Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 22/01/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 18329/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 16/05/2022, rimessa al Collegio per la decisione in data 16/12/2024 e discussa nella Camera di Consiglio in pari data, promossa
DA
( c.f. ), nato a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' avv. ZURLO MARIA LUCIA con studio in VIA SERBELLONI, 7/9
20064 GORGONZOLA presso il quale è elettivamente domiciliato come da procura in atti
PARTE RICORRENTE
CONTRO
( c.f. ), nata a [...], il Controparte_1 C.F._2
08/12/1964 , rappresentata e difesa dall'avv. MULE' GIUSEPPE con studio in CORSO MONFORTE,
16 20122 MILANO presso il quale è elettivamente domiciliata come da procura in atti,
PARTE RESISTENTE
pagina 1 di 13
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni occorrenda ed opportuna declaratoria, verificata l'esistenza dei presupposti di legge,
A) PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI PATTUIZIONI CONCORDATE TRA LE PARTI:
1) Le parti danno atto e riconoscono che la figlia è economicamente indipendente e risiede, con Persona_1 il proprio coniuge e la di loro figlia, a Cambiago (MI), in via della Liberazione n.3, presso l'immobile di proprietà di e del marito. Persona_1
2) Ciascuna parte dichiara di essere autonoma economicamente e, pertanto, di non pretendere dall'altra alcun assegno alimentare, e/o di mantenimento, e/o ad altro titolo.
3) La ex Casa Coniugale, con i relativi mobili, arredi e corredi, fino alla sua divisone secondo quanto più oltre si dirà, ed indipendentemente da come essa si attuerà rispetto a quanto di seguito previsto, resterà per l'intero Per_ in godimento esclusivo e gratuito al sig. , che sosterrà integralmente le spese ordinarie ad essa relative, comprese quelle condominiali, delle utenze, della Tari e delle tasse riferite all'utilizzo dell'immobile, e quelle straordinarie nella misura del 50%, restando l'altro 50% a carico della sig.ra CP_1
4) Nell'ambito della volontà delle parti di regolamentare, in occasione della crisi coniugale, i loro rapporti personali e patrimoniali in relazione all'intercorso matrimonio ed alla divisione dei beni immobili facenti parte Per_ del pregresso regime di comunione legale ed al loro acquisto, il sig. e la sig.ra convengono CP_1 quanto segue e, al contempo, dichiarano che ogni disposizione patrimoniale di seguito prevista è funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi stessa:
4.1) la sig.ra si impegna a trasferire al sig. - che a propria volta si impegna ad accettare - la CP_1 Per_1 propria quota pari al 50%, libera da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata e trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, della piena proprietà della ex Casa Coniugale di CA de' CH (MI), via San Fermo n.15/1, costituita da una villetta unifamiliare, con box e con annessa porzione di giardino pertinenziale, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA de' CH con i seguenti dati catastali: Foglio 8, Particella 140, Sub 2, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Sup. Cat. Totale 140 mq, Totale escluse aree scoperte 134 mq,
Rendita Euro 759,19, Zona censuaria 2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T-1-2; Foglio 8, Particella 140, Sub 1, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq, Sup. Cat. Totale 21 mq, rendita Euro 36,87, Zona censuaria
2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T;
4.2) il trasferimento della quota di cui al superiore sottopunto 4.1) avverrà con la rispettiva quota proporzionale di comproprietà sugli enti, spazi e parti comuni dell'intero condominio in cui la ex Casa Coniugale è ubicata;
4.3) il prezzo per il trasferimento della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale resta Per_ concordemente fissato nell'importo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), che il sig. corrisponderà alla sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota (“GI”), CP_1 mediante bonifico bancario a favore della sig.ra CP_1
4.4) fermo quanto previsto al superiore punto 3), il GI dovrà avvenire entro il 30.06.2025, a mezzo del Per_ notaio designando (“Notaio”) da parte del sig. ; Per_ 4.5) il sig. , almeno sette giorni prima della data fissata per il GI, darà comunicazione del Notaio prescelto e della data del GI alla sig.ra CP_1
pagina 2 di 13 4.6) il testo dell'atto di GI verrà predisposto a cura del Notaio secondo gli usi, le norme e prassi previste con riferimento alla compravendita di immobili;
4.7) eventuali spese, tasse e imposte del GI e gli onorari del Notaio saranno interamente a carico del sig.
. Per_1
5) Le parti dichiarano di essere pienamente informate del fatto che la ex Casa Coniugale è stata edificata su area concessa in diritto di superficie ed è sottoposta al regime vincolante di edilizia convenzionata, come specificato nel Contratto di assegnazione in edilizia convenzionata, e di essere consapevoli delle limitazioni e degli obblighi connessi al suo trasferimento;
pertanto, le parti concordano di richiedere al Comune di CA de' CH (MI) ed ottenere, preliminarmente al GI, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e la soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata, secondo le disposizioni urbanistiche vigenti;
a tal fine, le parti si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza,: 5.1) ad avviare congiuntamente il procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per la soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata presso il Comune di CA de' CH (MI), entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
5.2) ad adempiere tempestivamente tutte le proprie obbligazioni per il buon fine del procedimento, e così, a titolo esemplificativo e non limitativo, a rispondere a ogni richiesta dell'Ente, a cooperare con questo ponendosi a disposizione per ogni chiarimento richiesto, ad adoperarsi per il recupero dei documenti necessari allo svolgimento del procedimento, a sottoscrivere la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta, all'avanzamento ed alla conclusione del procedimento, a presentarsi innanzi al notaio e ad ivi stipulare l'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata;
5.3) a tenere a proprio carico, ciascuno nella misura del 50%, tutti i costi necessari per il buon fine del procedimento, provvedendo al relativo pagamento in pari misura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il corrispettivo determinato dal Comune, i diritti di segreteria, gli oneri comunali e/o fiscali di qualsiasi genere e natura, le spese, tasse e imposte dell'atto notarile di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata, nonché i relativi onorari del notaio.
6) Le parti si danno atto e concordano che l'accordo avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 6.1) condizione risolutiva consistente nella mancata disponibilità da parte del Comune di CA de' CH (MI), in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o nella mancata trasmissione da parte dello stesso Comune della propria determinazione a riguardo, il tutto entro il termine del 31.03.2025; Per_ 6.2) condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento da parte del sig. di un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, entro il termine sopra indicato per la stipula del GI (30.06.2025); 6.3) qualora entro la data 31.03.2025 il Comune di CA de' CH (MI) si sarà dichiarato non disponibile, in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà e a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o non avrà trasmesso, entro lo stesso termine, la propria determinazione a riguardo, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.4) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.1) e 6.3), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3), salvo diverso accordo scritto tra le parti stesse,
i. entro il 31.05.2025, le parti conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente pagina 3 di 13 in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita nella valutazione ottenuta secondo i criteri della convenzione edilizia e l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI); ii. la ex Casa Coniugale verrà venduta in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione edilizia, con gli specifici vincoli e modalità ivi previsti ed imposti;
iii. la vendita avverrà solo ed esclusivamente a soggetti che siano in grado di rispettare i vincoli imposti dalla convenzione edilizia, compresi i limiti di prezzo di vendita e le condizioni soggettive;
in tale senso le parti si impegnano a collaborare con il Comune di CA de' CH (MI) per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
iv. le parti si impegnano a informare tempestivamente il Comune di CA de' CH (MI) riguardo alla volontà di vendere la ex Casa Coniugale, nonché ad ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione edilizia, inclusa la richiesta di autorizzazione preventiva alla vendita;
v. in caso di proposta di vendita, la ex Casa Coniugale non potrà essere venduta senza l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI), salvo il diritto di questi di esercitare il diritto di prelazione o altre prerogative stabiliti dalla convenzione edilizia;
vi. le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
vii. quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del 50% per ciascuno;
Per_ 6.5) qualora entro la data 30.06.2025 il sig. non avrà ottenuto un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.6) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.2) e 6.5), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3):
i) a decorrere dal 30.06.2025, ciascuna parte per proprio conto, con la consulenza delle agenzie immobiliari presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, farà valutare il prezzo di alienazione della casa;
ii) all'esito di tali operazioni e, in ogni caso, entro il 15.07.2025, le parti, confrontando le diverse valutazioni ottenute, conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita di partenza nella valutazione massima che sarà risultata tra quelle di cui al sottopunto i. che precede;
iii) dopo tre mesi dalla pubblicazione dell'annuncio, in caso di insuccesso, il prezzo di vendita di partenza di cui al sottopunto ii. che precede, sarà ribassato secondo le indicazioni fornite dalle/a agenzia/e incaricata/e, ferma in ogni caso la determinazione delle parti ad accettare offerte di acquisto non inferiori a € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), salvo ulteriore e diverso accordo scritto che potrà intervenire fra le parti sulla base delle indicazioni fornite dalla/e agenzia/e incaricata/e; iv) le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione pagina 4 di 13 delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
v ) quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del
50% per ciascuno.
7) Ogni altro bene acquistato/acquisito nel corso del matrimonio deve intendersi definitivamente acquisito al patrimonio della parte che lo detiene o che lo possiede.
8) Le parti dichiarano e riconoscono che, con l'esecuzione di quanto pattuito con il presente accordo e con la divisione della ex Casa Coniugale come prevista in questa sede, esse hanno provveduto a conferire un equilibrato e definitivo assetto al complessivo patrimonio comune e, per l'effetto, di non avere più alcunché a pretendere l'una dall'altra a tale titolo e per qualunque altro originato e/o occasionato dall'intercorso matrimonio. Per_
9) Il sig. e la sig.ra essendo intervenuto il presente accordo, congiuntamente richiederanno al CP_1
Tribunale di Milano, nel Giudizio di Divorzio, di revocare il provvedimento di assegnazione della ex Casa Coniugale recato dalla Sentenza di Separazione con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza e di ordinare, conseguentemente, al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere alla cancellazione della Trascrizione dell'Assegnazione, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo.
10) Tutte le spese sostenute e/o da sostenere con riferimento al Giudizio di Divorzio ed al presente accordo restano interamente compensate tra le parti.
11) Ciascuna parte rinuncia a tutte le proprie domande ulteriori rispetto a quella relativa allo status formulate nei confronti dell'altra nel Giudizio di Divorzio e, per quanto occorrer possa, accetta le rinunce dell'altra.
12) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza all'esito del Giudizio di Divorzio che accolga le presenti conclusioni. Per l'effetto, OMOLOGARE le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti come riportate nelle superiori pattuizioni. REVOCARE, con decorrenza dalla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, il provvedimento recato dalla Sentenza di Separazione del Tribunale di Milano n.3696/2004, resa in data 11.02.2004, pubblicata in data 17.03.2004, nel procedimento R.G. n. 72007/2001, di assegnazione della ex Casa Coniugale, di proprietà di entrambe le parti per pari quote, sita a CA de' CH (MI), via San Fermo n.15/1, costituita da una villetta unifamiliare, con box e con annessa porzione di giardino pertinenziale, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA de' CH con i seguenti dati catastali: Foglio 8, Particella 140, Sub 2, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Sup. Cat. Totale 140 mq, Totale escluse aree scoperte 134 mq, Rendita Euro 759,19, Zona censuaria 2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T-1-2; Foglio 8, Particella 140, Sub 1, Categoria
C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq, Sup. Cat. Totale 21 mq, rendita Euro 36,87, Zona censuaria 2, Indirizzo via
San Fermo n.15, piano T.
ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita in data 13.05.2004 ai numeri Reg. gen. n.67156 e Reg. part. n.33679, con presentazione n.554, richiesta da contro , con esonero del Conservatore da ogni Parte_1 Controparte_1 responsabilità a riguardo.
COMPENSARE tra le parti le spese del procedimento. DARE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza che accolga le presenti conclusioni ”.
***
pagina 5 di 13 MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 Controparte_1 concordatario in CA E' CH - MI- il 14/09/1986 (Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di CA E' CH -MI- al n. 21, parte II, serie A, anno 1986). Dall'unione è nata una figlia, (nata a [...] – MI - il 04.02.1993); Per_1 con ricorso depositato in data 13/05/2022, chiedeva al Tribunale di Milano Parte_1 di dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalla moglie;
chiedeva, altresì: l'assegnazione a sé dell'ex casa coniugale in comproprietà tra le parti sita in CA E' CH (MI), località Sant'Agata, Via San Fermo n.15/1; con memoria difensiva depositata in data 04/11/2022, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale aderiva alla domanda di declaratoria della cessazione degli effetti civili CP_1 del matrimonio e chiedeva, altresì la revoca del provvedimento di assegnazione della casa familiare sita in CA E' CH (MI), località Sant'Agata, Via San Fermo n.15/1 al Sig. come disposto Per_1 dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di Milano e di ordinare al conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 la cancellazione della trascrizione del provvedimento stesso (nota di trascrizione n. 67156/33679 del 13/05/2004, allegata sub. 4) con i conseguenti adempimenti. All'udienza presidenziale del 14/03/2023, il Presidente f.f. all'epoca procedente, verificata la regolarità della notifica del ricorso introduttivo, sentiva congiuntamente le parti e tentatane la conciliazione, rinviava all'udienza dell'11/07/2023, all'esito della quale confermava i provvedimenti di cui alla sentenza di separazione di questo Tribunale n. 3696/2004 nella misura in cui gli stessi risultavano ancora attuali, nominava sé stesso Giudice Istruttore, fissava udienza di comparizione e trattazione in data 29.11.2023, sostituendola con il deposito di note scritte;
Con ordinanza emessa in data 08/01/2024, il Giudice Istruttore, attesa la richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione limitatamente alla domanda sullo status.
Con sentenza non definitiva n. 1540/2024 del 24/01/2024 - pubblicata in data 09/02/2024, il
Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo con assegnazione dei termini per il deposito delle memorie istruttorie, fissando l'udienza del 28 marzo 2024, per un tentativo di conciliazione dinanzi al
GOT delegato che, all'esito, stante il mancato raggiungimento dell'accordo, rimetteva la causa al
Giudice Delegato per quanto di sua competenza.
Quindi con ordinanza 127ter c.p.c. il G.I. nelle more subentrato, atteso il trasferimento del Giudice procedente ad altro Ufficio, rilevato che in data 18.11.2024 le parti avevano depositato note congiunte con le quali davano atto di aver raggiunto un accordo, fissava udienza di precisazione delle conclusioni a trattazione scritta al 16. 12.2024 e con ordinanza emessa in pari data, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 18/12/2024.
Considerato in diritto
Gli accordi patrimoniali sull'ex casa coniugale
Dev'esser disposta la revoca dell'assegnazione della casa coniugale, disposta con la sentenza di separazione n. 3696/2004 del 11.02.2004, pubblicata in data 17.03.2004 in favore del sig. cui la Per_1
pagina 6 di 13 figlia ancora all'epoca era stata affidata – essendo nelle more del giudizio la stessa divenuta economicamente indipendente e trasferitasi presso altra abitazione con il proprio nucleo familiare.
Su accordo delle parti, la casa familiare – sita in CA E' CH, Località Sant'Agata (MI), via San Fermo n. 15/1 – resterà fino al momento della divisione con i relativi mobili, arredi e corredi per l'intero in godimento esclusivo e gratuito al sig. , che sosterrà integralmente le spese ordinarie Per_1 ad essa relative, comprese quelle condominiali, delle utenze, della Tari e delle tasse riferite all'utilizzo dell'immobile, e quelle straordinarie nella misura del 50%, restando l'altro 50% a carico della sig.ra
CP_1
Il Collegio prende altresì atto degli ulteriori accordi raggiunti dalle parti in ordine alla divisione dei beni in comunione ed in particolare: Per_
“la sig.ra si impegna a trasferire al sig. - che a propria volta si impegna ad accettare - la propria CP_1 quota pari al 50%, libera da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata e trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, della piena proprietà della ex Casa Coniugale di CA de' CH (MI), via San Fermo n.15/1, costituita da una villetta unifamiliare, con box e con annessa porzione di giardino pertinenziale, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA de' CH con i seguenti dati catastali: Foglio 8, Particella 140, Sub 2, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Sup. Cat. Totale 140 mq, Totale escluse aree scoperte 134 mq, Rendita Euro
759,19, Zona censuaria 2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T-1-2; Foglio 8, Particella 140, Sub 1, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 21 mq, Sup. Cat. Totale 21 mq, rendita Euro 36,87, Zona censuaria 2, Indirizzo via
San Fermo n.15, piano T;
4.2) il trasferimento della quota di cui al superiore sottopunto 4.1) avverrà con la rispettiva quota proporzionale di comproprietà sugli enti, spazi e parti comuni dell'intero condominio in cui la ex Casa Coniugale è ubicata;
4.3) il prezzo per il trasferimento della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale resta Per_ concordemente fissato nell'importo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), che il sig. corrisponderà alla sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della quota (“GI”), CP_1 mediante bonifico bancario a favore della sig.ra CP_1
4.4) fermo quanto previsto al superiore punto 3), il GI dovrà avvenire entro il 30.06.2025, a mezzo del Per_ notaio designando (“Notaio”) da parte del sig. ; Per_ 4.5) il sig. , almeno sette giorni prima della data fissata per il GI, darà comunicazione del Notaio prescelto e della data del GI alla sig.ra CP_1 4.6) il testo dell'atto di GI verrà predisposto a cura del Notaio secondo gli usi, le norme e prassi previste con riferimento alla compravendita di immobili;
4.7) eventuali spese, tasse e imposte del GI e gli onorari del Notaio saranno interamente a carico del sig.
. Per_1
5) Le parti dichiarano di essere pienamente informate del fatto che la ex Casa Coniugale è stata edificata su area concessa in diritto di superficie ed è sottoposta al regime vincolante di edilizia convenzionata, come specificato nel Contratto di assegnazione in edilizia convenzionata, e di essere consapevoli delle limitazioni e degli obblighi connessi al suo trasferimento;
pertanto, le parti concordano di richiedere al Comune di CA de' CH (MI) ed ottenere, preliminarmente al GI, la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e la soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata, secondo le disposizioni urbanistiche vigenti;
a tal fine, le parti si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza,: 5.1) ad avviare congiuntamente il procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per la soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata presso il Comune di CA de' CH (MI), entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
pagina 7 di 13 5.2) ad adempiere tempestivamente tutte le proprie obbligazioni per il buon fine del procedimento, e così, a titolo esemplificativo e non limitativo, a rispondere a ogni richiesta dell'Ente, a cooperare con questo ponendosi a disposizione per ogni chiarimento richiesto, ad adoperarsi per il recupero dei documenti necessari allo svolgimento del procedimento, a sottoscrivere la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta, all'avanzamento ed alla conclusione del procedimento, a presentarsi innanzi al notaio e ad ivi stipulare l'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata;
5.3) a tenere a proprio carico, ciascuno nella misura del 50%, tutti i costi necessari per il buon fine del procedimento, provvedendo al relativo pagamento in pari misura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il corrispettivo determinato dal Comune, i diritti di segreteria, gli oneri comunali e/o fiscali di qualsiasi genere e natura, le spese, tasse e imposte dell'atto notarile di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata, nonché i relativi onorari del notaio.
6) Le parti si danno atto e concordano che l'accordo avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 6.1) condizione risolutiva consistente nella mancata disponibilità da parte del Comune di CA de' CH (MI), in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o nella mancata trasmissione da parte dello stesso Comune della propria determinazione a riguardo, il tutto entro il termine del 31.03.2025; Per_ 6.2) condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento da parte del sig. di un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, entro il termine sopra indicato per la stipula del GI (30.06.2025); 6.3) qualora entro la data 31.03.2025 il Comune di CA de' CH (MI) si sarà dichiarato non disponibile, in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà e a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o non avrà trasmesso, entro lo stesso termine, la propria determinazione a riguardo, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.4) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.1) e 6.3), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3), salvo diverso accordo scritto tra le parti stesse,
i. entro il 31.05.2025, le parti conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita nella valutazione ottenuta secondo i criteri della convenzione edilizia e l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI); iii. la vendita avverrà solo ed esclusivamente a soggetti che siano in grado di rispettare i vincoli imposti dalla convenzione edilizia, compresi i limiti di prezzo di vendita e le condizioni soggettive;
in tale senso le parti si impegnano a collaborare con il Comune di CA de' CH (MI) per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
iv. le parti si impegnano a informare tempestivamente il Comune di CA de' CH (MI) riguardo alla volontà di vendere la ex Casa Coniugale, nonché ad ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione edilizia, inclusa la richiesta di autorizzazione preventiva alla vendita;
v. in caso di proposta di vendita, la ex Casa Coniugale non potrà essere venduta senza l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI), salvo il diritto di questi di esercitare il diritto di prelazione o altre prerogative stabiliti dalla convenzione edilizia;
pagina 8 di 13 vi. le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
vii. quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del
50% per ciascuno;
Per_ 6.5) qualora entro la data 30.06.2025 il sig. non avrà ottenuto un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.6) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.2) e 6.5), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3):
ii. la ex Casa Coniugale verrà venduta in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione edilizia, con gli specifici vincoli e modalità ivi previsti ed imposti;
a decorrere dal 30.06.2025, ciascuna parte per proprio conto, con la consulenza delle agenzie immobiliari presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, farà valutare il prezzo di alienazione della casa;
all'esito di tali operazioni e, in ogni caso, entro il 15.07.2025, le parti, confrontando le diverse valutazioni ottenute, conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi,
o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita di partenza nella valutazione massima che sarà risultata tra quelle di cui al sottopunto i. che precede;
dopo tre mesi dalla pubblicazione dell'annuncio, in caso di insuccesso, il prezzo di vendita di partenza di cui al sottopunto ii. che precede, sarà ribassato secondo le indicazioni fornite dalle/a agenzia/e incaricata/e, ferma in ogni caso la determinazione delle parti ad accettare offerte di acquisto non inferiori a € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), salvo ulteriore e diverso accordo scritto che potrà intervenire fra le parti sulla base delle indicazioni fornite dalla/e agenzia/e incaricata/e; le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del 50% per ciascuno.”
Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate tra le parti, alla luce degli accordi raggiunti.
P.Q.M.
Dato atto della sentenza non definitiva n. 1540/2024 del 24/01/2024 e pubblicata in data 09/02/2024 di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e il Tribunale Parte_1 Controparte_1
Ordinario di Milano, Sezione IX Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda,
pagina 9 di 13 eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, anche in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, così decide:
1) DA ATTO che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e, pertanto, di non aver più alcunché a pretendere l'una dall'altra;
2) REVOCA l'assegnazione della casa familiare come disposto nella sentenza di separazione n. 3696/2004 del 11.02.2004, pubblicata in data 17.03.2004 e resa dal Tribunale di Milano – sita in CA E' CH, Località Sant'Agata (MI), via San Fermo n. 15/1 – al ricorrente a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento Parte_1
3) DA ATTO che sino al momento della divisione i relativi mobili, arredi e corredi presenti nella ex casa coniugale resteranno per l'intero in godimento esclusivo e gratuito al sig. che Per_1 sosterrà integralmente le spese ordinarie ad essa relative, comprese quelle condominiali, delle utenze, della Tari e delle tasse riferite all'utilizzo dell'immobile, e quelle straordinarie nella misura del 50%, restando l'altro 50% a carico della sig.ra CP_1
4) DA ATTO degli accordi raggiunti dalle parti relativi alla divisione dei beni in comunione ed in particolare: Per_
“la sig.ra si impegna a trasferire al sig. - che a propria volta si impegna ad accettare - la CP_1 propria quota pari al 50%, libera da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli, vincoli o gravami di sorta, compresi quelli di edilizia residenziale convenzionata e trasformato il diritto di superficie in diritto di proprietà, della piena proprietà della ex Casa Coniugale di CA de' CH (MI), via San Fermo n.15/1, costituita da una villetta unifamiliare, con box e con annessa porzione di giardino pertinenziale, il tutto censito al Catasto Fabbricati del Comune di CA de' CH con i seguenti dati catastali: Foglio 8, Particella 140, Sub 2, Categoria A/7, Classe 3, Consistenza 7,5 vani, Sup. Cat.
Totale 140 mq, Totale escluse aree scoperte 134 mq, Rendita Euro 759,19, Zona censuaria 2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T-1-2; Foglio 8, Particella 140, Sub 1, Categoria C/6, Classe 4, Consistenza
21 mq, Sup. Cat. Totale 21 mq, rendita Euro 36,87, Zona censuaria 2, Indirizzo via San Fermo n.15, piano T;
4.2) il trasferimento della quota di cui al superiore sottopunto 4.1) avverrà con la rispettiva quota proporzionale di comproprietà sugli enti, spazi e parti comuni dell'intero condominio in cui la ex Casa Coniugale è ubicata;
4.3) il prezzo per il trasferimento della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale resta Per_ concordemente fissato nell'importo di € 130.000,00 (euro centotrentamila/00), che il sig. corrisponderà alla sig.ra contestualmente alla stipula dell'atto notarile di trasferimento della CP_1 quota (“GI”), mediante bonifico bancario a favore della sig.ra CP_1
4.4) fermo quanto previsto al superiore punto 3), il GI dovrà avvenire entro il 30.06.2025, a mezzo Per_ del notaio designando (“Notaio”) da parte del sig. ; Per_ 4.5) il sig. , almeno sette giorni prima della data fissata per il GI, darà comunicazione del
Notaio prescelto e della data del GI alla sig.ra CP_1 4.6) il testo dell'atto di GI verrà predisposto a cura del Notaio secondo gli usi, le norme e prassi previste con riferimento alla compravendita di immobili;
4.7) eventuali spese, tasse e imposte del GI e gli onorari del Notaio saranno interamente a carico Per_ del sig. .
5) Le parti dichiarano di essere pienamente informate del fatto che la ex Casa Coniugale è stata edificata su area concessa in diritto di superficie ed è sottoposta al regime vincolante di edilizia convenzionata, come specificato nel Contratto di assegnazione in edilizia convenzionata, e di essere consapevoli delle limitazioni e degli obblighi connessi al suo trasferimento;
pertanto, le parti concordano di richiedere al Comune di CA de' CH (MI) ed ottenere, preliminarmente al , Pt_2 la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e la soppressione dei vincoli di pagina 10 di 13 edilizia convenzionata, secondo le disposizioni urbanistiche vigenti;
a tal fine, le parti si impegnano, ognuno per quanto di propria competenza,: 5.1) ad avviare congiuntamente il procedimento per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e per la soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata presso il Comune di CA de' CH (MI), entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo;
5.2) ad adempiere tempestivamente tutte le proprie obbligazioni per il buon fine del procedimento, e così, a titolo esemplificativo e non limitativo, a rispondere a ogni richiesta dell'Ente, a cooperare con questo ponendosi a disposizione per ogni chiarimento richiesto, ad adoperarsi per il recupero dei documenti necessari allo svolgimento del procedimento, a sottoscrivere la documentazione necessaria alla presentazione della richiesta, all'avanzamento ed alla conclusione del procedimento, a presentarsi innanzi al notaio e ad ivi stipulare l'atto di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata;
5.3) a tenere a proprio carico, ciascuno nella misura del 50%, tutti i costi necessari per il buon fine del procedimento, provvedendo al relativo pagamento in pari misura, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, il corrispettivo determinato dal Comune, i diritti di segreteria, gli oneri comunali e/o fiscali di qualsiasi genere e natura, le spese, tasse e imposte dell'atto notarile di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà e di soppressione dei vincoli di edilizia convenzionata, nonché i relativi onorari del notaio.
6) Le parti si danno atto e concordano che l'accordo avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto
4), tutti i sottopunti compresi, è sottoposto alle seguenti condizioni risolutive: 6.1) condizione risolutiva consistente nella mancata disponibilità da parte del Comune di CA de' CH (MI), in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà ed a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o nella mancata trasmissione da parte dello stesso
Comune della propria determinazione a riguardo, il tutto entro il termine del 31.03.2025; 6.2) condizione risolutiva consistente nel mancato ottenimento da parte del sig. di un mutuo Per_1 ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, entro il termine sopra indicato per la stipula del GI (30.06.2025); 6.3) qualora entro la data 31.03.2025 il Comune di CA de' CH (MI) si sarà dichiarato non disponibile, in relazione alla ex Casa Coniugale, a trasformare il diritto di superficie in diritto di piena proprietà e a sopprimere i vincoli di edilizia convenzionata, e/o non avrà trasmesso, entro lo stesso termine, la propria determinazione a riguardo, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.4) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.1) e 6.3), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3), salvo diverso accordo scritto tra le parti stesse,
i. entro il 31.05.2025, le parti conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita nella valutazione ottenuta secondo i criteri della convenzione edilizia e l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI); iii. la vendita avverrà solo ed esclusivamente a soggetti che siano in grado di rispettare i vincoli imposti dalla convenzione edilizia, compresi i limiti di prezzo di vendita e le condizioni soggettive;
in tale senso pagina 11 di 13 le parti si impegnano a collaborare con il Comune di CA de' CH (MI) per ottenere tutte le necessarie autorizzazioni;
iv. le parti si impegnano a informare tempestivamente il Comune di CA de' CH (MI) riguardo alla volontà di vendere la ex Casa Coniugale, nonché ad ottemperare agli obblighi previsti dalla convenzione edilizia, inclusa la richiesta di autorizzazione preventiva alla vendita;
v. in caso di proposta di vendita, la ex Casa Coniugale non potrà essere venduta senza l'autorizzazione del Comune di CA de' CH (MI), salvo il diritto di questi di esercitare il diritto di prelazione o altre prerogative stabiliti dalla convenzione edilizia;
vi. le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
vii. quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del 50% per ciascuno;
Per_ 6.5) qualora entro la data 30.06.2025 il sig. non avrà ottenuto un mutuo ipotecario per finanziare l'acquisto della quota della piena proprietà della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto 4), tutti i sottopunti compresi, per un importo pari a € 130.000,00 (euro centotrentamila/00) da parte di una banca di suo gradimento, l'accordo delle parti avente ad oggetto il rispettivo impegno a trasferire e ad accettare la piena proprietà della quota della ex Casa Coniugale come previsto al superiore punto
4), tutti i sottopunti compresi, si risolverà di diritto, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3); 6.6) nell'ipotesi in cui si verificasse quanto ai superiori sottopunti 6.2) e 6.5), le parti concordano di porre in vendita la ex Casa Coniugale, secondo le modalità di seguito indicate, fermo restando quanto previsto al superiore punto 3):
ii. la ex Casa Coniugale verrà venduta in conformità alle disposizioni contenute nella convenzione edilizia, con gli specifici vincoli e modalità ivi previsti ed imposti;
a decorrere dal 30.06.2025, ciascuna parte per proprio conto, con la consulenza delle agenzie immobiliari presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, farà valutare il prezzo di alienazione della casa;
all'esito di tali operazioni e, in ogni caso, entro il 15.07.2025, le parti, confrontando le diverse valutazioni ottenute, conferiranno di comune accordo e congiuntamente il mandato a vendere senza esclusiva a più agenzie immobiliari di loro fiducia, presenti sul territorio in CA de' CH (MI) e nei comuni limitrofi, o qualora queste richiedessero l'esclusiva, all'agenzia che avranno prescelto congiuntamente in esclusiva presente sul territorio di CA de' CH (MI) o nei comuni limitrofi, individuando il prezzo di vendita di partenza nella valutazione massima che sarà risultata tra quelle di cui al sottopunto i. che precede;
dopo tre mesi dalla pubblicazione dell'annuncio, in caso di insuccesso, il prezzo di vendita di partenza di cui al sottopunto ii. che precede, sarà ribassato secondo le indicazioni fornite dalle/a agenzia/e incaricata/e, ferma in ogni caso la determinazione delle parti ad accettare offerte di acquisto non inferiori a € 260.000,00 (euro duecentosessantamila/00), salvo ulteriore e diverso accordo scritto che potrà intervenire fra le parti sulla base delle indicazioni fornite dalla/e agenzia/e incaricata/e; le parti si faranno carico nella misura del 50% per ciascuna di qualsivoglia costo/spesa per: a) l'adeguamento dello stato di fatto dell'immobile alle situazioni urbanistiche, edilizie, catastali ed amministrative necessarie secondo le inderogabili disposizioni in materia, ivi compresi quelli per i tecnici e per l'esecuzione delle relative opere;
b) l'adeguamento a conformità degli impianti;
c) l'attestazione o certificazione energetica;
d) le eventuali provvigioni richieste dalle agenzie immobiliari incaricate;
quanto al prezzo che le parti avranno ricavato dalla suddetta vendita, esso sarà suddiviso nella misura del 50% per ciascuno.” pagina 12 di 13 5) ORDINA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Milano 2 di procedere alla cancellazione della trascrizione eseguita in data 13.05.2004 ai numeri Reg. gen. n.67156 e Reg. part. n.33679, con presentazione n.554, richiesta da contro con Parte_1 Controparte_1 esonero del Conservatore da ogni responsabilità a riguardo;
6) DA ATTO che le parti hanno rinunciato a tutte le domande ulteriori formulate rispetto a quella relativa allo status nonché all'impugnazione dell'emananda sentenza;
7) COMPENSA le spese di lite;
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2024.
Manda la Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Valentina Di Peppe Dott.ssa Maria Laura Amato
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