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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 21/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 589/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da: nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...]in piazza Barriera Garibaldi n. 23, C.F._1 ll'avv. MARIA GIOVANNA CAMPANILE ATTORE/I contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere Parte_1 CP_1 la dell'esercizio della respo e sul figlio minore
, nato il [...] dalla convivenza more uxorio con il resistente, Per_1
o le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “CHIEDE
1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Persona_2 collocamento presso la stessa, prevedendo incontri del padr odalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle capacità genitoriali necessarie qualora il sig. ritorni in Italia e chieda di poter vedere suo figlio;
CP_1
2) Il sig. contribuirà, a decorrere dal mese in cui è stata depositata la domanda, al CP_1 mantenime l figlio con la somma mensile di € 400,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
4) l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla sig.ra . Pt_1
Parte resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente, risultando attualmente irreperibile.
2. In primo luogo, va deciso in ordine alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
pagina 2 di 5 La domanda di affido esclusivo del minore alla madre va accolta, atteso che il ha del tutto dismesso il suo ruolo genitoriale e risulta completamente CP_1 te dalla vita dal figlio oltre che, allo stato, irreperibile.
In particolare, a far data dal 2022, il resistente ha abbandonato la ed il Pt_1 figlio per trasferirsi a Milano dove, presumibilmente, si è creato uova famiglia;
attualmente, egli pare aver lasciato Milano per trasferirsi in Spagna, senza comunicare la propria residenza e senza più contattare la ricorrente e il figlio. L'ultima telefonata fatta al bambino risale al mese di settembre 2023, quando egli si informava del suo stato di salute, avendo saputo da amici comuni che aveva avuto un incidente mentre era in bicicletta. Per_1
Il AO, inoltre, dopo aver lasciato la casa familiare, non ha mai provveduto al mantenimento del minore, la cui gestione, anche economica, ricade esclusivamente sulla ricorrente, la quale, per contro, rappresenta il genitore di riferimento del bambino.
Tanto premesso, in ordine alla frequentazione padre-figlio, va previsto che, ove il ritorni in Italia e chieda di poter vedere il figlio, il padre potrà vedere il CP_1 ino solo in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle di lui capacità genitoriali.
A tal fine, va, pertanto, confermato il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per attività di supporto della ricorrente nella gestione, anche economica, del bambino, nonché per organizzare gli incontri assistiti , Persona_3 ove il ritorni in Italia e chieda di poter vedere nuovamente CP_1 Per_1
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del pagina 3 di 5 2013).
Ciò posto, assenti allegazioni sulle condizioni reddituali e patrimoniali del resistente – il quale, quando conviveva con la lavorava come venditore Pt_1 ambulante –, tenuto conto del fatto che il bambino è completamente a carico della madre, la quale attualmente percepisce l'assegno di disoccupazione per € 600,00 circa e vive in emergenza abitativa, appare congruo stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del padre ed in favore del minore pari ad € 350,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da tabella predisposta dal CNF.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente.
4. Le spese di lite, stante la natura della causa e il contegno del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso la stessa, assegnando alla madre anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse nell'interesse del figlio in ambito medico, scolastico e di residenza;
2) ove il AO ritorni in Italia e chieda di poter vedere il figlio, dispone che il padre possa vedere il minore solo in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle di lui capacità genitoriali;
3) conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per attività di supporto della ricorrente nella gestione, anche economica, del bambino, nonché per organizzare gli incontri assistiti padre-figlio, ove il ritorni in CP_1
Italia e chieda di poter vedere nuovamente;
Per_1
4) il contribuirà, a decorrere dal mese in cui è stata depositata la domanda, CP_1 al m imento del figlio con la somma mensile di € 350,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
6) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente;
pagina 4 di 5 7) Spese di lite irripetibili.
Livorno, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 589/2024 promossa da: nata a [...] il [...] C.F. Parte_1
, residente a [...]in piazza Barriera Garibaldi n. 23, C.F._1 ll'avv. MARIA GIOVANNA CAMPANILE ATTORE/I contro
, C.F. , contumace CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio al fine di ottenere Parte_1 CP_1 la dell'esercizio della respo e sul figlio minore
, nato il [...] dalla convivenza more uxorio con il resistente, Per_1
o le seguenti conclusioni:
pagina 1 di 5 “CHIEDE
1) disporsi l'affidamento esclusivo del figlio minore alla madre, con Persona_2 collocamento presso la stessa, prevedendo incontri del padr odalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle capacità genitoriali necessarie qualora il sig. ritorni in Italia e chieda di poter vedere suo figlio;
CP_1
2) Il sig. contribuirà, a decorrere dal mese in cui è stata depositata la domanda, al CP_1 mantenime l figlio con la somma mensile di € 400,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
3) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
4) l'assegno unico verrà corrisposto al 100% alla sig.ra . Pt_1
Parte resistente non si è costituita in giudizio né è comparsa personalmente, risultando attualmente irreperibile.
2. In primo luogo, va deciso in ordine alla domanda di affido esclusivo avanzata dalla ricorrente.
In via generale va ricordato che secondo la giurisprudenza di legittimità in materia di decisioni sull'affidamento e sul collocamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore;
l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
inoltre, sempre secondo i principi della Suprema Corte in materia, alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore", con la duplice conseguenza che l'eventuale pronuncia di affidamento esclusivo dovrà essere sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa ovvero manifesta carenza dell'altro genitore ( cfr. Corte di Cassazione ordinanza n. 28244 del 2019 e sentenza n. 6535 del 2019).
pagina 2 di 5 La domanda di affido esclusivo del minore alla madre va accolta, atteso che il ha del tutto dismesso il suo ruolo genitoriale e risulta completamente CP_1 te dalla vita dal figlio oltre che, allo stato, irreperibile.
In particolare, a far data dal 2022, il resistente ha abbandonato la ed il Pt_1 figlio per trasferirsi a Milano dove, presumibilmente, si è creato uova famiglia;
attualmente, egli pare aver lasciato Milano per trasferirsi in Spagna, senza comunicare la propria residenza e senza più contattare la ricorrente e il figlio. L'ultima telefonata fatta al bambino risale al mese di settembre 2023, quando egli si informava del suo stato di salute, avendo saputo da amici comuni che aveva avuto un incidente mentre era in bicicletta. Per_1
Il AO, inoltre, dopo aver lasciato la casa familiare, non ha mai provveduto al mantenimento del minore, la cui gestione, anche economica, ricade esclusivamente sulla ricorrente, la quale, per contro, rappresenta il genitore di riferimento del bambino.
Tanto premesso, in ordine alla frequentazione padre-figlio, va previsto che, ove il ritorni in Italia e chieda di poter vedere il figlio, il padre potrà vedere il CP_1 ino solo in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle di lui capacità genitoriali.
A tal fine, va, pertanto, confermato il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per attività di supporto della ricorrente nella gestione, anche economica, del bambino, nonché per organizzare gli incontri assistiti , Persona_3 ove il ritorni in Italia e chieda di poter vedere nuovamente CP_1 Per_1
3. Tanto premesso dovendosi decidere in ordine al mantenimento dei figli giova ricordare che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione - fino a quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 legge 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti ( Cass. n. 17089 del pagina 3 di 5 2013).
Ciò posto, assenti allegazioni sulle condizioni reddituali e patrimoniali del resistente – il quale, quando conviveva con la lavorava come venditore Pt_1 ambulante –, tenuto conto del fatto che il bambino è completamente a carico della madre, la quale attualmente percepisce l'assegno di disoccupazione per € 600,00 circa e vive in emergenza abitativa, appare congruo stabilire un assegno di mantenimento mensile a carico del padre ed in favore del minore pari ad € 350,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
Le spese straordinarie saranno suddivise tra i genitori nella misura del 50% come da tabella predisposta dal CNF.
L'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente.
4. Le spese di lite, stante la natura della causa e il contegno del resistente, vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) affida il minore in via esclusiva alla madre, con collocamento Persona_2 presso la stessa, assegnando alla madre anche il potere di assumere le decisioni di maggiore interesse nell'interesse del figlio in ambito medico, scolastico e di residenza;
2) ove il AO ritorni in Italia e chieda di poter vedere il figlio, dispone che il padre possa vedere il minore solo in modalità protetta o con l'ausilio di un educatore e previa verifica delle di lui capacità genitoriali;
3) conferma il mandato ai Servizi Sociali territorialmente competenti per attività di supporto della ricorrente nella gestione, anche economica, del bambino, nonché per organizzare gli incontri assistiti padre-figlio, ove il ritorni in CP_1
Italia e chieda di poter vedere nuovamente;
Per_1
4) il contribuirà, a decorrere dal mese in cui è stata depositata la domanda, CP_1 al m imento del figlio con la somma mensile di € 350,00 e tale importo sarà annualmente ed automaticamente rivalutato secondo gli indici ISTAT;
5) le spese straordinarie saranno suddivise al 50% come da tabella predisposta dal CNF;
6) l'assegno unico sarà percepito interamente dalla ricorrente;
pagina 4 di 5 7) Spese di lite irripetibili.
Livorno, 20 gennaio 2025
Il Giudice Relatore dott. Azzurra Fodra
Il Presidente dott. Gianmarco Marinai
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