Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6417 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 15095/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alessia Notaro, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c. nella causa iscritta al n. 15095/2024
r.g.a.c.
TRA
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1 con sede legale in Roma alla via A. Salandra n.18, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Condoluci – - elettivamente domici- CodiceFiscale_1 liata in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.140 presso lo studio del difensore, in virtù di procura alle liti inserita nella busta telematica (con dichiarazione ai sensi degli artt. 136, 170 e 176 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al nume- ro di fax 089724222 o all'indirizzo pec Email_1
.salerno.it).
[...] CP_1
Opponente E
in persona dell'Amministratore Delegato Controparte_2
e Legale rappresentante p.t. Ing. , con sede legale in Po- Controparte_3 migliano D'Arco (NA) alla Via Ex Aeroporto c/o Consorzio il Sole - P.IVA
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, P.IVA_2 dall'Avv. Rosa LIETO (C.F. ) e dall'Avv. Clorinda CodiceFiscale_2
ARENELLA (C.F.: ) giusta procura alle liti rilasciata su CodiceFiscale_3 foglio separato ex art. 83, 3 comma c.p.c., dal quale è estratta copia informativa per immagine autenticata ed inserita nella busta telematica contenente la presente comparsa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Eboli (SA) 84025 – alla Via Ignazio Lodato n.59 / Piazza Tito Flavio, snc. Si dichiara ai sensi dell'art. 170 c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni al se- guente indirizzo PEC: - e/o al Email_2 Email_3 seguente numero di fax: 0828 /19 99 067. Opposta
Conclusioni delle parti e ragioni della decisione
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€286,00 per spese, oltre iva e cpa come per legge;
tale credito, secondo l'assunto di parte ricorrente scaturiva dall'espletamento di attività di consulenza per la giusto contratto del 11.1.2021. Parte_1
Avverso il decreto proponeva opposizione la deducendo Parte_1
l'infondatezza della domanda, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo e pro- ponendo domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto. Si costituiva la chiedendo il rigetto della op- Controparte_2 posizione e la conferma del decreto ingiuntivo. All'esito della prima udienza di comparizione, con ordinanza resa fuori udienza questo giudice ritenuto che, in ragione delle contestazioni avanzate dall'opponente in relazione alla pretesa creditoria dell'opposta Parte_2 con riferimento anche alle condizioni Controparte_2 pattuite per il pagamento (step e stati di avanzamento del lavoro), non concedeva la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2555/2024 - R.G. n. 7879/2024 del 15.05.2024.
Considerato che
la controversia di cui si tratta ha ad oggetto un contratto d'opera che rientra tra le materie previste dall'art. 5, comma 1 e 5 bis del D. Lgs. n. 28 del 2010 per le quali è previsto il tentativo obbligatorio di mediazione e che que- sto non risulta esperito, disponeva l'introduzione della mediazione. All'udienza successiva, svoltasi in modalità cartolare, entrambe le parti, conclu- devano chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere avendo raggiunto accordo transattivo. In ragione dell'intervenuto accordo deve essere dichiarata la cessazione della ma- teria del contendere. Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassa- zione ha definito i confini. La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguo- no la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicchè viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia. Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono esse- re di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transa-ione o conciliazione). La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti so- pravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del princi- pio di economia dei mezzi processuali. Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene con- siderata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare
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sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Affinchè il processo possa concludersi per cessazione della materia del contende- re devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazio- ne della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rile- vanza giuridica delle vicende sopraggiunte La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perchè solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essen- do idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la decla- ratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni. Inoltre dovendosi procedere alla revoca del decreto ingiuntivo l'unica forma possibile per la defini- zione della causa è la sentenza. Alla stregua delle osservazioni tutte sopra esposte, l'avvenuta transazione avve- nuta successivamente alla proposizione della domanda determina la cessazione della materia del contendere, perchè è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia. Residua la questione delle spese che vanno compensate stante l'accordo interve- nuto tra le parti anche con riferimento a tale aspetto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, definitivamente pronunciando, sulla opposizione proposta, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo;
c. b. compensa le spese di lite.
Napoli, 25.6.2025 Il giudice Dott.ssa Alessia Notaro
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