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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 28/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6574/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CORSARO GAETANO e DAL PONT CORRADO
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
e , CP_2
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
e
(C.F. , CP_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto di citazione in appello:
“Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 722/2023 comunicata il 22/5/2023 del Giudice di Pace di Padova, ferme le altre statuizioni, accertata e dichiarata l'e- sclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo, CP_2 condannarsi gli appellati nella persona del le- Controparte_4 gale rappresentante pro tempore , e ,, in via solidale CP_2 CP_3
tra loro:
I) al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extra patrimoniali patiti, con parti- colare riguardo al danno non patrimoniale di carattere permanente e morale nella misura accertata dal CTU nel corso dell'espletata istruttoria di primo grado;
II) al ristoro delle spese sostenute dall'attore nel giudizio di primo grado per il CTP.
Spese e competenze rifuse anche per il grado d'appello”.
Gli appellati e concludono co- Controparte_4 CP_3
me da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in via telematica:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- 2 - respingersi l'appello promosso dal signor e volto ad ottenere la Parte_1
riforma parziale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio
2023 dal Giudice di Pace di Padova, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE:
in riforma totale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio
2023 dal Giudice di Pace di Padova, accogliersi le domande tutte come proposte da e dalla IG in primo grado Controparte_4 CP_3
e rigettare ogni domanda nei confronti di e Controparte_4
della IG , mandando la Compagnia e la convenuta deducenti as- CP_3
solti da ogni avversa pretesa;
In particolare, in accoglimento del motivo di appello incidentale si chiede che il Tribunale di Padova voglia:
1) riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente all'accoglimento parziale della domanda avversaria, con riconoscimento di un concorso di colpa pari- tario delle parti nella causazione del sinistro stradale del 23 dicembre 2019 e, per- tanto, si chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace con accertamento dell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto integrale delle originarie doman- de avversarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme Parte_1 eventualmente percepite nelle more del giudizio da parte di Controparte_4
della IG e della IG;
[...] CP_2 CP_3
1) in subordine, riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pa- ce di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente al riconoscimento di un concorso di colpa paritario delle parti nella causazione del si- nistro stradale del 23 dicembre 2019 e conseguentemente, con accertamento della prevalente responsabilità del signor nella causazione Parte_1 dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto delle originarie domande avver- sarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme even- Parte_1
- 3 - tualmente percepite in eccesso nelle more del giudizio da parte di
[...]
della IG e della IG;
Controparte_4 CP_2 CP_3
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o quantomeno con compensazione”.
L'appellata conclude come da note scritte di precisazione delle con- CP_2 clusioni depositate in via telematica:
“NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
revocarsi la dichiarazione di contumacia della IG a verbale CP_2
d'udienza del 7 marzo 2024, vista la regolare costituzione in giudizio dell'appellata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello promosso dal signor Parte_1
e volto ad ottenere la riforma parziale della sentenza n. 603/2023/rep.
[...]
772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023 dal Giudice di Pace di Padova, in quanto in- fondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ci si associa al motivo di appello incidenta- le promosso dalla IG e da CP_3 Controparte_4
in comparsa di costituzione e risposta del 16 febbraio 2024 e, dunque, in riforma to- tale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023 dal
Giudice di Pace di Padova, accogliersi le domande tutte come proposte da
[...]
e dalla IG in primo grado e riget- Controparte_4 CP_3 tare ogni domanda nei confronti di della si- Controparte_4 gnora e della IG , mandando la Compagnia e le CP_3 CP_2
convenute assolti da ogni avversa pretesa;
In particolare, in accoglimento del moti- vo di appello incidentale si chiede che il Tribunale di Padova voglia:
1) riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente all'accoglimento parziale della domanda avversaria, con riconoscimento di un concorso di colpa pari- tario delle parti nella causazione del sinistro stradale del 23 dicembre 2019 e, per-
- 4 - tanto, si chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace con accertamento dell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto integrale delle originarie doman- de avversarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme Parte_1
eventualmente percepite nelle more del giudizio da parte di Controparte_4
della IG e della IG;
[...] CP_2 CP_3
2) in subordine, riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pa- ce di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente al riconoscimento di un concorso di colpa paritario delle parti nella causazione del si- nistro stradale del 23 dicembre 2019 e conseguentemente, con accertamento della prevalente responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto delle originarie domande avver- sarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme even- Parte_1 tualmente percepite in eccesso nelle more del giudizio da parte di
[...]
della IG e della IG;
Controparte_4 CP_2 CP_3
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio o quantomeno con compensazione”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor convenne Parte_1 in giudizio rispettivamente la IG , quale proprietaria del veicolo CP_3
Fiat DA targato DC939JY, la IG , quale conducente del predet- CP_2 to veicolo e quale compagnia di assicurazioni Controparte_4 per la r.c.a. di tale veicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non pa- trimoniali, asseritamente riportati in seguito all'incidente stradale che lo vide coin- volto il 23 dicembre 2019, alle ore 10.00 circa. In particolare, l'attore lamentò che, in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la via Cocche in località
San Giorgio delle Pertiche (PD), all'altezza del civico n.2, lungo le strisce pedonali ivi presenti, venne investito dalla vettura Fiat DA targata DC939JY, condotta
- 5 - nell'occasione dalla IG , percorrente la stessa via Cocche, con di- CP_2 rezione San Giorgio delle Pertiche verso Arsego.
Si costituirono in giudizio, la IG e CP_3 Controparte_5
opponendosi fermamente alle pretese risarcitorie avversarie e conte-
[...] stando la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice, evidenziando come l'incidente avesse avuto un andamento diverso rispetto a quanto riferito da parte attrice. Più precisamente, venne evidenziato che l'urto tra la vettura ed il si- gnor avvenne quando quest'ultimo, impegnato nella propria attività di Parte_1 operatore ecologico, si mosse dal retro del veicolo speciale adibito alla raccolta ri- fiuti portandosi sulla carreggiata con una manovra del tutto repentina ed impreve- dibile per l'automobilista, stante anche le grandi dimensioni del suddetto veicolo speciale che impedivano la visuale alle vetture sopraggiungenti. Sulla scorta di tutte queste circostanze fattuali venne, dunque, evidenziato ricorrere la responsabilità esclusiva dell'attore nel determinismo dell'evento dannoso e, in via subordinata, venne eccepito quantomeno un concorso colposo del signor ella causa- Parte_1 zione dell'evento. La causa di primo grado venne istruita tramite prova testimoniale e mediante l'esperimento di una c.t.u. medico legale, nominandosi a tal fine il dott.
Conclusasi l'istruttoria di causa, il primo Giudice, ritenuta la causa Persona_1 matura per la decisione, fissò per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 febbraio 2023, concedendo termine fino all'udienza per il deposito di note conclusi- ve, udienza in occasione della quale trattenne la causa in decisione.
Con la sentenza n. 603/2023, rep. n. 772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023, il Giu- dice di Pace di Padova, così decise :
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Padova, definitiva- mente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta Accoglie parzialmen- te la domanda formulata da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
in solido con e al pa- Controparte_4 CP_2 CP_3 gamento a favore dell'attore della somma di € 5.303,59, oltre interessi legali sulla somma di € 4.859,64 dal 23 dicembre 2019 al saldo devalutata e rivalutata di anno in anno e sulla residua somma dall'esborso al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che li- quida in € 2.090,00 per compensi professionali, € 359,80 per spese, oltre a 15% per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor Parte_1 ritenendo le conclusioni della sentenza parzialmente non condivisibili impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Padova, chiedendone la riforma nella parte in cui erano state parzialmente respinte le domande formulate dall'allora attore e oggi appellante principale, volte al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a seguito dell'incidente stradale occorso il 23 dicembre 2019 in
- 6 - località San Giorgio delle Pertiche (PD), alla luce dell'accertato concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'occorso.
Si costituirono in giudizio e CP_3 Controparte_4 chiedendo il rigetto dei motivi di impugnazione avversaria, svolgendo, a propria vol- ta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudi- ce di prime cure ha individuato una corresponsabilità della IG CP_2 nel determinismo dell'incidente stradale, non correttamente valutando gli esiti delle prove orali e degli accertamenti svolti dagli Agenti verbalizzanti intervenuti. All'esito della prima udienza il Giudice, vista la richiesta formulata dalla Compagnia e da
[...]
, di notificare l'atto di appello incidentale alla IG , già CP_6 CP_2 contumace in primo grado, diede termine all'appellante incidentale per notificare la comparsa all'appellata contumace, rinviando la causa per la verifica dell'integrazione del contraddittorio al 24 ottobre 2024. A fronte della notifica dell'atto di appello incidentale, si costituì altresì la IG , conte- CP_2 stando i motivi di appello principale del signor associandosi ai motivi di Parte_1 appello incidentale svolti da parte di e di CP_3 Controparte_7
All'udienza del 24 ottobre 2024, verificata l'integrazione del contraddit-
[...] torio e la regolare costituzione della IG (di cui venne revocata la CP_2 contumacia), la causa è stata rinviata all'udienza del 3 aprile 2025, per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnandosi i termini perentori ivi indica- ti ai nn. 1, 2 e 3 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e note di replica.
L'appellante principale impugna, oggi, la sentenza n. 603/2023 resa dal Giudice di
Pace di Padova ritenendo la stessa errata sotto diversi profili, ed in particolare: 1) per l'avere il primo Giudice errato nella valutazione delle prove assunte nel corso del processo di primo grado;
2) per l'avere il primo Giudice errato, nell'applicazione dei principi regolatori della materia previsti e disciplinati dall'art. 2054, co. 1, c.c.; 3) per l'avere il primo Giudice omesso la liquidazione per intero delle spese di c.t.p. so- stenute dal signor n corso di causa. Parte_1
In relazione al primo motivo di appello il signor lamenta, nello specifico, Parte_1 che il Giudice di Pace avrebbe fondato la propria decisione sull'errata interpretazio- ne della testimonianza resa dall'unico teste oculare in grado di riferire sulla dinami- ca del sinistro che, stando a quanto sostenuto dalla difesa del avrebbe Parte_1 dovuto, invero, condurre il primo Giudice ad attribuire l'integrale responsabilità alla IG . L'argomentazione non è condivisibile. CP_2
Invero, un esame oggettivo del materiale probatorio del primo grado di giudizio consente di ritenere che il giorno dell'incidente:
1. la IG percorreva, a CP_2
- 7 - bordo della propria vettura, la via Cocche in direzione della SP 46; 2. dopo aver su- perato l'intersezione con la laterale di destra via Cornaro ed il passaggio pedonale che insiste subito dopo l'intersezione, incrociava un veicolo speciale per la raccolta dei rifiuti che occupava parzialmente la carreggiata opposta;
la velocità tenuta dalla IG era ridotta (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testimonianza ); CP_2 Tes_1
4. mentre la IG si avvicinava al mezzo speciale, dal retro dello stesso CP_2 fuoriusciva improvvisamente il signor (operatore del mezzo) che iniziava Parte_1 ad attraversare la strada da sinistra a destra, non sulle strisce pedonali (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testimonianza e ).
5. Non vi fu alcuna reazio- Tes_2 Tes_1 ne da parte dell'automobilista che andava così ad investire lo stesso (cfr. verbale del
25 gennaio 2022 testimonianza ). Questi gli elementi oggettivi della vicenda, Tes_1 fondati per di più sulle deposizioni dei testi citati (il signor e Testimone_3 gli Agenti intervenuti), oltre che sulla relazione di incidente stradale, il cui contenuto
è stato confermato dagli Agenti verbalizzanti chiamati a testimoniare sui fatti nel primo grado di giudizio.
L'istruttoria evidenzia nel caso di specie la vicenda di un pedone che, verosimilmen- te al di fuori delle strisce pedonali ed impegnato nel proprio lavoro, fuoriesce dal retro di un imponente mezzo che lo nascondeva, di fatto, alla vista delle vetture so- praggiungenti, e che inizia l'attraversamento della sede stradale senza verificare se sopraggiungessero veicoli dal lato opposto. Risultano, dunque, prive di pregio e di fondamento fattuale, logico oltre che giuridico, le critiche operate nell'atto di appel- lo principale alla sentenza di prime cure con riguardo alla ritenuta omessa valuta- zione da parte del Giudice delle dichiarazioni rese dal teste oculare, il signor
[...]
. La ricostruzione dei fatti di parte attrice, già smentita dal verbale Persona_2 delle Autorità intervenute, non ha, infatti, trovato e non può trovare alcuna con- ferma nelle dichiarazioni rese dal teste attoreo, collega dell'attore e alla guida del veicolo per la raccolta rifiuti al momento dei fatti. Da una mera lettura dei verbali di causa si evince, infatti, che costui, interrogato sui capitoli dei convenuti, ha riferito che il veicolo ad uso speciale raccolta rifiuti (del quale era, al fine di comprendere la posizione del teste, alla guida) era fermo a cavallo delle strisce pedonali, occupando in parte la carreggiata, e come il signor avesse attraversato la strada Parte_1 muovendosi da tergo del predetto veicolo (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testi-
). Allo stesso modo, il teste (Agente intervenuto sui Testimone_4 Tes_5 luoghi dopo l'evento) riferiva che lo stesso operatore (rectius, il signor Parte_1 sentito da parte degli Agenti verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro non ci dice- va di aver impegnato le strisce (cfr. verbale del 22 febbraio 2022 testimonianza
[...]
). Sulla scorta di tale quadro probatorio, e diversamente da quanto ritenuto Tes_6 pacifico da parte appellante, è evidente che l'attraversamento del signor Parte_1 non possa essere avvenuto sulle strisce pedonali posto che queste, come emerso
- 8 - anche in sede testimoniale, erano occupate dal veicolo speciale. Se, dunque, il vei- colo speciale stava occupando le strisce pedonali quando il signor scì dal Parte_1 retro di tale veicolo speciale – di dimensioni tali da impedire la visuale alle vetture sopraggiungenti dall'opposta direzione di marcia - quest'ultimo non poteva di certo aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, come sostenuto da parte appellan- te principale. Né tantomeno tale circostanza può essere dedotta dalle dubitative ri- sposte fornite dal teste ai capitoli di prova articolati dalla difesa attorea, alla luce delle chiare dichiarazioni rilasciate in ordine alla posizione del veicolo speciale ri- spetto alla carreggiata e alle strisce zebrate e della esplicita dichiarazione di non aver visto l'urto tra il veicolo ed il pedone essendo a bordo del mezzo. La tesi dell'appellante dunque, è del tutto destituita di fondamento e non potrà Parte_1 che trovare integrale conferma, sul punto, la valutazione operata dal Giudice di pri- me cure con specifico riguardo non solo all'assenza di prova dell'attraversamento sulle strisce pedonali da parte del pedone ma altresì all'accertato attraversamento, ad opera del signor della strada al di fuori delle strisce pedonali. Non Parte_1 può, dunque, che ribadirsi la correttezza e l'idoneità del percorso motivazionale in- trodotto dal primo Giudice sul punto il quale, sulla scorta della documentazione fo- tografica e delle dichiarazioni rese dallo stesso teste oculare, ha ritenuto che il si- gnor bbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali. Parte_1
Inoltre , il Giudice di prime cure, pur non ritenendo integralmente superata la pre- sunzione di cui all'art. 2054, co.1, c.p.c., ha individuato un comportamento colpevo- le del pedone investito, ravvisando un concorso di colpa paritario tra le due parti
(conducente e pedone).
Invero, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclu- sa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Nel caso che ci occupa la conducente della vettura Fiat DA avrebbe ben potuto e dovuto evitare l'impatto se solo fosse stata più prudente at- tesa la presenza del veicolo della nettezza urbana dal quale provengono e al quale accedono gli operatori ecologici. ; inoltre la presenza sulla carreggiata di un auto- mezzo dedicato al prelievo dei rifiuti avrebbe dovuto indurre l'automobilista ad ave- re un comportamento molto più prudente, attesa la presenza sulla strada di perso- nale addetto all'asporto dei rifiuti.
Invero il fatto che il pedone abbia attraversato a pochi metri dalle zebrature è cau- salmente irrilevante rispetto alla dinamica del sinistro . In tema di circolazione stra- dale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraver- samenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo
- 9 - al riguardo ininfuente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vici- nanze (Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014, n.47290).
Infatti per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedo- ne, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell'evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamen- to del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, allorquando l'impatto si sia verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento, cosicché, l'investimento doveva ricondursi alla evidente disat- tenzione del conducente del veicolo, il quale, evidentemente, pur procedendo ad una andatura moderata, non si era avveduto per tempo della presenza del pedone.”
(Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, n.18748)..D'altra parte l'attore venne san- zionato, nell'imminenza dei fatti, come evincibile dal Verbale delle Autorità, per vio- lazione dell'art. 190 cc. 2 e 10 del C.d.S.. L'unico soggetto, dunque, che venne san- zionato per violazione del Codice della Strada dagli Agenti verbalizzanti fu, dunque, proprio il signor il quale, oggi, ritiene, invece, di essere completamente Parte_1 esente da responsabilità. Il pedone, infatti, come ogni utente della strada, è sogget- to alle norme regolatrici della circolazione, tra i quali quello generale di cautela di cui all'art. 140 co. 1 Codice della Strada che prevede che gli utenti debbano compor- tarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Sicchè il primo Giudice ha fatto buon governo dei principi stabiliti dalla norma in contesto.
Con riguardo, invece, all'ultimo motivo di gravame avversario, attinente alla liquida- zione parziale delle spese di c.t.p. sostenute in corso di causa, richieste da parte at- trice nella misura pari all'importo portato dalla fattura del dott. di €732,00, Per_3 non può che ribadirsi l'integrale infondatezza del motivo di appello principale. La di- fesa del infatti, si è limitata a stralciare brani della decisione dal contesto Parte_1 in cui gli stessi sono inseriti ai fine di configurare un - in realtà inesistente – errore del Giudice di Pace nella mancata liquidazione integrale delle predette spese, pro- cedendo ad un'interpretazione parziale (nel senso quale di parte) delle parole utiliz- zate dal primo giudice e travisandone, così, il vero significato. Non può, infatti, che ribadirsi la correttezza della statuizione del Giudice sul punto il quale, alla luce dell'attività svolta da parte del Consulente avversario in corso di giudizio, consistita nella mera partecipazione alle operazioni peritali al fine di garantire il contradditorio tecnico tra le parti, senza la stesura di alcuna osservazione alla bozza di c.t.p. (come evincibile dalla stessa c.t.u. depositata dal dott. , ha legittimamente ritenuto Per_1 di ridurre l'importo richiesto da parte attrice (pag. 9 sentenza Giudice di Pace di Pa-
- 10 - dova tenuto conto dell'opera prestata in sede processuale si ritiene di liquidare la somma di Euro 200,00 onnicomprensivi). Il ragionamento offerto dal Giudice di Pace appare senza dubbio corretto sol che si consideri che è facoltà e discrezione del
Magistrato ridurre la ripetizione di tali esborsi qualora vengano ritenute eccessive e superflue, anche in considerazione del fatto che il c.t.p. aveva già redatto la perizia stragiudiziale (il cui costo è stato integralmente liquidato dal Giudice). Secondo la
Suprema Corte, infatti, le spese di C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue (in termini, Cass. civ, 3 gennaio 2013,
n. 84 e Cass civ., 20 febbraio 2015, n. 634475).
Ne consegue che va rigettato l'appello principale e specularmente quello incidenta- le non essendo emersi elementi seriamente dirimenti per sostenere una responsa- bilità esclusiva e/o prevalente del solo Parte_1
Conseguentemente va confermata in toto la sentenza gravata.
In considerazione dell'esito della lite le spese del presente giudizio vanno integral- mente compensate tra le parti.
Il Giudice dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sus- sistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale confermando in toto la gravata sen- tenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023,.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Spese compensate.
Padova, 15-4-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Rubbis, in funzione di giudice d'appello,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6574/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1
con il patrocinio degli avv.ti CORSARO GAETANO e DAL PONT CORRADO
APPELLANTE
contro
(C.F. e P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
e , CP_2
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
e
(C.F. , CP_3 C.F._2
con il patrocinio dell'avv. LOCATELLI LORENZO
APPELLATI
CONCLUSIONI
L'appellante ha concluso come da atto di citazione in appello:
“Nel merito: in parziale riforma della sentenza n. 722/2023 comunicata il 22/5/2023 del Giudice di Pace di Padova, ferme le altre statuizioni, accertata e dichiarata l'e- sclusiva responsabilità del sig. nella causazione del sinistro de quo, CP_2 condannarsi gli appellati nella persona del le- Controparte_4 gale rappresentante pro tempore , e ,, in via solidale CP_2 CP_3
tra loro:
I) al risarcimento dei danni tutti, patrimoniali ed extra patrimoniali patiti, con parti- colare riguardo al danno non patrimoniale di carattere permanente e morale nella misura accertata dal CTU nel corso dell'espletata istruttoria di primo grado;
II) al ristoro delle spese sostenute dall'attore nel giudizio di primo grado per il CTP.
Spese e competenze rifuse anche per il grado d'appello”.
Gli appellati e concludono co- Controparte_4 CP_3
me da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in via telematica:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- 2 - respingersi l'appello promosso dal signor e volto ad ottenere la Parte_1
riforma parziale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio
2023 dal Giudice di Pace di Padova, in quanto infondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA D'APPELLO INCIDENTALE:
in riforma totale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio
2023 dal Giudice di Pace di Padova, accogliersi le domande tutte come proposte da e dalla IG in primo grado Controparte_4 CP_3
e rigettare ogni domanda nei confronti di e Controparte_4
della IG , mandando la Compagnia e la convenuta deducenti as- CP_3
solti da ogni avversa pretesa;
In particolare, in accoglimento del motivo di appello incidentale si chiede che il Tribunale di Padova voglia:
1) riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente all'accoglimento parziale della domanda avversaria, con riconoscimento di un concorso di colpa pari- tario delle parti nella causazione del sinistro stradale del 23 dicembre 2019 e, per- tanto, si chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace con accertamento dell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto integrale delle originarie doman- de avversarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme Parte_1 eventualmente percepite nelle more del giudizio da parte di Controparte_4
della IG e della IG;
[...] CP_2 CP_3
1) in subordine, riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pa- ce di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente al riconoscimento di un concorso di colpa paritario delle parti nella causazione del si- nistro stradale del 23 dicembre 2019 e conseguentemente, con accertamento della prevalente responsabilità del signor nella causazione Parte_1 dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto delle originarie domande avver- sarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme even- Parte_1
- 3 - tualmente percepite in eccesso nelle more del giudizio da parte di
[...]
della IG e della IG;
Controparte_4 CP_2 CP_3
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio o quantomeno con compensazione”.
L'appellata conclude come da note scritte di precisazione delle con- CP_2 clusioni depositate in via telematica:
“NEL MERITO, IN VIA PRELIMINARE:
revocarsi la dichiarazione di contumacia della IG a verbale CP_2
d'udienza del 7 marzo 2024, vista la regolare costituzione in giudizio dell'appellata;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: respingersi l'appello promosso dal signor Parte_1
e volto ad ottenere la riforma parziale della sentenza n. 603/2023/rep.
[...]
772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023 dal Giudice di Pace di Padova, in quanto in- fondato in fatto e diritto per i motivi di cui in narrativa;
SEMPRE NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: ci si associa al motivo di appello incidenta- le promosso dalla IG e da CP_3 Controparte_4
in comparsa di costituzione e risposta del 16 febbraio 2024 e, dunque, in riforma to- tale della sentenza n. 603/2023/rep. 772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023 dal
Giudice di Pace di Padova, accogliersi le domande tutte come proposte da
[...]
e dalla IG in primo grado e riget- Controparte_4 CP_3 tare ogni domanda nei confronti di della si- Controparte_4 gnora e della IG , mandando la Compagnia e le CP_3 CP_2
convenute assolti da ogni avversa pretesa;
In particolare, in accoglimento del moti- vo di appello incidentale si chiede che il Tribunale di Padova voglia:
1) riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente all'accoglimento parziale della domanda avversaria, con riconoscimento di un concorso di colpa pari- tario delle parti nella causazione del sinistro stradale del 23 dicembre 2019 e, per-
- 4 - tanto, si chiede la riforma della sentenza del Giudice di Pace con accertamento dell'esclusiva responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto integrale delle originarie doman- de avversarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme Parte_1
eventualmente percepite nelle more del giudizio da parte di Controparte_4
della IG e della IG;
[...] CP_2 CP_3
2) in subordine, riformare la sentenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pa- ce di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023, non notificata, nella parte inerente al riconoscimento di un concorso di colpa paritario delle parti nella causazione del si- nistro stradale del 23 dicembre 2019 e conseguentemente, con accertamento della prevalente responsabilità del signor nella causazione Parte_1
dell'evento di cui è causa con conseguente rigetto delle originarie domande avver- sarie e la condanna del signor alla restituzione di quelle somme even- Parte_1 tualmente percepite in eccesso nelle more del giudizio da parte di
[...]
della IG e della IG;
Controparte_4 CP_2 CP_3
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze di lite per il presente grado di giudizio o quantomeno con compensazione”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor convenne Parte_1 in giudizio rispettivamente la IG , quale proprietaria del veicolo CP_3
Fiat DA targato DC939JY, la IG , quale conducente del predet- CP_2 to veicolo e quale compagnia di assicurazioni Controparte_4 per la r.c.a. di tale veicolo, al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni non pa- trimoniali, asseritamente riportati in seguito all'incidente stradale che lo vide coin- volto il 23 dicembre 2019, alle ore 10.00 circa. In particolare, l'attore lamentò che, in tali circostanze di tempo e di luogo, mentre attraversava la via Cocche in località
San Giorgio delle Pertiche (PD), all'altezza del civico n.2, lungo le strisce pedonali ivi presenti, venne investito dalla vettura Fiat DA targata DC939JY, condotta
- 5 - nell'occasione dalla IG , percorrente la stessa via Cocche, con di- CP_2 rezione San Giorgio delle Pertiche verso Arsego.
Si costituirono in giudizio, la IG e CP_3 Controparte_5
opponendosi fermamente alle pretese risarcitorie avversarie e conte-
[...] stando la dinamica del sinistro così come descritta da parte attrice, evidenziando come l'incidente avesse avuto un andamento diverso rispetto a quanto riferito da parte attrice. Più precisamente, venne evidenziato che l'urto tra la vettura ed il si- gnor avvenne quando quest'ultimo, impegnato nella propria attività di Parte_1 operatore ecologico, si mosse dal retro del veicolo speciale adibito alla raccolta ri- fiuti portandosi sulla carreggiata con una manovra del tutto repentina ed impreve- dibile per l'automobilista, stante anche le grandi dimensioni del suddetto veicolo speciale che impedivano la visuale alle vetture sopraggiungenti. Sulla scorta di tutte queste circostanze fattuali venne, dunque, evidenziato ricorrere la responsabilità esclusiva dell'attore nel determinismo dell'evento dannoso e, in via subordinata, venne eccepito quantomeno un concorso colposo del signor ella causa- Parte_1 zione dell'evento. La causa di primo grado venne istruita tramite prova testimoniale e mediante l'esperimento di una c.t.u. medico legale, nominandosi a tal fine il dott.
Conclusasi l'istruttoria di causa, il primo Giudice, ritenuta la causa Persona_1 matura per la decisione, fissò per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 21 febbraio 2023, concedendo termine fino all'udienza per il deposito di note conclusi- ve, udienza in occasione della quale trattenne la causa in decisione.
Con la sentenza n. 603/2023, rep. n. 772/2023, pubblicata il 20 maggio 2023, il Giu- dice di Pace di Padova, così decise :
P.Q.M.
Il Giudice di Pace di Padova, definitiva- mente pronunciando ogni altra domanda ed eccezione reietta Accoglie parzialmen- te la domanda formulata da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
in solido con e al pa- Controparte_4 CP_2 CP_3 gamento a favore dell'attore della somma di € 5.303,59, oltre interessi legali sulla somma di € 4.859,64 dal 23 dicembre 2019 al saldo devalutata e rivalutata di anno in anno e sulla residua somma dall'esborso al saldo. Condanna parte convenuta al pagamento a favore di parte attrice delle spese del presente procedimento che li- quida in € 2.090,00 per compensi professionali, € 359,80 per spese, oltre a 15% per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, il signor Parte_1 ritenendo le conclusioni della sentenza parzialmente non condivisibili impugna la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Padova, chiedendone la riforma nella parte in cui erano state parzialmente respinte le domande formulate dall'allora attore e oggi appellante principale, volte al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, dallo stesso subiti a seguito dell'incidente stradale occorso il 23 dicembre 2019 in
- 6 - località San Giorgio delle Pertiche (PD), alla luce dell'accertato concorso di colpa dell'attore nel determinismo dell'occorso.
Si costituirono in giudizio e CP_3 Controparte_4 chiedendo il rigetto dei motivi di impugnazione avversaria, svolgendo, a propria vol- ta, appello incidentale avverso la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudi- ce di prime cure ha individuato una corresponsabilità della IG CP_2 nel determinismo dell'incidente stradale, non correttamente valutando gli esiti delle prove orali e degli accertamenti svolti dagli Agenti verbalizzanti intervenuti. All'esito della prima udienza il Giudice, vista la richiesta formulata dalla Compagnia e da
[...]
, di notificare l'atto di appello incidentale alla IG , già CP_6 CP_2 contumace in primo grado, diede termine all'appellante incidentale per notificare la comparsa all'appellata contumace, rinviando la causa per la verifica dell'integrazione del contraddittorio al 24 ottobre 2024. A fronte della notifica dell'atto di appello incidentale, si costituì altresì la IG , conte- CP_2 stando i motivi di appello principale del signor associandosi ai motivi di Parte_1 appello incidentale svolti da parte di e di CP_3 Controparte_7
All'udienza del 24 ottobre 2024, verificata l'integrazione del contraddit-
[...] torio e la regolare costituzione della IG (di cui venne revocata la CP_2 contumacia), la causa è stata rinviata all'udienza del 3 aprile 2025, per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c., assegnandosi i termini perentori ivi indica- ti ai nn. 1, 2 e 3 per il deposito di note di precisazione delle conclusioni, comparsa conclusionale e note di replica.
L'appellante principale impugna, oggi, la sentenza n. 603/2023 resa dal Giudice di
Pace di Padova ritenendo la stessa errata sotto diversi profili, ed in particolare: 1) per l'avere il primo Giudice errato nella valutazione delle prove assunte nel corso del processo di primo grado;
2) per l'avere il primo Giudice errato, nell'applicazione dei principi regolatori della materia previsti e disciplinati dall'art. 2054, co. 1, c.c.; 3) per l'avere il primo Giudice omesso la liquidazione per intero delle spese di c.t.p. so- stenute dal signor n corso di causa. Parte_1
In relazione al primo motivo di appello il signor lamenta, nello specifico, Parte_1 che il Giudice di Pace avrebbe fondato la propria decisione sull'errata interpretazio- ne della testimonianza resa dall'unico teste oculare in grado di riferire sulla dinami- ca del sinistro che, stando a quanto sostenuto dalla difesa del avrebbe Parte_1 dovuto, invero, condurre il primo Giudice ad attribuire l'integrale responsabilità alla IG . L'argomentazione non è condivisibile. CP_2
Invero, un esame oggettivo del materiale probatorio del primo grado di giudizio consente di ritenere che il giorno dell'incidente:
1. la IG percorreva, a CP_2
- 7 - bordo della propria vettura, la via Cocche in direzione della SP 46; 2. dopo aver su- perato l'intersezione con la laterale di destra via Cornaro ed il passaggio pedonale che insiste subito dopo l'intersezione, incrociava un veicolo speciale per la raccolta dei rifiuti che occupava parzialmente la carreggiata opposta;
la velocità tenuta dalla IG era ridotta (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testimonianza ); CP_2 Tes_1
4. mentre la IG si avvicinava al mezzo speciale, dal retro dello stesso CP_2 fuoriusciva improvvisamente il signor (operatore del mezzo) che iniziava Parte_1 ad attraversare la strada da sinistra a destra, non sulle strisce pedonali (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testimonianza e ).
5. Non vi fu alcuna reazio- Tes_2 Tes_1 ne da parte dell'automobilista che andava così ad investire lo stesso (cfr. verbale del
25 gennaio 2022 testimonianza ). Questi gli elementi oggettivi della vicenda, Tes_1 fondati per di più sulle deposizioni dei testi citati (il signor e Testimone_3 gli Agenti intervenuti), oltre che sulla relazione di incidente stradale, il cui contenuto
è stato confermato dagli Agenti verbalizzanti chiamati a testimoniare sui fatti nel primo grado di giudizio.
L'istruttoria evidenzia nel caso di specie la vicenda di un pedone che, verosimilmen- te al di fuori delle strisce pedonali ed impegnato nel proprio lavoro, fuoriesce dal retro di un imponente mezzo che lo nascondeva, di fatto, alla vista delle vetture so- praggiungenti, e che inizia l'attraversamento della sede stradale senza verificare se sopraggiungessero veicoli dal lato opposto. Risultano, dunque, prive di pregio e di fondamento fattuale, logico oltre che giuridico, le critiche operate nell'atto di appel- lo principale alla sentenza di prime cure con riguardo alla ritenuta omessa valuta- zione da parte del Giudice delle dichiarazioni rese dal teste oculare, il signor
[...]
. La ricostruzione dei fatti di parte attrice, già smentita dal verbale Persona_2 delle Autorità intervenute, non ha, infatti, trovato e non può trovare alcuna con- ferma nelle dichiarazioni rese dal teste attoreo, collega dell'attore e alla guida del veicolo per la raccolta rifiuti al momento dei fatti. Da una mera lettura dei verbali di causa si evince, infatti, che costui, interrogato sui capitoli dei convenuti, ha riferito che il veicolo ad uso speciale raccolta rifiuti (del quale era, al fine di comprendere la posizione del teste, alla guida) era fermo a cavallo delle strisce pedonali, occupando in parte la carreggiata, e come il signor avesse attraversato la strada Parte_1 muovendosi da tergo del predetto veicolo (cfr. verbale del 25 gennaio 2022 testi-
). Allo stesso modo, il teste (Agente intervenuto sui Testimone_4 Tes_5 luoghi dopo l'evento) riferiva che lo stesso operatore (rectius, il signor Parte_1 sentito da parte degli Agenti verbalizzanti nell'immediatezza del sinistro non ci dice- va di aver impegnato le strisce (cfr. verbale del 22 febbraio 2022 testimonianza
[...]
). Sulla scorta di tale quadro probatorio, e diversamente da quanto ritenuto Tes_6 pacifico da parte appellante, è evidente che l'attraversamento del signor Parte_1 non possa essere avvenuto sulle strisce pedonali posto che queste, come emerso
- 8 - anche in sede testimoniale, erano occupate dal veicolo speciale. Se, dunque, il vei- colo speciale stava occupando le strisce pedonali quando il signor scì dal Parte_1 retro di tale veicolo speciale – di dimensioni tali da impedire la visuale alle vetture sopraggiungenti dall'opposta direzione di marcia - quest'ultimo non poteva di certo aver attraversato la strada sulle strisce pedonali, come sostenuto da parte appellan- te principale. Né tantomeno tale circostanza può essere dedotta dalle dubitative ri- sposte fornite dal teste ai capitoli di prova articolati dalla difesa attorea, alla luce delle chiare dichiarazioni rilasciate in ordine alla posizione del veicolo speciale ri- spetto alla carreggiata e alle strisce zebrate e della esplicita dichiarazione di non aver visto l'urto tra il veicolo ed il pedone essendo a bordo del mezzo. La tesi dell'appellante dunque, è del tutto destituita di fondamento e non potrà Parte_1 che trovare integrale conferma, sul punto, la valutazione operata dal Giudice di pri- me cure con specifico riguardo non solo all'assenza di prova dell'attraversamento sulle strisce pedonali da parte del pedone ma altresì all'accertato attraversamento, ad opera del signor della strada al di fuori delle strisce pedonali. Non Parte_1 può, dunque, che ribadirsi la correttezza e l'idoneità del percorso motivazionale in- trodotto dal primo Giudice sul punto il quale, sulla scorta della documentazione fo- tografica e delle dichiarazioni rese dallo stesso teste oculare, ha ritenuto che il si- gnor bbia attraversato la strada al di fuori delle strisce pedonali. Parte_1
Inoltre , il Giudice di prime cure, pur non ritenendo integralmente superata la pre- sunzione di cui all'art. 2054, co.1, c.p.c., ha individuato un comportamento colpevo- le del pedone investito, ravvisando un concorso di colpa paritario tra le due parti
(conducente e pedone).
Invero, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclu- sa, quando risulti provato che non vi era da parte di quest'ultimo alcuna possibilità di prevenire l'evento. Nel caso che ci occupa la conducente della vettura Fiat DA avrebbe ben potuto e dovuto evitare l'impatto se solo fosse stata più prudente at- tesa la presenza del veicolo della nettezza urbana dal quale provengono e al quale accedono gli operatori ecologici. ; inoltre la presenza sulla carreggiata di un auto- mezzo dedicato al prelievo dei rifiuti avrebbe dovuto indurre l'automobilista ad ave- re un comportamento molto più prudente, attesa la presenza sulla strada di perso- nale addetto all'asporto dei rifiuti.
Invero il fatto che il pedone abbia attraversato a pochi metri dalle zebrature è cau- salmente irrilevante rispetto alla dinamica del sinistro . In tema di circolazione stra- dale, il conducente di un veicolo è tenuto ad osservare in prossimità degli attraver- samenti pedonali la massima prudenza e a mantenere una velocità particolarmente moderata, tale da consentire l'esercizio del diritto di precedenza, spettante in ogni caso al pedone che attraversi la carreggiata nella zona delle strisce zebrate, essendo
- 9 - al riguardo ininfuente che l'attraversamento avvenga sulle dette strisce o nelle vici- nanze (Cassazione penale sez. IV, 09/10/2014, n.47290).
Infatti per escludere la responsabilità del conducente per l'investimento del pedo- ne, è necessario che la condotta di quest'ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista ed imprevedibile dell'evento, sì da poter sostenere che si tratti della causa esclusiva dell'evento. Ciò che deve escludersi nel caso di attraversamen- to del pedone, pur fuori dalle strisce pedonali, allorquando l'impatto si sia verificato al centro della carreggiata, dopo che la vittima aveva ampiamente intrapreso l'attraversamento, cosicché, l'investimento doveva ricondursi alla evidente disat- tenzione del conducente del veicolo, il quale, evidentemente, pur procedendo ad una andatura moderata, non si era avveduto per tempo della presenza del pedone.”
(Cassazione penale sez. IV, 04/05/2022, n.18748)..D'altra parte l'attore venne san- zionato, nell'imminenza dei fatti, come evincibile dal Verbale delle Autorità, per vio- lazione dell'art. 190 cc. 2 e 10 del C.d.S.. L'unico soggetto, dunque, che venne san- zionato per violazione del Codice della Strada dagli Agenti verbalizzanti fu, dunque, proprio il signor il quale, oggi, ritiene, invece, di essere completamente Parte_1 esente da responsabilità. Il pedone, infatti, come ogni utente della strada, è sogget- to alle norme regolatrici della circolazione, tra i quali quello generale di cautela di cui all'art. 140 co. 1 Codice della Strada che prevede che gli utenti debbano compor- tarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
Sicchè il primo Giudice ha fatto buon governo dei principi stabiliti dalla norma in contesto.
Con riguardo, invece, all'ultimo motivo di gravame avversario, attinente alla liquida- zione parziale delle spese di c.t.p. sostenute in corso di causa, richieste da parte at- trice nella misura pari all'importo portato dalla fattura del dott. di €732,00, Per_3 non può che ribadirsi l'integrale infondatezza del motivo di appello principale. La di- fesa del infatti, si è limitata a stralciare brani della decisione dal contesto Parte_1 in cui gli stessi sono inseriti ai fine di configurare un - in realtà inesistente – errore del Giudice di Pace nella mancata liquidazione integrale delle predette spese, pro- cedendo ad un'interpretazione parziale (nel senso quale di parte) delle parole utiliz- zate dal primo giudice e travisandone, così, il vero significato. Non può, infatti, che ribadirsi la correttezza della statuizione del Giudice sul punto il quale, alla luce dell'attività svolta da parte del Consulente avversario in corso di giudizio, consistita nella mera partecipazione alle operazioni peritali al fine di garantire il contradditorio tecnico tra le parti, senza la stesura di alcuna osservazione alla bozza di c.t.p. (come evincibile dalla stessa c.t.u. depositata dal dott. , ha legittimamente ritenuto Per_1 di ridurre l'importo richiesto da parte attrice (pag. 9 sentenza Giudice di Pace di Pa-
- 10 - dova tenuto conto dell'opera prestata in sede processuale si ritiene di liquidare la somma di Euro 200,00 onnicomprensivi). Il ragionamento offerto dal Giudice di Pace appare senza dubbio corretto sol che si consideri che è facoltà e discrezione del
Magistrato ridurre la ripetizione di tali esborsi qualora vengano ritenute eccessive e superflue, anche in considerazione del fatto che il c.t.p. aveva già redatto la perizia stragiudiziale (il cui costo è stato integralmente liquidato dal Giudice). Secondo la
Suprema Corte, infatti, le spese di C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue (in termini, Cass. civ, 3 gennaio 2013,
n. 84 e Cass civ., 20 febbraio 2015, n. 634475).
Ne consegue che va rigettato l'appello principale e specularmente quello incidenta- le non essendo emersi elementi seriamente dirimenti per sostenere una responsa- bilità esclusiva e/o prevalente del solo Parte_1
Conseguentemente va confermata in toto la sentenza gravata.
In considerazione dell'esito della lite le spese del presente giudizio vanno integral- mente compensate tra le parti.
Il Giudice dà atto che ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sus- sistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
PQM
Il Tribunale di Padova, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronuncian- do, così provvede:
Rigetta l'appello principale e quello incidentale confermando in toto la gravata sen- tenza n. 693/2023, rep. 772/2023 del Giudice di Pace di Padova, pubblicata il 20 maggio 2023,.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115 del 2002, sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.
Spese compensate.
Padova, 15-4-2025 Il Giudice
Dott. Elisa Rubbis
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