10 ottobre 2007 la destinazione agricola dell’area in questione doveva ritenersi superata, in virtù del riconoscimento da parte del Comune della situazione di fatto determinatasi nel corso degli anni, che aveva modificato l’uso agricolo in uso produttivo. Di quel riconoscimento per così dire “ufficiale” l’Ufficio urbanistica non avrebbe mai tenuto conto negli anni successivi, nei quali il Comune ha posto in essere provvedimenti che hanno, in taluni casi impedito, in altri casi limitato, l’esercizio dell’attività dell’azienda.
Ciò anche alla luce del fatto che, pur svolgendo le proprie attività imprenditoriali nella stessa zona in cui sono ubicate altre aziende, la ditta LE non avrebbe ricevuto lo stesso trattamento di favore riservato ad alcune di tali imprese, le quali, ben prima dell’approvazione definitiva del piano di riqualificazione in variante al P.R.G. (deliberazione consiliare n. 41/2015), avevano ottenuto il rilascio di atti di assenso edilizio (viene citata al riguardo la ditta Adriatica Asfalti S.a.s., la quale in data 19 febbraio 2009 aveva presentato la domanda di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un laboratorio e di un fabbricato ad uso ufficio da realizzare sul terreno confinante a quelli di proprietà della odierna ricorrente, ottenendo il titolo autorizzativo).
2.3. Ad ulteriore conferma dell’atteggiamento ostruzionistico tenuto dal Comune nei riguardi della ditta LE la ricorrente in primo grado richiamava anche la vicenda inerente il mancato accoglimento di un’istanza di accesso agli atti, che la ditta ha dovuto contestare in sede giudiziaria con il ricorso n. 167/2013 R.G., accolto da questo T.a.r. Marche con la sentenza n. 480/2013.
Dimostrerebbero una preconcetta ostilità sia del Comune di AB che della Provincia di Pesaro e Urbino sarebbero anche i seguenti, ulteriori, accadimenti:
- ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 65, del 26 ottobre 2011, avente ad oggetto “Opere ed attività eseguite in assenza del prescritto titolo abilitativo edilizio ed in difformità dalle norme urbanistiche e dalle prescrizioni degli strumenti urbanistici, terreni in Loc. Osteria Nuova, Via Lunga eseguiti dalla Ditta LE SE, in area demaniale concessa alla ditta esecutrice”, nella cui motivazione si legge, fra l’altro, “Considerato che le opere e le attività rilevate risultano in generale in contrasto con il vigente PRG e con la legge regionale 13/90 in quanto ricadenti in area ad uso agricolo “E” ed in particolare per quanto concerne i manufatti con il vincolo di in edificabilità relativo alla fascia di rispetto del depuratore comunale di cui all’art. 4.7.6 del PRG vigente” (e questo nonostante l’avvenuta presentazione del suddetto progetto di riqualificazione ambientale della zona). L’ordinanza in esame è stata impugnata davanti al T.A.R. Marche con ricorso n. 369/2012 R.G. accolto con sentenza n. 423 dell’8 aprile 2014, sul presupposto della pendenza del procedimento di approvazione del progetto summenzionato;
- ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 66 del 26 ottobre 2011, avente il medesimo oggetto della precedente ordinanza n. 65 e riferita in particolare alle opere eseguite sulle particelle 282, 284, 623, 837e 838 del foglio 8. In questo caso, l’ordinanza di demolizione riguardava 2 container di ml. 2,40 x 5,50; 2 moduli prefabbricati di ml. 2,50 x 5.00; un container di ml. 5,00 x 2.4 nonché impianti vari quali cisterne, scarrabili, rimorchi, etc. Anche questa ordinanza è stata impugnata davanti al T.A.R. Marche con ricorso n. 370/2012 R.G., accolto con la sentenza n. 424 del 8 aprile 2014, recante sostanzialmente la medesima motivazione della coeva sentenza n. 423/2014;
