CA
Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 10/03/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 811/2020 R.G., tra:
(subentrata ex lege a Controparte_1 Controparte_2
Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo e delle altre
[...]
Province Siciliane), con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f.
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Maria Esposito (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, con sede Controparte_3 legale in Palermo, Via Alcide De Gasperi n° 30 (c.f. , in persona P.IVA_2 del liquidatore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. Antonio Lo Bue e Daniele Mosca, elettivamente domiciliata in Palermo, via
1 Giovanni Bonanno n° 122, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
nata il [...] a [...] (c.f. , CP_4 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rigano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 10, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 17 ed il 18 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 4420/2019 Reg. Sent., del 10 ottobre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17211/2016 R.G..
Si costituivano in giudizio la Controparte_3
e chiedendo il rigetto
[...] CP_4 dell'impugnazione.
Subentrata ex lege all'appellante , all'esito Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
evocava in giudizio Controparte_2 Controparte_3
e dinanzi al Tribunale di
[...] CP_4
Palermo esponendo:
- di essere creditrice della er la somma complessiva di €794.339,79 CP_3 in virtù di una serie di cartelle esattoriali regolarmente notificate e rimaste non pagate emesse a partire dal 2007 e sino al 2016;
- che la con atto in notar del 18 ottobre 2011, CP_3 Persona_1 aveva venduto a l'ultimo immobile di sua proprietà, CP_4 consistente in magazzini e locali di deposito siti in Palermo, via Ammiraglio Cagni n. 61 (in catasto foglio 19, particella 638 sub 8), per il prezzo, probabilmente sottostimato, di €210.000,00, giustificato con il cattivo stato dell'immobile;
- che tale trasferimento era stato effettuato in frode ai creditori, risultando a conoscenza della società l'esistenza di un debito di €251.516,50 per cartelle non pagate già notificatele prima della compravendita;
- che il predetto debito era facilmente verificabile da parte del compratore,
e chiedendo al giudice adito di:
“Ritenere e dichiarare nel merito inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_2 compravendita in notaio del 18.10.2011, Repertorio N.66558 Raccolta Persona_1
N. 16832, che si intende trascritto in ogni sua parte, con cui la Controparte_3
parte venditrice, con sede in Palermo Via De Gasperi CF e P IVA P.IVA_2 trasferisce a parte acquirente, nata il [...] a [...] ed ivi residente CP_4 in Via Massimo d'Azeglio 25 CF in piena proprietà i CodiceFiscale_2 magazzini e locali di deposito della consistenza di mq 811 siti in Via Ammiraglio Cagni al n. civico 61 interno 6 piano S1, Foglio 19 particella 638 sub 8 già particella 638 sub1 (Cat. 2, classe 6, zona censuaria 4), trascritto al registro generale 49816 e registro particolare 36096 del 19.10.2016, al prezzo in totale convenuto di € 210.000 + IVA € 44.100,00. Ritenere e dichiarare conseguentemente il diritto per la a sottoporre ad Controparte_2 esecuzione l'immobile oggetto della revocatoria ai sensi dell'art.2902 c.c.. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo l'annotazione a margine dell'atto di compravendita sopra indicato dell'emananda sentenza.
3 Condannare le parti convenute al pagamento delle spese di lite. Il valore della presente controversia è pari al prezzo convenuto con l'atto di compravendita € 254.100,00 di cui si chiede dichiarazione di inefficacia in favore di parte attrice, ma la , Controparte_2 proprio per la rivestita qualità di agente della riscossione per conto dello Stato non è tenuta al pagamento del contributo unificato”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute.
In sintesi, il primo giudice, ritenuti provati sia la qualità di creditore in capo all'attrice, sia la sussistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore per effetto dell'atto di disposizione a titolo oneroso posto in essere dalla convenuta, rileva, invece, l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo della proposta azione revocatoria.
In particolare, evidenzia come non sussistano affatto la prova e, prima ancora, la allegazione della consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore.
In proposito, afferma che: non ricorre una presunzione legata alla tempistica dell'operazione, posto che la maggior parte delle cartelle di pagamento sono state notificate diversi anni prima della vendita;
neppure sussiste una presunzione correlata alla inadeguatezza del prezzo di vendita, risultato addirittura superiore a quello di acquisto dello stesso cespite tre anni prima da parte della società, anche in considerazione delle gravi criticità che affliggevano l'immobile e per cui pendeva un contenzioso con il;
il fatto che alla CP_5 fosse nota la destinazione, da parte della società, del prezzo della CP_4 vendita al pagamento dei debiti verso i lavoratori per TFR ed all'estinzione di un mutuo non comporta che la acquirente fosse a conoscenza della esposizione debitoria della venditrice anche verso altri creditori;
i pagamenti del prezzo eseguiti negli anni successivi alla stipula potrebbero al più deporre per una simulazione relativa del prezzo, effettuata per i più disparati fini.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa considerazione di una serie di risultanze, emerse dalla documentazione versata in atti, che
4 avrebbero dovuto condurre ad affermare l'esistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente a titolo oneroso.
In proposito, deduce che:
- dalla visura camerale della emerge che la società era amministrata CP_3 da , marito della ed aveva posto in essere Persona_2 CP_4 nell'anno 2011 più atti che evidenziano la volontà di chiudere l'attività e di trasferire a terzi, sottraendoli ai creditori, i beni aventi valore commerciale (in particolare, cessazione dei rapporti di lavoro con i quattro dipendenti, sospensione dell'attività, cessazione dalla carica del responsabile tecnico, cessione dell'azienda alla vendita CP_6 dell'immobile per cui è causa), oltre a non depositare i bilanci 2009 e 2010 e ad trasformarsi in società con unico socio senza adottare la relativa dizione;
- dagli estratti di ruolo si evince che la aveva provveduto al CP_3 pagamento delle cartelle più risalenti, circostanza che conferma, in via presuntiva, come la compravendita rientrasse nell'ambito di un più ampio complesso di operazioni poste in essere in danno del creditore erario;
- dalla quietanza di estinzione del mutuo acceso presso si Controparte_7 evince che, in data 24 novembre 2011, la società venditrice aveva estinto un mutuo in via anticipata, sicchè non si trattava del pagamento di un debito scaduto;
- dalla documentazione prodotta dalla emerge che i pagamenti CP_4 indicati nel rogito non erano stati effettuati;
in particolare;
gli assegni di 50.000 e 20.000 euro non risultano negoziati;
i bonifici non sono riferibili al pagamento del prezzo della compravendita e sono stati effettuati fra il 2013 ed il 2015, uno addirittura il 14 ottobre 2011, prima del rogito;
alcuni pagamenti erano stati eseguiti in contanti, in violazione delle norme sulle transazioni;
- contrariamente a quanto indicato nel contratto, la non aveva CP_4 richiesto e ottenuto alcun mutuo per il pagamento del prezzo;
- i documenti relativi ai danni all'immobile, lungi dal provare la congruità del prezzo, dimostrano che il bene era gravato da danni per infiltrazioni, per il ripristino dei quali la aveva ottenuto l'esecuzione di lavori CP_3 per il valore di €122.539,23, che era andato ad accrescere quello del bene a solo vantaggio dell'acquirente.
5 Soggiunge che la cessionaria del ramo di azienda della è CP_8 CP_3 amministrata da , come si è detto già amministratore della Persona_2 cedente e marito della CP_4
Chiede, infine, disporsi c.t.u. al fine di determinare il valore dell'immobile compravenduto.
*****
L'appello è infondato.
E' noto che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 16221/2019).
La prova della sussistenza di simile condizione psicologica in capo al terzo incombe, evidentemente, sull'attore.
Nel caso in esame, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, l'atto introduttivo del giudizio risulta sul punto del tutto carente in termini di allegazione.
In tale contesto, infatti, l'attrice, premesso che le notifiche delle cartelle avevano certamente messo a conoscenza della esposizione la si limita a definire CP_3 il debito esattoriale della società come “facilmente verificabile da parte del compratore”, nulla aggiungendo in ordine ai rapporti fra le parti, alle situazioni concrete, in definitiva alle ragioni per cui avrebbe dovuto avere conoscenza CP_4 della esistenza di pendenze a carico della società da cui stava acquistando un immobile, suscettibili di essere pregiudicate dalla transazione.
Nel prosieguo del giudizio, la difesa di non depositava alcuna Controparte_2 memoria nel termine assegnato ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per le
6 precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
In sede di memoria ex comma 6 n. 3 della stessa disposizione, a fronte della produzione documentale avversa, l'attrice deduceva che il pagamento del prezzo dell'acquisto non era avvenuto contestualmente al rogito.
Tali risultando le allegazioni della parte nei termini previsti per le preclusioni assertive, appare evidente come nessun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della scientia damni in capo alla acquirente fosse stato indicato, ancor prima che provato.
In sede di impugnazione, la difesa di ha introdotto due Controparte_2 elementi che avrebbero rivestito, specie il primo, un indubbio rilievo ai fini della valutazione richiesta, riguardanti il rapporto di coniugio intercorso fra l'amministratore della , e e la CP_3 Persona_2 CP_4 circostanza per cui lo stesso è anche amministratore della Persona_2
società cessionaria del ramo di azienda dalla AP.. Controparte_8
Si tratta, però, di allegazioni del tutto nuove, come tali inammissibili, riguardo alle quali non può dunque invocarsi l'eventuale operatività del principio di non contestazione, ex art. 115, comma 1, c.p.c..
Per il resto, le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della impugnazione devono pure confrontarsi con il principio, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda,
o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 2435/2008; sez. I, n. 23976/2004; n. 8394/1990) e, ancora, “il documento prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione a contenuto ad essa favorevole, se e nei limiti in cui tale
7 parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa” (Cass. Civ., sez. III, n. 1385/1995).
Nuovi, pertanto, risultano i rilievi (che comunque non sarebbero risultati decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda) riguardo: al pagamento
“preferenziale” da parte della società dei debiti più risalenti rispetto a quelli più recenti;
alla sostanziale carenza di prova riguardo alla corresponsione del prezzo dell'immobile, tenuto conto della mancata dimostrazione della negoziazione di alcuni titoli e della scarsa attendibilità dei versamenti in denaro;
alla estinzione, da parte della di un mutuo non ancora scaduto;
alla circostanza che la CP_3 non avesse acceso alcun mutuo contestualmente al rogito. CP_4
Peraltro, proprio tale ultimo assunto risulta smentito dalla produzione di copia del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da in data 18 Parte_1 ottobre 2011 con Credito Siciliano s.p.a..
Così come non risponde al vero il fatto che tra i pagamenti se ne annoverasse uno addirittura precedente alla data del rogito, posto che il bonifico indicato dall'appellante come riferito al 14 ottobre 2011 reca, invece, la data del 14 ottobre 2013.
Più in generale, nella già denunciata carenza di elementi tempestivamente dedotti e provati circa i rapporti fra la acquirente e la non appare CP_3 neppure possibile affermare che la prima fosse a conoscenza delle attività gestionali della seconda, tanto da poterne ricavare una cognizione anche indiretta della esposizione debitoria.
Quanto all'argomento relativo al prezzo dell'immobile, comunque adombrato nell'atto introduttivo del giudizio, va innanzi tutto considerato che esso risulta superiore a quello corrisposto appena tre anni prima dalla per l'acquisto CP_3 del bene.
Inoltre, non si comprende in che termini la pendenza di una causa per il ripristino delle parti del fabbricato ammalorate in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni potesse determinare un consistente aumento del valore del cespite in sede di trattative di vendite, tenuto conto della naturale alea
8 dell'azione giudiziaria, nonché delle concrete risultanze della stessa, intervenute successivamente con la sentenza che, definendo il giudizio, ha condannato il ad eseguire opere di ripristino in favore della e della sua CP_5 CP_3 avente causa relativamente al piano cantinato per l'importo di €15.236,17 (cfr. sentenza del 09 febbraio 2016 del Tribunale di Palermo).
In definitiva, nessun elemento valutabile consente di ritenere provato, sia pure in termini presuntivi, che fosse consapevole del pregiudizio CP_4 che, sottoscrivendo l'atto di acquisto dell'immobile oggetto di causa, arrecava alle ragioni creditorie vantate da nei confronti della Controparte_2 società venditrice.
Palesemente inammissibile (perché fondata su fatti ed elementi che l'ausiliario dovrebbe accertare ed acquisire autonomamente in violazione dei principi in materia di onere della prova) ed irrilevante risulterebbe una consulenza tecnica di ufficio finalizzata, come da ultimo richiesto da parte appellante, a verificare il valore dell'immobile trasferito al momento della stipula, nonché ad “accertare se contabilmente in carico alla società risultino gli incassi dei pagamenti CP_3 presuntivamente effettuati dalla acquirente e … verificare la tracciabilità di tutti i presunti pagamenti effettuati dal 2010 ad oggi dalla signora alla e viceversa CP_4 CP_3 per accertare definitivamente l'entità dei flussi tra le parti”).
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1
, soccombente, va condannata al pagamento, in favore dei
[...] convenuti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuno, in complessivi €13.800,00 per compensi (scaglione valore da
€500.000,01 a €1.000.000,00, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014; €3.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
9 Le spese relative alla posizione di devono essere distratte in CP_4 favore del suo difensore, avv. Stefano Rigano, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto cui è succeduta Controparte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 4420/2019 Reg. Sent., del 10 ottobre 2019,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17211/2016 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si Parte_2 liquidano, per ciascuna, in complessivi €13.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione, per
10 quanto attiene alle spese sostenute da in favore dell'avv. Parte_2
Stefano Rigano;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 811/2020 R.G., tra:
(subentrata ex lege a Controparte_1 Controparte_2
Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo e delle altre
[...]
Province Siciliane), con sede in Roma, via Giuseppe Grezar n. 14 (c.f.
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata P.IVA_1
e difesa dall'Avv. Maria Esposito (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
appellante,
e
, con sede Controparte_3 legale in Palermo, Via Alcide De Gasperi n° 30 (c.f. , in persona P.IVA_2 del liquidatore, rappresentata e difesa, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv. Antonio Lo Bue e Daniele Mosca, elettivamente domiciliata in Palermo, via
1 Giovanni Bonanno n° 122, presso lo studio dei difensori (indirizzi p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta,
nata il [...] a [...] (c.f. , CP_4 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Rigano, elettivamente domiciliata in Palermo, Via Vincenzo Di Marco n. 10, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. indicato in atti ai fini delle comunicazioni),
convenuta.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti concludevano come da note depositate il 17 ed il 18 aprile 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_2 proponeva appello avverso la sentenza n. 4420/2019 Reg. Sent., del 10 ottobre 2019, pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17211/2016 R.G..
Si costituivano in giudizio la Controparte_3
e chiedendo il rigetto
[...] CP_4 dell'impugnazione.
Subentrata ex lege all'appellante , all'esito Controparte_1 dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 aprile 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
evocava in giudizio Controparte_2 Controparte_3
e dinanzi al Tribunale di
[...] CP_4
Palermo esponendo:
- di essere creditrice della er la somma complessiva di €794.339,79 CP_3 in virtù di una serie di cartelle esattoriali regolarmente notificate e rimaste non pagate emesse a partire dal 2007 e sino al 2016;
- che la con atto in notar del 18 ottobre 2011, CP_3 Persona_1 aveva venduto a l'ultimo immobile di sua proprietà, CP_4 consistente in magazzini e locali di deposito siti in Palermo, via Ammiraglio Cagni n. 61 (in catasto foglio 19, particella 638 sub 8), per il prezzo, probabilmente sottostimato, di €210.000,00, giustificato con il cattivo stato dell'immobile;
- che tale trasferimento era stato effettuato in frode ai creditori, risultando a conoscenza della società l'esistenza di un debito di €251.516,50 per cartelle non pagate già notificatele prima della compravendita;
- che il predetto debito era facilmente verificabile da parte del compratore,
e chiedendo al giudice adito di:
“Ritenere e dichiarare nel merito inefficace nei confronti di l'atto di Controparte_2 compravendita in notaio del 18.10.2011, Repertorio N.66558 Raccolta Persona_1
N. 16832, che si intende trascritto in ogni sua parte, con cui la Controparte_3
parte venditrice, con sede in Palermo Via De Gasperi CF e P IVA P.IVA_2 trasferisce a parte acquirente, nata il [...] a [...] ed ivi residente CP_4 in Via Massimo d'Azeglio 25 CF in piena proprietà i CodiceFiscale_2 magazzini e locali di deposito della consistenza di mq 811 siti in Via Ammiraglio Cagni al n. civico 61 interno 6 piano S1, Foglio 19 particella 638 sub 8 già particella 638 sub1 (Cat. 2, classe 6, zona censuaria 4), trascritto al registro generale 49816 e registro particolare 36096 del 19.10.2016, al prezzo in totale convenuto di € 210.000 + IVA € 44.100,00. Ritenere e dichiarare conseguentemente il diritto per la a sottoporre ad Controparte_2 esecuzione l'immobile oggetto della revocatoria ai sensi dell'art.2902 c.c.. Ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari di Palermo l'annotazione a margine dell'atto di compravendita sopra indicato dell'emananda sentenza.
3 Condannare le parti convenute al pagamento delle spese di lite. Il valore della presente controversia è pari al prezzo convenuto con l'atto di compravendita € 254.100,00 di cui si chiede dichiarazione di inefficacia in favore di parte attrice, ma la , Controparte_2 proprio per la rivestita qualità di agente della riscossione per conto dello Stato non è tenuta al pagamento del contributo unificato”.
Con la sentenza oggetto di impugnazione, il Tribunale di Palermo rigettava la domanda, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute.
In sintesi, il primo giudice, ritenuti provati sia la qualità di creditore in capo all'attrice, sia la sussistenza di un pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore per effetto dell'atto di disposizione a titolo oneroso posto in essere dalla convenuta, rileva, invece, l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo della proposta azione revocatoria.
In particolare, evidenzia come non sussistano affatto la prova e, prima ancora, la allegazione della consapevolezza, in capo al debitore, del pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore.
In proposito, afferma che: non ricorre una presunzione legata alla tempistica dell'operazione, posto che la maggior parte delle cartelle di pagamento sono state notificate diversi anni prima della vendita;
neppure sussiste una presunzione correlata alla inadeguatezza del prezzo di vendita, risultato addirittura superiore a quello di acquisto dello stesso cespite tre anni prima da parte della società, anche in considerazione delle gravi criticità che affliggevano l'immobile e per cui pendeva un contenzioso con il;
il fatto che alla CP_5 fosse nota la destinazione, da parte della società, del prezzo della CP_4 vendita al pagamento dei debiti verso i lavoratori per TFR ed all'estinzione di un mutuo non comporta che la acquirente fosse a conoscenza della esposizione debitoria della venditrice anche verso altri creditori;
i pagamenti del prezzo eseguiti negli anni successivi alla stipula potrebbero al più deporre per una simulazione relativa del prezzo, effettuata per i più disparati fini.
*****
Proponendo impugnazione, l'appellante lamenta l'omessa considerazione di una serie di risultanze, emerse dalla documentazione versata in atti, che
4 avrebbero dovuto condurre ad affermare l'esistenza della scientia damni in capo al terzo acquirente a titolo oneroso.
In proposito, deduce che:
- dalla visura camerale della emerge che la società era amministrata CP_3 da , marito della ed aveva posto in essere Persona_2 CP_4 nell'anno 2011 più atti che evidenziano la volontà di chiudere l'attività e di trasferire a terzi, sottraendoli ai creditori, i beni aventi valore commerciale (in particolare, cessazione dei rapporti di lavoro con i quattro dipendenti, sospensione dell'attività, cessazione dalla carica del responsabile tecnico, cessione dell'azienda alla vendita CP_6 dell'immobile per cui è causa), oltre a non depositare i bilanci 2009 e 2010 e ad trasformarsi in società con unico socio senza adottare la relativa dizione;
- dagli estratti di ruolo si evince che la aveva provveduto al CP_3 pagamento delle cartelle più risalenti, circostanza che conferma, in via presuntiva, come la compravendita rientrasse nell'ambito di un più ampio complesso di operazioni poste in essere in danno del creditore erario;
- dalla quietanza di estinzione del mutuo acceso presso si Controparte_7 evince che, in data 24 novembre 2011, la società venditrice aveva estinto un mutuo in via anticipata, sicchè non si trattava del pagamento di un debito scaduto;
- dalla documentazione prodotta dalla emerge che i pagamenti CP_4 indicati nel rogito non erano stati effettuati;
in particolare;
gli assegni di 50.000 e 20.000 euro non risultano negoziati;
i bonifici non sono riferibili al pagamento del prezzo della compravendita e sono stati effettuati fra il 2013 ed il 2015, uno addirittura il 14 ottobre 2011, prima del rogito;
alcuni pagamenti erano stati eseguiti in contanti, in violazione delle norme sulle transazioni;
- contrariamente a quanto indicato nel contratto, la non aveva CP_4 richiesto e ottenuto alcun mutuo per il pagamento del prezzo;
- i documenti relativi ai danni all'immobile, lungi dal provare la congruità del prezzo, dimostrano che il bene era gravato da danni per infiltrazioni, per il ripristino dei quali la aveva ottenuto l'esecuzione di lavori CP_3 per il valore di €122.539,23, che era andato ad accrescere quello del bene a solo vantaggio dell'acquirente.
5 Soggiunge che la cessionaria del ramo di azienda della è CP_8 CP_3 amministrata da , come si è detto già amministratore della Persona_2 cedente e marito della CP_4
Chiede, infine, disporsi c.t.u. al fine di determinare il valore dell'immobile compravenduto.
*****
L'appello è infondato.
E' noto che, in tema di azione revocatoria ordinaria, quando l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, unica condizione per il suo esercizio è la conoscenza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, l'esistenza di analoga consapevolezza in capo al terzo, la cui posizione, sotto il profilo soggettivo, va accomunata a quella del debitore (ex plurimis: Cass. Civ., sez. VI, n. 16221/2019).
La prova della sussistenza di simile condizione psicologica in capo al terzo incombe, evidentemente, sull'attore.
Nel caso in esame, come opportunamente evidenziato dal primo giudice, l'atto introduttivo del giudizio risulta sul punto del tutto carente in termini di allegazione.
In tale contesto, infatti, l'attrice, premesso che le notifiche delle cartelle avevano certamente messo a conoscenza della esposizione la si limita a definire CP_3 il debito esattoriale della società come “facilmente verificabile da parte del compratore”, nulla aggiungendo in ordine ai rapporti fra le parti, alle situazioni concrete, in definitiva alle ragioni per cui avrebbe dovuto avere conoscenza CP_4 della esistenza di pendenze a carico della società da cui stava acquistando un immobile, suscettibili di essere pregiudicate dalla transazione.
Nel prosieguo del giudizio, la difesa di non depositava alcuna Controparte_2 memoria nel termine assegnato ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. per le
6 precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte.
In sede di memoria ex comma 6 n. 3 della stessa disposizione, a fronte della produzione documentale avversa, l'attrice deduceva che il pagamento del prezzo dell'acquisto non era avvenuto contestualmente al rogito.
Tali risultando le allegazioni della parte nei termini previsti per le preclusioni assertive, appare evidente come nessun elemento idoneo a dimostrare la sussistenza della scientia damni in capo alla acquirente fosse stato indicato, ancor prima che provato.
In sede di impugnazione, la difesa di ha introdotto due Controparte_2 elementi che avrebbero rivestito, specie il primo, un indubbio rilievo ai fini della valutazione richiesta, riguardanti il rapporto di coniugio intercorso fra l'amministratore della , e e la CP_3 Persona_2 CP_4 circostanza per cui lo stesso è anche amministratore della Persona_2
società cessionaria del ramo di azienda dalla AP.. Controparte_8
Si tratta, però, di allegazioni del tutto nuove, come tali inammissibili, riguardo alle quali non può dunque invocarsi l'eventuale operatività del principio di non contestazione, ex art. 115, comma 1, c.p.c..
Per il resto, le ulteriori argomentazioni poste a sostegno della impugnazione devono pure confrontarsi con il principio, espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda,
o - comunque - sollecitate dalla parte interessata” (ex plurimis: Cass. Civ., SS.UU., n. 2435/2008; sez. I, n. 23976/2004; n. 8394/1990) e, ancora, “il documento prodotto da uno dei contendenti, a sostegno delle proprie deduzioni, può essere utilizzato a vantaggio di un'altra parte, in relazione a contenuto ad essa favorevole, se e nei limiti in cui tale
7 parte lo abbia specificamente e ritualmente invocato a corredo delle sue tesi, considerato che l'indagine sulla consistenza probatoria di un atto postula che l'interessato lo abbia allegato a dimostrazione di una determinata pretesa” (Cass. Civ., sez. III, n. 1385/1995).
Nuovi, pertanto, risultano i rilievi (che comunque non sarebbero risultati decisivi ai fini dell'accoglimento della domanda) riguardo: al pagamento
“preferenziale” da parte della società dei debiti più risalenti rispetto a quelli più recenti;
alla sostanziale carenza di prova riguardo alla corresponsione del prezzo dell'immobile, tenuto conto della mancata dimostrazione della negoziazione di alcuni titoli e della scarsa attendibilità dei versamenti in denaro;
alla estinzione, da parte della di un mutuo non ancora scaduto;
alla circostanza che la CP_3 non avesse acceso alcun mutuo contestualmente al rogito. CP_4
Peraltro, proprio tale ultimo assunto risulta smentito dalla produzione di copia del contratto di mutuo ipotecario sottoscritto da in data 18 Parte_1 ottobre 2011 con Credito Siciliano s.p.a..
Così come non risponde al vero il fatto che tra i pagamenti se ne annoverasse uno addirittura precedente alla data del rogito, posto che il bonifico indicato dall'appellante come riferito al 14 ottobre 2011 reca, invece, la data del 14 ottobre 2013.
Più in generale, nella già denunciata carenza di elementi tempestivamente dedotti e provati circa i rapporti fra la acquirente e la non appare CP_3 neppure possibile affermare che la prima fosse a conoscenza delle attività gestionali della seconda, tanto da poterne ricavare una cognizione anche indiretta della esposizione debitoria.
Quanto all'argomento relativo al prezzo dell'immobile, comunque adombrato nell'atto introduttivo del giudizio, va innanzi tutto considerato che esso risulta superiore a quello corrisposto appena tre anni prima dalla per l'acquisto CP_3 del bene.
Inoltre, non si comprende in che termini la pendenza di una causa per il ripristino delle parti del fabbricato ammalorate in conseguenza delle infiltrazioni provenienti dalle parti comuni potesse determinare un consistente aumento del valore del cespite in sede di trattative di vendite, tenuto conto della naturale alea
8 dell'azione giudiziaria, nonché delle concrete risultanze della stessa, intervenute successivamente con la sentenza che, definendo il giudizio, ha condannato il ad eseguire opere di ripristino in favore della e della sua CP_5 CP_3 avente causa relativamente al piano cantinato per l'importo di €15.236,17 (cfr. sentenza del 09 febbraio 2016 del Tribunale di Palermo).
In definitiva, nessun elemento valutabile consente di ritenere provato, sia pure in termini presuntivi, che fosse consapevole del pregiudizio CP_4 che, sottoscrivendo l'atto di acquisto dell'immobile oggetto di causa, arrecava alle ragioni creditorie vantate da nei confronti della Controparte_2 società venditrice.
Palesemente inammissibile (perché fondata su fatti ed elementi che l'ausiliario dovrebbe accertare ed acquisire autonomamente in violazione dei principi in materia di onere della prova) ed irrilevante risulterebbe una consulenza tecnica di ufficio finalizzata, come da ultimo richiesto da parte appellante, a verificare il valore dell'immobile trasferito al momento della stipula, nonché ad “accertare se contabilmente in carico alla società risultino gli incassi dei pagamenti CP_3 presuntivamente effettuati dalla acquirente e … verificare la tracciabilità di tutti i presunti pagamenti effettuati dal 2010 ad oggi dalla signora alla e viceversa CP_4 CP_3 per accertare definitivamente l'entità dei flussi tra le parti”).
L'appello, pertanto, deve essere rigettato.
*****
In conseguenza del rigetto integrale dell'appello, Controparte_1
, soccombente, va condannata al pagamento, in favore dei
[...] convenuti, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - per ciascuno, in complessivi €13.800,00 per compensi (scaglione valore da
€500.000,01 a €1.000.000,00, ex art. 5, comma 1, D.M. 55/2014; €3.000,00 per la fase di studio della controversia, €2.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €4.000,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €4.800,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
9 Le spese relative alla posizione di devono essere distratte in CP_4 favore del suo difensore, avv. Stefano Rigano, che ha reso la dichiarazione di cui all'art. 93 c.p.c..
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto cui è succeduta Controparte_2 Controparte_1
, avverso la sentenza n. 4420/2019 Reg. Sent., del 10 ottobre 2019,
[...] pubblicata in pari data, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 17211/2016 R.G., così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
e di Controparte_3
delle spese del presente grado di giudizio, che si Parte_2 liquidano, per ciascuna, in complessivi €13.800,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge, con distrazione, per
10 quanto attiene alle spese sostenute da in favore dell'avv. Parte_2
Stefano Rigano;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché l'appellante versi un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 28 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11