Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro di I grado n. 1896/2023 R.G. e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Massimo Aiello
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2 [...]
(C.F. ), in persona dei rispettivi Controparte_3 P.IVA_3
rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal
Dirigente dell' d.ssa Luisa Giliberto e dal funzionario dott. Maurizio Bertolone CP_3
Resistenti
Oggetto: pubblico impiego.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di essere docente di ruolo di Parte_1
scuola secondaria di secondo grado, titolare di cattedra presso il Liceo Artistico accorpato e Storia;
- che, dopo diversi anni di Controparte_1
insegnamento in entrambe le materie con cattedra interamente composta presso detto Istituto, nell'a.s. 2021/2022, a seguito della contrazione delle ore di filosofia, l' Controparte_3
di le aveva assegnato n.14 ore di filosofia presso l'I.S. Nervi di Lentini,
[...] CP_3
con completamento per residue ore 4 di storia presso il Liceo Gargallo di;
- che la CP_3
ricorrente, con nota del 3.09.2021, aveva proposto istanza di razionalizzazione della sua cattedra al predetto Ufficio Scolastico, riscontrata dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Nervi con nota n. 8580 del 13.09.2021, nella quale veniva evidenziata l'erroneità del disposto
1
- che, tuttavia,
Parte l'istanza rimaneva inevasa da parte dell' (così come la successiva del 06.10.2021) e che, dunque, la ricorrente inviava in data 01.12.2021 istanza di annullamento in autotutela richiedendo l'assegnazione delle residue n. 4 ore presso l'Istituto Nervi di Lentini, in riscontro Parte della quale l' , con pec del 10.12.2021, confermava la correttezza dell'individuazione della cattedra a completamento delle n. 4 ore presso il Liceo Gargallo di , ritenendo CP_3 non disponibili le ore necessarie presso l'Istituto di Lentini;
- di aver contestato, con nota del
03.02.2022, le considerazioni dell'Ufficio, evidenziando che, stante l'atipicità della classe di concorso e la più favorevole posizione della docente in graduatoria d'Istituto rispetto agli altri colleghi, non doveva darsi luogo al completamento cattedra esterno e che, nelle more,
l'Amministrazione Scolastica aveva pubblicato i nuovi movimenti per l'A.S. 2022/23, dai quali la era risultata titolare, presso l'Istituto P.L. Nervi di Lentini, di una cattedra Pt_1 completa, segno evidente che, per quanto detto, le indicazioni fornite dall'Istituto, ovvero i provvedimenti adottati dall' , in assenza di alcuna mutazione rispetto alla Controparte_2 situazione verificatasi per l'a.s. 2021/2022, dovevano ritenersi corretti a differenza dei precedenti;
- che, mediante accesso agli atti, la ricorrente appurava l'errore commesso dall' l'a.s. 2021/2022 nell'assegnazione del completamento cattedra esterno, CP_2 nonché l'illiceità dello stesso, poiché emesso in violazione dei principi dettati per la composizione delle cattedre dal D.P.R. 81/09, segnatamente all'art. 19, laddove era prescritto che, in ipotesi di non possibile composizione della cattedra ordinaria di n. 18 ore all'interno dell'Istituto Scolastico presso il quale il docente è in servizio, i dirigenti scolastici attribuisco spezzoni di orario fino a n. 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, seguendo il criterio della facile raggiungibilità, mentre invece alla ricorrente era stato imposto un completamento orario ad una distanza di circa 50 km per l'intero anno scolastico, nonostante la maggior anzianità di servizio e un punteggio maggiore rispetto ai docenti assegnatari (salvo _1
, beneficiaria della precedenza ex L 104/92); - che l'assegnazione contrastava anche
[...]
con i principi di azione da ultimo ribaditi, per le classi atipiche, nella nota n. 487 del CP_4
10.04.2020, oltre che con i principi di imparzialità, correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa, nonché con il precetto neminem laedere sancito dall'art. 2403 c.c.; - che, a causa dell'illegittima assegnazione della COE, la ricorrente aveva subito un pregiudizio derivato non soltanto dai settimanali trasferimenti dalla propria residenza di Lentini a CP_3
e dalle relative spese di trasporto sostenute, ma altresì dal disagio avvertito di venire allontanata, per sole n. 4 ore di lezione, dalla propria istituzione scolastica dopo anni di
2 cattedra unica interna nella stessa detenuta, lesivo della sua professionalità e della sua pluriennale esperienza ed anzianità di servizio.
Tutto ciò premesso, la ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di: 1) “Ritenere e dichiarare illegittima, …, l'assegnazione della cattedra esterna (COE) a completamento presso il Liceo Classico Gargallo di assegnata per l'A.S. 2012/2022 alla ricorrente, CP_3
avente viceversa diritto al completamento della propria cattedra di n. 14 ore di filosofia con spezzone di cattedra oraria interna di n. 4 ore di storia presso l'Istituto Pierluigi Nervi di
Lentini”; 2) “Conseguentemente condannare il , in Controparte_1
persona del pro-tempore, l' , in persona CP_5 Controparte_2 del legale rappresentante pro-tempore, l' , in Controparte_6
persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato alla ricorrente per effetto della protratta assegnazione della C.O.E. – cattedra oraria esterna -, allo stato quantificato come in premessa, ovverosia in € 2.200,00 quale danno di natura contrattuale ex artt. 1218 e 1223 c.c. per le spese di trasferimento sostenute per l'intero A.S. 2021/22, ed in ulteriori € 2.800,00 a titolo di danno non patrimoniale per il pregiudizio alla professionalità e per il disagio correlato all'allontanamento dalla propria istituzione scolastica, il tutto per un totale di € 5.000,00, ovvero a quella minore o maggior somma che sarà ritenuta dovuta anche con ricorso ai criteri equitativi, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo”.
Istauratosi il contraddittorio si costituivano in giudizio, congiuntamente, il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_2 [...]
(in persona dei rispettivi pro tempore), i quali contestavano il ricorso e Controparte_3
ne chiedevano il rigetto in quanto infondato sia in fatto che in diritto.
Deducevano, in particolare, le Amministrazioni resistenti: - che nell'organico di un'istituzione scolastica le cattedre potevano essere di due tipologie: le COI, ovvero cattedre costituite con orario completo all'interno della stessa istituzione scolastica, e le COE, cattedre costituite tra scuole diverse con una scuola di titolarità e una o due scuole a completamento, solitamente incidenti nello stesso Comune o su Comuni diversi con la limitazione che di non poter costituire Cattedre Orario Esterne mediante l'abbinamento di tre scuole di tre Comuni diversi
(art. 6 O.M. n. 191/1997); - che nell'a.s. 2021/22 nessuna violazione di legge si era verificata, in quanto, con riferimento all' erano state autorizzate n. 2 classi terze Controparte_7
fra loro articolate, con inevitabile contrazione oraria nella dotazione organica del medesimo istituto per le classi di concorso in comune fra due indirizzi;
- che, dai dati ricavabili dal SIDI,
3 inseriti dall'Istituzione scolastica per la richiesta di dotazione organica per l' a.s. 2021/2022, nella sezione “RILEVAZIONI CLASSI DI CONCORSO ATIPICHE” risultava l'attribuzione, da parte dell'istituto (che ne aveva facoltà), delle ore di insegnamento di storia alla classe di concorso A012, potendo le stesse essere attribuite anche alla A011 e alla A019;
- che, dunque, l' aveva operato nel rispetto delle decisioni assunte dall' Controparte_3 [...]
attribuendo le ore di insegnamento di storia alla classe di concorso A012 e a tutela CP_7
della titolarità dei docenti di entrambe le classi di concorso (A012 e A019) presenti nell'Istituzione scolastica, conformemente alla nota ministeriale n. 13520 del 29.04.2021;
- che, per l'a.s. 2022/2022, contrariamente a quanto affermato dal Dirigente Scolastico dell' , non residuava alcuna ora nella classe atipica A012, dunque non era stato CP_7 possibile accogliere l'istanza di riarticolazione della cattedra, tra l'altro effettuata solo per il predetto istituto;
- che, in ordine all'asserita costituzione di una cattedra orario interna, A019, per l'a.s. 2022/2023, all' era stato aggregato l' per effetto Controparte_7 CP_8
della procedura di dimensionamento disposta con D.A. n. 68 del 02.02.2022 e che, per tali ragioni, anche la classe di concorso A019 aveva beneficiato di un incremento e che, inoltre,
l'I.S. ”, nella richiesta di dotazione organica per l'a.s. 2022/2023, aveva CP_9
attribuito alcune ore dell'insegnamento storia alla classe di concorso A019, anziché alla
A012, quindi era stato possibile costituire per la A019 una COI.
Le Amministrazioni resistenti contestavano altresì il quantum della richiesta di risarcimento, atteso che la ricorrente non aveva documentato le spese asseritamente sostenute e l'importo giornaliero conteggiato era infondato;
quanto all'asserito danno all'immagine e alla professionalità lamentato dalla ricorrente, quantificato in € 2.800,00, eccepivano la mancata distinzione tra le due tipologie di danno e l'assenza di prova specifica.
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del
4 giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento della legittimità o meno del provvedimento di assegnazione della cattedra esterna (COE) disposto, a causa della contrazione delle ore di filosofia, nei confronti della ricorrente con completamento orario per
4 ore settimanali presso altro istituto scolastico (Liceo Gargallo di ) posto a circa 50 CP_3 km dall'istituto di titolarità (I.S. Nervi di Lentini) e del conseguente diritto della ricorrente al completamento della propria cattedra di n. 14 ore di filosofia con spezzone di cattedra oraria interna di n. 4 ore di storia presso il medesimo istituto, nonché l'accertamento dell'eventuale danno patrimoniale e non patrimoniale (qualificato come danno alla professionalità oltre che disagio correlato all'allontanamento dalla propria istituzione scolastica).
Prima di addentrarsi nel merito della vicenda, giova preliminarmente rilevare che, ogni anno, sul portale SIDI vengono aperte le funzioni per l'organico dell'a.s. successivo e, all'esito della procedura, l'organico potrà: a. confermare quello del corrente anno scolastico;
b. incrementare la dotazione organica in seguito ad una “crescita” della scuola in termini di numero di iscritti e, conseguentemente, numero di classi;
o c) diminuire la dotazione organica in seguito a contrazione nel numero di iscritti e, conseguentemente, nel numero di classi, con conseguente esubero dei docenti coinvolti.
Per alcune discipline insegnate nella scuola Secondaria di II grado (come nel caso della ricorrente, titolare di Filosofia e Storia) è prevista quella che viene definita “atipicità”, ovvero che tali insegnamenti possono essere assegnati a più classi di concorso, lasciando il compito decisionale alle singole istituzioni scolastiche, che hanno la facoltà di assegnare gli insegnamenti ad una delle classi di concorso indicate nelle tabelle ministeriali, fermo restando l'obbligo di assegnare queste ore al personale di ruolo titolare presso quella istituzione scolastica.
Secondo quanto previsto dal , l'attribuzione delle ore Controparte_1
d'insegnamento atipico ad una specifica classe di concorso tra quelle possibili deve avere come fine prioritario la tutela della titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica e/o il rientro del personale in esubero sulla provincia, deve fare riferimento comunque
5 all'indirizzo, all'articolazione, all'opzione, nonché al curricolo presente nell'istituzione scolastica e, inoltre, in caso di contrazione dell'organico e in presenza nella stessa scuola di soprannumerari e in presenza nella stessa scuola di più di un titolare di insegnamenti “atipici”, dovrà darsi precedenza a colui o a coloro che, in relazione al numero dei posti, risulteranno collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto unificata nel rispetto delle precedenze di cui all'art. 13 CCNL mobilità e secondo le modalità di individuazione dei soprannumerari disciplinate dall'art. 21 dello stesso CCNL.
Ciò posto, giova evidenziare che, sebbene rientri nelle specifiche attribuzioni dell'istituzione scolastica decidere a quale classe di concorso vada assegnata una disciplina in caso di atipicità, tale scelta deve essere effettuata cercando di tutelare la titolarità dei docenti presenti nell'istituzione scolastica, dando precedenza ai docenti collocati con il maggior punteggio nella graduatoria di istituto e nel rispetto del contratti di mobilità (succedutisi negli anni), i quali prevedono che, qualora a seguito di contrazione di ore nell'organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d'istituto, aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto.
Dunque, al momento dell'individuazione delle classi di concorso atipiche e nell'assegnazione di ore nelle relative classi di concorso, il dirigente scolastico dovrà valutare, anche sulla base delle graduatorie interne di istituto, se la contrazione di ore in una determinata materia comporti la soprannumerarietà di docenti titolari, in quanto l'assegnazione delle COE deve avvenire nel rispetto non solo della titolarità ma anche della graduatoria stessa.
Dalla documentazione versata in atti dalle parti, nonché dalla memoria di costituzione delle
Amministrazioni resistenti emerge che l'Istituto scolastico “Nervi” di Lentini, all'atto delle individuazioni dell'organico per l'anno scolastico 2021/22, ha attribuito le ore di insegnamento di storia (insegnamento “atipico”) alla classe di concorso A012 anziché alla
A19 di appartenenza della ricorrente, determinando così la costituzione di una cattedra a completamento orario esterna per la ricorrente, collocata ai primi posti della graduatoria unificata di Istituto, con punteggio di punti 208,00, mentre le cattedre con orario interno risultano essere state assegnate ad altri docenti collocati in posizione deteriore rispetto alla
. Pt_1
Risulta altresì che l' ha dedotto che nessuna responsabilità sarebbe Controparte_3 addebitabile all'Amministrazione, in quanto l'organico di diritto e di fatto era stato effettuato in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari, sulla scorta delle richieste dei
6 dirigenti scolastici e pubblicato in data 04.06.2021 (nel caso in oggetto attribuendo le ore di insegnamento di storia alla C.d.C. A012); tuttavia, dinanzi alle contestazioni mosse dalla ricorrente dapprima con l'istanza di razionalizzazione del 03.09.2021, poi con atto di diffida del 06.10.2021 e da ultimo e dinanzi all'istanza in autotutela del 01.12.2021 (tra l'altro idoneamente motivate e supportate da riferimenti normativi), l' , senza Controparte_3
accertarsi se effettivamente l'assegnazione dell'Istituto fosse stata effettuata nel rispetto della sopra citata normativa, ne ha ratificato l'operato, affermando la piena legittimità della costituzione degli organici di fatto e di diritto nella Provincia di e, anzi, giustificando CP_3 il diniego alla richiesta della docente in quanto “Tale richiesta indicava solo l'IS “Nervi” per il completamento della propria cattedra e nessun'altra scuola superiore del comune di
Lentini o comune viciniore”.
Tali difese non possono essere condivise in quanto l' preso atto della Controparte_10
conseguenza pregiudizievole per la ricorrente determinata dalla scelta del dirigente nell'individuazione delle classi di concorso atipiche e, soprattutto, alla luce della disponibilità oraria per il completamento interno della cattedra della ricorrente dichiarata dal Dirigente
Scolastico, compulsato dalla ricorrente, aveva l'onere di approfondire la correttezza dell'operato del DS (il quale aveva agito nella discrezionalità attributiva dalla normativa ma senza il rispetto dei limiti ivi previsti), di accertare la fondatezza delle richieste e doglianze della docente e di attivarsi nei confronti dell'Istituto al fine di revocare l'erronea assegnazione, quantomeno proponendo alla stessa un istituto viciniore a quello di appartenenza.
Atteso, dunque, che l'assegnazione della COE alla ricorrente risulta effettuata in violazione delle procedure previste per la formazione delle cattedre e senza il rispetto dei diritti dei docenti titolari, nonché tenuto conto del fatto che l' , più Controparte_11 volte compulsato dalla ricorrente per la rettifica dell'organico di diritto e che la ricorrente, non ha provveduto il tal senso, il provvedimento deve essere dichiarato illegittimo, così come deve essere dichiarata illegittima e inadempiente la condotta delle Amministrazioni resistenti.
Ciò posto, la ricorrente - costretta ad effettuare per l'a.s. 2021/22 il completamento orario presso il Liceo Classico Gargallo, posto a circa 50 km di distanza dall'Istituto di titolarità dopo anni di servizio interno presso la medesima istituzione scolastica - ha dedotto di aver subito, in conseguenza dell'illegittima e inadempiente condotta delle Amministrazioni, danni derivanti non soltanto dai settimanali trasferimenti dalla propria residenza di Lentini a e dalle relative spese di trasporto sostenute, ma altresì costituiti dal disagio avvertito CP_3
di venire allontanata, per sole n. 4 ore di lezione, dalla propria istituzione scolastica dopo anni
7 di cattedra unica interna nella stessa detenuta, con conseguente lesione della sua professionalità e della sua pluriennale esperienza ed anzianità di servizio, danni questi quantificati, con riferimento alle spese vive sostenute per i vari trasferimenti,
“forfettariamente in € 2.200,00, risultato della moltiplicazione della spesa ordinaria di €
50,00 x n. 4 giorni al mese x n. 11 mesi di lezione”, oltre al ristoro per il disagio patito per il predetto allontanamento, incidente sull'immagine e sulla professionalità, individuato, facendo ricorso ai criteri equitativi di cui all'art. 1226 c.c., in € 2.800,00.
Orbene, ritiene questo Giudice che, essendo le due scuole poste a circa 50 km di distanza (46 km per l'esattezza) e dovendo la docente percorrere tale tratto per 4 giorni per l'intero anno scolastico, la ricorrente abbia diritto al ristoro per le spese sostenute;
tuttavia, non avendo la stessa documentato in modo puntuale e specifico le spese effettivamente sostenute, né precisato il mezzo di trasporto utilizzato, tale rimborso può essere liquidato, in via equitativa, nella misura pari a € 1.000,00.
Quanto al lamentato danno all'immagine e alla professionalità deve rilevarsi che trattasi invero di due tipologie di danno che, ai fini del risarcimento, è fondamentale che siano distinti e che il danneggiato dimostri il nesso causale tra l'illecito e il danno subito;
trattasi infatti di danni conseguenza che richiedono una specifica prova da parte di chi, assumendo di averlo subito, pretende di essere per ciò risarcito (Cfr., ex multis, Cass. n. 10527/2011, Cass. n.
13614/2011, Cass. n. 7471/2012 e Cass. n. 20558/2014).
Nella fattispecie odierna la ricorrente ha solo genericamente dedotto tali danni senza indicare sotto che profilo la propria professionalità sarebbe stata lesa e senza provare in alcun modo, neanche per presunzioni semplici, il danno subito.
Deve, inoltre, rilevarsi che la docente era stata assegnata presso un prestigioso istituto di e, dunque, non lesivo dell'immagine né della professionalità della stessa e che, CP_3 comunque, nell'a.s. 2022/23 alla docente è stata riassegnata la cattedra interna con conseguente cessazione del disagio avvertito;
la domanda sul punto di risarcimento danni non patrimoniali, pertanto, è infondata e deve essere rigettata.
Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto soltanto con riferimento alla domanda di risarcimento del danno economico subito a causa del completamento orario esterno imposto per l'illegittimo provvedimento di assegnazione COE da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituto Nervi e illegittimamente ratificato dall' ; per Controparte_12
l'effetto le Amministrazioni resistenti (in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore)
8 devono essere condannate al pagamento in favore di della somma pari a € Parte_1
600,00 a titolo di ristoro per le spese di trasferimento sostenute.
Le spese seguono la soccombenza (sostanziale) e vengono liquidate come da dispositivo, in ragione del quantum accolto, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta.
P.Q.M
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità dell'assegnazione della cattedra esterna (COE) a completamento presso il Liceo Classico Gargallo di CP_3 assegnata per l'A.S. 2012/2022 alla ricorrente e, per l'effetto, condanna il
[...]
, l' e l' Controparte_1 Controparte_2 [...]
(in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro Controparte_3 tempore) al pagamento in favore di della somma pari a € 1.000,00 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese sostenute in conseguenza dell'illegittima assegnazione della COE, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di cessazione della COE sino all'effettivo soddisfo;
2) rigetta nel resto;
3) condanna il , l' Controparte_1 Controparte_2
e l' (in persona dei rispettivi
[...] Controparte_3
rappresentanti legali pro tempore) alla refusione delle spese di giudizio, in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi € 700,00 – di cui 49,00 per spese e € 651,00 per compensi professionali – , oltre accessori di legge.
Siracusa, 25.06.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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