- dalle suddette ordinanze sarebbero poi scaturiti due procedimenti penali (n. 800/13 R.G.N.R. e n. 2147/10 R.G.N.R.), nell’ambito del quale i ricorrenti avrebbero subito un ingiusto sequestro, che li ha privati della disponibilità dei beni e delle relative attrezzature utilizzate per l’esercizio dell’attività. Da ciò sarebbero derivate scaturite perdite economiche legate alla riduzione del fatturato e danni non patrimoniali cagionati anche dal risalto mediatico che la vicenda ha avuto nella ristretta comunità di AB (tali danni si sono peraltro estesi anche ai familiari del sig. LE, fra cui il figlio IO, il quale venne ingiustamente accusato di esercitare l’attività di gestione di rifiuti speciali provenienti da demolizioni edili su terreno con destinazione agricola, terreno che, al contrario, aveva mutato la propria destinazione da agricola a produttiva, in forza della deliberazione del Comune di AB n. 41 del 18 giugno 2015). Tali procedimenti, nondimeno, si sono conclusi con l’assoluzione del sig. SE LE (sentenze del Tribunale di Pesaro n. 463/2013 e n. 379/2014), così come anche il sequestro preventivo disposto nel 2013 dal G.I.P. è stato revocato dal Tribunale di Pesaro (ordinanza del 16 gennaio 2014);
- altro episodio che dimostrerebbe i gravi pregiudizi ingiustamente subiti dalla parte ricorrente in primo grado è quello relativo alla comunicazione inviata alla ditta LE da parte della Provincia di Pesaro Urbino, Servizio 13 - Ambiente, agricoltura, fonti rinnovabili, pianificazione ambientale - prot. n. 53843 del 9 luglio 2013, avente ad oggetto la richiesta di rinnovo dell’iscrizione nel registro delle ditte che effettuano l’attività di recupero di rifiuti in forma semplificata ex artt. 214-216 del D.Lgs. n. 152/2006. Con tale atto si comunicava “…il respingimento dell’istanza di rinnovo della citata iscrizione riconoscendo la stessa quale irricevibile ai sensi e per l’effetto del precedente atto di divieto di prosecuzione ed annullamento dell’attività di recupero”. Anche in questo caso, all’origine del provvedimento della Provincia è la citata ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi n. 66 del 2011 emessa dal Comune di AB.
2.4. Alla luce di tali accadimenti, ad avviso della parte ricorrente in primo grado, il Comune di AB, nella persona dei responsabili pro tempore del Settore Tecnico/Urbanistica, avrebbe più volte, consapevolmente, avviato procedure amministrative a carico della ditta LE SE con il chiaro e determinato intento di intralciarne, impedirne o comunque limitarne l’attività aziendale consistente, come si è detto, nel recupero e trattamento di rifiuti non pericolosi, nell’area in parte di sua proprietà e in parte ricevuta in concessione in località Osteria Nuova, Via Lunga. Ne sarebbero prova evidente gli atti assunti direttamente e sottoscritti dal funzionario comunale allora in carica, ossia le due ordinanze di ripristino n. 65 e 66 del 2011.
Al riguardo, assumerebbe particolare significato la circostanza per cui nell’ordinanza n. 65/2011 si afferma che le aree di proprietà LE ricadono in parte in zona agricola “E” e in parte in area di rispetto del depuratore comunale, ignorando la citata disposizione dell’art. 6.11.1 delle N.T.A., nonché il fatto che la ditta esercitava l’attività in loco dagli anni ’80 e che nel 2007 era stato presentato il progetto di riqualificazione della zona, ai sensi proprio del citato art. 6.11.1. delle N.T.A. Questo significherebbe, nella prospettiva in esame, che, a partire quantomeno dal 2007, l’attività esercitata dalla ditta ricorrente era perfettamente legittima e conforme alla normativa urbanistica e che gli atti interdittivi o comunque limitativi adottati dal Comune erano del tutto illegittimi, come ha peraltro riconosciuto il T.A.R. Marche nelle sentenze del 2014.
L’adozione delle due ordinanze avrebbe, dunque, generato a carico dei ricorrenti in primo grado un danno ingiusto, in quanto tale suscettibile di risarcimento in forza del generale principio di cui all’art. 2043 c.c.
2.5. Il T.a.r. con la decisione 10 gennaio 2023 ha respinto il ricorso.
2.6. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
2.7. Si è costituito nel giudizio di appello il Comune di Montellabata, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
2.8. All’udienza pubblica del 6 febbraio 2025 la causa è tata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui, nel respingere il ricorso, ha sostenuto che i richiami agli artt. 22 e 23 del DPR n. 3/1957 sarebbero inconferenti in quanto essi “si limitano a prevedere la responsabilità dei dipendenti pubblici per i danni cagionati ai privati nell’esercizio o a causa del mancato esercizio delle proprie mansioni, ma la qualificazione della situazione giuridica che di volta n volta risulta lesa dalla condotta del funzionario pubblico spetta al Giudice di Merito”.
1.1. Ad avviso della parte appellante, tale affermazione sarebbe erronea posto che, ai sensi dell’art. 133, lettera f) del c.p.a., il giudice di merito sarebbe da individuarsi proprio nel giudice di primo grado.
2. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine di prescrizione in relazione al risarcimento del danno derivante dalla lesione di un diritto soggettivo decorrerebbe dalla data del fatto illecito e non dalla data di annullamento dell’atto illegittimo.
3. Con un terzo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha disatteso la tesi della parte ricorrente, secondo cui sia la Provincia sia il giudice penale sarebbero stai indotti in errore dall’operato del Comune.
A giudizio della parte appellante, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la responsabilità per i danni subiti dal LE sarebbe addebitabile al Comune di AB perché sarebbe stato proprio detto Comune ad ignorare che l’attività posta in essere dal LE era ed è sempre stata in linea con le previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico, già a partire dal 2007 e poi successivamente con la presentazione del progetto di riqualificazione unitario di cui alla Delibera della Giunta Comunale n. 65 dell’11.07.2013 con la quale è stato espresso parere favorevole alla variante di PRG anche relativamente alla ditta LE cofirmataria del progetto.
3.1. A sostegno dei tale assunto, la parte appellante evidenzia che il certificato di destinazione urbanistica firmato dal geometra Ballotta il 29.5.2013 non richiama, in maniera ritenuta dolosa, nessuno degli atti che avrebbero attestato, a partire dallo stesso PRG vigente approvato dalla Provincia nel 2002, mediante l’art. 6.11.1 delle norme di attuazione del Piano, che l’attività del LE era perfettamente legittima e che per la stessa, sempre a norma era prescritto unicamente l’unico obbligo di presentazione del piano di riqualificazione ambientale, cosa che l’impresa ricorrente aveva fatto e che il piano stesso in variante al PRG era stato regolarmente approvato dalla Provincia nel 2015.
Dunque, rileva l’appellante, contrariamente da quanto dolosamente affermato dai preposti al UTC del Comune, le opere erano perfettamente compatibili con la normativa urbanistica e dunque gli atti emessi dal Comune erano non soltanto illegittimi ma anche illeciti perché assunti deliberatamente in danno del privato, in violazione anche delle disposizioni degli art. 22 e 23 del d.pr n. 10 del 1957. Di qui l’affermata responsabilità del Comune in concorso con quella dei due funzionari, architetto Di Matera e geometra. Ballotta.
4. Con un quarto mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui afferma che la responsabilità di quanto accaduto non sarebbe addebitabile alla Provincia di Pesaro e che non risponderebbe al vero che il giudice penale è stato indotto ad agire dal Comune intimato.
A giudizio della parte appellante, la decisione impugnata mostrerebbe di ignorare completamente gli artt. 31 e ss. del T.U. 380/2001 secondo i quali tutta l’attività di vigilanza e controllo sull’attività di trasformazione del territorio spettano al Comune, al quale compete, oltre al rilascio dei titoli, anche l’adozione delle attività di repressione delle attività abusive assunte in assenza o difformità dai titoli edilizi.
5. Con un quinto mezzo di gravame la parte appellate lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha ritenuto sussistente nel caso in esame un danno “ingiusto” prodottosi nella sfera giuridica dell’impresa LE consistente nella privazione della disponibilità materiale del terreno sul quale operava l’azienda per effetto degli atti illegittimi e illeciti posti in essere dal Comune, oltre ai danni di tipo extra patrimoniale, da considerarsi come intimamente connessi alle azioni poste in essere dai rappresentanti del Comune.
6. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.
6.1. Ritiene il Collegio che nel caso in esame difettino tutti i presupposti della fattispecie dell’illecito aquiliano.
6.2. È in primo luogo infondato il primo mezzo di gravame.
Come correttamente rilevato nella decisione impugnata, gli artt. 22 e 23 del T.U. n. 3/1957, limitandosi a prevedere la responsabilità dei dipendenti pubblici per i danni cagionati ai privati nell’esercizio (o a causa del mancato esercizio) delle proprie mansioni, presuppongono la dimostrazione di tutti i presupposti dell’illecito aquiliano, che, nel caso in esame, come si avrà modo di rilevare, non è stata offerta né in relazione al Comune né in relazione ai singoli funzionari operanti
6.3. È infondato anche il secondo motivo di appello con il quale si contesta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha affermato che il termine prescrizionale per il risarcimento di un diritto soggettivo decorre dalla data del fatto illecito.
In senso contrario occorre osservare che, nelle ipotesi di giurisdizione esclusiva, la cognizione dei diritti soggettivi è aggiuntiva rispetto a quella degli interessi legittimi.
La Corte costituzionale, con la decisione del 6 luglio 2004, n. 204, interpretando in maniera rigorosa la previsione dell’art. 103 della Costituzione, ha chiarito che il giudice amministrativo può conoscere i diritti soggettivi solo in “particolari materie”, affermando la necessità di un collegamento tra l’ambito devoluto alla giurisdizione amministrativa e l’esercizio di un potere autoritativo da parte della pubblica amministrazione. La Corte ha definito tali le materie come quelle nelle quali la pubblica amministrazione agisce in veste di “autorità” e in cui risultano comunque presenti le situazioni giuridiche di interesse legittimo. Deve trattarsi cioè di materie che, in assenza di una disposizione legislativa che le devolve alla giurisdizione esclusiva, “contemplerebbero pur sempre, in quanto opera la pubblica amministrazione-autorità, la giurisdizione generale di legittimità”. Non è sufficiente, per rispettare il parametro indicato dall’art. 103 della Costituzione, che si tratti di controversie nelle quali parte del giudizio sia una pubblica amministrazione, né che sia presente un “generico coinvolgimento dell’interesse pubblico”.
Nella successiva sentenza n. 191 del 2006, la Corte Costituzionale ha ulteriormente chiarito che è conforme alla costituzione anche la previsione legislativa di casi di giurisdizione esclusiva nei quali i comportamenti della pubblica amministrazione sono riconducibili, anche solo mediatamente, all’esercizio di un pubblico potere. Nei termini suindicati, la cognizione del giudice amministrativo, nelle materie devolute alla sua giurisdizione esclusiva, si estende anche alle domande risarcitorie, sia per lesione di diritti soggettivi che per lesione di interessi legittimi.
Questa conclusione resta ferma, all’esito di un ampio dibattito terminato con la decisione della Corte costituzionale del 27 aprile 2007, n. 140, anche quando vengono in rilievo, come sembrerebbe affermare l’appellante, diritti costituzionalmente tutelati, essendo stata superata, almeno nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva, la risalente impostazione della Suprema Corte di SA (per tutte, SA 9 marzo 1979 n. 1463) che predicava la sussistenza di diritti indegradabili da parte del potere amministrativo.
Sul piano processuale, da tutto quanto precede discende che, se il ricorrente fa valere nel ricorso soltanto un interesse legittimo, il processo segue le regole proprie della giurisdizione generale di legittimità; se invece il ricorrente fa valere soltanto un diritto soggettivo, cambia il termine per proporre l’azione risarcitoria, che diviene quello relativo alla prescrizione quinquennale, anziché il termine decadenziale di 120 giorni previsto per l’azione di risarcimento a tutela degli interessi legittimi.
