Ordinanza cautelare 28 aprile 2021
Sentenza 25 febbraio 2022
Rigetto
Sentenza breve 25 ottobre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 25/02/2022, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/02/2022
N. 00343/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00548/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 548 del 2021, proposto da
Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato - Imprese) e Unione Provinciale Sindacati Artigiani (U.P.S.A.) Confartigianato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato Daniele De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Guarino e Monica Canepa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- della deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 17 del 29.01.2021, ad oggetto “approvazione aumento del valore bollino (verde) sulle autocertificazioni impianti termici con potenza inferiore a 35 KV” (nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016);
- di ogni altro atto o provvedimento lesivo, ancorché non noto, comunque connesso, preordinato o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori avv.to D. De Gennaro e avv.to E. Guarino;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Unione Regionale dell'Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese (U.R.A.P. Confartigianato - Imprese) e l’Unione Provinciale Sindacati Artigiani (U.P.S.A. Confartigianato Provinciale) impugnano la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Brindisi n. 17 del 29.01.2021, recante l’“approvazione aumento del valore bollino (verde) sulle autocertificazioni impianti termici con potenza inferiore a 35 KV” (nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016), portandolo da Euro 12,50 ad Euro 25,00, nonché ogni altro atto o provvedimento lesivo, comunque connesso, preordinato o conseguente.
A sostegno del ricorso hanno dedotto le seguenti censure:
1) Violazione e/o omessa applicazione dell’art. 7, Allegato A, della deliberazione di
Giunta regionale 21 dicembre 2018, n. 2446, attuativa delle previsioni di cui agli artt. 10, D.P.R. n. 74/2013 e 4, comma 6, Legge Regionale n. 36/2016. Incompetenza della Giunta del Comune di Brindisi ad adottare un provvedimento di competenza della Regione Puglia. Violazione e/o omessa applicazione dell’obbligo generale di motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui all’art. 3, Legge 07 agosto 1990, n. 241. Violazione dei principi costituzionali di buon andamento, di equità e di imparzialità dell’azione amministrativa. Eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità ed abnormità procedimentale.
Dopo aver illustrato il fondamento giuridico della domanda di annullamento azionata, le ricorrenti concludevano come sopra riportato.
In esito alla Camera di Consiglio del 27/04/2021, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalle ricorrenti, con ordinanza cautelare del 28/04/2021, n. 243, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare proposta dalle parti ricorrenti e, per l’effetto, ha sospeso l’efficacia del provvedimento comunale impugnato, fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22/12/2021, con la seguente motivazione: “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della presente fase cautelare del giudizio, il ricorso appare assistito dal necessario fumus boni iuris, alla stregua delle principali censure ivi formulate dalle parti ricorrenti (munite di legittimazione attiva), incentrate sia sulla allegata incompetenza del Comune di Brindisi ad adottare qualsivoglia revisione dell’importo del contributo a copertura dei costi di gestione delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici (c.d. “bollino verde”), sia sul mancato previo esperimento delle verifiche prescritte dall’art. 7, Allegato “A”, della deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 2446/2018.
Ritenuto, altresì, sussistente, sul piano del periculum in mora, l’allegato danno grave e irreparabile ”.
Il 15/05/2021, si è costituito in giudizio il Comune di Brindisi, depositando un breve atto di costituzione formale ed eccependo la inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ed infondatezza dell’avverso ricorso e chiedendone il rigetto.
Il Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza cautelare del 30/07/2021 n. 4201, ha accolto l'appello cautelare interposto dal Comune di Brindisi avverso la predetta ordinanza cautelare n. 243/2021 di questa Sezione e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado con la seguente motivazione: “ Considerato che – avuto riguardo al bilanciamento degli interessi in conflitto – sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’appello, con conseguente interinale reiezione – in riforma della ordinanza appellata – della istanza cautelare proposta in prime cure dalle associazioni appellate; Ritenuto che le spese della presente fase processuale possano essere compensate, ricorrendone giustificati motivi; ”.
Il 16/11/2021, il Comune di Brindisi ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale, in via preliminare, ha eccepito la carenza di interesse e di legittimazione alla proposizione del ricorso in capo alle organizzazioni ricorrenti e, nel merito, l’infondatezza delle avverse censure, insistendo nel rigetto del ricorso.
Il 30/11/2021, le Associazioni ricorrenti hanno depositato in giudizio una memoria di replica a quanto argomentato dall’ente territoriale resistente nella memoria difensiva del 16.11.2021.
Nella pubblica udienza del 22/12/2021, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e deve, pertanto, essere accolto.
1. - Deve essere, anzitutto, disattesa l’eccezione di carenza di interesse e di legittimazione alla proposizione del ricorso in capo alle Associazioni di categoria ricorrenti, sollevata dal Comune resistente, basata sul rilievo che “ nessun nocumento potrebbe mai derivare ai manutentori, e dunque alle associazioni ricorrenti, dall’aumento del valore del predetto contributo atteso che, si ribadisce, il relativo costo è posto unicamente a carico del titolare dell’impianto ”.
Osserva, infatti, il Collegio che sussiste la legittimazione attiva e l’interesse a ricorrere delle Associazioni di categoria ricorrenti (che rappresentano, tra le altre, la categoria artigiana degli Impiantisti e Manutentori degli impianti termici di che trattasi), in quanto, come condivisibilmente evidenziato dalle parti ricorrenti nella memoria di replica del 16/11/2021, “ il manutentore è l’unico soggetto titolato ad eseguire l’attività di manutenzione e/o di controllo del rendimento energetico dell'impianto, a refertarne gli esiti, mediante redazione e sottoscrizione del RCEE, ad acquisire il "bollino" dimostrativo dell’assolvimento dell’onere di pagare, a provvedere all’invio telematico della documentazione richiesta all'Autorità incaricata del controllo ed eventuale ispezione ”.
In particolare, il Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica, denominato R.C.E.E., sottoscritto dal professionista che ne assume la responsabilità, è inviato dal Manutentore, per conto del cittadino, entro i 45 gg. successivi al controllo, ex art. 6, comma 1, Allegato A, D.G.R. n°1399 del 02.08.2018, al pubblico controllore, corredato da un titolo virtuale - c.d. bollino verde - il cui costo è posto dalla legge a carico del cittadino (responsabile dell’impianto), che ne versa l’ammontare al Manutentore in occasione delle predette attività di controllo; con la precisazione che l’impugnata deliberazione giuntale del Comune di Brindisi n. 17/2021 ha stabilito l’aumento in questione con decorrenza immediata, senza escludere (in alcun modo) le verifiche effettuate dai Manutentori 45 giorni prima.
2. - Ciò premesso, con un unico pluriarticolato motivo di gravame, parte ricorrente deduce, anzitutto, l’incompetenza del Comune di Brindisi ad adottare qualsivoglia revisione dell’importo del contributo a copertura dei costi di gestione delle attività di ispezione e controllo degli impianti termici (c.d. “bollino verde”) - già statuito dall’A.C. in un importo pari a complessivi Euro 12,50 - essendo tale facoltà attribuita dalla legge esclusivamente alla Regione Puglia ed in particolare alla Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro.
In subordine, ove si ritenesse che il Comune di Brindisi sia competente a deliberare la revisione del valore del contributo, rileva comunque che, ai sensi dell’art. 7, Allegato “A”, della deliberazione di Giunta Regionale Pugliese n. 2446/2018, tale revisione dovrebbe essere condotta <<sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema>>, mentre nel gravato provvedimento giuntale n. 17/2021 del Comune di Brindisi non v’è (a suo dire) traccia alcuna dell’avvenuto esperimento di tali verifiche.
Il Tribunale ritiene fondata ed assorbente la censura principale formulata dalle Associazioni ricorrenti, in quanto la L.R. n. 36/2016 - che, all’art. 4 (“ Controlli di efficienza energetica e segno identificativo “Bollino verde” ”), comma 5, recita: “ Il bollino verde deve essere apposto sui rapporti di controllo di efficienza energetica con cadenza e il valore è stabilito con provvedimento di Giunta regionale. Come previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 74/2013 il costo è a carico dei responsabili degli impianti; il manutentore lo acquisisce per il proprio utente (responsabile di impianto) anticipandone il costo, che deve essere rimborsato dall'utente senza l'applicazione di costi aggiuntivi ” - riserva la competenza a determinare il valore del “Bollino verde” alla Giunta Regionale, senza prevedere nulla di diverso in via transitoria, sicchè la previsione dell’art. 7, comma 2, dell’Allegato “A” della delibera di Giunta Regionale Pugliese n. 1399 del 02/08/2019 (secondo cui “ Tale contributo resta, in fase transitoria, quello statuito da ciascuna Autorità competente, fatta salva la possibilità di revisione dello stesso da parte della Sezione competente, a sistema a regime sulla base delle verifiche da effettuare entro il primo biennio di operatività del sistema ”) si deve intendere nel senso della fissità dell’entità già statuita in precedenza dall’A.C., quale Autorità competente ex art. 2 (“ Autorità competenti ”), comma 1, della Legge Regionale Pugliese del 05/12/2016, n. 36 (“ La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza. Inoltre, al fine di garantire la continuità delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici avviate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del regolamento regionale 27 settembre 2007 n. 24 (Regolamento per l'attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, modificato dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, in materia di esercizio, controllo e manutenzione, ispezione degli impianti termici e di climatizzazione del territorio regionale), conferma quali autorità competenti, ciascuno per il proprio territorio, i comuni che svolgono le attività medesime alla data di entrata in vigore della presente legge ”), spettando - dunque - la competenza per l’eventuale aumento del valore del “Bollino verde” (anche in fase transitoria, nelle more dei provvedimenti attuativi della L.R. n. 36/2016) alla Regione Puglia (ex artt. 4 comma 5 e 14 comma 3 della L.R. n. 36/2016).
Né ha pregio il richiamo operato dal Comune di Brindisi al piano di riequilibrio approvato con deliberazione consiliare n. 2/2020, che “ prevedeva, tra altro, (programmaticamente, per il futuro) l’aumento del valore del bollino per gli impianti termici di potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw da € 12.50 a € 25,00 ” e, quindi, all’art. 243 bis (“ Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ”), comma 8, T.U. n. 267/2000 e ss.mm., secondo cui “ Al fine di assicurare il prefissato graduale riequilibrio finanziario, per tutto il periodo di durata del piano, l'ente: a) può deliberare le aliquote o tariffe dei tributi locali nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni disposte dalla legislazione vigente ”, poiché, nella specie, non vi è una misura massima normativamente prevista per il “Bollino verde”.
3. - Per tutto quanto innanzi sinteticamente illustrato, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento comunale impugnato.
4. - Le spese del presente giudizio, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento comunale impugnato.
Condanna il Comune di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio in favore delle Associazioni ricorrenti, liquidate in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO