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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 02/10/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Causa n. 421/2024 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Frisenda attore
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante, Valeria P.IVA_2
Battista e Giuseppe Lammirato
convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 1° ottobre fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa n. 421/2024 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Frisenda attore
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante, Valeria P.IVA_2
Battista e Giuseppe Lammirato
convenuta
OGGETTO
Risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Ciò posto e venendo alle vicende dedotte in lite, con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- riconoscere e dichiarare la responsabilità de e del , ex Controparte_1 CP_3 art. 2043 c.c., in solido tra loro, per il danno subito dal Signor , a seguito Parte_1 dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ammontanti ad € 13.565,19, quantificati come da relazione medica legale allegata, ovvero nelle somme diverse, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa, ritenute di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa da parte dell'On.le Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto fino al reale soddisfo”; vinte le spese, in distrazione.
In fatto, l'attore ha dedotto: - che il 30.9.2022, alle ore 19:45 circa, all'uscita del
Supermercato PAM ubicato in alla Via M. Nicoletta angolo Via G. Di Vittorio (ex CP_1
4 Granaio) e all'interno dello spazio recintato destinato al parcheggio autovettura, veniva improvvisamente aggredito da un cane RA di grossa taglia, privo di museruola, verosimilmente di razza pitbull, che l'azzannava all'avambraccio ed al braccio sinistro;
- che a seguito dell'accaduto subiva lesioni personali medicalmente accertate;
- che aveva diffidato il e l al risarcimento del danno, senza esito. Controparte_1 CP_3
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituito in giudizio il , il Controparte_1 quale: preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto su di esso ricadrebbe solo l'obbligo di allestire i rifugi municipali per cani randagi e non anche il compito di catturarli e custodirli, incombenza, quest'ultima, di competenza del Servizio
Sanitario delle ASL;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, l'esclusione della sua responsabilità per il fatto occorso;
col favore delle spese di lite.
Si è costituita altresì in giudizio l' , la quale: preliminarmente, ha sollevato CP_3 analoga eccezione di carenza di legittimazione passiva, rivolgendo ogni eventuale responsabilità nei confronti del in quanto sull'ente sanitario ricadrebbero solo CP_1 obblighi di cattura e custodia dei cani randagi e non anche gli obblighi di controllo del territorio e vigilanza del fenomeno del randagismo, questi ultimi ricadenti sull'ente comunale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Assegnata la causa allo scrivente, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che non sortiva effetto.
Quindi la causa, istruita documentalmente, veniva ritenuta matura per essere decisa e posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive di udienza.
3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle parti convenute.
Invero, detta doglianza, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
5 dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916;
Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso in esame, l'attore, invece, ha individuato entrambe le parti convenute come responsabili della lesione del suo diritto.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo alle parti convenute, la specifica contestazione sollevata sul punto dalle stesse deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla loro titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre, precisandosi che la decisione viene adottata secondo il principio della "ragione più liquida", che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cassazione civile sez. VI, 28.5.2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 8.5.2014,
6 n. 9936).
4.1. Innanzitutto, quanto alla natura della responsabilità oggetto della vexata quaestio, in adesione ai condivisibili principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve evidenziare che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. (e non già da quella speciale di cui all'art. 2052 c.c.), trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale RA).
Alla Pubblica Amministrazione viene, infatti, imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, c. 2 c.p. (cfr. ex multis Cass. nn. 9621/2022, 9671/2020,
17060/2018).
Va, poi, chiarito che la problematica sottesa alla presente controversia, relativa all'individuazione del soggetto passivamente obbligato in caso di danni derivanti dal c.d. fenomeno del randagismo, impone l'esame della normativa settoriale.
La materia è disciplinata dalla legge quadro n. 281/1991 che, fissati alcuni principi generali
(art. 1) e, determinate le competenze delle Regioni (art. 3), prevede all'art. 4 l'obbligo dei
Comuni (singoli o associati) del risanamento dei canili esistenti e della costruzione di rifugi per cani.
Tuttavia, la ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità fra i suddetti enti pubblici delineata dalla legge quadro n. 281/1991 necessita di una specificazione ad opera dei singoli ordinamenti regionali.
Da un esame comparato, emerge che la maggior parte delle Regioni ha affidato alle ASL il compito di accalappiare i cani randagi, lasciando in capo ai Comuni soltanto l'organizzazione dei canili.
La mancanza nella legge quadro n. 281/1991 di una netta suddivisione dei doveri istituzionali fra i soggetti pubblici e la diversità di previsioni contenute nelle leggi regionali hanno favorito l'insorgere in dottrina e in giurisprudenza di un acceso contrasto circa l'individuazione
7 dell'ente tenuto a rispondere ex art. 2043 c.c. dei pregiudizi cagionati dai cani randagi. In particolare, le tesi elaborate dalla giurisprudenza hanno dato luogo a due indirizzi.
Secondo un primo orientamento (cfr. Cass. civ., 23 agosto 2011, n. 17528), in base alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 (oltre che alle singole leggi regionali di attuazione) il
Comune è titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti: pertanto, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo, accanto agli altri soggetti indicati dalla legge, di adottare concrete iniziative e di assumere provvedimenti volti ad evitare che gli animali randagi arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza.
Ne consegue che, in caso di mancata adozione di misure contro il randagismo, l'ente locale
è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni patiti dai soggetti aggrediti da cani vaganti lungo le strade comunali. A tale filone è riconducibile anche la posizione di quella giurisprudenza che ravvisa una responsabilità aquiliana del in solido con quella CP_1 dell'ASL, affermando che a quest'ultima spetta il controllo ed il contenimento del randagismo ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, mentre l'ente locale è sempre titolare di un potere-dovere di vigilanza sull'attività della ASL (Cass. civ., 20 luglio 2002, n. 10638).
Il secondo orientamento ritiene, invece, necessario esaminare la specifica normativa regionale vigente nel luogo in cui si è verificato il fatto dannoso, al fine di stabilire come vengano ripartite fra gli enti pubblici le competenze in materia di prevenzione e controllo del randagismo e, quindi, di individuare il soggetto responsabile per i comportamenti colposi commissivi od omissivi riscontrati nel caso concreto (Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 8137). La maggior parte delle decisioni ascrivibili a questo indirizzo ha di fatto riconosciuto la legittimazione passiva esclusivamente in capo all' , per un duplice Parte_2 ordine di motivi: in primis, le leggi regionali affidano di solito la competenza per l'accalappiamento dei cani randagi e per il controllo e la lotta contro il randagismo ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio;
inoltre, le in seguito Controparte_4 al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, non sono più strutture operative dei Comuni, ma soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla Regione
(Corte Cost. 24.6.2003, n. 220), con la conseguenza che l'ente territoriale non può ritenersi responsabile per culpa in vigilando sull'operato dell'ASL.
Si veda, a titolo esemplificativo, quanto affermato da Cass. n. 38020 del 2021, secondo cui:
“la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative
8 della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (v. anche Cass. nn. 9671/2020; 1904/2019;
12495/2017).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Suprema Corte si è recentemente espressa in materia, affermando, in adesione all'orientamento da ultimo menzionato, che: “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (cfr. Cass. 31 maggio 2024, n. 15422).
4.2. Ciò premesso in termini generali, appare indispensabile esaminare la normativa adottata dalla Regione Calabria in attuazione della legge quadro n. 281/1991, contenuta nella legge regionale n. 41/1990 -come integrata dalla legge n. 4/2000- applicabile ratione temporis, la quale ha previsto un riparto di competenze tra i Comuni (art. 2) ed i Servizi Veterinari istituiti presso le Unità Sanitarie Locali (ora (art.3). Controparte_5
Nel dettaglio, il Comune provvede a: “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale”.
Il Servizio Veterinario - Unità Sanitaria Locale invece: “a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere
9 anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico- sanitaria;
g) dispone dei fondi assegnati”.
Con specifico riguardo al controllo del fenomeno del randagismo, l'art. 12 è chiaro nell'assegnare il compito di recuperare i cani vaganti ai Servizi Veterinari delle ASL.
Invero, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 12 della legge regionale in oggetto,
i “cani vaganti non tatuati devono essere catturati.... dal Servizio Veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”; si tratta, con riguardo a tale compito, di una specifica attività (quella consistente nella cattura dei cani randagi) per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo.
In altri termini, tale legge attribuisce in via esclusiva ai Servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi nonché la vigilanza ed il controllo dei loro rifugi, assegnando ai Comuni soltanto compiti di natura logistico-organizzativa e di gestione in tema di canili. Cont Sicché, considerato che spetta esclusivamente all' di , in base alla ricostruita CP_1 normativa, l'obbligo di provvedere alla cattura dei cani randagi, la domanda spiegata verso il è da ritenersi infondata per difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del CP_1 processo, non essendo questo responsabile degli eventuali danni arrecati ai terzi dai cani randagi vaganti non tatuati presenti sul territorio di competenza.
Ne deriva, pertanto, data la similare proposizione delle suddette eccezioni di carenza di Cont legittimazione passiva, sia da parte del che dall' nell'ambito dell'odierno CP_1 processo, l'immediato rigetto della domanda (nel significato già illustrato di difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo) nei confronti della suddetta
Amministrazione comunale, non essendo questa responsabile degli eventuali danni arrecati
10 ai terzi dai cani vaganti non tatuati presenti sul territorio di competenza. La mancanza di titolarità, sul lato passivo, del diritto sostanziale azionato giustifica, dunque, una pronuncia di infondatezza nel merito della spiegata pretesa e non già l'estromissione dal giudizio del suddetto Ente pubblico locale.
Sulla base, infatti, della disciplina normativa sopra richiamata gli obblighi della cattura e della custodia dei cani randagi non possono che reputarsi nettamente separati e distinti: risultando il primo, posto a carico dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti Cont (ora ed il secondo sorgendo in capo alle amministrazioni comunali solo in seguito all'adempimento dell'obbligo precedente, atteso che l'accoglienza dei cani randagi nei canili ne presuppone la preventiva cattura ad opera degli organi competenti.
Quindi l'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal , di cui è espressione CP_6
l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello dell'accoglienza dei cani randagi.
4.3. Fermo restando, allora, il presupposto generale secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di colpa sulla condotta della P.A. non basta la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale RA (atteso che la prevenzione totale del fenomeno del randagismo si sottrae ai parametri della condotta esigibile, non potendosi del tutto impedire che un animale RA possa comunque trovarsi, in un certo momento, sul territorio: v. Cass. n. 17060/2018 cit. supra par. 4.1.), va, al contempo, anche ricordato che il predetto giudizio si innesta, appunto, in una fattispecie in cui è stato già preliminarmente individuato il soggetto pubblico titolare dell'obbligo giuridico rimasto inadempiuto, sicché l'evento dannoso costituisce la concretizzazione del rischio che la norma cautelare restata inosservata tendeva a prevenire e che viene presuntivamente imputato, sul piano causale, alla predetta violazione, ai sensi dell'art. 40, c. 2 c.p..
Muovendo da tale rilievo , la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa e una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava
11 ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero della responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. nn. 32884/2021; 9621/2022).
Ne deriva, dunque, che l'onere del danneggiato di provare l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, si colloca “a valle” rispetto all'onere del soggetto pubblico tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero degli animali, di provare di essersi attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale (cfr. ancora Cass. nn. 9621/2022,
32884/2021).
In altre parole, ai fini dell'affermazione della responsabilità di tale ente occorre, di conseguenza, la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile allo stesso.
Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida il compito specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alla regola generale fissata dall'art. 2697 c.c., della condotta obbligatoria esigibile dall'ente, e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
In parole povere, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale RA - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi e alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale RA che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse è derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di
12 competenza dell'ente preposto e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..
5. Applicando le coordinate giurisprudenziali sopra tracciate alle vicende dedotte in lite, dall'esame delle emergenze processuali in atti deve ritenersi che difetti la prova tanto della specifica condotta colposa omissiva dell'ente responsabile quanto del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, essendosi parte attrice limitata a prospettare il mero evento dannoso riconducibile al cane di cui in oggetto.
In particolare, l'attore non ha provato (né in via documentale né formulando all'uopo richieste di prova costituenda tese a dimostrare) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento già pervenute al che possano così evidenziare una conoscenza da parte CP_1
Cont dell' della presenza del cane RA presso il luogo in cui è avvenuto il sinistro e, quindi, una prevedibilità ed evitabilità dell'evento occorso, con conseguente configurabilità di una condotta colposa ed omissiva in capo all'ente preposto.
Sarebbe stato, invece, onere dell'attore indicare quali controlli in concreto l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto realizzare al fine di evitare l'evento oggetto di causa nonché provare che tale amministrazione aveva omesso tali doverosi controlli e che invece, ove li avesse posti in essere, tale evento non si sarebbe verificato, in modo da dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa dell'amministrazione e l'evento dannoso.
Analogamente, sarebbe stato onere dell'attore allegare e provare che la presenza del cane Cont RA in questione era conosciuta o conoscibile da parte dell e che, nonostante questo, essa non aveva fatto nulla per catturarlo;
e difatti, il randagismo è un fenomeno di per sé inevitabile, che può essere solo limitato e ridotto ove le amministrazioni competenti siano in grado di intervenire secondo le previsioni della legge.
