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Sentenza 18 agosto 2025
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 18/08/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1773/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
19.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa - Giudice Parte_1 monocratico del lavoro - voglia accertare che la ricorrente è affetta da: - malattia professionale (tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro) nella misura del 10% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, in conseguenza dell'intervenuto aggravamento, con decorrenza dalla domanda di revisione del 6.6.2022, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
- malattia professionale (epicondilite gomito destro) nella misura del 3% di danno biologico ex
D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda in via amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
- malattia professionale (sindrome del tunnel carpale sinistra) nella misura del 3% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda in via amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. , con sede in Pisa, Via Di CP_1 P.IVA_1
Simone n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disposta l'unificazione con il punteggio nella misura dell'8% già riconosciuto dall' , a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita o il maggior indennizzo in capitale spettante, con decorrenza di legge.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023, la ricorrente chiedeva di accertare l'aggravamento della malattia professionale “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro” con decorrenza dalla data della domanda di revisione (06.06.2022) nonché domandava l'accertamento delle ulteriori malattie professionali (“epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”), con quantificazione dei postumi invalidanti.
2. In particolare, la ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di operaia tranciatrice alle dipendenze di vari tomaifici, a partire dal 01.07.1985.
Ella, in particolare, raccontava di occuparsi del taglio dei mazzi di pelle dal peso
Pag. 2 di 5 di 8-10 Kg ciascuno e di rotoli di sintetico dal peso di 30 Kg ciascuno. Detti rotoli venivano sollevati dalla ricorrente e da un'altra dipendente e posizionati su un apposito telaio per l'esecuzione della attività di tranciatura. La NO precisava di avere lavorato sempre 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno fino al
2014 e 5 ore al giorno dal 2015.
3. La ricorrente sosteneva che lo svolgimento di tali mansioni aveva determinato l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta e l'insorgenza delle due malattie professionali di cui chiedeva l'accertamento.
4. La NO, inoltre, puntualizzava che l'ente previdenziale aveva negato sia la sussistenza dell'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta sia la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa svolta e le due ulteriori malattie professionali oggetto di accertamento. La ricorrente contestava tali valutazioni, rifacendosi alle valutazioni tecniche del proprio CT (dott.ssa Per_1
.
[...]
5. La NO, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
10% per la prima malattia professionale e del 3% per ciascuna delle altre due malattie professionali sopra indicate.
6. In data 23.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente confermava la valutazione già espressa in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le malattie professionali in oggetto.
8. In data 04.07.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 01.09.2024.
9. All'udienza del 19.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 5 10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dalla ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “La ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie, che risultano, secondo un grado di probabilità logica qualificata, contratte nell'esercizio e a causa della lavorazione cui risultava addetta la stessa: a. tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, valutabile nella misura del 10%; b. epicondilite del gomito destro, valutabile nella misura del 3%; c. sindrome del tunnel carpale sinistro, valutabile nella misura del 3%. Tenuto conto che alla ricorrente risultava riconosciuto un danno biologico pari al 2% per “lieve deficit cond[uzione] sensitiva mediano dx”, operando l'unificazione dei postumi, si perviene ad una valutazione dell'11 (undici) % a partire dal 6/6/2022 e del 16 (sedici) % a far data dal 19/1/2023”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla NO e le malattie professionali di cui si tratta.
14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto,
l'aggravamento della prima malattia professionale e la sussistenza della altre due malattie professionali nonché il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dalla dipendente, quantifica nel 10% la percentuale invalidante per “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro”, nel 3% ciascuno per
“epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”. Il CTU, unificando i postumi, indica nell'11% la percentuale invalidante dal 06.06.2022 e nel 16% dal 19.01.2023.
Pag. 4 di 5 15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetta dalle seguenti malattie Parte_1 professionali: “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro”, “epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante è del 10% per “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro” (in aggravamento rispetto al precedente accertamento), del 3% per “epicondilite gomito destro” e del 3% per
“sindrome del tunnel carpale sinistra”;
3) accerta e dichiara che i postumi invalidanti sono complessivamente dell'11% a partire dal 06.06.2022 e del 16% a fra data dal 19.01.2023;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
5) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data delle domande fino al soddisfo;
6) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 14.08.2025
Il Giudice del Lavoro
Salvatore Ferraro
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1773/2023
Il Giudice del Lavoro, Salvatore Ferraro, a seguito dell'udienza svolta in data
19.06.2025 a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Paolo Bartalena ed elettivamente domiciliata presso il suo studio professionale;
ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Calogero Lo Giudice CP_1 P.IVA_1 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale;
resistente
OGGETTO: Riconoscimento di malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente “che il Tribunale di Pisa - Giudice Parte_1 monocratico del lavoro - voglia accertare che la ricorrente è affetta da: - malattia professionale (tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro) nella misura del 10% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, in conseguenza dell'intervenuto aggravamento, con decorrenza dalla domanda di revisione del 6.6.2022, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
- malattia professionale (epicondilite gomito destro) nella misura del 3% di danno biologico ex
D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda in via amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
- malattia professionale (sindrome del tunnel carpale sinistra) nella misura del 3% di danno biologico ex D.Lgs. 38/2000, o in quella misura maggiore
o minore che sarà ritenuta di giustizia, con decorrenza dalla domanda in via amministrativa, o con quella diversa decorrenza che risulterà di giustizia;
e voglia conseguentemente condannare l' (C.F. , con sede in Pisa, Via Di CP_1 P.IVA_1
Simone n. 2, in persona del legale rappresentante pro-tempore, disposta l'unificazione con il punteggio nella misura dell'8% già riconosciuto dall' , a corrispondere alla CP_1 ricorrente la rendita o il maggior indennizzo in capitale spettante, con decorrenza di legge.”.
Per la parte resistente “Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice Monocratico del Lavoro, CP_1 contrariis reiectis, rigettare la domanda della ricorrente;
con vittoria di spese e compensi”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 29.12.2023, la ricorrente chiedeva di accertare l'aggravamento della malattia professionale “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro” con decorrenza dalla data della domanda di revisione (06.06.2022) nonché domandava l'accertamento delle ulteriori malattie professionali (“epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”), con quantificazione dei postumi invalidanti.
2. In particolare, la ricorrente riferiva di avere svolto attività lavorativa in qualità di operaia tranciatrice alle dipendenze di vari tomaifici, a partire dal 01.07.1985.
Ella, in particolare, raccontava di occuparsi del taglio dei mazzi di pelle dal peso
Pag. 2 di 5 di 8-10 Kg ciascuno e di rotoli di sintetico dal peso di 30 Kg ciascuno. Detti rotoli venivano sollevati dalla ricorrente e da un'altra dipendente e posizionati su un apposito telaio per l'esecuzione della attività di tranciatura. La NO precisava di avere lavorato sempre 5 giorni a settimana, per 8 ore al giorno fino al
2014 e 5 ore al giorno dal 2015.
3. La ricorrente sosteneva che lo svolgimento di tali mansioni aveva determinato l'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta e l'insorgenza delle due malattie professionali di cui chiedeva l'accertamento.
4. La NO, inoltre, puntualizzava che l'ente previdenziale aveva negato sia la sussistenza dell'aggravamento della malattia professionale già riconosciuta sia la sussistenza del nesso causale fra l'attività lavorativa svolta e le due ulteriori malattie professionali oggetto di accertamento. La ricorrente contestava tali valutazioni, rifacendosi alle valutazioni tecniche del proprio CT (dott.ssa Per_1
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[...]
5. La NO, pertanto, chiedeva il riconoscimento di una invalidità pari almeno al
10% per la prima malattia professionale e del 3% per ciascuna delle altre due malattie professionali sopra indicate.
6. In data 23.05.2024 si costituiva in giudizio la parte resistente, che CP_1 contestava le argomentazioni esposte dalla ricorrente e chiedeva il rigetto delle domande proposte.
7. La resistente confermava la valutazione già espressa in merito all'assenza di nesso eziologico fra l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente e le malattie professionali in oggetto.
8. In data 04.07.2024 veniva disposta CTU medico-legale. Il dott. depositava Per_2 il suo elaborato peritale in data 01.09.2024.
9. All'udienza del 19.06.2025, tenutasi nelle forme di trattazione scritta, la causa è stata decisa con deposito della sentenza nel sistema telematico.
Pag. 3 di 5 10. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
11. Nel presente giudizio non è controversa, in quanto non è contestata dalla parte resistente, la sussistenza delle malattie professionali lamentate dalla ricorrente.
12. È invece contestata dall' la sussistenza del nesso causale con l'attività CP_1 lavorativa svolta. Sul punto, però, il CTU nominato ha dissipato qualsiasi dubbio, affermando, nelle conclusioni del suo elaborato peritale, che: “La ricorrente risulta affetta dalle seguenti patologie, che risultano, secondo un grado di probabilità logica qualificata, contratte nell'esercizio e a causa della lavorazione cui risultava addetta la stessa: a. tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale, valutabile nella misura del 10%; b. epicondilite del gomito destro, valutabile nella misura del 3%; c. sindrome del tunnel carpale sinistro, valutabile nella misura del 3%. Tenuto conto che alla ricorrente risultava riconosciuto un danno biologico pari al 2% per “lieve deficit cond[uzione] sensitiva mediano dx”, operando l'unificazione dei postumi, si perviene ad una valutazione dell'11 (undici) % a partire dal 6/6/2022 e del 16 (sedici) % a far data dal 19/1/2023”.
13. Pertanto, le valutazioni del C.T.U., pienamente da condividere in quanto non presentano vizi logici e argomentativi, danno piena conferma del legame eziologico fra le mansioni svolte dalla NO e le malattie professionali di cui si tratta.
14. Nel merito della domanda la CTU effettuata, oltre a riconoscere, come già detto,
l'aggravamento della prima malattia professionale e la sussistenza della altre due malattie professionali nonché il nesso causale con l'attività lavorativa svolta dalla dipendente, quantifica nel 10% la percentuale invalidante per “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro”, nel 3% ciascuno per
“epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”. Il CTU, unificando i postumi, indica nell'11% la percentuale invalidante dal 06.06.2022 e nel 16% dal 19.01.2023.
Pag. 4 di 5 15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in base ai parametri per i compensi per l'attività forense di cui al D.M. 10.3.2014 n.55, pubbl. in GU n. 77 del 2.4.2014 e successive modifiche. Trattasi di causa dal valore indeterminabile, a bassa complessità.
P.Q.M.
1) accerta e dichiara che è affetta dalle seguenti malattie Parte_1 professionali: “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro”, “epicondilite gomito destro” e “sindrome del tunnel carpale sinistra”;
2) accerta e dichiara che la percentuale invalidante è del 10% per “tendinopatia cuffia dei rotatori spalle con slaminamento del SVSP destro” (in aggravamento rispetto al precedente accertamento), del 3% per “epicondilite gomito destro” e del 3% per
“sindrome del tunnel carpale sinistra”;
3) accerta e dichiara che i postumi invalidanti sono complessivamente dell'11% a partire dal 06.06.2022 e del 16% a fra data dal 19.01.2023;
4) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla costituzione della rendita per malattia professionale nella misura sopra indicata;
5) condanna l' al pagamento delle relative somme, oltre interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data delle domande fino al soddisfo;
6) condanna l' resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro CP_1
4.638,00 euro per compensi di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avvocato Paolo Bartalena, dichiaratisi antistatario.
Pisa, 14.08.2025
Il Giudice del Lavoro
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