TRIB
Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/10/2025, n. 5186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5186 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 926/2025 R.G., avente ad oggetto: domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania PARLAVECCHIO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] il [...], C.F. , CP_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Marinella CACCAMO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha apposto il proprio visto, nulla opponendo ed esprimendo parere favorevole, all'accoglimento della domanda di divorzio. Posta in decisione all'udienza del giorno 08/10/2025, all'esito deli discussione orale sulle conclusioni precisate dai procuratori delle parti, come da verbale in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 29/01/2025, ha chiesto a questo Parte_2
Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , CP_1
ad Acireale (CT), il 04/08/1994, matrimonio dal quale non è nata prole.
Nel proprio atto introduttivo il ricorrente ha esposto che il Tribunale di Catania aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto reso nel procedimento iscritto al n. 5866/2022 R.G. - stante l'accordo sottoscritto dalle parti all'udienza del 04/10/2022 con il quale si chiedeva la trasformazione della separazione da giudiziale in consensuale - e che dal giorno della separazione non vi era stata riconciliazione tra i coniugi, che da allora avevano continuato a vivere separati.
Con memoria depositata il 23/05/2025 (contenete contestuale istanza di trasformazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio in domanda congiunta) si è costituita
, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti del matrimonio. CP_1
All'udienza di comparizione del giorno 08/10/2025, dato atto dell'assenza di possibilità di riconciliazione tra i coniugi, questi ultimi, sentiti congiuntamente (con l'assistenza dei rispettivi difensori), hanno entrambi chiesto la pronuncia di divorzio, senza altre statuizioni, e la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni in tal senso precisate dai loro difensori a seguito di discussione orale della causa (non essendo necessaria l'adozione di alcun altro provvedimento - né temporaneo e urgente, né istruttorio).
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. 2
lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di sei mesi (decorrenti dal
04/10/2022, data dell'udienza in cui le parti sono comparse innanzi al Presidente f.f. del Tribunale
nel giudizio di separazione) risulta, infatti, dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 2330/2022 del 06-12/10/2022, reso dal Tribunale di Catania nel procedimento recante n.
5866/2022 R.G.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Ciò posto, le parti hanno prodotto accordo dalle stesse personalmente sottoscritto, unitamente dai loro difensori, in cui si chiede la compensazione delle spese con rinuncia alla solidarietà
professionale ex art. 13 della legge professionale forense.
In considerazione dell'adesione della resistente alla domanda di divorzio del ricorrente e dell'espressa congiunta richiesta in tal senso, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 926/2025 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto ad Acireale (CT) il 04/08/1994
tra nato a [...] il [...], e , nata a Parte_1 CP_1
PATERNÒ (CT) il 24/01/1969, alle condizioni di cui in motivazione;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Acireale (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di Acireale, atto n. 351, parte 2, serie A, anno 1994);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu