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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/04/2025, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Termini Imerese, riunito in camera di consiglio e composto dai Signori magistrati: Giuseppe Rini Presidente
Maria Margiotta Giudice rel.
Daniele Salvatore Abbate Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1364/2024 del ruolo degli affari di volontaria giurisdizione promosso da
(cf: ), nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Maria Grazia Messina, presso il cui studio, sito a Caltavuturo in via Concezione n. 31, è elettivamente domiciliata e (cf: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Anna Maria Chiama, presso il cui studio, sito ad Alessandria in via Verdi n. 40, è elettivamente domiciliato
RICORRENTI e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO INTERVENIENTE NECESSARIO
oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conclusioni delle parti: come da ricorso e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 7.3.2025 (cui si rinvia);
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc depositato in data 11.7.2024, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver contratto matrimonio concordatario il 21.7.2018 a Caltavuturo –
[...] trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2018 –, dal quale non sono nati figli, hanno chiesto al Tribunale di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate nel ricorso. In particolare, le parti hanno rinunciato reciprocamente all'assegno divorzile e hanno, altresì, regolamentato (alle condizioni analiticamente indicate nel ricorso) ogni pregresso rapporto di natura patrimoniale, inerente il pagamento del mutuo fondiario contratto da entrambi i coniugi e l'estinzione del conto corrente cointestato. Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24.12.2024, fissata per l'espletamento del tentativo di conciliazione, le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermando la volontà di non volersi riconciliare e di addivenire al divorzio secondo le condizioni indicate nel ricorso introduttivo. Verificata la produzione della documentazione richiesta, con ordinanza del 10.3.2025 il procedimento è stato assunto in decisione.
Il pubblico ministero, cui il procedimento è stato ritualmente comunicato, non ha manifestato volontà contraria all'accoglimento del ricorso. Orbene, ad avviso del Tribunale, ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda. Ed infatti:
- la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo di legge a partire dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Termini Imerese nel procedimento di separazione giudiziale trasformata (n. 3159/2022 R.G.);
- la separazione tra i coniugi è stata omologata dal Tribunale di Termini Imerese con decreto n
20349/2023 del 10.11.2023;
- i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione. Le parti, inoltre, hanno chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, compiutamente indicando le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio, da intendersi in questa sede integralmente richiamate.
Orbene, siffatte condizioni non sono contrarie al buon costume, né all'ordine pubblico né a disposizioni di legge, con la precisazione che il Tribunale si limita in ogni caso il Tribunale a prendere atto delle previsioni relative ai pregressi rapporti patrimoniali dei coniugi. L'introduzione del procedimento su ricorso congiunto e l'ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello stato fanno sì che nulla debba disporsi sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Caltavuturo il 21.7.2018, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto comune al n. 8, parte II, serie A dell'anno 2018, alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato il 11.7.2024; nulla sulle spese;
dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente Ufficiale di Stato Civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 369/2000.
Così deciso a Termini Imerese, nella camera di consiglio dell'1 aprile 2025 Il Giudice rel. Il Presidente
Maria Margiotta Giuseppe Rini
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009 N. 193, conv. con modd. dalla L 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Decreto del
Ministero della Giustizia 21.2.2011, n. 44.