Ricorda, al riguardo, il Collegio che, come già anche la Sezione ha avuto occasione di rilevare, nelle materie di giurisdizione esclusiva la distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi, se non rileva ai fini del riparto di giurisdizione, conserva la sua importanza quantomeno per i seguenti profili (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 aprile 2024, n. 3696; n. 7503/2023; Consiglio di Stato, ad. plen., 26 marzo 2003 n. 4; Cons. St., sez. V, 4 febbraio 2004, n. 367):
- i termini per ricorrere: l’azione di annullamento di atti amministrativi lesivi di interessi legittimi è sottoposta al breve termine decadenziale, a differenza di quanto accade per le azioni dirette a tutelare diritti soggettivi, che soggiacciono ai termini più lunghi di prescrizione sanciti dal codice civile;
- i termini per azionare la domanda di risarcimento del danno: l’azione di risarcimento da lesione dell’interesse legittimo è sottoposta al termine decadenziale di 120 giorni, a differenza di quanto accade per la domanda di risarcimento per la lesione di un diritto soggettivo, che soggiace al termine quinquennale di prescrizione sancito dal codice civile.
Ne discende che, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, il termine di prescrizione decorre dal momento della realizzazione del fatto illecito.
6.5. In relazione ai motivi terzo e quarto, il Collegio osserva che, in primo luogo, difetta nel caso in esame il nesso di causalità tra le ordinanze di rimessione in pristino adottate dal Comune di AB ed il danno asseritamente subito dalla Ditta LE.
È sufficiente al riguardo rilevare che le predette ordinanze di rimessione in pristino dello
stato dei luoghi non sono mai state eseguite dal Comune e perciò non possono aver causato alcun danno all’impresa appellante.
6.6. Né si può ritenere che alle predette le ordinanze sarebbero causalmente riconducibili i provvedimenti di ritiro dell’autorizzazione da parte della Provincia e del sequestro da parte della Procura della Repubblica.
In senso contrario, occorre osservare che tutti i provvedimenti richiamati dall’appellante conseguono ai sopralluoghi effettuati dalla Polizia provinciale antecedentemente alle ordinanze datate 26 ottobre 2011.
In particolare, dalle risultanze del giudizio emerge che:
i) nel corso di alcuni sopralluoghi, la Polizia Provinciale rilevava numerose opere abusive realizzate dalla ditta LE, e trasmetteva la segnalazione al Comune di AB e all’Autorità Giudiziaria (in data 25 maggio 2010);
ii) il Comune, su segnalazione degli agenti della Polizia Provinciale, dava avvio a un procedimento di vigilanza edilizia e ad un accertamento dello stato dei luoghi;
iii) successivamente, in data 4 maggio 2011, la Polizia Provinciale effettuava un ulteriore sopralluogo, trasmettendo le risultanze, oltre che alla competente Procura della Repubblica, anche al Comune di AB;
iv) con comunicazione del 30 giugno 2011, la Provincia di Pesaro e Urbino avviava nei confronti della ditta LE un procedimento finalizzato all’adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività ex art. 216, comma 4, D.lgs. n. 152/2006, nonché di annullamento dell’iscrizione nel registro delle imprese. Nell’ambito di detto procedimento, la Polizia Provinciale invitava il Comune di AB ad esercitare i propri poteri in materia di vigilanza edilizia e l’Amministrazione provvedeva così ad effettuare un ulteriore sopralluogo, a redigere la richiesta relazione sullo stato di diritto delle aree, nonché a comunicare a LE e alla stessa Provincia l’avvio di un nuovo procedimento ai sensi del Teso unico in materia edilizia. Detti accertamenti portavano all’adozione da parte del Comune di due ordinanze di demolizione e ripristino n. 65 e n. 66 del 26 novembre 2011 aventi ad oggetto le numerose opere abusive realizzate dall’appellante.
6.7. Come emerge dalla ricostruzione suesposta, il Comune di AB ha, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, agito su segnalazione della Polizia Provinciale, che aveva accertato mediante sopralluogo le plurime realizzazioni abusive della Ditta LE.
6.8. Tanto premesso, il Collegio ulteriormente osserva che, nel caso di che trattasi, manca anche l’ulteriore presupposto dell’illecito aquiliano costituito della sussistenza di un danno ingiusto, che, nella prospettazione della parte appellante deriverebbe dalla privazione della disponibilità materiale del terreno sul quale operava l’azienda per effetto degli atti illegittimi e illeciti posti in essere dal Comune.
Come noto, l'ingiustizia del danno, a prescindere dalla configurazione della situazione giuridica lesa come diritto soggettivo o interesse legittimo, deve essere valutata con riferimento alla lesione del bene della vita posto a fondamento della domanda di risarcimento.
Ebbene, tale lesione non si è verificata, posto che, nel caso in esame, è incontroverso in atti che la parte appellante ha realizzato delle opere abusive sul suolo di proprietà del Comune.
6.9. Nessun elemento può poi, in senso contrario, trarsi dalla circostanza per cui le ordinanze di rimessione in pristino sono state annullate dal Tribunale amministrativo, posto che esse: i) sono state annullate sotto un profilo esclusivamente formale, in quanto notificate in pendenza di un procedimento di riqualificazione ambientale in variante al PRG volto a creare i presupposti per una sanatoria dell’intero complesso produttivo; ii) le decisioni in esame non hanno contestato l’abusività di tutte le opere realizzate dalla parte appellante su area comunale, in quanto non ricompresa nel progetto di riqualificazione ambientale (quarto motivo sentenza TAR Marche n. 423/2014).
6.10. Infine, la domanda risarcitoria sarebbe, in ogni caso, da respingere per l’assenza dell’elemento soggettivo.
Come emerge dalla ricostruzione suesposta, il Comune di AB ha agito su segnalazione da parte della Polizia Provinciale, che aveva accertato mediante sopralluogo le plurime realizzazioni abusive della Ditta LE.
Conseguentemente a detta segnalazione, l’Amministrazione ha avviato i procedimenti di vigilanza edilizia che hanno portato all’adozione delle citate ordinanze di demolizione.
Come noto, qualora il Comune accerti l’esecuzione di opere in assenza o difformità dal
permesso di costruire deve procedere all’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino.
Detto provvedimento è infatti considerato un atto a carattere vincolato (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. VI, 09 aprile 2024, n. 3228; Cons. Stato, sez. VI, 13 gennaio 2022, n. 251).
6.11. Né convincono del contrario gli assunti della parte appellante, secondo cui la colpa dell’Amministrazione si rinverrebbe: i) nel fatto che la stessa avrebbe dovuto considerare la sua attività pienamente legittima sin dal momento di presentazione del progetto di riqualificazione (2007); ii) a fronte di una palese disparità di trattamento della pubblica amministrazione nei confronti di altra ditta del comparto.
In relazione al primo profilo, osserva il Collegio che non può essere condiviso l’assunto secondo cui sola presentazione di un progetto di variante al PRG possa legittimare le opere eseguite sine titulo .
Detta pretesa dipende infatti dall’esito del procedimento di pianificazione urbanistica e dall’ottenimento dei titoli abilitativi (permesso di costruire in sanatoria) per l’esecuzione degli interventi funzionali all’esercizio della propria attività.
In relazione al dedotto profilo della disparità di trattamento operata dal Comune nei confronti della LE rispetto ad altra ditta - Adriatica Asfalti s.r.l.- la doglianza è priva di qualsiasi fondamento, poiché quest’ultima ha richiesto al Comune, prima della realizzazione dell’attività edilizia, il regolare rilascio di permesso di costruire per la realizzazione di alcune opere propedeutiche allo svolgimento della propria attività.
7. Le osservazioni che precedono, con le quali si è argomentata l’assenza nel caso in esame dei presupposti integranti l’ an della fattispecie dell’illecito aquiliano esimono il Collegio dal valutare il quinto motivo di appello con il quale è stata censurata la decisione impugnata in relazione al quantum del danno lamentato.
8. In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
9. In ragione della peculiarità della odierna vicenda processuale, il Collegio ravvisa eccezionali ragioni, ex artt. 26 comma 1 cod. proc. amm. e 92 comma cod. proc. civ., per compensare integralmente le spese del presente grado giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Furno | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO