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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 06/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 245/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina Vecchietti pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Pt_2 C.F._2
località Martorano, Via Ravennate n° 2176, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dianini Gaio Filippo (CF ) e Lamio Sara ( CF C.F._3
) del Foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Via Bufalini n° 38, presso lo C.F._4
studio dei suddetti difensori;
-ATTRICE nei confronti di
Cod. Fisc. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano (MI) Via Gaetano Negri n° 1, rappresentata e difesa, giusta CP_2 procura in atti, dall'Avv. Massimo Coliva (CF del Foro di Bologna, C.F._5
elettivamente domiciliata in Via Galliera n° 19 presso lo studio del suddetto difensore;
-CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. La Russa Geronimo (CF ) del Foro di Milano, elettivamente C.F._6
domiciliato in Corso Di Porta Vittoria n° 18 presso lo studio del suddetto difensore;
- TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 12 e con l'intervento volontario di
C.F.: , C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F.: C.F._7 Parte_4 C.F._8 Pt_5
C.F.: in qualità di eredi legittime di
[...] C.F._9 Parte_1
rappresentate e difese anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dianini Gaio Filippo
(CF ) e Lamio Sara ( CF ) del Foro di Forlì, C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliate in Via Bufalini n° 38, presso lo studio dei suddetti difensori;
INTERVENUTE in punto a: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 28 gennaio 2025, le terze intervenute, , , , , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 legittime eredi dell'attrice, hanno così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarate in persona del legale rapp.te Parte_6
p.t., con Sede Legale a Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, ( ) e/o il P.IVA_1 CP_3
, in persona del Sindaco protempore, con Sede a P.zza del Popolo n. 10,
[...] CP_3
P.IVA.: , responsabili, sia della causazione del sinistro occorso ad in P.IVA_2 Parte_1
data 21.06.2019 a Martorano di Cesena, Via Violone di Gattolino, che del conseguenziale sinistro
23.16.2019 alla stessa occorso durante il ricovero presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ospedale Bufalini di al primo causalmente riconducibile, dichiararle tenute e CP_3
condannarle, anche in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo di responsabilità, a risarcire a
, e figlie ed eredi legittime della compianta Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 Parte_1
tutti i danni subiti dalla madre per le causali di cui in narrativa, per
[...] Parte_1 complessivi € 319.179,76, somma aggiornata con spese sostenute a decorrere dalla iscrizione al ruolo del presente giudizio all'evento morte (luglio 2021-maggio 2023) ed epurata degli ulteriori costi preventivati a fine vita di deceduta il 09/05/2023, oltre interessi legali sulla Parte_1
somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo, o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o di giustizia, anche con riferimento alla variazione del danno risarcibile con riferimento alle tabelle di calcolo (Milano 2024) entrate in vigore durante il corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 12 Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27 gennaio 2025, la convenuta ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni Controparte_1
domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome in fondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata. In via istruttoria, la scrivente difesa insiste per l'ammissione della prova testimoniale non ammessa e richiesta con il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: Vero che unicamente il tombino contraddistinto dalla scritta , raffigurato CP_1
nelle fotografie di cui al doc. 1 comparsa , è di pertinenza di tale società? Si indicano come CP_1
testi: e presso , Via Henri Beyle Stendhal, 31 – 40128 Testimone_1 Testimone_2 CP_1
BOLOGNA. Col favore delle spese”.
Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 gennaio 2025, il terzo chiamato ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_3
reiectis, per i fatti ed i motivi descritti in atti: In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, respingere integralmente le Controparte_3 domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dagli eredi della sig.ra Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in Controparte_3
relazione ai fatti oggetto di causa, accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del Parte_1
danno accertato e provato in corso di causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all'Ente convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice e/o dai suoi eredi a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa;
In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande risarcitorie avanzate dagli eredi della sig.ra e di Parte_1
conseguente condanna in via solidale e/o parziaria delle parti convenute, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nel sinistro de quo di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la medesima a manlevare e/o tenere indenne
e/o, in subordine, rifondere in via di regresso il dal pagamento di qualsiasi Controparte_3 somma, per sorte capitale e spese, dovesse essere liquidata in favore degli attori all'esito del giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
pagina 3 di 12
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27 gennaio 2022, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno (di seguito anche “l'attrice”), conveniva in giudizio la Parte_2 società (di seguito anche “la convenuta” o ”) al fine di ottenerne la Controparte_1 CP_1 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. – ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale da lei subiti a causa del sinistro occorsole in data 21 giugno 2019, quantificati nell'importo di € 319.179,76, oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che in data 21 giugno 2019, alle ore 11:15-11:30 circa, mentre transitava in Via Violone di Gattolino, all'altezza del civico n° 125, cadeva rovinosamente al suolo a causa delle disconnessioni dell'asfalto dovute al deterioramento dello stesso intorno ai chiusini di proprietà della società convenuta.
Recatasi presso l'Ospedale Bufalini di le veniva dapprima riscontrata una “frattura esposta CP_3 delle ossa nasali con prognosi di 20 giorni” e necessario ricovero di 7 giorni presso il Reparto di
Chirurgia Maxillo-Facciale, in seguito veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di ricostruzione, riduzione e sutura della lacerazione nasale.
Aggiungeva altresì che in data 23 giugno 2019, nel corso della degenza post-operatoria, alzandosi dal letto al fine di recarsi ai servizi igienici, perdeva l'equilibrio cadendo al suolo e provocandosi un trauma cranico ed un ematoma alla nuca, oltre ad una frattura del soma vertebrale L1; pertanto, in seguito ai suddetti eventi, subiva un accelerato processo di decadimento sino alla totale perdita dell'autonomia fisica e cognitiva.
Esponeva, inoltre, che in data 4 novembre 2019 domandava richiesta risarcitoria al Controparte_3
in qualità di ente proprietario del manto stradale in oggetto, il quale, in data 7 gennaio 2020, rispondeva che: “Dalla consultazione della documentazione allegata si è potuto appurare che la causa del sinistro occorso alla SI.ra risulta una disconnessione dell'asfalto attorno ad un coperchio Parte_1 della . A norma del regolamento per l'esecuzione di scavi e ripristini su aree stradali per la CP_1 posa di sottoservizi approvato con Delibera di C.C. n. 111 del 07.03.1995 all'art. 7 l'ente autorizzato alla manomissione deve avere cura di provvedere immediatamente in caso di cedimenti in corrispondenza degli scavi effettuati essendo a suo carico il controllo sistemico delle manomissioni. Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Strada i Concessionari delle linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione”; Dunque, l'attrice pagina 4 di 12 rappresentava di aver attivato ogni iniziativa stragiudiziale inviando plurime missive di messa in mora le quali, seppur ricevute dalle controparti, rimanevano senza alcun concreto riscontro, salvo l'attivazione della procedura assicurativa, con esito tuttavia negativo;
inoltre, precisava che nel periodo di malattia aveva sostenuto, tra le altre, importanti spese mediche.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
ed invero, la convenuta sottolineava l'esclusiva responsabilità dell'attrice, in quanto la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata dalla stessa attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto;
le disconnessioni dell'asfalto erano immediatamente percepibili, l'incidente si era verificato in orario diurno e, dunque, in condizioni di piena luce ed infine l'attrice risiedeva a distanza di pochi metri dal luogo della caduta, avendo potenzialmente piena cognizione del dislivello.
Instaurata quindi la presente causa, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice
Istruttore autorizzava l'attrice alla chiamata in causa del (di seguito anche “il Controparte_3
o “il terzo chiamato”), il quale, costituitosi tempestivamente, chiedeva, in via principale, il CP_3
rigetto integrale delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, domandava, nell'ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso, di accertare e dichiarare il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del sinistro de quo e, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento integrale delle domande risarcitorie dell'attrice, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nell'occorso dannoso.
In data 9 maggio 2023 l'attrice decedeva;
pertanto, si costituivano, in qualità di eredi, , Parte_2
, e (“le intervenute”). Parte_3 Parte_4 Parte_5
La causa veniva istruita tramite prova orale e all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio
2025, della quale veniva disposta la trattazione in modalità cartolare, con sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. La causa veniva quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) per il deposito degli scritti conclusionali.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande formulate dall'attrice, occorre ora esaminare il merito della questione.
Orbene, sul punto preme precisare quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia con le sentenze nn° 2480 e 2481 del 2018, attraverso le quali sono stati affermati i seguenti principi di diritto, stabilizzatisi nella giurisprudenza della terza Sezione per effetto della pagina 5 di 12 pronuncia della Cass. n° 2477/2018: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella
e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art.
1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Alla luce di tali principi deve pertanto evidenziarsi il carattere oggettivo e non presunto della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., essendo sufficiente per la sua configurazione la prova – da offrire a cura dell'attore – del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
al contrario, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo, e della regolarità o adeguatezza causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Ulteriormente, deve sottolinearsi che “l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno
pagina 6 di 12 sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana” (cfr. Cass. nn°
987/1972, 10649/2004, 4480/2001, 2331/2001 e 21977/2022). In conseguenza di ciò deve riconoscersi che “è irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre i danni” (cfr. Cass. nn° 6121/1999 e 21977/2022).
Giova inoltre aggiungere – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”; invero, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede (caso senz'altro assimilabile a quello di specie), aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime (così di recente Cass. Civ. sez. III, 23 maggio 2023 n° 14228; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 20 luglio 2023 n° 21675, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”, e Cass. Civ. sez. III, 24 gennaio 2024 n°
2376, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Tanto premesso, occorre precisare che il concetto di custodia postula l'immediata disponibilità del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta dunque di un potere di fatto sulla cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa;
pertanto, colui al quale si imputa tale responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche.
I suddetti principi si applicano anche quando il custode sia una pubblica amministrazione;
ed invero,
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024,
n°12988).
pagina 7 di 12 Traslando quanto sopra al caso di specie, si ritiene che titolare di tale posizione sia quindi il in CP_3
quanto spetta a tale ente il controllo circa le modalità di manutenzione stradale;
è però pur vero che, la società , in virtù della delibera comunale n° 111 del 1995 (doc. n° 21 di parte attrice e doc. n° CP_1
2 di parte convenuta), risulta essere “l'ente contrattualmente tenuto alla manutenzione dei coperchi/tombini afferenti ai sottoservizi, nonché dei relativi ammaloramenti, cedimenti e dislivelli dell'asfalto”, tuttavia questo pare incidere nei soli rapporti interni fra le parti contrattualmente vincolate, e non nei rapporti con i terzi estranei al vincolo in questione, nei confronti dei quali la responsabilità del sussiste. Infatti, la responsabilità del ex art. 2051 c.c., ha carattere CP_3 CP_3
obiettivo e postula il solo rapporto di custodia (oltre che il nesso di causalità), prescindendo da considerazioni di stampo soggettivo, e non può pertanto dirsi esclusa nell'ipotesi di affidamento ad altre ditte di lavori di manutenzione, conservazione o altro.
Del resto, anche , in quanto ente contrattualmente tenuto alla manutezione, non può dirsi CP_1
estranea ai fatti, potendosi configurare una responsabilità di quest'ultima nei confronti del terzo danneggiato, seppure non ex art. 2051 c.c., tuttavia ex art. 2043 c.c., e dunque per colpa. Infatti, il bordo cementizio dei detti tombini costituisce pertinenza ed estensione degli stessi, considerato che non può esserci posa di una tombinatura senza livellamento e finitura dell'area circostante.
Nei rapporti con i terzi, si apprezza dunque, nel caso di specie, la possibile configurabilità di una corresponsabilità solidale, seppure a diverso titolo, della convenuta e del terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., ferma necessitata la prova dei presupposti di detta responsabilità secondo i diversi titoli coinvolti.
Tanto premesso, occorre evidenziare, come sopraccennato, che spetta all'attrice – ai sensi dell'art. 2051
c.c. - provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la res sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Tribunale Torre Annunziata sez. II, 09/04/2024, n°1047); del resto, sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., spetta alla attrice anche la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) oltre che del citato nesso di causalità.
La Suprema Corte è già intervenuta in materia, stabilendo (per un'ipotesi simile a quella di specie) che, laddove si accerti che il tombino fosse rialzato in maniera quasi impercettibile all'occhio umano è più probabile che si verifichi la caduta, al contrario, laddove il dislivello risulti maggiormente pronunciato,
pagina 8 di 12 essendo quindi visibile, potrebbe rilevarsi la colpa del danneggiato, che escluderebbe la responsabilità dell'ente o, quantomeno, la diminuirebbe (Cass. Civ. Sent. n° 31702/2022).
In primo luogo, occorre distinguere l'invisibilità dall'imprevedibilità; ed invero, trattasi d'invisibilità laddove il dislivello sia talmente sottile da risultare impercettibile, trattasi d'imprevedibilità laddove il pedone, secondo la comune diligenza, non può e non deve aspettarsi insidie lungo il percorso.
Nel caso di specie, sono state prodotte in atti fotografie dei luoghi oggetto di causa (doc.
2.1 e 2.2 fascicolo parte attrice, doc. 1 fascicolo , ); sono stati inoltre sentiti dei testi. CP_1
In ordine ai fatti di causa, il teste sentito alla udienza del 4 luglio 2024, ha riferito che Testimone_3
“Cap. 1) sì è vero, ero sul balcone e ho visto tutto;
la signora tornava dopo avere portato via i rifiuti e
l'ho vista cadere probabilmente inciampando: ci sono due tombini è caduta con il viso sopra il secondo tombino (il primo è il tombino ) Cap. 2) sì è vero riconosco le foto;
nella foto 2.1. ci CP_1 sono anche io, si vedono le mie ciabatte”; il teste in questione pare essere anche l'unico ad avere in effetti assistito ai fatti. Il teste, udito alla udienza del 7.11.2024, sig. ha infatti Testimone_4 dichiarato che “…io sono passato in auto e ho visto la sig.ra a terra che cercava di rialzarsi Pt_1
senza riuscirci e mi sono fermato per assisterla, non ho visto la caduta, quando sono arrivato la sig.ra era già a terra. La sig.ra cercava di alzarsi ma io le dissi di non muoversi perché aveva una profonda ferita al volto e dunque di aspettare il 118. Io ho chiamato il 118. La sig.ra si trovava stesa su un fianco cercando di alzarsi proprio sopra ad un pozzetto situato sul marciapiedi, ce ne era più di uno lei era stesa sull'ultimo pozzetto guardando verso casa della sig.ra. Preciso che in quel momento ho pensato a tranquillizzare la sig.ra che sanguinava dal viso, la sig.ra diceva di avere inciampato ma non ho verificato su cosa;
non ricordo se il pozzetto presentasse disconnessioni”.
Sui fatti di causa, è bene precisare che il soddisfacimento dell'onere della prova in ordine al nesso di causalità presuppone che la dinamica del sinistro sia provata in modo inequivoco e chiaro, e che sia acclarato che il fatto dannoso sia derivato dalla cosa in custodia, e non da altra causa (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024); nel caso di specie, detta prova non appare raggiunta;
le circostanze che condussero alla caduta della attrice, invero, non risultano compiutamente chiarite alla luce della prova per testi, se si consideri che il teste ha dichiarato di non avere Testimone_4
assistito alla caduta, mentre il teste pur dichiarando di avere visto tutto dal balcone, ha Testimone_3
precisato di avere visto la sig.ra cadere “probabilmente inciampando”: pertanto, neppure il teste diretto ha avuto piena contezza della effettiva dinamica del sinistro né ha saputo indicare con certezza se la caduta fosse dipesa o meno dall'avere intercettato l'attrice, camminando per strada, le denunciate disconnessioni ovvero da altra causa;
si rammenta a tal proposito che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale spetta alla parte che agisce.
pagina 9 di 12 Sotto un secondo profilo, dalla visione delle fotografie dei luoghi accluse in atti, e confermate dai testi, emerge che le disconnessioni in questione, quand'anche ritenute motivo della caduta, non fossero connotate da insidiosità tale da atteggiarsi quale ostacolo imprevedibile ed inevitabile;
esse risultano, in particolare in orario estivo diurno (tenendo conto della data e ora del sinistro), perfettamente visibili e non occulte e dunque prevedibili ed evitabili, se si fossero azionate quelle condotte di ordinaria prudenza che devono ritenersi azionabili in adempimento ai generali doveri di solidarietà e autoresponsabilità, il tutto come precisato dalla giurisprudenza di legittimità più sopra riportata. Del resto, appare presumibile che l'attrice ben conoscesse la zona, abitando a pochi metri di distanza (circa
30 metri) e percorrendola quotidianamente a piedi;
dunque, poteva sapere che il tombino presentasse una situazione di degrado non grave, ma comunque presente;
inoltre, nessuna informazioni è emersa dall'istruttoria in ordine ad ulteriori particolari, rilevanti ai fini della prova del nesso causale e delle modalità del sinistro stesso, quali se l'attrice indossasse scarpe adeguate, se avesse un'adeguata andatura, se fosse inciampata effettivamente su una sconnessione o semplicemente su sé stessa. Si evidenzi altresì l'ora mattutina (11:15-11:30) e, dunque, le condizioni di piena luce, oltre l'assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale.
Invero, giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “se l'anomalia non è rilevante, il rischio non è percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico;
se l'anomalia è ben visibile, vuol dire che è rilevante, e dunque il rischio è percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata” (Cass. Civ. Sent. n° 31702 del
26.10.2022), apparendo ben più pregnanti i doveri di attenzione ed autoconservazione dell'utente della strada in presenza di un ostacolo non imprevedibile e non inevitabile, potendosi ben presumere, nel caso ed in assenza di prova contraria, una corresponsabilità, nella fattispecie del tutto prevalente ed assorbente, della stessa danneggiata. Ancora, nella giurisprudenza di merito, si è evidenziato che,
“accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità/inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente” (cfr. Tribunale di Forlì, 23 novembre 2022 n° 1009, e Tribunale di Milano sez. X, 6 luglio 2021 n° 5886).
pagina 10 di 12 Ciò posto, si ritengono non sussistenti i presupposti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in considerazione:
1) della mancata effettiva prova della dinamica dei fatti e della sussistenza di un collegamento obiettivo fra la presunta insidia e la caduta, avvenuta per causa non chiarita con certezza;
2) della mancata prova della imprevedibilità ed inevitabilità dell'ostacolo che avrebbe causato la caduta;
3) della mancata prova, della adozione, da parte dell'attrice, di tutte le cautele necessarie e attendibili ai fini di evitare il sinistro tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro avvenne.
Il difetto della prova del nesso causale incide, analogamente, anche in ordine alla affermazione di responsabilità sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c., di cui la prova del nesso causale costituisce del pari presupposto indefettibile. Da ultimo, preme evidenziare che l'eventuale emenda dello stato dei luoghi da parte di , successivamente al sinistro (che sarebbe emersa dalla audizione dei testi), CP_1
non può assurgere a valore confessorio, posto che la confessione giudiziale o stragiudiziale, che deve provenire dalla parte e non da terzi, secondo la nozione di cui all'art. 2730 cod. civ., deve altresì avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni, giudizi, ovvero valutazioni che appartengono alla sfera di cognizione del giudice (cfr., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6059 del 16/06/1990); inoltre, ed in ogni caso, quello che rileva nella fattispecie è lo stato dei luoghi al momento del sinistro, e non successivamente.
In difetto della prova del nesso causale, con riferimento alla prima caduta, ogni questione relativa alla seconda caduta appare assorbita e non costituisce oggetto di trattazione.
Tanto chiarito, le domande svolte dall'attrice, e dalle eredi successivamente intervenute, appaiono infondate e devono essere respinte.
Posto che la decisione è dipesa essenzialmente dalla trattazione delle questioni afferenti all'imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., le spese di lite, che vanno poste a carico delle attrici intervenute in solido fra di loro, in quanto soccombenti, possono essere liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di scaglione applicabile in forza del valore della domanda, ex
DM 55 del 2014.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n° 245 del 2022, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pagina 11 di 12 1. rigetta le domande tutte avanzate da Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di nei confronti della convenuta Parte_5 Parte_1 Controparte_1
e del terzo chiamato
[...] Controparte_3
2. condanna quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla integrale refusione a favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
3. condanna quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla integrale refusione a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_3
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, __6 giugno 2025__ Il Giudice
dott.ssa Vecchietti Valentina
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLÌ in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Valentina Vecchietti pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 245 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022 promossa da:
, Cod. Fisc. , nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], in persona dell'amministratore di sostegno
[...]
Cod. Fisc. , nata a [...] il [...] ed ivi residente in Pt_2 C.F._2
località Martorano, Via Ravennate n° 2176, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dianini Gaio Filippo (CF ) e Lamio Sara ( CF C.F._3
) del Foro di Forlì, elettivamente domiciliata in Via Bufalini n° 38, presso lo C.F._4
studio dei suddetti difensori;
-ATTRICE nei confronti di
Cod. Fisc. , in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
con sede legale in Milano (MI) Via Gaetano Negri n° 1, rappresentata e difesa, giusta CP_2 procura in atti, dall'Avv. Massimo Coliva (CF del Foro di Bologna, C.F._5
elettivamente domiciliata in Via Galliera n° 19 presso lo studio del suddetto difensore;
-CONVENUTA
e con la chiamata in causa di
, Cod. Fisc. , rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Controparte_3 P.IVA_2 dall'Avv. La Russa Geronimo (CF ) del Foro di Milano, elettivamente C.F._6
domiciliato in Corso Di Porta Vittoria n° 18 presso lo studio del suddetto difensore;
- TERZO CHIAMATO
pagina 1 di 12 e con l'intervento volontario di
C.F.: , C.F. Parte_2 C.F._2 Parte_3
C.F.: C.F._7 Parte_4 C.F._8 Pt_5
C.F.: in qualità di eredi legittime di
[...] C.F._9 Parte_1
rappresentate e difese anche disgiuntamente, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Dianini Gaio Filippo
(CF ) e Lamio Sara ( CF ) del Foro di Forlì, C.F._3 C.F._4
elettivamente domiciliate in Via Bufalini n° 38, presso lo studio dei suddetti difensori;
INTERVENUTE in punto a: Responsabilità ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
CONCLUSIONI
Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 28 gennaio 2025, le terze intervenute, , , , , in qualità di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 legittime eredi dell'attrice, hanno così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito, dichiarate in persona del legale rapp.te Parte_6
p.t., con Sede Legale a Milano (MI), Via Gaetano Negri n. 1, ( ) e/o il P.IVA_1 CP_3
, in persona del Sindaco protempore, con Sede a P.zza del Popolo n. 10,
[...] CP_3
P.IVA.: , responsabili, sia della causazione del sinistro occorso ad in P.IVA_2 Parte_1
data 21.06.2019 a Martorano di Cesena, Via Violone di Gattolino, che del conseguenziale sinistro
23.16.2019 alla stessa occorso durante il ricovero presso il Reparto di Chirurgia Maxillo-Facciale dell'Ospedale Bufalini di al primo causalmente riconducibile, dichiararle tenute e CP_3
condannarle, anche in solido tra loro ed ognuno per il proprio titolo di responsabilità, a risarcire a
, e figlie ed eredi legittime della compianta Pt_2 Pt_3 Pt_5 Parte_4 Parte_1
tutti i danni subiti dalla madre per le causali di cui in narrativa, per
[...] Parte_1 complessivi € 319.179,76, somma aggiornata con spese sostenute a decorrere dalla iscrizione al ruolo del presente giudizio all'evento morte (luglio 2021-maggio 2023) ed epurata degli ulteriori costi preventivati a fine vita di deceduta il 09/05/2023, oltre interessi legali sulla Parte_1
somma rivalutata dal giorno del sinistro al saldo effettivo, o in quella diversa somma, maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa e/o di giustizia, anche con riferimento alla variazione del danno risarcibile con riferimento alle tabelle di calcolo (Milano 2024) entrate in vigore durante il corso del giudizio. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge”.
pagina 2 di 12 Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 27 gennaio 2025, la convenuta ha così concluso: “Voglia l'ill.mo Tribunale adito, rigettare ogni Controparte_1
domanda svolta nei confronti della conchiudente siccome in fondata in fatto e in diritto e in ogni caso indimostrata. In via istruttoria, la scrivente difesa insiste per l'ammissione della prova testimoniale non ammessa e richiesta con il deposito della seconda memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.: Vero che unicamente il tombino contraddistinto dalla scritta , raffigurato CP_1
nelle fotografie di cui al doc. 1 comparsa , è di pertinenza di tale società? Si indicano come CP_1
testi: e presso , Via Henri Beyle Stendhal, 31 – 40128 Testimone_1 Testimone_2 CP_1
BOLOGNA. Col favore delle spese”.
Con “Note di trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c. depositate in data 20 gennaio 2025, il terzo chiamato ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_3
reiectis, per i fatti ed i motivi descritti in atti: In via principale, nel merito: previo accertamento, per i motivi esposti in narrativa, dell'assenza di qualsivoglia responsabilità, a qualsiasi titolo dedotta, in capo al in relazione ai fatti oggetto di causa, respingere integralmente le Controparte_3 domande risarcitorie avanzate nei confronti di quest'ultimo dagli eredi della sig.ra Parte_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto. In via subordinata, nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo al in Controparte_3
relazione ai fatti oggetto di causa, accertare e dichiarare il prevalente concorso colposo della sig.ra nella causazione del sinistro de quo, e per l'effetto, procedersi alla liquidazione del Parte_1
danno accertato e provato in corso di causa in misura proporzionale alla quota di responsabilità parziaria ritenuta sussistente in capo all'Ente convenuto e previa detrazione delle somme eventualmente già percepite dall'attrice e/o dai suoi eredi a titolo di indennizzo assicurativo a seguito del sinistro oggetto di causa;
In ogni caso: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, ancorché parziale, delle domande risarcitorie avanzate dagli eredi della sig.ra e di Parte_1
conseguente condanna in via solidale e/o parziaria delle parti convenute, accertare e dichiarare
l'esclusiva responsabilità nel sinistro de quo di in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, e per l'effetto condannare la medesima a manlevare e/o tenere indenne
e/o, in subordine, rifondere in via di regresso il dal pagamento di qualsiasi Controparte_3 somma, per sorte capitale e spese, dovesse essere liquidata in favore degli attori all'esito del giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre accessori e rimborso forfettario 15% come per legge”.
pagina 3 di 12
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 27 gennaio 2022, in persona Parte_1 dell'amministratrice di sostegno (di seguito anche “l'attrice”), conveniva in giudizio la Parte_2 società (di seguito anche “la convenuta” o ”) al fine di ottenerne la Controparte_1 CP_1 condanna ai sensi dell'art. 2051 c.c. – ovvero in subordine ai sensi dell'art. 2043 c.c. – al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniale da lei subiti a causa del sinistro occorsole in data 21 giugno 2019, quantificati nell'importo di € 319.179,76, oltre rivalutazione e maggior danno dal dì del dovuto al saldo.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva che in data 21 giugno 2019, alle ore 11:15-11:30 circa, mentre transitava in Via Violone di Gattolino, all'altezza del civico n° 125, cadeva rovinosamente al suolo a causa delle disconnessioni dell'asfalto dovute al deterioramento dello stesso intorno ai chiusini di proprietà della società convenuta.
Recatasi presso l'Ospedale Bufalini di le veniva dapprima riscontrata una “frattura esposta CP_3 delle ossa nasali con prognosi di 20 giorni” e necessario ricovero di 7 giorni presso il Reparto di
Chirurgia Maxillo-Facciale, in seguito veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di ricostruzione, riduzione e sutura della lacerazione nasale.
Aggiungeva altresì che in data 23 giugno 2019, nel corso della degenza post-operatoria, alzandosi dal letto al fine di recarsi ai servizi igienici, perdeva l'equilibrio cadendo al suolo e provocandosi un trauma cranico ed un ematoma alla nuca, oltre ad una frattura del soma vertebrale L1; pertanto, in seguito ai suddetti eventi, subiva un accelerato processo di decadimento sino alla totale perdita dell'autonomia fisica e cognitiva.
Esponeva, inoltre, che in data 4 novembre 2019 domandava richiesta risarcitoria al Controparte_3
in qualità di ente proprietario del manto stradale in oggetto, il quale, in data 7 gennaio 2020, rispondeva che: “Dalla consultazione della documentazione allegata si è potuto appurare che la causa del sinistro occorso alla SI.ra risulta una disconnessione dell'asfalto attorno ad un coperchio Parte_1 della . A norma del regolamento per l'esecuzione di scavi e ripristini su aree stradali per la CP_1 posa di sottoservizi approvato con Delibera di C.C. n. 111 del 07.03.1995 all'art. 7 l'ente autorizzato alla manomissione deve avere cura di provvedere immediatamente in caso di cedimenti in corrispondenza degli scavi effettuati essendo a suo carico il controllo sistemico delle manomissioni. Ai sensi dell'art. 28 del Codice della Strada i Concessionari delle linee elettriche e telefoniche, sia aeree che sotterranee, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione”; Dunque, l'attrice pagina 4 di 12 rappresentava di aver attivato ogni iniziativa stragiudiziale inviando plurime missive di messa in mora le quali, seppur ricevute dalle controparti, rimanevano senza alcun concreto riscontro, salvo l'attivazione della procedura assicurativa, con esito tuttavia negativo;
inoltre, precisava che nel periodo di malattia aveva sostenuto, tra le altre, importanti spese mediche.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , chiedendo il rigetto della domanda attorea, in CP_1
quanto infondata in fatto e in diritto, ritenendo la propria condotta del tutto scevra da censure;
ed invero, la convenuta sottolineava l'esclusiva responsabilità dell'attrice, in quanto la situazione di possibile danno era suscettibile di essere prevista e superata dalla stessa attraverso l'adozione delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze del caso concreto;
le disconnessioni dell'asfalto erano immediatamente percepibili, l'incidente si era verificato in orario diurno e, dunque, in condizioni di piena luce ed infine l'attrice risiedeva a distanza di pochi metri dal luogo della caduta, avendo potenzialmente piena cognizione del dislivello.
Instaurata quindi la presente causa, nel corso della prima udienza di comparizione delle parti, il Giudice
Istruttore autorizzava l'attrice alla chiamata in causa del (di seguito anche “il Controparte_3
o “il terzo chiamato”), il quale, costituitosi tempestivamente, chiedeva, in via principale, il CP_3
rigetto integrale delle domande attoree, in quanto infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata, domandava, nell'ipotesi di accertamento di una qualsivoglia responsabilità in capo allo stesso, di accertare e dichiarare il concorso colposo ex art. 1227 c.c. dell'attrice nella causazione del sinistro de quo e, in ulteriore subordine, in caso di accoglimento integrale delle domande risarcitorie dell'attrice, di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta nell'occorso dannoso.
In data 9 maggio 2023 l'attrice decedeva;
pertanto, si costituivano, in qualità di eredi, , Parte_2
, e (“le intervenute”). Parte_3 Parte_4 Parte_5
La causa veniva istruita tramite prova orale e all'esito dell'udienza del 7 novembre 2024 veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 gennaio
2025, della quale veniva disposta la trattazione in modalità cartolare, con sostituzione dell'udienza ex art. 189 c.p.c. con il deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. La causa veniva quindi assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) per il deposito degli scritti conclusionali.
Così brevemente ricostruiti i fatti di causa e lo svolgimento del giudizio in funzione del vaglio delle domande formulate dall'attrice, occorre ora esaminare il merito della questione.
Orbene, sul punto preme precisare quanto statuito dalla Suprema Corte in tema di responsabilità da cosa in custodia con le sentenze nn° 2480 e 2481 del 2018, attraverso le quali sono stati affermati i seguenti principi di diritto, stabilizzatisi nella giurisprudenza della terza Sezione per effetto della pagina 5 di 12 pronuncia della Cass. n° 2477/2018: “a) l'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno
o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 c.c., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella
e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, rappresentato da fatto naturale o del terzo, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art.
1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale”.
Alla luce di tali principi deve pertanto evidenziarsi il carattere oggettivo e non presunto della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., essendo sufficiente per la sua configurazione la prova – da offrire a cura dell'attore – del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno subito;
al contrario, sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo, e della regolarità o adeguatezza causale, senza che assuma alcuna rilevanza la diligenza o meno del custode. Ulteriormente, deve sottolinearsi che “l'art. 2051 c.c. trova applicazione sia quando il danno
pagina 6 di 12 sia stato arrecato dalla cosa in virtù del suo intrinseco dinamismo, sia quando sia stato arrecato dalla cosa in conseguenza dell'agente dannoso in essa fatto insorgere dalla condotta umana” (cfr. Cass. nn°
987/1972, 10649/2004, 4480/2001, 2331/2001 e 21977/2022). In conseguenza di ciò deve riconoscersi che “è irrilevante, al fine di escludere la responsabilità ex art. 2051 cod. civ., che il processo dannoso sia stato provocato da elementi esterni, quando la cosa sia obiettivamente suscettibile di produrre i danni” (cfr. Cass. nn° 6121/1999 e 21977/2022).
Giova inoltre aggiungere – per quanto maggiormente rileva ai presenti fini – che “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”; invero, la giurisprudenza di legittimità, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede (caso senz'altro assimilabile a quello di specie), aveva ascritto interamente allo stesso la causazione dell'evento sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime (così di recente Cass. Civ. sez. III, 23 maggio 2023 n° 14228; si vedano altresì in senso conforme Cass. Civ. sez. III, 20 luglio 2023 n° 21675, secondo cui “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., la condotta imprudente del danneggiato è suscettibile di escludere il nesso causale tra la cosa e l'evento, pur in presenza di un contegno soggettivamente colposo del gestore, che non ne abbia neutralizzato o contenuto la pericolosità intrinseca”, e Cass. Civ. sez. III, 24 gennaio 2024 n°
2376, secondo cui “in tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile”).
Tanto premesso, occorre precisare che il concetto di custodia postula l'immediata disponibilità del bene ed il potere di controllo circa le modalità d'uso e di conservazione di esso. Si tratta dunque di un potere di fatto sulla cosa, essendo sufficiente che il soggetto abbia l'effettiva padronanza e disponibilità della stessa;
pertanto, colui al quale si imputa tale responsabilità deve essere in grado di esplicare un potere di sorveglianza sulla res, di modificarne lo stato e di escludere che altri vi apportino modifiche.
I suddetti principi si applicano anche quando il custode sia una pubblica amministrazione;
ed invero,
“l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ex art. 2051 c.c., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa” (Cassazione civile sez. III, 13/05/2024,
n°12988).
pagina 7 di 12 Traslando quanto sopra al caso di specie, si ritiene che titolare di tale posizione sia quindi il in CP_3
quanto spetta a tale ente il controllo circa le modalità di manutenzione stradale;
è però pur vero che, la società , in virtù della delibera comunale n° 111 del 1995 (doc. n° 21 di parte attrice e doc. n° CP_1
2 di parte convenuta), risulta essere “l'ente contrattualmente tenuto alla manutenzione dei coperchi/tombini afferenti ai sottoservizi, nonché dei relativi ammaloramenti, cedimenti e dislivelli dell'asfalto”, tuttavia questo pare incidere nei soli rapporti interni fra le parti contrattualmente vincolate, e non nei rapporti con i terzi estranei al vincolo in questione, nei confronti dei quali la responsabilità del sussiste. Infatti, la responsabilità del ex art. 2051 c.c., ha carattere CP_3 CP_3
obiettivo e postula il solo rapporto di custodia (oltre che il nesso di causalità), prescindendo da considerazioni di stampo soggettivo, e non può pertanto dirsi esclusa nell'ipotesi di affidamento ad altre ditte di lavori di manutenzione, conservazione o altro.
Del resto, anche , in quanto ente contrattualmente tenuto alla manutezione, non può dirsi CP_1
estranea ai fatti, potendosi configurare una responsabilità di quest'ultima nei confronti del terzo danneggiato, seppure non ex art. 2051 c.c., tuttavia ex art. 2043 c.c., e dunque per colpa. Infatti, il bordo cementizio dei detti tombini costituisce pertinenza ed estensione degli stessi, considerato che non può esserci posa di una tombinatura senza livellamento e finitura dell'area circostante.
Nei rapporti con i terzi, si apprezza dunque, nel caso di specie, la possibile configurabilità di una corresponsabilità solidale, seppure a diverso titolo, della convenuta e del terzo chiamato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2055 c.c., ferma necessitata la prova dei presupposti di detta responsabilità secondo i diversi titoli coinvolti.
Tanto premesso, occorre evidenziare, come sopraccennato, che spetta all'attrice – ai sensi dell'art. 2051
c.c. - provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la res sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (Tribunale Torre Annunziata sez. II, 09/04/2024, n°1047); del resto, sotto il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., spetta alla attrice anche la prova dell'elemento soggettivo (dolo o colpa) oltre che del citato nesso di causalità.
La Suprema Corte è già intervenuta in materia, stabilendo (per un'ipotesi simile a quella di specie) che, laddove si accerti che il tombino fosse rialzato in maniera quasi impercettibile all'occhio umano è più probabile che si verifichi la caduta, al contrario, laddove il dislivello risulti maggiormente pronunciato,
pagina 8 di 12 essendo quindi visibile, potrebbe rilevarsi la colpa del danneggiato, che escluderebbe la responsabilità dell'ente o, quantomeno, la diminuirebbe (Cass. Civ. Sent. n° 31702/2022).
In primo luogo, occorre distinguere l'invisibilità dall'imprevedibilità; ed invero, trattasi d'invisibilità laddove il dislivello sia talmente sottile da risultare impercettibile, trattasi d'imprevedibilità laddove il pedone, secondo la comune diligenza, non può e non deve aspettarsi insidie lungo il percorso.
Nel caso di specie, sono state prodotte in atti fotografie dei luoghi oggetto di causa (doc.
2.1 e 2.2 fascicolo parte attrice, doc. 1 fascicolo , ); sono stati inoltre sentiti dei testi. CP_1
In ordine ai fatti di causa, il teste sentito alla udienza del 4 luglio 2024, ha riferito che Testimone_3
“Cap. 1) sì è vero, ero sul balcone e ho visto tutto;
la signora tornava dopo avere portato via i rifiuti e
l'ho vista cadere probabilmente inciampando: ci sono due tombini è caduta con il viso sopra il secondo tombino (il primo è il tombino ) Cap. 2) sì è vero riconosco le foto;
nella foto 2.1. ci CP_1 sono anche io, si vedono le mie ciabatte”; il teste in questione pare essere anche l'unico ad avere in effetti assistito ai fatti. Il teste, udito alla udienza del 7.11.2024, sig. ha infatti Testimone_4 dichiarato che “…io sono passato in auto e ho visto la sig.ra a terra che cercava di rialzarsi Pt_1
senza riuscirci e mi sono fermato per assisterla, non ho visto la caduta, quando sono arrivato la sig.ra era già a terra. La sig.ra cercava di alzarsi ma io le dissi di non muoversi perché aveva una profonda ferita al volto e dunque di aspettare il 118. Io ho chiamato il 118. La sig.ra si trovava stesa su un fianco cercando di alzarsi proprio sopra ad un pozzetto situato sul marciapiedi, ce ne era più di uno lei era stesa sull'ultimo pozzetto guardando verso casa della sig.ra. Preciso che in quel momento ho pensato a tranquillizzare la sig.ra che sanguinava dal viso, la sig.ra diceva di avere inciampato ma non ho verificato su cosa;
non ricordo se il pozzetto presentasse disconnessioni”.
Sui fatti di causa, è bene precisare che il soddisfacimento dell'onere della prova in ordine al nesso di causalità presuppone che la dinamica del sinistro sia provata in modo inequivoco e chiaro, e che sia acclarato che il fatto dannoso sia derivato dalla cosa in custodia, e non da altra causa (cfr. Cass. Civ.,
Sez. 3 - , Ordinanza n. 18518 del 08/07/2024); nel caso di specie, detta prova non appare raggiunta;
le circostanze che condussero alla caduta della attrice, invero, non risultano compiutamente chiarite alla luce della prova per testi, se si consideri che il teste ha dichiarato di non avere Testimone_4
assistito alla caduta, mentre il teste pur dichiarando di avere visto tutto dal balcone, ha Testimone_3
precisato di avere visto la sig.ra cadere “probabilmente inciampando”: pertanto, neppure il teste diretto ha avuto piena contezza della effettiva dinamica del sinistro né ha saputo indicare con certezza se la caduta fosse dipesa o meno dall'avere intercettato l'attrice, camminando per strada, le denunciate disconnessioni ovvero da altra causa;
si rammenta a tal proposito che l'onere della prova in ordine alla sussistenza del nesso causale spetta alla parte che agisce.
pagina 9 di 12 Sotto un secondo profilo, dalla visione delle fotografie dei luoghi accluse in atti, e confermate dai testi, emerge che le disconnessioni in questione, quand'anche ritenute motivo della caduta, non fossero connotate da insidiosità tale da atteggiarsi quale ostacolo imprevedibile ed inevitabile;
esse risultano, in particolare in orario estivo diurno (tenendo conto della data e ora del sinistro), perfettamente visibili e non occulte e dunque prevedibili ed evitabili, se si fossero azionate quelle condotte di ordinaria prudenza che devono ritenersi azionabili in adempimento ai generali doveri di solidarietà e autoresponsabilità, il tutto come precisato dalla giurisprudenza di legittimità più sopra riportata. Del resto, appare presumibile che l'attrice ben conoscesse la zona, abitando a pochi metri di distanza (circa
30 metri) e percorrendola quotidianamente a piedi;
dunque, poteva sapere che il tombino presentasse una situazione di degrado non grave, ma comunque presente;
inoltre, nessuna informazioni è emersa dall'istruttoria in ordine ad ulteriori particolari, rilevanti ai fini della prova del nesso causale e delle modalità del sinistro stesso, quali se l'attrice indossasse scarpe adeguate, se avesse un'adeguata andatura, se fosse inciampata effettivamente su una sconnessione o semplicemente su sé stessa. Si evidenzi altresì l'ora mattutina (11:15-11:30) e, dunque, le condizioni di piena luce, oltre l'assenza di particolari condizioni atmosferiche idonee a rendere scivolosa o difficilmente percorribile la pavimentazione stradale.
Invero, giurisprudenza di legittimità ha stabilito che: “se l'anomalia non è rilevante, il rischio non è percepibile e allora la condotta colposa della danneggiata non dovrebbe rilevare sul piano eziologico;
se l'anomalia è ben visibile, vuol dire che è rilevante, e dunque il rischio è percepibile, da cui la rilevanza causale della condotta colposa della danneggiata” (Cass. Civ. Sent. n° 31702 del
26.10.2022), apparendo ben più pregnanti i doveri di attenzione ed autoconservazione dell'utente della strada in presenza di un ostacolo non imprevedibile e non inevitabile, potendosi ben presumere, nel caso ed in assenza di prova contraria, una corresponsabilità, nella fattispecie del tutto prevalente ed assorbente, della stessa danneggiata. Ancora, nella giurisprudenza di merito, si è evidenziato che,
“accertato il carattere colposo della condotta tenuta dal danneggiato e l'imprevedibilità/inevitabilità di tale condotta da parte del custode, si assiste ad un'interruzione del nesso causale tra cosa in custodia ed evento dannoso: l'iniziale (apparente) riconducibilità dell'evento alla cosa in custodia provata (già) dal danneggiato, qualora venga successivamente provato dal custode il caso fortuito, regredisce a mera occasione o “teatro” della vicenda produttiva di danno, atteso che la condotta colposa del danneggiato assume efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente” (cfr. Tribunale di Forlì, 23 novembre 2022 n° 1009, e Tribunale di Milano sez. X, 6 luglio 2021 n° 5886).
pagina 10 di 12 Ciò posto, si ritengono non sussistenti i presupposti della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., in considerazione:
1) della mancata effettiva prova della dinamica dei fatti e della sussistenza di un collegamento obiettivo fra la presunta insidia e la caduta, avvenuta per causa non chiarita con certezza;
2) della mancata prova della imprevedibilità ed inevitabilità dell'ostacolo che avrebbe causato la caduta;
3) della mancata prova, della adozione, da parte dell'attrice, di tutte le cautele necessarie e attendibili ai fini di evitare il sinistro tenendo conto delle circostanze di tempo e di luogo in cui il sinistro avvenne.
Il difetto della prova del nesso causale incide, analogamente, anche in ordine alla affermazione di responsabilità sotto il profilo di cui all'art. 2043 c.c., di cui la prova del nesso causale costituisce del pari presupposto indefettibile. Da ultimo, preme evidenziare che l'eventuale emenda dello stato dei luoghi da parte di , successivamente al sinistro (che sarebbe emersa dalla audizione dei testi), CP_1
non può assurgere a valore confessorio, posto che la confessione giudiziale o stragiudiziale, che deve provenire dalla parte e non da terzi, secondo la nozione di cui all'art. 2730 cod. civ., deve altresì avere per oggetto fatti obiettivi e non opinioni, giudizi, ovvero valutazioni che appartengono alla sfera di cognizione del giudice (cfr., Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 6059 del 16/06/1990); inoltre, ed in ogni caso, quello che rileva nella fattispecie è lo stato dei luoghi al momento del sinistro, e non successivamente.
In difetto della prova del nesso causale, con riferimento alla prima caduta, ogni questione relativa alla seconda caduta appare assorbita e non costituisce oggetto di trattazione.
Tanto chiarito, le domande svolte dall'attrice, e dalle eredi successivamente intervenute, appaiono infondate e devono essere respinte.
Posto che la decisione è dipesa essenzialmente dalla trattazione delle questioni afferenti all'imputazione della responsabilità ex art. 2051 c.c., le spese di lite, che vanno poste a carico delle attrici intervenute in solido fra di loro, in quanto soccombenti, possono essere liquidate, come da dispositivo, secondo i parametri minimi di scaglione applicabile in forza del valore della domanda, ex
DM 55 del 2014.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Forlì in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa n° 245 del 2022, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
pagina 11 di 12 1. rigetta le domande tutte avanzate da Parte_2 Parte_3 Parte_4
quali eredi di nei confronti della convenuta Parte_5 Parte_1 Controparte_1
e del terzo chiamato
[...] Controparte_3
2. condanna quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla integrale refusione a favore di delle spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge;
3. condanna quali eredi di Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
alla integrale refusione a favore di delle spese di lite del Parte_1 Controparte_3
presente giudizio, che liquida in complessivi euro 11.229,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, cp e iva di legge.
Forlì, __6 giugno 2025__ Il Giudice
dott.ssa Vecchietti Valentina
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