Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 4035 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4035 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04035/2025REG.PROV.COLL.
N. 06892/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6892 del 2024, proposto da
LL IR, quale erede di SC AL NO, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferdinando D'Amario, Paolo Pagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di S. Vincenzo Valle Roveto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Tatiana Minciarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 121/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di S. Vincenzo Valle Roveto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri. Nessuno è presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 979 del 5 luglio 1991 il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del TAR Abruzzo n. 216 del 28 giugno 1986, ha accertato la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego continuativo, intercorso tra il signor SC AL NO ed il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, nel periodo compreso tra il 15 dicembre 1956 ed il 31 dicembre 1976, condannando il Comune di San Vincenzo Valle Roveto a corrispondere al SC il trattamento economico conseguente alla ricostruzione giuridica ed economica del servizio prestato e le conseguenziali indennità, nonché a provvedere alla regolarizzazione della posizione previdenziale e pensionistica del medesimo.
Con sentenza n. 1288 dell’11 novembre 1994 il Consiglio di Stato, in accoglimento del ricorso proposto dal signor SC per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla predetta sentenza n. 979 del 5 luglio 1991, ha assegnato al Comune di San Vincenzo Valle Roveto un termine per provvedere al pagamento di quanto dovuto, nominando altresì un commissario ad acta in caso di inutile decorso del predetto termine.
In esecuzione della predetta sentenza, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, con deliberazione consiliare n. 77 del 21 dicembre 1994, ha disposto l’esecuzione di una consulenza tecnica asseverata per la ricostruzione della posizione giuridica ed economica del signor SC; con deliberazione consiliare n. 5 del 24 febbraio 1995, il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha qualificato il rapporto di pubblico impiego con il signor SC come rapporto a tempo parziale, individuando il trattamento economico conseguente alla sua ricostruzione giuridica ed economica in lire 18.748.920, sulla scorta della relazione predisposta dal consulente tecnico.
In data 24 marzo 1995 il Co.Re.Co. ha annullato la deliberazione consiliare n. 5 del 24 febbraio 1995.
Con deliberazione di Giunta n. 105 del 6 aprile 1995 il Comune di San Vincenzo Valle Roveto ha nuovamente approvato la relazione tecnica predisposta dal consulente nominato dal Comune.
In data 7 giugno 1995 il Co.Re.Co. ha annullato anche la deliberazione di Giunta n. 105 del 6 aprile 1995, sicché il Comune di San Vincenzo Valle Roveto, con deliberazione di Giunta n. 238 dell’11 luglio 1995, ha nuovamente approvato la citata relazione tecnica comunale.
Il signor SC ha conseguentemente proposto ricorso in ottemperanza al giudicato formatosi sulle sentenze del Consiglio di Stato n. 979/91 e n. 1288/94, deducendo l’elusività della deliberazione di Giunta n. 238 dell’11 luglio 1995 e della deliberazione consiliare n. 33 dell’8 settembre 1995.
Con sentenza n. 336/97 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del citato ricorso in ottemperanza, sulla base dell’assunto per il quale la pronuncia ottemperanda n. 979/91 “ non contiene… la condanna a un quantum determinato, che presuppone l’accertamento del lavoro effettivamente svolto dal SC ”.
Con due distinti ricorsi il signor SC ha agito altresì per l’annullamento della deliberazione di Giunta n. 105 del 6 aprile 1995 e della deliberazione consiliare n. 5 del 24 febbraio 1995.
Con sentenza parziale n. 455/98 il TAR Abruzzo:
a) ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso n.r.g. 378/1995, proposto per l’annullamento della deliberazione consiliare n. 5 del 24 febbraio 1995, per sopravvenuto difetto di interesse alla sua decisione;
b) ha accolto in parte il ricorso n.r.g. 535/1995, proposto per l’annullamento della deliberazione di Giunta n. 105 del 6 aprile 1995, annullando tale delibera, e per l’effetto, incaricando il commissario ad acta (nella persona del Ragioniere Capo della Provincia dell’Aquila) di redigere una dettagliata relazione per la quantificazione delle somme dovute al signor SC, per lo svolgimento del rapporto di pubblico impiego accertato con la sentenza del Consiglio di Stato n. 979/91.
Con sentenza n. 266/11 il Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto avverso la sentenza parziale del Tar Abruzzo n. 455/98, rimettendo al TAR la quantificazione definitiva delle somme dovute al signor SC.
In data 17 aprile 2014 la signora IR LL, in qualità di erede del signor AL NO SC, ha presentato istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio sospeso.
Con sentenza n. 227/15, il TAR Abruzzo ha dichiarato l’estinzione del giudizio per tardiva presentazione dell’istanza di prosecuzione del giudizio.
La signora IR LL ha proposto appello avverso la predetta sentenza, allegando di non aver ricevuto la comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza del Consiglio di Stato n. 266/11, per cui il termine di novanta giorni, previsto dell’articolo 80, comma 1 c.p.a. per la presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza per la prosecuzione del giudizio, non sarebbe decorso.
Con sentenza n. 5371/23 il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto avverso la sentenza del TAR Abruzzo n. 227/15, con conseguente rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’articolo 105, comma 1, c.p.a.
Con atto notificato e depositato in data 19 settembre 2023, la signora IR LL ha riassunto il ricorso n.r.g. 535/1995, proposto per l’annullamento della citata deliberazione di Giunta n. 105 del 6 aprile 1995 nonché per la esatta determinazione della somma dovuta al signor SC a titolo di trattamento economico e per la regolarizzazione della posizione previdenziale e pensionistica
del medesimo, così come disposto con la sentenza parziale n. 455/98, allegando, all’uopo, una tabella di calcolo redatta da un consulente di parte.
Con sentenza n. 121/24 il TAR Abruzzo ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra LL ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in iudicando ; violazione dell’art. 112 c.p.c; 2) error in iudicando ; errata lettura degli atti peritali; 3) error in iudicando ; errata determinazione delle somme dovute; 4) error in iudicando ed extrapetizione; ingiustizia manifesta; errore; illogicità, sviamento; 5) violazione del giudicato in ordine alle pronunce rese di punto di regolarizzazione della posizione previdenziale pensionistica.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, “ l’annullamento e/o la integrale riforma della sentenza n. 121/2024 ”. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di S. Vincenzo Valle Roveto ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione attiva dell’appellante. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell’appello, e con lo spiegato appello incidentale ha chiesto la condanna dell’appellante alla rifusione delle spese del primo grado di giudizio. Il tutto con vittoria delle spese dell’odierno giudizio.
All’udienza pubblica del 10.4.2025, dato atto dell’assenza delle parti, l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello, nel merito, è infondato. Ciò esime il Collegio dall’esame delle censure preliminari di inammissibilità dell’appello per difetto di legittimazione attiva dell’appellante, dedotte dal Comune appellato.
3. Con sentenza n. 336/97 il Consiglio di Stato ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso in ottemperanza proposto dal dante causa dell’odierna appellante. In quella sede, il Consiglio di Stato ha chiarito che il giudicato formatosi sulla precedente decisione del Consiglio di Stato n. 979/91 “ ... non contiene ... la condanna a un quantum determinato, che presuppone l’accertamento del lavoro effettivamente svolto dal SC ”.
Pertanto, in omaggio al principio dispositivo (art. 2697 c.c.) – che non subisce limitazioni nelle ipotesi di rapporti paritetici, quale quello in esame – competeva all’appellante la prova dello svolgimento di attività ulteriore, come tale non coperta dalle spettanze regolarmente corrispostegli dal Comune durante tutto il tempo di svolgimento del rapporto di lavoro.
Tale prova non è stata fornita dall’appellante, non potendo certamente ritenersi tali la produzione delle tabelle contenenti il calcolo della rivalutazione dei crediti di lavoro, effettuate dal consulente di parte appellante, in quanto tali tabelle presuppongono una certa mole di svolgimento di attività lavorativa, la cui quantità – eccedente rispetto a quella regolarmente retribuita dal civico ente – non è giammai stata provata dall’appellante.
4. Alla luce di tali considerazioni, l’appello principale è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
5. Va ora esaminato l’appello incidentale proposto dal Comune appellato sul capo di sentenza che ha disposto compensazione delle spese di lite.
L’appello è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, la statuizione del primo giudice sulle spese e sugli onorari di giudizio costituisce espressione di un ampio potere discrezionale, anche ai fini della loro compensazione (se del caso pure per il riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per farvi luogo), come tale insindacabile in sede di appello, fatta eccezione per l’ipotesi di condanna della parte totalmente vittoriosa, oppure per il caso che la statuizione sia manifestamente irrazionale o si riferisca al pagamento di somme palesemente inadeguate (cfr, in tal senso, C.d.S, V, 12 giugno 2024, n. 5265. In termini confermativi, ex alia, C.d.S, V, 15 novembre 2023, n. 9791; 22 agosto 2023, n. 7890; 10 marzo 2023, n. 2543; 7 febbraio 2023, n. 1298; III, 10 ottobre 2022, n. 8665; 5 settembre 2022, n. 7739; 11 luglio 2022, n. 5802; 6 maggio 2022, n. 3565; 11 aprile 2022, n. 2685; IV, 15 luglio 2022, n. 6036; 17 gennaio 2022, n. 278; VI, 20 gennaio 2022, n. 362; 1 marzo 2021, n. 1720; II, 30 novembre 2021, n. 7962; IV, 17 ottobre 2017, n. 4795; IV, 10 gennaio 2014, n. 46; cfr., al riguardo, anche i principi affermati da Corte cost., 19 aprile 2018, n. 77).
Nel caso di specie, non sono ravvisabili profili di abnormità o irragionevolezza nella statuizione di compensazione delle spese adottata dal giudice di primo grado, avuto riguardo alle numerose pronunce giudiziali – di segno altalenante – succedutesi in relazione alla vicenda in esame.
Per tali ragioni, la pronuncia impugnata deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere esercitato in maniera non irragionevole.
Per tali ragioni, l’appello incidentale è infondato, e va dunque rigettato.
6. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. A tal fine, l’appellante LL deve ritenersi soccombente sul versante principale, essendo il proprio appello – mirante alla riforma del capo della sentenza che ha respinto le proprie rivendicazioni economiche – stato rigettato nella presente sede giudiziale.
Per tali ragioni, la suddetta appellante principale va condannata al pagamento delle spese del presente grado di lite, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello principale, nonché sull’appello incidentale, li rigetta.
Condanna l’appellante principale IR LL al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di S. Vincenzo Valle Roveto, che si liquidano in € 3.000 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori anticipatari, avv.ti Vincenzo Montone, Rosamaria Montone e Tatiana Minciarelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO