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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 07/03/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623/24 R.G., promossa
DA
( ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato, in Barcellona
P.G., via San Giovanni 72 , presso lo studio degli Avv.ti Corrado Correnti
( e Marilena Correnti ( ) che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO in persona del Direttore Legale e Societario pro tempore Avv. CP_1
con sede in Roma Via Monzambano n. 10, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele A. Di Grazia [C.F.:
], giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio sito in Catania, Via Monfalcone n. 22;
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
riportato dalla propria vettura in seguito al sinistro occorsogli in data 16.2.21, mentre percorreva la Strada Statale 417 con direzione-Caltagirone – Catania, nonché il rimborso delle spese di fermo tecnico del mezzo e di trasporto conseguenti.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che il 16.2.21, alle ore
18.00 circa, mentre percorreva, unitamente alla moglie, a bordo della propria vettura Mercedes 250 coupè, tg. EB214CZ il predetto tratto di strada, giunto all'altezza del C.A.R.A. di Mineo urtava un tronco di albero (o altro corpo contundente), che si trovava in mezzo alla carreggiata.
A seguito dell'urto l'attore aveva proseguito la marcia per circa due chilometri, allorché il mezzo si era fermato, segnalando l'assenza di olio;
il aveva, quindi, chiesto l'intervento dei Carabinieri di Mineo, i quali Pt_1
avevano chiamato un carro attrezzi che aveva trasportato il mezzo presso l'officina di tale prima e presso la sua residenza in seguito. Per_1
La collisione aveva provocato la rottura della coppa dell'olio, della quale il si era accorto solo dopo che la vettura si era fermata segnalando Pt_1
l'assenza di olio. si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1713/2024 pubbl. il 03/04/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 3/5/24, proponeva appello , deducendone l'erroneità e chiedendone Parte_1
la riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello – con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone l'integrale CP_1
rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta :
a) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 2051 c.c.;
b) Violazione e falsa applicazione art. 2051, c.c. in relazione all'art. 2697
c.c.;
c) Violazione art. 92 cpc;
mancata compensazione;
eccessività delle spese liquidate per soccombenza
1.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonchè il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile
2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso in specie, pertanto, era onere del provare l'evento dannoso e Pt_1
il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro.
Infatti, non è stato possibile identificare l'oggetto contro il quale avrebbe urtato l'auto del , atteso che nell'atto di citazione egli asserisce:” Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
quando all'uscita da una semicurva, urtava un tronco d'albero (o altro corpo contundente) che si trovava in mezzo alla carreggiata”.
Anche in sede di prova testimoniale nessuna prova emerge in tal senso, atteso che la teste moglie del , non ha chiarito quale Testimone_1 Pt_1 fosse l'oggetto urtato dall'auto condotta dal marito.
Né, è utile ai fini della sopra indicata prova, la deposizione del teste , Per_1 proprietario dell'autofficina presso la quale è stata portata l'auto, visto che lo stesso non era presente al momento del sinistro.
Inoltre, dal verbale dei Carabinieri che hanno prestato soccorso all'appellante risulta che gli stessi, tornati sull'asserito luogo del sinistro non rinvenivano alcun tronco.
In ogni caso, anche ove si ritenesse provato che l'auto ha urtato contro un tronco, presente sulla carreggiata, la Suprema Corte ha ritenuto che sia esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada per i danni patiti dal conducente di un veicolo che abbia impattato contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ( Cass. n. 27527/21).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice (
e posta correttamente a carico della parte soccombente) la stessa appare congrua, atteso il valore della causa (€. 10.000,00), come dichiarato dal in primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, in Pt_1
applicazione dei valori medi.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 623/24 r.g., rigetta l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 1713/2024 pubbl. il 03/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.4.888,00, di cui
€. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 18 febbraio 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 623/24 R.G., promossa
DA
( ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato, in Barcellona
P.G., via San Giovanni 72 , presso lo studio degli Avv.ti Corrado Correnti
( e Marilena Correnti ( ) che C.F._2 C.F._3
lo rappresentano e difendono giusta procura in atti;
- Appellante -
CONTRO in persona del Direttore Legale e Societario pro tempore Avv. CP_1
con sede in Roma Via Monzambano n. 10, Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele A. Di Grazia [C.F.:
], giusta procura in atti ed elettivamente domiciliata C.F._4
presso il suo studio sito in Catania, Via Monfalcone n. 22;
- Appellata –
Oggetto: Appello – risarcimento danni.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio chiedendone la condanna al risarcimento del danno CP_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
riportato dalla propria vettura in seguito al sinistro occorsogli in data 16.2.21, mentre percorreva la Strada Statale 417 con direzione-Caltagirone – Catania, nonché il rimborso delle spese di fermo tecnico del mezzo e di trasporto conseguenti.
A sostegno della domanda parte attrice deduceva che il 16.2.21, alle ore
18.00 circa, mentre percorreva, unitamente alla moglie, a bordo della propria vettura Mercedes 250 coupè, tg. EB214CZ il predetto tratto di strada, giunto all'altezza del C.A.R.A. di Mineo urtava un tronco di albero (o altro corpo contundente), che si trovava in mezzo alla carreggiata.
A seguito dell'urto l'attore aveva proseguito la marcia per circa due chilometri, allorché il mezzo si era fermato, segnalando l'assenza di olio;
il aveva, quindi, chiesto l'intervento dei Carabinieri di Mineo, i quali Pt_1
avevano chiamato un carro attrezzi che aveva trasportato il mezzo presso l'officina di tale prima e presso la sua residenza in seguito. Per_1
La collisione aveva provocato la rottura della coppa dell'olio, della quale il si era accorto solo dopo che la vettura si era fermata segnalando Pt_1
l'assenza di olio. si costituiva in giudizio contestando le allegazioni avversarie e CP_1
chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e prova per testi, con sentenza n. 1713/2024 pubbl. il 03/04/2024, il Tribunale di Catania rigettava la domanda con condanna del al pagamento delle spese di giudizio. Pt_1
Avverso detta sentenza, con atto ritualmente notificato in data 3/5/24, proponeva appello , deducendone l'erroneità e chiedendone Parte_1
la riforma – per le ragioni esposte in seno all'atto di appello – con l'accoglimento della domanda attorea e con il favore delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva resistendo al gravame e chiedendone l'integrale CP_1
rigetto con il favore delle spese.
All'udienza del 4/2/25, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
1) Con il proposto gravame l'appellante lamenta :
a) Violazione e/o errata applicazione dell'art. 115 cpc in relazione all'art. 2051 c.c.;
b) Violazione e falsa applicazione art. 2051, c.c. in relazione all'art. 2697
c.c.;
c) Violazione art. 92 cpc;
mancata compensazione;
eccessività delle spese liquidate per soccombenza
1.1) L'appello è infondato per i motivi che seguono.
La disponibilità di una strada o di una piazza da parte dell'ente locale proprietario, che ne regolamenta le condizioni di fruizione, integra certamente lo status di custode, determinando, di conseguenza, la soggezione dell'ente stesso al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.; alla stregua di tale disposizione, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere, soltanto, di dimostrare l'evento dannoso, nonchè il nesso di causalità rispetto alla condizione potenzialmente lesiva del manufatto (in termini Cass. civ. 7 aprile
2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre
2008, n. 28811).
Ne deriva che, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di un'anomalia della cosa stessa, tale da configurare oggettivamente un pericolo, anche a fronte del normale livello di attenzione esigibile dagli utenti del bene, è, comunque, configurabile la responsabilità del custode, salva la prova del caso fortuito che può, tuttavia, essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (in termini Cass. civ. 7 aprile 2010, n.
8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n.
28811).
Nel caso in specie, pertanto, era onere del provare l'evento dannoso e Pt_1
il nesso di causalità.
Dall'esame degli atti di causa e da quanto emerso dall'istruttoria espletata in primo grado, nessuna prova è stata fornita sulla dinamica del sinistro.
Infatti, non è stato possibile identificare l'oggetto contro il quale avrebbe urtato l'auto del , atteso che nell'atto di citazione egli asserisce:” Pt_1 Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
quando all'uscita da una semicurva, urtava un tronco d'albero (o altro corpo contundente) che si trovava in mezzo alla carreggiata”.
Anche in sede di prova testimoniale nessuna prova emerge in tal senso, atteso che la teste moglie del , non ha chiarito quale Testimone_1 Pt_1 fosse l'oggetto urtato dall'auto condotta dal marito.
Né, è utile ai fini della sopra indicata prova, la deposizione del teste , Per_1 proprietario dell'autofficina presso la quale è stata portata l'auto, visto che lo stesso non era presente al momento del sinistro.
Inoltre, dal verbale dei Carabinieri che hanno prestato soccorso all'appellante risulta che gli stessi, tornati sull'asserito luogo del sinistro non rinvenivano alcun tronco.
In ogni caso, anche ove si ritenesse provato che l'auto ha urtato contro un tronco, presente sulla carreggiata, la Suprema Corte ha ritenuto che sia esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'ente proprietario e gestore della strada per i danni patiti dal conducente di un veicolo che abbia impattato contro un grosso albero caduto sulla strada in prossimità del suo passaggio, non potendo il custode rispondere dei danni cagionati da un evento da qualificarsi oggettivamente non prevedibile come corrispondente alla normale regolarità causale nelle condizioni date dei luoghi e non tempestivamente eliminabile o segnalabile ( Cass. n. 27527/21).
Per quanto attiene alla liquidazione delle spese effettuata dal primo giudice (
e posta correttamente a carico della parte soccombente) la stessa appare congrua, atteso il valore della causa (€. 10.000,00), come dichiarato dal in primo grado, secondo i parametri di cui al D.M. 147/22, in Pt_1
applicazione dei valori medi.
2) Alla luce di quanto fin qui esposto corretta appare la sentenza appellata, che deve essere confermata.
Le spese, seguono la soccombenza;
giova osservare che la liquidazione delle spese di lite deve essere effettuata, in considerazione del valore della controversia e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, ed i relativi parametri ( medi per le fasi di studio, introduttiva e Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
decisionale e minimi per la fase di trattazione, stante la mancanza di una specifica attività istruttoria) (Cass. n. 31884/18, 19989/21).
Trattandosi di procedimento iniziato, in questo grado di appello, successivamente al 30/1/2013, sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater, del DPR 30/5/02 n. 115, introdotto dall'art. 1 comma 17, della legge 24/12/12 n. 228, per dare atto della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 623/24 r.g., rigetta l'appello proposto , avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Catania n. 1713/2024 pubbl. il 03/04/2024, che conferma;
condanna l'appellante, al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €.4.888,00, di cui
€. 1.134,00 per la fase di studio, €. 921,00 fase introduttiva, €. 922,00 fase di trattazione e €.1.911,00 fase decisionale, oltre spese generali, IVA e C.p.a., se dovuti;
dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento a carico dell'appellante, della somma di cui all'art. 13 comma 1 quater, del DPR
30/5/02, n. 115.
Così deciso nella Camera di Consiglio della seconda Sezione Civile della
Corte di Appello di Catania il giorno 18 febbraio 2025.
GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 6