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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 27/03/2025, n. 169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 169 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021 promossa da:
(C.F. ) e, per essa, in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLEADO CRAIA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA, N. 133, presso il difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) – contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
– contumace;
Controparte_2
– contumace Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE CARDELLINI, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e, per essa, Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio la la
[...] Controparte_1 [...]
il e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in rito, dichiarare inammissibile la avversaria opposizione per la intervenuta decadenza;
nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione la proposta opposizione”.
Si costituiva in giudizio quale terzo presso il quale era stato aperto il Controparte_4
libretto giudiziario n. 28691 – Deposito Bancoposta N° 45091336 su Es. Mob. N. 1291/2014 del Tribunale di Fermo, al solo fine di dare atto dell'estinzione del predetto libretto a seguito di prelievi in esecuzione dei mandati di pagamento.
Le altre parti, ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della della Controparte_1
e del , istruita documentalmente Controparte_2 Controparte_3
la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 28.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:
1. il presente giudizio aveva ad oggetto la fase di merito relativa all'opposizione proposta dalla nell'ambito della procedura esecutiva iscritta a n. R.g. Controparte_1
167/2020 incardinata a seguito dell'iscrizione, ad opera dell'odierna attrice, di pignoramento presso terzi in data 28.02.2020, al fine di soddisfare il credito vantato nei confronti della società suddetta in forza di titoli esecutivi incontestati;
2. con la spiegata opposizione, il debitore opponente sosteneva l'illegittimità dell'esecuzione presso terzi in questione tenuto conto dei provvedimenti adottati nella diversa procedura esecutiva, comunque coinvolgente le odierne parti, iscritta a R.G. n. 1291/2014;
3. in particolare, la con la propria opposizione, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della quale procuratrice Parte_2
della mancando qualsivoglia procura speciale alla stessa rilasciata, con Parte_1
2 conseguente inefficacia del precetto e del pignoramento, nonché l'improcedibilità dell'esecuzione;
4. ancora, l'opponente eccepiva l'inefficacia del pignoramento, notificato il
20.02.2020, per aver con lo stesso la azionato i medesimi titoli già oggetto Parte_1
dell'altra procedura esecutiva, per tentare di pignorare le somme residue non riconosciute come dovute dal G.E. nella procedura di esecuzione mobiliare n. R.g. 1291/2014. Ed invero, doveva essere rilevata l'insussistenza di qualsivoglia debito in capo alla per Controparte_1
come accertato dal G.E., richiamando l'ordinanza del 19.12.2019 con la quale le somme spettanti alla creditrice – epurate dalla quota parte imputabile a interessi usurari – erano state assegnate e, successivamente, anche riscosse;
5. nondimeno, il G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.g. 1291/2014, con ordinanza del 30.12.2019 – mai impugnata e, pertanto, divenuta definitiva – e con ordinanza del
11.02.2020, aveva dichiarato privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato in data
20.12.2019 al chiaro fine di eludere il disposto dell'art. 483 c.p.c., in ordine alla non impugnabilità dell'ordinanza che aveva escluso il pignoramento di limitando i mezzi Parte_2
di espropriazione all'intervento ex art. 511 c.p.c., nonché al fine di tentare di percepire importi che il G.E. aveva escluso dalla assegnazione siccome usurari;
6. inoltre, secondo le prospettazioni dell'opponente, il pignoramento per cui è causa doveva ritenersi, comunque, inefficace in quanto non preceduto dalla notifica di un valido atto di precetto, atteso che quello indicato era privo di efficacia e caducato dalla riunione delle due procedure esecutive e dalla disposta limitazione dei mezzi di espropriazione;
7. pertanto, la quale procuratrice della aveva Parte_2 Parte_1
violato il vincolo pignoratizio. Ed invero, la creditrice, certificando l'inefficacia del pignoramento del 20.12.2019, incassava, in data 09.01.2020, le somme assegnate e fatte, comunque, oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi, salvo, poi, procedere in forza dello stesso per il residuo non riconosciuto;
8. si costituiva la parte opposta – odierna attrice – contestando le difese della controparte e il G.E., all'esito, sospendeva l'esecuzione con ordinanza del 13.05.2021, fissando il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito;
9. l'opposizione doveva essere rigettata tenuto conto, in primo luogo, della prova della legittimazione in capo alla procuratrice speciale;
3 10. in secondo luogo, l'opposizione doveva essere disattesa tenuto conto della tardività della stessa la quale doveva essere qualificata quale opposizione ex art. 617, comma 2
c.p.c., afferendo i motivi della controparte a vizi della procedura;
11. quanto al merito dell'opposizione, poi, non rispondeva a verità la circostanza dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dal G.E., tutti impugnati dall'odierna attrice;
12. i detti provvedimenti, inoltre, dovevano essere disapplicati nella presente sede in quanto emessi in violazione di norme di legge e, comunque, in assenza del relativo potere in capo all'autorità giudiziaria che li aveva pronunciati;
13. erronea era la valutazione della sussistenza di interessi usurari con riguardo ai rapporti bancari per cui è causa e, pertanto, la limitazione delle pretese creditorie della
[...]
Parte_1
14. l'interesse ad eseguire il pignoramento era scaturito dall'errato disconoscimento delle ragioni di credito dell'attrice e, quindi, da situazione sopravvenuta e tale da richiedere la tempestiva tutela, in linea con il principio di compatibilità dei mezzi di espropriazione, anche tenuto conto della natura provvisoria che doveva essere attribuita ai provvedimenti resi dal
G.E.. L'assegnazione comportava l'estinzione del credito solo a seguito della effettiva riscossione delle somme. Al contrario, la sostenuta non debenza delle somme maturate a titolo di interessi era conseguenza di un provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione senza attendere gli esiti della fase di merito;
15. parimenti errata era la tesi secondo cui l'efficacia del precetto fosse venuta meno.
Innanzitutto, al momento del pignoramento non erano ancora decorsi 90 giorni dalla notifica e, comunque, il termine era stato interrotto dalla proposizione dell'esecuzione;
16. la declaratoria di inefficacia del pignoramento da parte del G.E. in altra procedura esecutiva, poi, non poteva spiegare effetti in una diversa procedura;
17. il credito azionato era stato determinato correttamente con riferimento alla sorte
(non contestata) e agli interessi così come conteggiati nel prospetto depositato all'udienza del
17.12.2019, contestati solo limitatamente al profilo della dedotta asserita loro usurarietà;
18. non esisteva una pronuncia in forza della quale potesse ritenersi accertato che il credito vantato dalla fosse circoscritto alla sola sorte – non essendo né Parte_1
vero, né dimostrato che gli interessi dovessero considerarsi usurari. In questi termini, il titolo esecutivo in virtù del quale era stata promossa la presente procedura conservava la piena
4 validità, legittimando il creditore a promuovere ulteriori procedimenti fino all'integrale soddisfacimento del credito dallo stesso portato.
Parte convenuta si costituiva in giudizio – come visto – quale terzo Controparte_4
pignorato presso il quale era stato aperto il libretto giudiziario n. 28691 – Deposito Bancoposta
N° 45091336 su Es. Mob. N. 1291/2014 del Tribunale di Fermo.
Rappresentava che il predetto libretto era stato estinto, in data 14.12.2020, a seguito di prelievi in esecuzione dei seguenti mandati di pagamento del Tribunale di Fermo:
Mandato 1/2019 di € 9.358,29 del 7/11/2019;
Mandato 2/2019 di € 287.678,64 del 7/112019;
Mandato 1/2020 di € 335.502,86 del 9/1/2020;
Mandato 2/2020 di € 269.943,31 del 9/1/2020;
Mandato 3/2020 di € 27.277,37 del 6/2/2020;
Mandato 4/2020 di € 93.427,82 del 22/10/2020.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione con il quale la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 CP_5
sostenendo che non poteva rinvenirsi in atti alcuna procura speciale rilasciata dal creditore. La procura in questione, poi, secondo le prospettazioni dell'opponente, neppure risultava allegata all'atto di precetto e al pignoramento.
Il motivo è infondato, tenuto conto della prova fornita dall'odierna attrice relativamente alla procura speciale, rilasciata per atto a rogito del Notaio , in data 31.08.2018, Persona_1
rep. n. 57298 e racc. n. 29003, registrato a Roma il 04.09.2018, n. 12057, Serie 1/7, con la quale la nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Parte_1
società, conferiva alla tutti i poteri relativi al compimento, in nome e per conto della Parte_2
mandante, degli atti, adempimenti e formalità, necessari alla gestione, all'incasso e recupero dei crediti facenti capo alla , anche agendo giudizialmente e stragiudizialmente (cfr. doc. Parte_1
20 fascicolo parte attrice).
Parimenti provato è il potere, in capo al Dott. di nominare, nella veste Persona_2
di procuratore, individuato dall'atto a rogito del Notaio del 17.09.2019, rep. Persona_3
n. 268, racc. n. 201 (cfr. doc. 21 fascicolo parte attrice), il procuratore alle liti della e, Parte_2
5 per essa, della mandante nell'ambito della vicenda esecutiva oggetto della Parte_1
presente controversia (cfr. procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione).
Tanto detto, passando agli ulteriori motivi di opposizione, osserva il Tribunale come, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre prendere le mosse dalla complessiva vicenda esecutiva che ha coinvolto le odierne parti in causa.
Ebbene, per quanto di immediato interesse in questa sede, il punto di partenza deve essere individuato nell'intervento che la e, per essa, quale procuratrice, la Parte_1
ha svolto, ai sensi dell'art. 511 e dell'art. 499, comma 2 c.p.c. nella procedura Parte_2
esecutiva mobiliare n. 1291/2014 reg. esec., a sua volta, promossa dalla Controparte_1
creditrice della a seguito del pagamento di quest'ultima Controparte_2
ex art. 494, comma 3 c.p.c, da assoggettare a distribuzione (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Ex actis emerge agevolmente – neppure essendo contestato – come l'intervento in questione sia stato proposto, nella procedura esecutiva R.G. n. 1291/2014, dalla
[...]
la quale ha inteso azionare, quale creditor creditoris, nei confronti della Parte_1 Controparte_1
la pretesa creditoria come di seguito specificata:
[...]
- per euro 155.789,85, a titolo di rate scadute e non pagate (dal 10.4.2006 al 10.04.2008), al netto degli acconti versati ed imputati a deconto, oltre euro 131.878,35 quale residua sorte capitale alla data del 10.04.08 e oltre interessi maturati e maturandi come contrattualmente pattuiti, in forza del contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca, stipulato per atto a rogito del Notaio dott. in data 7.10.2004, registrato a Fermo il Persona_4
07.10.2004, munito di formula esecutiva il 19.10.2004;
- per euro 29.612,93, a titolo di rate mensili scadute e non pagate (dal 10.12.2006 al
10.11.2007), oltre interessi maturati e maturandi secondo quanto stabilito in contratto, in forza del contratto di finanziamento fondiario, garantito da ipoteca, stipulato per atto a rogito del
Notaio dott. in data 07.10.2002, registrato a Fermo il 15.10.2002, munito Persona_4
di formula esecutiva il 21.10.2002).
I crediti in questione, per contratti stipulati con la Controparte_6
poi, fusa per incorporazione in (con atto del
[...] Controparte_2
Notaio di in data 22.12.2008) erano pervenuti alla in Persona_5 Pt_1 Parte_1
data 20.12.2017, in forza di un'operazione di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., della quale era stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
6 23.12.2017, parte seconda n. 151 (cfr. atto di intervento e allegati, sub doc. 1 fascicolo parte attrice).
Successivamente al deposito dell'atto di intervento, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 31.10.2019, in un primo momento, dichiarava inammissibile e, in ogni caso tardivo, l'intervento della (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), salvo, poi, con decreto Parte_2
del 07.11.2019, emesso in sede di fissazione dell'udienza per l'opposizione svolta dalla creditrice intervenuta, statuire “melius re perpensa, che l'intervento ex art. 511 cpc [fosse] da ritenersi ammissibile, essendo un intervento in sostituzione al creditore, per cui è un ricorso non necessitante del titolo esecutivo e che comunque nel caso di specie il titolo è presente” e, per questi, motivi, nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti sospendere “l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa il
31.10.2019, ritenendo che ha diritto a partecipare alla distribuzione delle somme in Parte_2
concorrenza con , ciascuno per il proprio credito” (cfr. doc. 4 fascicolo parte Controparte_1
attrice).
Il provvedimento de quo veniva, di fatto, confermato nell'ordinanza resa, in data
19.12.2019, all'esito dell'udienza di comparizione con la quale, accogliendo l'opposizione della implicitamente ammettendo l'intervento della stessa, il G.E., riuniva alla procedura Parte_2
esecutiva n. R.g. 1291/2014 quella, intanto, incardinata e iscritta a R.g. n. 1043/2019, a seguito della notifica di pignoramento da parte della stessa nei confronti della società Parte_2
debitrice, per i medesimi titoli di cui all'atto di intervento, limitando, altresì, d'ufficio, i mezzi di espropriazione azionati dalla detta creditrice all'intervento ex art. 511 c.p.c..
Il Giudice dell'Esecuzione, peraltro, accoglieva parzialmente anche l'opposizione svolta dalla limitatamente alla sostenuta non debenza degli importi richiesti a Controparte_1
titolo di interessi, in quanto applicati in violazione della normativa anti-usura.
Pertanto, disponeva nel senso che “non sono dovuti a gli interessi indicati nell'atto di Parte_2
intervento ex art 511 c.p.c. sul “finanziamento n.554063175 Rep. N.20127: … Euro 9.865,64 per interessi di mora al 11.04.2008, Euro 242.649,92 per interessi di mora calcolati ai tassi entro soglia dal
11.4.2008 al 22.10.2019”” per complessivi euro 252.515,56, per l'effetto, andranno al creditore procedente in aggiunta alla somma già assegnata con l'ordinanza del 07.11.2019”. Controparte_1
Con l'ordinanza in esame, il G.E. ha, così, in definitiva, provveduto assegnando al creditore intervenuto ex art. 511 c.p.c. la complessiva somma di euro 331.855,06 Parte_2
7 oltre spese, assegnando le residue somme alla e dichiarando estinta la Controparte_1
procedura (cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice).
Deve darsi atto, a questo punto, da un lato, dell'opposizione promossa dall'odierna attrice – in diverso e separato giudizio – avverso il provvedimento in questione, dall'altro lato, che lo stesso creditore procedente in data 20.12.2019, provvedeva a notificare atto CP_5
di pignoramento presso terzi, per i medesimi titoli esecutivi azionati nei confronti della
[...]
richiamato l'atto di precetto, notificato in data 08.11.2019, per l'importo di Controparte_1
euro 593.938,49, dando conto della riserva di impugnazione nei confronti dell'ordinanza resa dal G.E. in data 19.12.2019 e riducendo l'importo di cui al precetto sino ad euro 470.469,18, in ragione del ricalcolo degli interessi, “salvo apportare la ulteriore riduzione al momento della riscossione delle somme oggetto di assegnazione, nel contesto della procedura R.G. 1291/14”. In questi termini,
l'odierna attrice procedeva al pignoramento delle somme dovute al debitore dai terzi, sino alla concorrenza dell'importo pari ad euro 400.000,00 (cfr. atto di pignoramento presso terzi sub doc.E1 fascicolo parte attrice).
Proprio in conseguenza dell'iscrizione del predetto pignoramento, veniva incardinata la procedura esecutiva n. R.g. 167/2020 nell'ambito del quale la ha svolto Controparte_1
l'opposizione rispetto alla quale il presente giudizio integra la fase di merito e, nell'ambito della quale, il G.E. ha sospeso la procedura.
Non è irrilevante, a questo punto, dar conto degli ulteriori provvedimenti resi dal G.E. nella procedura R.G. n. 1291/2014, nell'ambito dei quali sono stati emessi i mandati di pagamento relativamente alle somme assegnate, dichiarando altresì l'inefficacia e l'insussistenza dell'atto di precetto e di pignoramento per cui è causa (cfr. ordinanza del 30.12.2018, anch'essa oggetto dell'opposizione già sopra menzionata;
ordinanza dell'01.02.2020 e ordinanza del
10.02.2020, anch'esse oggetto di opposizione).
Tanto ricostruito in punto di fatto, allora, deve premettersi che, con il procedimento che ci occupa, il creditore procedente, in forza del pignoramento presso terzi notificato in data
10.12.2019, ha inteso incardinare il giudizio di merito dell'opposizione proposta dal debitore al fine di evitare l'estinzione del giudizio a seguito della sospensione dell'esecuzione, disposta ex art. 623 c.p.c. dal G.E., nella procedura 167/2020, in data 13.05.2021 (cfr. doc. 23 fascicolo parte attrice).
8 Devono, pertanto, essere passati in rassegna i motivi di opposizione svolti dalla
[...]
Controparte_1
Ed invero, non può trovare accoglimento l'eccezione, svolta in via preliminare dalla con riguardo alla tardività dell'opposizione da qualificare ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Parte_2
Emerge pacificamente che la ha inteso contestare, ancorché Controparte_1
facendo leva sui provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito di altra procedura vertente tra le stesse parti, il diritto della e, per essa, della Parte_1
procuratrice a procedere ad esecuzione, dovendosi ricondurre la presente Parte_2
opposizione nell'alveo dell'art. 615, comma 2 c.p.c..
Ebbene, con il primo motivo, l'opponente dinanzi al G.E. ha contestato il diritto della a procedere all'esecuzione in forza del pignoramento del 20.12.2019, in Parte_1
quanto la creditrice, a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19.12.2019 e dell'incasso delle somme in data 09.01.2020, era stata soddisfatta integralmente con riferimento ai mutui fondiari azionati.
Inoltre, lo stesso G.E., nell'esecuzione iscritta a R.g. n. 1291/2014, con l'ordinanza del
30.12.2019 – non impugnata e, pertanto, divenuta esecutiva – aveva dichiarato il pignoramento del 20.12.2019, inefficace, tenuto conto della riunione dell'esecuzione mobiliare iscritta a R.G.
n. 1043/2019 alla predetta, limitando i mezzi di espropriazione azionati da contro la Parte_2
all'intervento ex art. 511 c.p.c. ritenuto tempestivo ed ammissibile. Ne Controparte_1
conseguiva l'inefficacia del pignoramento successivo, notificato azionando i medesimi titoli esecutivi già soddisfatti. In questi termini, allora, il pignoramento era stato notificato al fine di eludere il divieto di impugnazione dell'ordinanza con cui, ex art. 483 c.p.c., erano stati limitati i mezzi di espropriazione. Inoltre, l'atto di precetto doveva ritenersi caducato, secondo quanto rilevato dallo stesso G.E., nell'ordinanza richiamata, quale conseguenza della riunione delle procedure e per l'insussistenza del credito per l'assegnazione delle somme.
I motivi di opposizione, svolti dalla sono infondati e, pertanto, Controparte_7
devono essere rigettati.
Ed invero, se da un lato non è revocabile in dubbio la soddisfazione del credito della in forza dell'ordinanza di assegnazione della somma di euro 331.855,06, Parte_1
oltre spese, cui è seguito il mandato di pagamento per l'importo di euro 335.502,86, emesso in favore del procuratore della quale mandataria della creditrice, da eseguirsi sul Parte_2
9 libretto giudiziario n.5/21 28691, corrente presso successivamente estinto, Controparte_4
all'esito dei prelievi, in data 14.12.2020 (cfr. documento allegato al fascicolo del terzo pignorato
), d'altro canto, tale soddisfazione non può che dirsi solo parziale se Controparte_4
raffrontata al credito originario per il quale l'intervento era stato spiegato nella procedura esecutiva n. R.g. 1043/2014 R.g. nell'ambito della quale, come a più riprese già affermato, il
G.E. in sede di opposizione all'esecuzione ha escluso la debenza degli interessi richiesti dalla
Parte_1
Sul punto, allora, osserva il Tribunale come, in questa sede non possa procedersi ad un esame delle ragioni portate dalle ordinanze rese dal G.E. nella procedura esecutiva n.
1043/2014 R.G., dovendo le stesse essere oggetto di autonoma opposizione.
Peraltro, in questa sede, lungi dall'esercizio di un potere di disapplicazione delle suddette ordinanze, vertendosi nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione n. R.G. 167/2020, si deve, in primo luogo, rilevare come nessun giudicato sia, nelle more, intervenuto in merito all'accertamento della debenza delle somme richieste a titolo di interessi. Ed invero, l'esclusione di quota parte del credito per il quale l'odierna attrice ha agito esecutivamente è, allo stato, frutto di un provvedimento relativo al processo esecutivo con il quale il G.E. ha risolto in via sommaria e provvisoria le controversie insorte in quella sede senza che si possa ritenere assunta alcuna decisione definitiva, sia in ordine alla richiesta di sospensione dell'assegnazione delle somme, sia in ordine alla controversia distributiva in senso proprio.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi definitivamente accertata la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata dalla con riguardo alla quota Parte_1
parte relativa agli interessi, intanto esclusi dalla distribuzione.
Quanto appena affermato, del resto, è stato confermato dalla Corte di Cassazione in sede di ricorso proposto dal procuratore dell'odierna attrice, avverso l'ordinanza del 19.12.2019, pronunciata dal G.E. nel procedimento iscritto al n. 1291/2014 R.G (cfr. doc. b1 fascicolo parte attrice).
Ebbene le considerazioni che procedono sono foriere di molteplici conseguenze.
In primo luogo, le ordinanze rese nell'esecuzione n. 1291/2014 R.G., quali provvedimenti sommari e provvisori, non possono che spiegare effetti nell'ambito di quella procedura esecutiva, senza ridondare all'esterno (sul punto si tenga in considerazione il principio per il quale, con riferimento alla sospensione della procedura esecutiva, gli effetti della
10 pronuncia debbano essere limitati al solo procedimento esecutivo nel quale essa è stata disposta, senza riverberi su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7537 del 27 marzo 2009).
Del resto, nell'ambito dell'esecuzione per cui è causa non è ravvisabile un motivo di inefficacia né dell'atto di precetto, la quale non può ritenersi – in mancanza di un'espressa previsione normativa – derivante dalla riunione di più procedure e dalla limitazione dei mezzi di espropriazione, né del pignoramento. La declaratoria di inefficacia del pignoramento è stata ancorata dal G.E. in altra sede, all'estinzione della pretesa creditoria la quale, tuttavia, non risulta accertata con pronuncia passata in giudicato.
Ed infatti e in secondo luogo, in difetto di un giudicato che escluda, in via definitiva, la pretesa creditoria relativa agli interessi derivanti dai titoli esecutivi azionati con il pignoramento notificato in data 20.12.2019, deve, altrettanto, escludersi una definitiva e completa soddisfazione del credito in capo alla Parte_1
Ecco allora che non può che farsi applicazione del principio noto secondo cui il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione forzata, laddove non sia caducato, è idoneo a sorreggerne la prosecuzione fino alla completa soddisfazione del creditore pignorante il quale ha diritto di iniziare e proseguire il processo esecutivo sino all'intera soddisfazione del credito
(cfr. Cass. 23745/2011; Cass. 21008/2012).
Ne consegue che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n.
11 23847 del 18/09/2008 (Rv. 604632 - 01); Cass. 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. n.
19876/2013).
Con maggiore sforzo esplicativo, può dirsi che è giurisprudenza costante quella secondo cui la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti.
Allora, ribadito, che, al momento della notifica del pignoramento che ha dato luogo alla procedura nell'ambito della quale è stata proposta la presente opposizione, nessun provvedimento di sospensione era stato adottato con riguardo all'efficacia esecutiva dei titoli, non può revocarsi in dubbio la piena efficacia del pignoramento nella presente sede.
Del resto, neppure può ravvisarsi alcuna elusione della non impugnabilità dell'ordinanza del 19.12.2019 con cui sono stati limitati i mezzi di impugnazione.
Ed invero, in primo luogo deve darsi atto di come la limitazione sia stata operata d'ufficio e sulla scorta non di una moltiplicazione colpevole dei mezzi ma di un pignoramento presso terzi nelle more dell'effettivo accertamento dell'ammissibilità dell'intervento, avendo il
G.E., inaudita altera parte, sospeso l'efficacia esecutiva della precedente ordinanza.
Non è irrilevante notare come, in forza della disposizione in esame, al creditore è consentito, ai fini della soddisfazione in sede esecutiva della propria pretesa, avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione.
In giurisprudenza è stato chiarito che ciò comporta che il creditore possa procedere esecutivamente in tempi successivi, oltre che su beni di natura eterogenea (ovvero beni mobili, crediti e beni immobili), anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (Cass. n.
11360/2006; Cass. n. 3427/2003).
In questi termini, allora, a fronte dell'iter procedimentale che ha caratterizzato la procedura esecutiva R.g. n. 1291/2014, l'ulteriore pignoramento non può ritenersi incongruo, tenuto conto della già citata mancata soddisfazione integrale del credito, nonché della circostanza per la quale, nel pignoramento per cui è causa, il creditore ha fatto espressamente menzione della circostanza dell'eventuale ulteriore riduzione del pignoramento, al momento
12 della riscossione delle somme oggetto di assegnazione nel contesto della procedura RG n.
1291/2014.
Pertanto, come ripetutamente affermato anche in sede applicativa, la norma in esame consente di avviare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo, ed in tale ipotesi, quindi, lo stesso continua a conservare la sua validità fino all'integrale soddisfo del credito vantato, atteso che il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati rispetto alle necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Ne deriva che il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c. senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso (cfr. Trib. Bari II, 21 novembre 2011, n. 3705).
In questa prospettiva, deve essere anche superato il motivo di opposizione relativo all'asserita violazione del vincolo pignoratizio.
Ecco che, allora, affermata l'efficacia del pignoramento e del precetto, deve valutarsi, al più, in questa sede il motivo di opposizione, sia pure genericamente, accennato con riguardo alla non debenza degli interessi per asserita violazione delle norme in materia di usura.
La stessa attrice ha, del resto, insistito in questa sede per il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, tale deduzione comporta che la parte da cui promana sia gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per
13 cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l' “onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene, innanzitutto occorre premettere che l'unico contratto asseritamente tacciato di essere foriero di interessi usurari è quello di mutuo, individuato dal n.554063175 Rep. N.20127.
In merito allo stesso, deve evidenziarsi che dall'analisi del contratto de quo, stipulato tra le parti, in data 07.10.2004, si evince che, nelle condizioni generali e nel documento di sintesi, i contraenti avevano pattuito un tasso annuale nominale (TAN) pari, anche per il periodo di preammortamento, al 5,00%, destinato a trasformarsi in tasso variabile - “non prima [di] due mesi dalla data di erogazione del finanziamento”, pari all'Euribor a tre mesi lettera, così come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla data che precedeva di dieci giorni le date di aggiornamento, indicate all'art. 5 del medesimo contratto, e pubblicato di norma sul quotidiano Co "Il Sole Ore", o altro quotidiano finanziario, il giorno successivo alla data di rilevazione e che alla data dell'ultimo aggiornamento era pari al 2,00 (due) aumentato di due virgola cinquanta punti ed arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore - e un TAEG pari al 4,80%.
L'interesse di mora è stato pattuito nella misura del tasso di interesse maggiorato di 0,80 punti sul tasso in vigore alla scadenza della rata.
14 Preme specificare, poi, come dalla consultazione del Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il IV trimestre del 2004, emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo (07.10.2004) era pari a 5.76%, mentre il tasso di interesse per come pattuito è al di sotto del tasso soglia.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche
15 agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, dovendosi fissare il tasso soglia all'8,91%, ben superiore al 5,80.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del diritto della parte attrice a procedere ad esecuzione, ovviamente, entro i limiti di quanto non già riscosso in base ai medesimi titoli.
Quanto alle spese di lite le stesse devono essere compensate tra le parti alla luce della costituzione del terzo al solo fine di precisare lo stato dei pagamenti, Controparte_4
nonché della contumacia della stante la sostanziale mancata resistenza. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1276/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accerta e dichiara il diritto della e, per essa, della Parte_1 Pt_2
a procedere ad esecuzione nei confronti della
[...] Controparte_1
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 24.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO
Affari Civili Contenziosi
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Mariannunziata Taverna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1276/2021 promossa da:
(C.F. ) e, per essa, in persona del Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. VILLEADO CRAIA, elettivamente domiciliata in FERMO, VIALE DELLA CARRIERA, N. 133, presso il difensore in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ) – contumace;
Controparte_1 P.IVA_2
– contumace;
Controparte_2
– contumace Controparte_3
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 P.IVA_3 tempore, con il patrocinio dell'avv. RAFFAELE CARDELLINI, elettivamente domiciliato presso l'Indirizzo Telematico del difensore, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTI CONVENUTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, comma 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti concludevano come in verbale all'udienza di precisazioni delle conclusioni.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato e, per essa, Parte_1 Pt_2
conveniva in giudizio la la
[...] Controparte_1 [...]
il e la Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, reietta o disattesa, in rito, dichiarare inammissibile la avversaria opposizione per la intervenuta decadenza;
nel merito, respingere per quanto di diritto e ragione la proposta opposizione”.
Si costituiva in giudizio quale terzo presso il quale era stato aperto il Controparte_4
libretto giudiziario n. 28691 – Deposito Bancoposta N° 45091336 su Es. Mob. N. 1291/2014 del Tribunale di Fermo, al solo fine di dare atto dell'estinzione del predetto libretto a seguito di prelievi in esecuzione dei mandati di pagamento.
Le altre parti, ritualmente convenute in giudizio, non si costituivano.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della della Controparte_1
e del , istruita documentalmente Controparte_2 Controparte_3
la causa, definito il tema della lite ed esaurita l'istruzione, all'udienza del 28.11.2024, venivano precisate le conclusioni, quindi, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte attrice, con il proprio atto di citazione, assumeva, in sintesi e per quanto di interesse in questa sede, quanto segue:
1. il presente giudizio aveva ad oggetto la fase di merito relativa all'opposizione proposta dalla nell'ambito della procedura esecutiva iscritta a n. R.g. Controparte_1
167/2020 incardinata a seguito dell'iscrizione, ad opera dell'odierna attrice, di pignoramento presso terzi in data 28.02.2020, al fine di soddisfare il credito vantato nei confronti della società suddetta in forza di titoli esecutivi incontestati;
2. con la spiegata opposizione, il debitore opponente sosteneva l'illegittimità dell'esecuzione presso terzi in questione tenuto conto dei provvedimenti adottati nella diversa procedura esecutiva, comunque coinvolgente le odierne parti, iscritta a R.G. n. 1291/2014;
3. in particolare, la con la propria opposizione, Controparte_1
preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione attiva della quale procuratrice Parte_2
della mancando qualsivoglia procura speciale alla stessa rilasciata, con Parte_1
2 conseguente inefficacia del precetto e del pignoramento, nonché l'improcedibilità dell'esecuzione;
4. ancora, l'opponente eccepiva l'inefficacia del pignoramento, notificato il
20.02.2020, per aver con lo stesso la azionato i medesimi titoli già oggetto Parte_1
dell'altra procedura esecutiva, per tentare di pignorare le somme residue non riconosciute come dovute dal G.E. nella procedura di esecuzione mobiliare n. R.g. 1291/2014. Ed invero, doveva essere rilevata l'insussistenza di qualsivoglia debito in capo alla per Controparte_1
come accertato dal G.E., richiamando l'ordinanza del 19.12.2019 con la quale le somme spettanti alla creditrice – epurate dalla quota parte imputabile a interessi usurari – erano state assegnate e, successivamente, anche riscosse;
5. nondimeno, il G.E. nell'ambito della procedura esecutiva n. R.g. 1291/2014, con ordinanza del 30.12.2019 – mai impugnata e, pertanto, divenuta definitiva – e con ordinanza del
11.02.2020, aveva dichiarato privo di efficacia il pignoramento presso terzi notificato in data
20.12.2019 al chiaro fine di eludere il disposto dell'art. 483 c.p.c., in ordine alla non impugnabilità dell'ordinanza che aveva escluso il pignoramento di limitando i mezzi Parte_2
di espropriazione all'intervento ex art. 511 c.p.c., nonché al fine di tentare di percepire importi che il G.E. aveva escluso dalla assegnazione siccome usurari;
6. inoltre, secondo le prospettazioni dell'opponente, il pignoramento per cui è causa doveva ritenersi, comunque, inefficace in quanto non preceduto dalla notifica di un valido atto di precetto, atteso che quello indicato era privo di efficacia e caducato dalla riunione delle due procedure esecutive e dalla disposta limitazione dei mezzi di espropriazione;
7. pertanto, la quale procuratrice della aveva Parte_2 Parte_1
violato il vincolo pignoratizio. Ed invero, la creditrice, certificando l'inefficacia del pignoramento del 20.12.2019, incassava, in data 09.01.2020, le somme assegnate e fatte, comunque, oggetto dell'atto di pignoramento presso terzi, salvo, poi, procedere in forza dello stesso per il residuo non riconosciuto;
8. si costituiva la parte opposta – odierna attrice – contestando le difese della controparte e il G.E., all'esito, sospendeva l'esecuzione con ordinanza del 13.05.2021, fissando il termine per l'introduzione del presente giudizio di merito;
9. l'opposizione doveva essere rigettata tenuto conto, in primo luogo, della prova della legittimazione in capo alla procuratrice speciale;
3 10. in secondo luogo, l'opposizione doveva essere disattesa tenuto conto della tardività della stessa la quale doveva essere qualificata quale opposizione ex art. 617, comma 2
c.p.c., afferendo i motivi della controparte a vizi della procedura;
11. quanto al merito dell'opposizione, poi, non rispondeva a verità la circostanza dell'intangibilità dei provvedimenti pronunciati dal G.E., tutti impugnati dall'odierna attrice;
12. i detti provvedimenti, inoltre, dovevano essere disapplicati nella presente sede in quanto emessi in violazione di norme di legge e, comunque, in assenza del relativo potere in capo all'autorità giudiziaria che li aveva pronunciati;
13. erronea era la valutazione della sussistenza di interessi usurari con riguardo ai rapporti bancari per cui è causa e, pertanto, la limitazione delle pretese creditorie della
[...]
Parte_1
14. l'interesse ad eseguire il pignoramento era scaturito dall'errato disconoscimento delle ragioni di credito dell'attrice e, quindi, da situazione sopravvenuta e tale da richiedere la tempestiva tutela, in linea con il principio di compatibilità dei mezzi di espropriazione, anche tenuto conto della natura provvisoria che doveva essere attribuita ai provvedimenti resi dal
G.E.. L'assegnazione comportava l'estinzione del credito solo a seguito della effettiva riscossione delle somme. Al contrario, la sostenuta non debenza delle somme maturate a titolo di interessi era conseguenza di un provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione senza attendere gli esiti della fase di merito;
15. parimenti errata era la tesi secondo cui l'efficacia del precetto fosse venuta meno.
Innanzitutto, al momento del pignoramento non erano ancora decorsi 90 giorni dalla notifica e, comunque, il termine era stato interrotto dalla proposizione dell'esecuzione;
16. la declaratoria di inefficacia del pignoramento da parte del G.E. in altra procedura esecutiva, poi, non poteva spiegare effetti in una diversa procedura;
17. il credito azionato era stato determinato correttamente con riferimento alla sorte
(non contestata) e agli interessi così come conteggiati nel prospetto depositato all'udienza del
17.12.2019, contestati solo limitatamente al profilo della dedotta asserita loro usurarietà;
18. non esisteva una pronuncia in forza della quale potesse ritenersi accertato che il credito vantato dalla fosse circoscritto alla sola sorte – non essendo né Parte_1
vero, né dimostrato che gli interessi dovessero considerarsi usurari. In questi termini, il titolo esecutivo in virtù del quale era stata promossa la presente procedura conservava la piena
4 validità, legittimando il creditore a promuovere ulteriori procedimenti fino all'integrale soddisfacimento del credito dallo stesso portato.
Parte convenuta si costituiva in giudizio – come visto – quale terzo Controparte_4
pignorato presso il quale era stato aperto il libretto giudiziario n. 28691 – Deposito Bancoposta
N° 45091336 su Es. Mob. N. 1291/2014 del Tribunale di Fermo.
Rappresentava che il predetto libretto era stato estinto, in data 14.12.2020, a seguito di prelievi in esecuzione dei seguenti mandati di pagamento del Tribunale di Fermo:
Mandato 1/2019 di € 9.358,29 del 7/11/2019;
Mandato 2/2019 di € 287.678,64 del 7/112019;
Mandato 1/2020 di € 335.502,86 del 9/1/2020;
Mandato 2/2020 di € 269.943,31 del 9/1/2020;
Mandato 3/2020 di € 27.277,37 del 6/2/2020;
Mandato 4/2020 di € 93.427,82 del 22/10/2020.
Ciò premesso, occorre osservare quanto segue.
In primo luogo, deve essere disatteso il primo motivo di opposizione con il quale la ha eccepito la carenza di legittimazione attiva della Controparte_1 CP_5
sostenendo che non poteva rinvenirsi in atti alcuna procura speciale rilasciata dal creditore. La procura in questione, poi, secondo le prospettazioni dell'opponente, neppure risultava allegata all'atto di precetto e al pignoramento.
Il motivo è infondato, tenuto conto della prova fornita dall'odierna attrice relativamente alla procura speciale, rilasciata per atto a rogito del Notaio , in data 31.08.2018, Persona_1
rep. n. 57298 e racc. n. 29003, registrato a Roma il 04.09.2018, n. 12057, Serie 1/7, con la quale la nella persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Parte_1
società, conferiva alla tutti i poteri relativi al compimento, in nome e per conto della Parte_2
mandante, degli atti, adempimenti e formalità, necessari alla gestione, all'incasso e recupero dei crediti facenti capo alla , anche agendo giudizialmente e stragiudizialmente (cfr. doc. Parte_1
20 fascicolo parte attrice).
Parimenti provato è il potere, in capo al Dott. di nominare, nella veste Persona_2
di procuratore, individuato dall'atto a rogito del Notaio del 17.09.2019, rep. Persona_3
n. 268, racc. n. 201 (cfr. doc. 21 fascicolo parte attrice), il procuratore alle liti della e, Parte_2
5 per essa, della mandante nell'ambito della vicenda esecutiva oggetto della Parte_1
presente controversia (cfr. procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione).
Tanto detto, passando agli ulteriori motivi di opposizione, osserva il Tribunale come, ai fini del corretto inquadramento della fattispecie in esame, occorre prendere le mosse dalla complessiva vicenda esecutiva che ha coinvolto le odierne parti in causa.
Ebbene, per quanto di immediato interesse in questa sede, il punto di partenza deve essere individuato nell'intervento che la e, per essa, quale procuratrice, la Parte_1
ha svolto, ai sensi dell'art. 511 e dell'art. 499, comma 2 c.p.c. nella procedura Parte_2
esecutiva mobiliare n. 1291/2014 reg. esec., a sua volta, promossa dalla Controparte_1
creditrice della a seguito del pagamento di quest'ultima Controparte_2
ex art. 494, comma 3 c.p.c, da assoggettare a distribuzione (cfr. doc. 1 fascicolo parte attrice).
Ex actis emerge agevolmente – neppure essendo contestato – come l'intervento in questione sia stato proposto, nella procedura esecutiva R.G. n. 1291/2014, dalla
[...]
la quale ha inteso azionare, quale creditor creditoris, nei confronti della Parte_1 Controparte_1
la pretesa creditoria come di seguito specificata:
[...]
- per euro 155.789,85, a titolo di rate scadute e non pagate (dal 10.4.2006 al 10.04.2008), al netto degli acconti versati ed imputati a deconto, oltre euro 131.878,35 quale residua sorte capitale alla data del 10.04.08 e oltre interessi maturati e maturandi come contrattualmente pattuiti, in forza del contratto di finanziamento fondiario garantito da ipoteca, stipulato per atto a rogito del Notaio dott. in data 7.10.2004, registrato a Fermo il Persona_4
07.10.2004, munito di formula esecutiva il 19.10.2004;
- per euro 29.612,93, a titolo di rate mensili scadute e non pagate (dal 10.12.2006 al
10.11.2007), oltre interessi maturati e maturandi secondo quanto stabilito in contratto, in forza del contratto di finanziamento fondiario, garantito da ipoteca, stipulato per atto a rogito del
Notaio dott. in data 07.10.2002, registrato a Fermo il 15.10.2002, munito Persona_4
di formula esecutiva il 21.10.2002).
I crediti in questione, per contratti stipulati con la Controparte_6
poi, fusa per incorporazione in (con atto del
[...] Controparte_2
Notaio di in data 22.12.2008) erano pervenuti alla in Persona_5 Pt_1 Parte_1
data 20.12.2017, in forza di un'operazione di cessione di crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 T.U.B., della quale era stato dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
6 23.12.2017, parte seconda n. 151 (cfr. atto di intervento e allegati, sub doc. 1 fascicolo parte attrice).
Successivamente al deposito dell'atto di intervento, il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento del 31.10.2019, in un primo momento, dichiarava inammissibile e, in ogni caso tardivo, l'intervento della (cfr. doc. 2 fascicolo parte attrice), salvo, poi, con decreto Parte_2
del 07.11.2019, emesso in sede di fissazione dell'udienza per l'opposizione svolta dalla creditrice intervenuta, statuire “melius re perpensa, che l'intervento ex art. 511 cpc [fosse] da ritenersi ammissibile, essendo un intervento in sostituzione al creditore, per cui è un ricorso non necessitante del titolo esecutivo e che comunque nel caso di specie il titolo è presente” e, per questi, motivi, nelle more della celebrazione dell'udienza di comparizione delle parti sospendere “l'efficacia esecutiva dell'ordinanza emessa il
31.10.2019, ritenendo che ha diritto a partecipare alla distribuzione delle somme in Parte_2
concorrenza con , ciascuno per il proprio credito” (cfr. doc. 4 fascicolo parte Controparte_1
attrice).
Il provvedimento de quo veniva, di fatto, confermato nell'ordinanza resa, in data
19.12.2019, all'esito dell'udienza di comparizione con la quale, accogliendo l'opposizione della implicitamente ammettendo l'intervento della stessa, il G.E., riuniva alla procedura Parte_2
esecutiva n. R.g. 1291/2014 quella, intanto, incardinata e iscritta a R.g. n. 1043/2019, a seguito della notifica di pignoramento da parte della stessa nei confronti della società Parte_2
debitrice, per i medesimi titoli di cui all'atto di intervento, limitando, altresì, d'ufficio, i mezzi di espropriazione azionati dalla detta creditrice all'intervento ex art. 511 c.p.c..
Il Giudice dell'Esecuzione, peraltro, accoglieva parzialmente anche l'opposizione svolta dalla limitatamente alla sostenuta non debenza degli importi richiesti a Controparte_1
titolo di interessi, in quanto applicati in violazione della normativa anti-usura.
Pertanto, disponeva nel senso che “non sono dovuti a gli interessi indicati nell'atto di Parte_2
intervento ex art 511 c.p.c. sul “finanziamento n.554063175 Rep. N.20127: … Euro 9.865,64 per interessi di mora al 11.04.2008, Euro 242.649,92 per interessi di mora calcolati ai tassi entro soglia dal
11.4.2008 al 22.10.2019”” per complessivi euro 252.515,56, per l'effetto, andranno al creditore procedente in aggiunta alla somma già assegnata con l'ordinanza del 07.11.2019”. Controparte_1
Con l'ordinanza in esame, il G.E. ha, così, in definitiva, provveduto assegnando al creditore intervenuto ex art. 511 c.p.c. la complessiva somma di euro 331.855,06 Parte_2
7 oltre spese, assegnando le residue somme alla e dichiarando estinta la Controparte_1
procedura (cfr. doc. 10 fascicolo parte attrice).
Deve darsi atto, a questo punto, da un lato, dell'opposizione promossa dall'odierna attrice – in diverso e separato giudizio – avverso il provvedimento in questione, dall'altro lato, che lo stesso creditore procedente in data 20.12.2019, provvedeva a notificare atto CP_5
di pignoramento presso terzi, per i medesimi titoli esecutivi azionati nei confronti della
[...]
richiamato l'atto di precetto, notificato in data 08.11.2019, per l'importo di Controparte_1
euro 593.938,49, dando conto della riserva di impugnazione nei confronti dell'ordinanza resa dal G.E. in data 19.12.2019 e riducendo l'importo di cui al precetto sino ad euro 470.469,18, in ragione del ricalcolo degli interessi, “salvo apportare la ulteriore riduzione al momento della riscossione delle somme oggetto di assegnazione, nel contesto della procedura R.G. 1291/14”. In questi termini,
l'odierna attrice procedeva al pignoramento delle somme dovute al debitore dai terzi, sino alla concorrenza dell'importo pari ad euro 400.000,00 (cfr. atto di pignoramento presso terzi sub doc.E1 fascicolo parte attrice).
Proprio in conseguenza dell'iscrizione del predetto pignoramento, veniva incardinata la procedura esecutiva n. R.g. 167/2020 nell'ambito del quale la ha svolto Controparte_1
l'opposizione rispetto alla quale il presente giudizio integra la fase di merito e, nell'ambito della quale, il G.E. ha sospeso la procedura.
Non è irrilevante, a questo punto, dar conto degli ulteriori provvedimenti resi dal G.E. nella procedura R.G. n. 1291/2014, nell'ambito dei quali sono stati emessi i mandati di pagamento relativamente alle somme assegnate, dichiarando altresì l'inefficacia e l'insussistenza dell'atto di precetto e di pignoramento per cui è causa (cfr. ordinanza del 30.12.2018, anch'essa oggetto dell'opposizione già sopra menzionata;
ordinanza dell'01.02.2020 e ordinanza del
10.02.2020, anch'esse oggetto di opposizione).
Tanto ricostruito in punto di fatto, allora, deve premettersi che, con il procedimento che ci occupa, il creditore procedente, in forza del pignoramento presso terzi notificato in data
10.12.2019, ha inteso incardinare il giudizio di merito dell'opposizione proposta dal debitore al fine di evitare l'estinzione del giudizio a seguito della sospensione dell'esecuzione, disposta ex art. 623 c.p.c. dal G.E., nella procedura 167/2020, in data 13.05.2021 (cfr. doc. 23 fascicolo parte attrice).
8 Devono, pertanto, essere passati in rassegna i motivi di opposizione svolti dalla
[...]
Controparte_1
Ed invero, non può trovare accoglimento l'eccezione, svolta in via preliminare dalla con riguardo alla tardività dell'opposizione da qualificare ai sensi dell'art. 617 c.p.c.. Parte_2
Emerge pacificamente che la ha inteso contestare, ancorché Controparte_1
facendo leva sui provvedimenti emessi dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito di altra procedura vertente tra le stesse parti, il diritto della e, per essa, della Parte_1
procuratrice a procedere ad esecuzione, dovendosi ricondurre la presente Parte_2
opposizione nell'alveo dell'art. 615, comma 2 c.p.c..
Ebbene, con il primo motivo, l'opponente dinanzi al G.E. ha contestato il diritto della a procedere all'esecuzione in forza del pignoramento del 20.12.2019, in Parte_1
quanto la creditrice, a seguito dell'emissione dell'ordinanza del 19.12.2019 e dell'incasso delle somme in data 09.01.2020, era stata soddisfatta integralmente con riferimento ai mutui fondiari azionati.
Inoltre, lo stesso G.E., nell'esecuzione iscritta a R.g. n. 1291/2014, con l'ordinanza del
30.12.2019 – non impugnata e, pertanto, divenuta esecutiva – aveva dichiarato il pignoramento del 20.12.2019, inefficace, tenuto conto della riunione dell'esecuzione mobiliare iscritta a R.G.
n. 1043/2019 alla predetta, limitando i mezzi di espropriazione azionati da contro la Parte_2
all'intervento ex art. 511 c.p.c. ritenuto tempestivo ed ammissibile. Ne Controparte_1
conseguiva l'inefficacia del pignoramento successivo, notificato azionando i medesimi titoli esecutivi già soddisfatti. In questi termini, allora, il pignoramento era stato notificato al fine di eludere il divieto di impugnazione dell'ordinanza con cui, ex art. 483 c.p.c., erano stati limitati i mezzi di espropriazione. Inoltre, l'atto di precetto doveva ritenersi caducato, secondo quanto rilevato dallo stesso G.E., nell'ordinanza richiamata, quale conseguenza della riunione delle procedure e per l'insussistenza del credito per l'assegnazione delle somme.
I motivi di opposizione, svolti dalla sono infondati e, pertanto, Controparte_7
devono essere rigettati.
Ed invero, se da un lato non è revocabile in dubbio la soddisfazione del credito della in forza dell'ordinanza di assegnazione della somma di euro 331.855,06, Parte_1
oltre spese, cui è seguito il mandato di pagamento per l'importo di euro 335.502,86, emesso in favore del procuratore della quale mandataria della creditrice, da eseguirsi sul Parte_2
9 libretto giudiziario n.5/21 28691, corrente presso successivamente estinto, Controparte_4
all'esito dei prelievi, in data 14.12.2020 (cfr. documento allegato al fascicolo del terzo pignorato
), d'altro canto, tale soddisfazione non può che dirsi solo parziale se Controparte_4
raffrontata al credito originario per il quale l'intervento era stato spiegato nella procedura esecutiva n. R.g. 1043/2014 R.g. nell'ambito della quale, come a più riprese già affermato, il
G.E. in sede di opposizione all'esecuzione ha escluso la debenza degli interessi richiesti dalla
Parte_1
Sul punto, allora, osserva il Tribunale come, in questa sede non possa procedersi ad un esame delle ragioni portate dalle ordinanze rese dal G.E. nella procedura esecutiva n.
1043/2014 R.G., dovendo le stesse essere oggetto di autonoma opposizione.
Peraltro, in questa sede, lungi dall'esercizio di un potere di disapplicazione delle suddette ordinanze, vertendosi nell'ambito di un'opposizione all'esecuzione n. R.G. 167/2020, si deve, in primo luogo, rilevare come nessun giudicato sia, nelle more, intervenuto in merito all'accertamento della debenza delle somme richieste a titolo di interessi. Ed invero, l'esclusione di quota parte del credito per il quale l'odierna attrice ha agito esecutivamente è, allo stato, frutto di un provvedimento relativo al processo esecutivo con il quale il G.E. ha risolto in via sommaria e provvisoria le controversie insorte in quella sede senza che si possa ritenere assunta alcuna decisione definitiva, sia in ordine alla richiesta di sospensione dell'assegnazione delle somme, sia in ordine alla controversia distributiva in senso proprio.
Ne consegue, pertanto, come non possa ritenersi definitivamente accertata la fondatezza o meno della pretesa creditoria azionata dalla con riguardo alla quota Parte_1
parte relativa agli interessi, intanto esclusi dalla distribuzione.
Quanto appena affermato, del resto, è stato confermato dalla Corte di Cassazione in sede di ricorso proposto dal procuratore dell'odierna attrice, avverso l'ordinanza del 19.12.2019, pronunciata dal G.E. nel procedimento iscritto al n. 1291/2014 R.G (cfr. doc. b1 fascicolo parte attrice).
Ebbene le considerazioni che procedono sono foriere di molteplici conseguenze.
In primo luogo, le ordinanze rese nell'esecuzione n. 1291/2014 R.G., quali provvedimenti sommari e provvisori, non possono che spiegare effetti nell'ambito di quella procedura esecutiva, senza ridondare all'esterno (sul punto si tenga in considerazione il principio per il quale, con riferimento alla sospensione della procedura esecutiva, gli effetti della
10 pronuncia debbano essere limitati al solo procedimento esecutivo nel quale essa è stata disposta, senza riverberi su altri procedimenti esecutivi promossi tra le stesse parti (cfr.
Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7537 del 27 marzo 2009).
Del resto, nell'ambito dell'esecuzione per cui è causa non è ravvisabile un motivo di inefficacia né dell'atto di precetto, la quale non può ritenersi – in mancanza di un'espressa previsione normativa – derivante dalla riunione di più procedure e dalla limitazione dei mezzi di espropriazione, né del pignoramento. La declaratoria di inefficacia del pignoramento è stata ancorata dal G.E. in altra sede, all'estinzione della pretesa creditoria la quale, tuttavia, non risulta accertata con pronuncia passata in giudicato.
Ed infatti e in secondo luogo, in difetto di un giudicato che escluda, in via definitiva, la pretesa creditoria relativa agli interessi derivanti dai titoli esecutivi azionati con il pignoramento notificato in data 20.12.2019, deve, altrettanto, escludersi una definitiva e completa soddisfazione del credito in capo alla Parte_1
Ecco allora che non può che farsi applicazione del principio noto secondo cui il titolo esecutivo posto alla base dell'esecuzione forzata, laddove non sia caducato, è idoneo a sorreggerne la prosecuzione fino alla completa soddisfazione del creditore pignorante il quale ha diritto di iniziare e proseguire il processo esecutivo sino all'intera soddisfazione del credito
(cfr. Cass. 23745/2011; Cass. 21008/2012).
Ne consegue che il creditore, in forza del medesimo titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti dello stesso bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo. In tal caso non si ha una situazione di litispendenza nel senso previsto dall'art. 39 cod. proc. civ. - la cui applicazione postula la pendenza di più cause, aventi in comune le parti, la "causa petendi" ed il "petitum", incardinate dinanzi a distinte autorità giudiziarie e non davanti allo stesso giudice - ed alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione "ex" art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese sostenute dal creditore procedente per reiterarlo ed il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento (cfr. Cass. Sez. 3, Sent. n.
11 23847 del 18/09/2008 (Rv. 604632 - 01); Cass. 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. n.
19876/2013).
Con maggiore sforzo esplicativo, può dirsi che è giurisprudenza costante quella secondo cui la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti.
Allora, ribadito, che, al momento della notifica del pignoramento che ha dato luogo alla procedura nell'ambito della quale è stata proposta la presente opposizione, nessun provvedimento di sospensione era stato adottato con riguardo all'efficacia esecutiva dei titoli, non può revocarsi in dubbio la piena efficacia del pignoramento nella presente sede.
Del resto, neppure può ravvisarsi alcuna elusione della non impugnabilità dell'ordinanza del 19.12.2019 con cui sono stati limitati i mezzi di impugnazione.
Ed invero, in primo luogo deve darsi atto di come la limitazione sia stata operata d'ufficio e sulla scorta non di una moltiplicazione colpevole dei mezzi ma di un pignoramento presso terzi nelle more dell'effettivo accertamento dell'ammissibilità dell'intervento, avendo il
G.E., inaudita altera parte, sospeso l'efficacia esecutiva della precedente ordinanza.
Non è irrilevante notare come, in forza della disposizione in esame, al creditore è consentito, ai fini della soddisfazione in sede esecutiva della propria pretesa, avvalersi cumulativamente di diversi mezzi di espropriazione.
In giurisprudenza è stato chiarito che ciò comporta che il creditore possa procedere esecutivamente in tempi successivi, oltre che su beni di natura eterogenea (ovvero beni mobili, crediti e beni immobili), anche su beni omogenei, con l'unico limite, sottoposto al controllo del giudice, della congruità dei mezzi di esecuzione e della loro idoneità a determinare con immediatezza l'effettiva soddisfazione del credito fatto valere in executivis (Cass. n.
11360/2006; Cass. n. 3427/2003).
In questi termini, allora, a fronte dell'iter procedimentale che ha caratterizzato la procedura esecutiva R.g. n. 1291/2014, l'ulteriore pignoramento non può ritenersi incongruo, tenuto conto della già citata mancata soddisfazione integrale del credito, nonché della circostanza per la quale, nel pignoramento per cui è causa, il creditore ha fatto espressamente menzione della circostanza dell'eventuale ulteriore riduzione del pignoramento, al momento
12 della riscossione delle somme oggetto di assegnazione nel contesto della procedura RG n.
1291/2014.
Pertanto, come ripetutamente affermato anche in sede applicativa, la norma in esame consente di avviare più procedure esecutive sulla base del medesimo titolo, ed in tale ipotesi, quindi, lo stesso continua a conservare la sua validità fino all'integrale soddisfo del credito vantato, atteso che il rapporto tra l'ammontare dei beni pignorati rispetto alle necessità del processo esecutivo non può essere aprioristicamente determinato, dal momento che, nel corso del medesimo processo, sono consentiti gli interventi dei creditori i quali, se privilegiati, concorrono sul ricavato conservando la loro prelazione e, se chirografari, concorrono a parità degli altri ove spieghino rituale e tempestivo intervento. Ne deriva che il creditore pignorante è legittimato ad espropriare più di quanto sarebbe necessario per soddisfare il suo credito e il giudice cui sia richiesta la riduzione del pignoramento deve tener conto di questa eventualità nell'esercizio del potere discrezionale di cui all'art. 496 c.p.c. senza che possa ritenersi sussistente l'illegittimità del procedimento per il solo fatto del pignoramento di beni immobili in eccesso (cfr. Trib. Bari II, 21 novembre 2011, n. 3705).
In questa prospettiva, deve essere anche superato il motivo di opposizione relativo all'asserita violazione del vincolo pignoratizio.
Ecco che, allora, affermata l'efficacia del pignoramento e del precetto, deve valutarsi, al più, in questa sede il motivo di opposizione, sia pure genericamente, accennato con riguardo alla non debenza degli interessi per asserita violazione delle norme in materia di usura.
La stessa attrice ha, del resto, insistito in questa sede per il rigetto del motivo di opposizione in esame.
Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione d'indebito e più in generale ove sia dedotta la pattuizione e/o l'applicazione di un tasso usurario, tale deduzione comporta che la parte da cui promana sia gravata di un onere di allegazione specifica dei fatti posti a fondamento delle sue prospettazioni.
Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel tempo, non solleva il
Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il principio più volte affermato per
13 cui è onere della parte che deduca in giudizio l'applicazione del tasso usurario allegare ed indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che “per quanto la nullità di una pattuizione contrattuale sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Sez. U -,
Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez.
2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del
29/01/2019 in tema di nullità testamentaria). In definitiva, la giurisprudenza non esonera l'attore dalla prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta".
Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 n.19597, secondo cui l' “onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”.
Ebbene, innanzitutto occorre premettere che l'unico contratto asseritamente tacciato di essere foriero di interessi usurari è quello di mutuo, individuato dal n.554063175 Rep. N.20127.
In merito allo stesso, deve evidenziarsi che dall'analisi del contratto de quo, stipulato tra le parti, in data 07.10.2004, si evince che, nelle condizioni generali e nel documento di sintesi, i contraenti avevano pattuito un tasso annuale nominale (TAN) pari, anche per il periodo di preammortamento, al 5,00%, destinato a trasformarsi in tasso variabile - “non prima [di] due mesi dalla data di erogazione del finanziamento”, pari all'Euribor a tre mesi lettera, così come rilevato dall'Euribor Panel Steering Committee alla data che precedeva di dieci giorni le date di aggiornamento, indicate all'art. 5 del medesimo contratto, e pubblicato di norma sul quotidiano Co "Il Sole Ore", o altro quotidiano finanziario, il giorno successivo alla data di rilevazione e che alla data dell'ultimo aggiornamento era pari al 2,00 (due) aumentato di due virgola cinquanta punti ed arrotondato allo 0,05 (zero virgola zero cinque) superiore - e un TAEG pari al 4,80%.
L'interesse di mora è stato pattuito nella misura del tasso di interesse maggiorato di 0,80 punti sul tasso in vigore alla scadenza della rata.
14 Preme specificare, poi, come dalla consultazione del Decreto Ministeriale relativo alla rilevazione dei tassi soglia per il IV trimestre del 2004, emerge che il tasso soglia usurario stabilito alla data di stipula del mutuo (07.10.2004) era pari a 5.76%, mentre il tasso di interesse per come pattuito è al di sotto del tasso soglia.
Ancora, preme sottolineare che il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, il Tasso
Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. Cass.
12965/2016).
Ciò comporta la conseguenza che l'utilizzo di una metodologia di rilevazione dei tassi di mercato diversa da quella delle istruzioni della Banca d'Italia, con confronto del risultato con il tasso soglia illegittimamente rilevato in base alle predette istruzioni della Banca d'Italia, determina un confronto tra grandezze tra loro non omogenee ed una intrinseca inattendibilità dei conteggi.
Da quanto detto deriva che “alle istruzioni della Banca d'Italia deve riconoscersi natura di norme tecniche autorizzate, in quanto il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sé congruo e ragionevole, in quanto fondato sull'esigenza logica e metodologica di avere a disposizione il raffronto di dati omogenei, ed è espressione di quell'area di discrezionalità tecnica spettante all'organo di Vigilanza, sottratta al sindacato dell'autorità giudiziaria, ove appaia frutto di scelte razionali e ragionevoli;
conseguentemente devono ritenersi destituite di fondamento le censure di usura fondate su metodologie di calcolo diverse da quelle adottate dalla
Banca d'Italia nelle apposite istruzioni”(cfr. Trib. Napoli Nord sez. III, 04/03/2019, n.
619; Tribunale Milano sez. VI, 03/07/2018, n.7465).
Del resto, le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la “indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi” (cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n.16303).
In secondo luogo, in relazione alla pattuizione e applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia è necessario richiamare il recente arresto delle Sezioni Unite della Cassazione, il quale, ponendo fine ad un contrasto pluriennale, ha affermato che “la disciplina antiusura, essendo volta a sanzionare la promessa di qualsivoglia somma usuraria dovuta in relazione al contratto, si applica anche
15 agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del Tasso effettivo globale medio (T.e.g.m.) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della l. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali;
ne consegue che, in quest'ultimo caso, il tasso-soglia sarà dato dal T.e.g.m., incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il Tasso effettivo globale (T.e.g.) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il T.e.g.m. così come rilevato nei suddetti decreti” (cfr. Sez. U - , Sentenza n. 19597 del 18/09/2020).
In questi termini, alla luce delle emergenze documentali di cui sopra, il tasso soglia non risulta mai superato, né con riferimento agli interessi corrispettivi né con riferimento a quelli di mora e, con particolare riguardo a questi ultimi, il calcolo del tasso risulta inferiore a quello soglia laddove, correttamente, si faccia applicazione della maggiorazione del coefficiente percentuale di 2,1%, come confermato anche dalla Corte di Cassazione nella suddetta sentenza, dovendosi fissare il tasso soglia all'8,91%, ben superiore al 5,80.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del diritto della parte attrice a procedere ad esecuzione, ovviamente, entro i limiti di quanto non già riscosso in base ai medesimi titoli.
Quanto alle spese di lite le stesse devono essere compensate tra le parti alla luce della costituzione del terzo al solo fine di precisare lo stato dei pagamenti, Controparte_4
nonché della contumacia della stante la sostanziale mancata resistenza. Controparte_7
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n.
1276/2021 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, ogni ulteriore domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
❖ accerta e dichiara il diritto della e, per essa, della Parte_1 Pt_2
a procedere ad esecuzione nei confronti della
[...] Controparte_1
❖ compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo il 24.03.2025.
IL GIUDICE
(Dr.ssa Mariannunziata Taverna)
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