Pertanto, non avendo l'attore adeguatamente provato la preventiva (rispetto alla data Cont dell'incidente) segnalazione all' (da parte dello stesso attore o di terzi) del cane sulla strada né il mancato tempestivo intervento di quest'ultimo ente provinciale, ciò esclude la Cont stessa configurabilità di una condotta omissiva colposa in capo alla medesima e dunque
13 la ricorrenza della sua responsabilità per il verificarsi del danno patito dall'attore, non Cont potendosi, infatti, ritenere che la anche per la particolare natura del RA - incline a spostarsi - debba comunque ed in ogni caso risultare destinataria di un obbligo tale di controllo del territorio così penetrante da prevenire ed evitare la presenza di randagi in ogni luogo ricadente nell'ambito della sua competenza e che si possa prescindere dalla necessaria, invece, deduzione e dimostrazione, per poter giungere all'accoglimento della richiesta risarcitoria, di indici di responsabilità concreta dell'ente, tali da indicare che la cattura dell'animale era concretamente esigibile.
Per tutte le superiori considerazioni, la domanda deve essere reietta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti (arg. Cass. n. 16056/2016).
6. La peculiarità e la complessità delle questioni affrontate, la sussistenza di mutevoli orientamenti giurisprudenziali registrati nella specifica materia nonché l'ulteriore e recente approdo della giurisprudenza di legittimità anche in punto di riparto dell'onere probatorio costituiscono valida ragione per compensare integralmente le spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
14
SEZIONE CIVILE
Causa n. 421/2024 R.G.
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Frisenda attore
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante, Valeria P.IVA_2
Battista e Giuseppe Lammirato
convenuta
Il Giudice scaduto il termine del 1° ottobre fissato per il deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; lette le note depositate;
pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c..
Crotone, 2 ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice monocratico Mauro Giuseppe Cilardi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la presente
SENTENZA nella causa n. 421/2024 R.G., vertente
tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Parte_1 C.F._1
Frisenda attore
e
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. ), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dall'Avv. Vittoria Sitra
convenuto nonché
, in persona del legale rappresentante Controparte_2
p.t. (C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giulia Ferrante, Valeria P.IVA_2
Battista e Giuseppe Lammirato
convenuta
OGGETTO
Risarcimento danni da illecito extracontrattuale
CONCLUSIONI
2 Le parti hanno concluso come da note scritte tempestivamente depositate in sostituzione dell'udienza del 1° ottobre 2025, da intendersi qui richiamate.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Va premesso che la presente decisione è adottata ai sensi degli artt. 281-sexies e 127- ter c.p.c., ferma la compatibilità tra il modulo decisionale ex art. 281-sexies c.p.c. e la tenuta dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c..
Al riguardo, si condivide il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale deve dirsi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. in forma scritta mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune, anteriore o coincidente con la data d'udienza, per il deposito di note scritte previsto nel periodo di emergenza pandemica dall'art. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020, conv. con mod. dalla l. n. 37 del 2020, in quanto tale procedimento è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui per legge sia consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la discussione in forma orale e, quindi, anche in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto e sulla natura della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza sulla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. Cass. n. 37137/2022).
Lo scrivente ritiene che tale principio di diritto debba applicarsi anche alle cause trattate ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., atteso che l'udienza cartolare costituisce attualmente un mezzo di trattazione ordinario a seguito dell'introduzione dell'art. 127- ter c.p.c. ad opera del d. lvo n. 149/2022 nonché alla luce della pari idoneità di tale modalità di trattazione a presidiare il contraddittorio tra le parti e della maggiore garanzia di ragionevole durata del processo consentita da tale modulo decisorio rispetto a quello di cui all'art. 190 c.p.c..
Giova, inoltre, rammentare che la Corte costituzionale ha affermato che: “non in tutti i processi la trattazione orale costituisce un connotato indefettibile del contraddittorio e, quindi, del giusto processo, potendo tale forma di trattazione essere surrogata da difese scritte tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere, lo consenta e purché le parti permangano su di un piano di parità” (v. Corte cost. n. 263/2017).
3 Inoltre, rafforza il convincimento rilevare che l'attuale formulazione dell'art. 128 c.p.c. (come novellato dal d.lgs. 31 ottobre 2024 n. 164) prescrive, come regola generale, che il giudice possa sostituire l'udienza pubblica con il deposito delle note scritte, a meno che una delle parti non si opponga, ipotesi questa non verificatasi nella specie.
1.1. Importa, altresì, evidenziare che, per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "error in procedendo", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni (v. Cass. Civ., ord. n. 26214/2022; Cass. Civ., ord. n. 9309/2020 e molte altre del medesimo tenore).
2. Ciò posto e venendo alle vicende dedotte in lite, con atto di citazione ritualmente notificato, ha evocato in giudizio il e l' Parte_1 Controparte_1 [...]
, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_2
“- riconoscere e dichiarare la responsabilità de e del , ex Controparte_1 CP_3 art. 2043 c.c., in solido tra loro, per il danno subito dal Signor , a seguito Parte_1 dell'evento sopra descritto, in quanto Enti preposti per legge al controllo e alla prevenzione del randagismo, al fine della tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
- per l'effetto, condannare gli Enti convenuti, in solido, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi ammontanti ad € 13.565,19, quantificati come da relazione medica legale allegata, ovvero nelle somme diverse, maggiori o minori, che saranno accertate in corso di causa, ritenute di giustizia, anche a mezzo di valutazione equitativa da parte dell'On.le Giudice adito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto fino al reale soddisfo”; vinte le spese, in distrazione.
In fatto, l'attore ha dedotto: - che il 30.9.2022, alle ore 19:45 circa, all'uscita del
Supermercato PAM ubicato in alla Via M. Nicoletta angolo Via G. Di Vittorio (ex CP_1
4 Granaio) e all'interno dello spazio recintato destinato al parcheggio autovettura, veniva improvvisamente aggredito da un cane RA di grossa taglia, privo di museruola, verosimilmente di razza pitbull, che l'azzannava all'avambraccio ed al braccio sinistro;
- che a seguito dell'accaduto subiva lesioni personali medicalmente accertate;
- che aveva diffidato il e l al risarcimento del danno, senza esito. Controparte_1 CP_3
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituito in giudizio il , il Controparte_1 quale: preliminarmente, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto su di esso ricadrebbe solo l'obbligo di allestire i rifugi municipali per cani randagi e non anche il compito di catturarli e custodirli, incombenza, quest'ultima, di competenza del Servizio
Sanitario delle ASL;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto e, comunque, l'esclusione della sua responsabilità per il fatto occorso;
col favore delle spese di lite.
Si è costituita altresì in giudizio l' , la quale: preliminarmente, ha sollevato CP_3 analoga eccezione di carenza di legittimazione passiva, rivolgendo ogni eventuale responsabilità nei confronti del in quanto sull'ente sanitario ricadrebbero solo CP_1 obblighi di cattura e custodia dei cani randagi e non anche gli obblighi di controllo del territorio e vigilanza del fenomeno del randagismo, questi ultimi ricadenti sull'ente comunale;
nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda perché infondata in fatto e in diritto;
con vittoria delle spese di lite.
Assegnata la causa allo scrivente, veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185-bis c.p.c. che non sortiva effetto.
Quindi la causa, istruita documentalmente, veniva ritenuta matura per essere decisa e posta in decisione all'udienza indicata in epigrafe ai sensi degli artt. 281-sexies e 127-ter c.p.c., con concessione di termini per il deposito di note difensive conclusive e note scritte sostitutive di udienza.
3. Preliminarmente, va respinta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalle parti convenute.
Invero, detta doglianza, in quanto collegata al difetto di titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria, titolarità che spetterebbe ad altro soggetto, non ha a nulla a che vedere con la diversa eccezione relativa alla cd. legittimazione ad causam la quale consiste nella titolarità del potere e del dovere rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale
5 dedotto in causa, secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso.
Risponde infatti a consolidato principio che la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, mediante la indicazione di fatti in astratto idonei fondare il diritto azionato, secondo la prospettazione dell'attore, prescindendo dall'effettiva titolarità del rapporto dedotto in causa.
Laddove, invece, venga contestata la titolarità della situazione giuridica sostanziale passiva, come nel caso di specie, si configura una questione che attiene al merito della lite e alla fondatezza della pretesa (v. Cass. 3 dicembre 1999, n. 13467; Cass. 24 luglio 1997, n. 916;
Cass. 13 gennaio 1995, n, 377, Cass. 17 marzo 1995, n. 3110).
In altri termini, la legittimazione ad agire o a contraddire, quale condizione dell'azione, si fonda sulla mera allegazione fatta in domanda, sicché una concreta ed autonoma questione intorno ad essa si delinea soltanto quando l'attore faccia valere un diritto altrui, prospettandolo come proprio, ovvero pretenda di ottenere una pronunzia contro il convenuto pur deducendone la relativa estraneità al rapporto sostanziale controverso.
Nel caso in esame, l'attore, invece, ha individuato entrambe le parti convenute come responsabili della lesione del suo diritto.
Pertanto, riconosciuta la legittimazione ad agire in capo alle parti convenute, la specifica contestazione sollevata sul punto dalle stesse deve essere inquadrata in una questione che attiene al merito e, in particolare, alla loro titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.
4. Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che si vanno ad esporre, precisandosi che la decisione viene adottata secondo il principio della "ragione più liquida", che, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre
(Cassazione civile sez. VI, 28.5.2014, n. 12002; cfr. anche Cass. civ. Sez. Unite, 8.5.2014,
6 n. 9936).
4.1. Innanzitutto, quanto alla natura della responsabilità oggetto della vexata quaestio, in adesione ai condivisibili principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, si deve evidenziare che la responsabilità per i danni causati dagli animali randagi, pur essendo disciplinata dalla regola generale di cui all'art. 2043 c.c. (e non già da quella speciale di cui all'art. 2052 c.c.), trova fondamento, prima ancora che nell'accertamento della colpa dell'ente preposto, in quello, preliminare, dell'esistenza in capo ad esso di un obbligo giuridico avente ad oggetto lo svolgimento di un'attività vincolata in base alla legge (la cattura dell'animale RA).
Alla Pubblica Amministrazione viene, infatti, imputata una responsabilità di tipo omissivo, per violazione di uno specifico obbligo giuridico, nella cui esistenza trova fondamento il carattere antigiuridico della condotta omissiva dell'ente, nel senso che l'efficienza causale dell'omissione rispetto all'evento dannoso diventa giuridicamente rilevante ai fini dell'imputazione della lesione in presenza dell'obbligo giuridico di impedire l'evento, in conformità al disposto dell'art. 40, c. 2 c.p. (cfr. ex multis Cass. nn. 9621/2022, 9671/2020,
17060/2018).
Va, poi, chiarito che la problematica sottesa alla presente controversia, relativa all'individuazione del soggetto passivamente obbligato in caso di danni derivanti dal c.d. fenomeno del randagismo, impone l'esame della normativa settoriale.
La materia è disciplinata dalla legge quadro n. 281/1991 che, fissati alcuni principi generali
(art. 1) e, determinate le competenze delle Regioni (art. 3), prevede all'art. 4 l'obbligo dei
Comuni (singoli o associati) del risanamento dei canili esistenti e della costruzione di rifugi per cani.
Tuttavia, la ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità fra i suddetti enti pubblici delineata dalla legge quadro n. 281/1991 necessita di una specificazione ad opera dei singoli ordinamenti regionali.
Da un esame comparato, emerge che la maggior parte delle Regioni ha affidato alle ASL il compito di accalappiare i cani randagi, lasciando in capo ai Comuni soltanto l'organizzazione dei canili.
La mancanza nella legge quadro n. 281/1991 di una netta suddivisione dei doveri istituzionali fra i soggetti pubblici e la diversità di previsioni contenute nelle leggi regionali hanno favorito l'insorgere in dottrina e in giurisprudenza di un acceso contrasto circa l'individuazione
7 dell'ente tenuto a rispondere ex art. 2043 c.c. dei pregiudizi cagionati dai cani randagi. In particolare, le tesi elaborate dalla giurisprudenza hanno dato luogo a due indirizzi.
Secondo un primo orientamento (cfr. Cass. civ., 23 agosto 2011, n. 17528), in base alla legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 (oltre che alle singole leggi regionali di attuazione) il
Comune è titolare di compiti di organizzazione, prevenzione e controllo dei cani vaganti: pertanto, l'Amministrazione comunale ha l'obbligo, accanto agli altri soggetti indicati dalla legge, di adottare concrete iniziative e di assumere provvedimenti volti ad evitare che gli animali randagi arrechino danni e disturbo alle persone nel territorio di propria competenza.
Ne consegue che, in caso di mancata adozione di misure contro il randagismo, l'ente locale
è responsabile ai sensi dell'art. 2043 c.c. per i danni patiti dai soggetti aggrediti da cani vaganti lungo le strade comunali. A tale filone è riconducibile anche la posizione di quella giurisprudenza che ravvisa una responsabilità aquiliana del in solido con quella CP_1 dell'ASL, affermando che a quest'ultima spetta il controllo ed il contenimento del randagismo ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, mentre l'ente locale è sempre titolare di un potere-dovere di vigilanza sull'attività della ASL (Cass. civ., 20 luglio 2002, n. 10638).
Il secondo orientamento ritiene, invece, necessario esaminare la specifica normativa regionale vigente nel luogo in cui si è verificato il fatto dannoso, al fine di stabilire come vengano ripartite fra gli enti pubblici le competenze in materia di prevenzione e controllo del randagismo e, quindi, di individuare il soggetto responsabile per i comportamenti colposi commissivi od omissivi riscontrati nel caso concreto (Cass. civ., 3 aprile 2009, n. 8137). La maggior parte delle decisioni ascrivibili a questo indirizzo ha di fatto riconosciuto la legittimazione passiva esclusivamente in capo all' , per un duplice Parte_2 ordine di motivi: in primis, le leggi regionali affidano di solito la competenza per l'accalappiamento dei cani randagi e per il controllo e la lotta contro il randagismo ai servizi veterinari delle ASL competenti per territorio;
inoltre, le in seguito Controparte_4 al riordino del servizio sanitario conseguente al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.502, non sono più strutture operative dei Comuni, ma soggetti giuridici autonomi dipendenti dalla Regione
(Corte Cost. 24.6.2003, n. 220), con la conseguenza che l'ente territoriale non può ritenersi responsabile per culpa in vigilando sull'operato dell'ASL.
Si veda, a titolo esemplificativo, quanto affermato da Cass. n. 38020 del 2021, secondo cui:
“la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi spetta esclusivamente all'ente, o agli enti, cui è attribuito dalla legge (ed in particolare dalle singole leggi regionali attuative
8 della legge quadro nazionale n. 281 del 1991) il dovere di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione, e cioè il compito della cattura e della custodia dei cani vaganti o randagi, mentre non può ritenersi sufficiente, a tal fine, l'attribuzione di altri generici compiti di prevenzione del randagismo (v. anche Cass. nn. 9671/2020; 1904/2019;
12495/2017).
Deve, inoltre, evidenziarsi che la Suprema Corte si è recentemente espressa in materia, affermando, in adesione all'orientamento da ultimo menzionato, che: “la responsabilità civile per i danni causati dai cani randagi grava esclusivamente sull'ente cui le singole leggi regionali, attuative della legge quadro nazionale n. 281 del 1991, attribuiscono il compito di cattura e custodia degli stessi” (cfr. Cass. 31 maggio 2024, n. 15422).
4.2. Ciò premesso in termini generali, appare indispensabile esaminare la normativa adottata dalla Regione Calabria in attuazione della legge quadro n. 281/1991, contenuta nella legge regionale n. 41/1990 -come integrata dalla legge n. 4/2000- applicabile ratione temporis, la quale ha previsto un riparto di competenze tra i Comuni (art. 2) ed i Servizi Veterinari istituiti presso le Unità Sanitarie Locali (ora (art.3). Controparte_5
Nel dettaglio, il Comune provvede a: “a) realizzare o comunque garantire la presenza di idonee strutture per il ricovero e la custodia temporanea dei cani, per il tempo necessario alla loro restituzione ai proprietari o al loro affidamento ad eventuali richiedenti, il ricovero e la custodia dei cani per i quali è possibile la restituzione ai proprietari o l'affidamento ad eventuali richiedenti;
b) promuovere l'informazione sugli obiettivi e i contenuti della presente legge, nonché, in particolare, sui criteri che stanno alla base dell'accalappiamento; c) organizzare programmi di informazione ed educazione al rispetto degli animali ed alla tutela della loro salute al fine di realizzare sul territorio un corretto rapporto uomo-ambiente- animale;
d) esercitare le funzioni di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti relativi alla protezione degli animali, servendosi, oltre che del Corpo di Polizia Municipale, delle Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni protezioniste operanti sul territorio e regolarmente iscritte all'Albo regionale”.
Il Servizio Veterinario - Unità Sanitaria Locale invece: “a) provvede alla tenuta dell'anagrafe canina, curandone l'aggiornamento e trasmettendo ai Comuni, ogni sei mesi, una copia dell'anagrafe stessa;
b) collabora con Regione, Comuni, enti ed associazioni aventi finalità protezionistiche, promuovendo o partecipando ad iniziative di informazione e di educazione rivolte ai proprietari di animali d'affezione e all'opinione pubblica in genere, da svolgere
9 anche nelle scuole, per la protezione degli animali, il controllo delle nascite ed il non abbandono;
c) rintraccia ed avverte il proprietario del cane, avvisandolo dell'avvenuto ritrovamento, del luogo ove si trova e delle modalità di riscatto;
d) effettua i controlli sanitari, le vaccinazioni ed ogni altro intervento necessario per la cura e la salute degli animali custoditi nelle apposite strutture sanitarie;
e) predispone, con il consenso dei detentori, interventi atti al controllo delle nascite e interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive, infestive e diffusive degli animali, servendosi delle strutture pubbliche e convenzionate;
f) dispone, in caso di maltrattamenti, che gli animali siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche anche ai fini della tutela igienico- sanitaria;
g) dispone dei fondi assegnati”.
Con specifico riguardo al controllo del fenomeno del randagismo, l'art. 12 è chiaro nell'assegnare il compito di recuperare i cani vaganti ai Servizi Veterinari delle ASL.
Invero, secondo quanto espressamente disposto dall'art. 12 della legge regionale in oggetto,
i “cani vaganti non tatuati devono essere catturati.... dal Servizio Veterinario competente per territorio, il quale tramite la sua Unità operativa adempie agli obblighi previsti dalla presente legge”; si tratta, con riguardo a tale compito, di una specifica attività (quella consistente nella cattura dei cani randagi) per sua natura espressiva di incombenze legate alla generale prevenzione dei pericoli per l'incolumità della popolazione e del territorio derivabili dal fenomeno del randagismo.
In altri termini, tale legge attribuisce in via esclusiva ai Servizi veterinari delle ASL il recupero dei cani randagi nonché la vigilanza ed il controllo dei loro rifugi, assegnando ai Comuni soltanto compiti di natura logistico-organizzativa e di gestione in tema di canili. Cont Sicché, considerato che spetta esclusivamente all' di , in base alla ricostruita CP_1 normativa, l'obbligo di provvedere alla cattura dei cani randagi, la domanda spiegata verso il è da ritenersi infondata per difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del CP_1 processo, non essendo questo responsabile degli eventuali danni arrecati ai terzi dai cani randagi vaganti non tatuati presenti sul territorio di competenza.
Ne deriva, pertanto, data la similare proposizione delle suddette eccezioni di carenza di Cont legittimazione passiva, sia da parte del che dall' nell'ambito dell'odierno CP_1 processo, l'immediato rigetto della domanda (nel significato già illustrato di difetto di titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo) nei confronti della suddetta
Amministrazione comunale, non essendo questa responsabile degli eventuali danni arrecati
10 ai terzi dai cani vaganti non tatuati presenti sul territorio di competenza. La mancanza di titolarità, sul lato passivo, del diritto sostanziale azionato giustifica, dunque, una pronuncia di infondatezza nel merito della spiegata pretesa e non già l'estromissione dal giudizio del suddetto Ente pubblico locale.
Sulla base, infatti, della disciplina normativa sopra richiamata gli obblighi della cattura e della custodia dei cani randagi non possono che reputarsi nettamente separati e distinti: risultando il primo, posto a carico dei Servizi Veterinari delle ASL territorialmente competenti Cont (ora ed il secondo sorgendo in capo alle amministrazioni comunali solo in seguito all'adempimento dell'obbligo precedente, atteso che l'accoglienza dei cani randagi nei canili ne presuppone la preventiva cattura ad opera degli organi competenti.
Quindi l'obbligo giuridico dei Comuni, avente ad oggetto la gestione di canili sanitari ai fini dell'accoglienza, custodia e mantenimento dei cani vaganti, pur essendo astrattamente suscettibile di integrare il requisito di antigiuridicità di un contegno omissivo ai fini dell'imputazione causale di un evento dannoso (o anche il requisito soggettivo di una condotta colposa integrata dall'inosservanza di una norma di legge), resta estraneo alla funzione tipica della prevenzione dei rischi derivanti dal , di cui è espressione CP_6
l'evento dannoso dedotto nel presente giudizio, in quanto non comporta l'obbligo dell'attività di recupero, ma solo quello dell'accoglienza dei cani randagi.
4.3. Fermo restando, allora, il presupposto generale secondo cui, ai fini della formulazione del giudizio di colpa sulla condotta della P.A. non basta la mera inosservanza dell'obbligo giuridico di provvedere alla cattura dell'animale RA (atteso che la prevenzione totale del fenomeno del randagismo si sottrae ai parametri della condotta esigibile, non potendosi del tutto impedire che un animale RA possa comunque trovarsi, in un certo momento, sul territorio: v. Cass. n. 17060/2018 cit. supra par. 4.1.), va, al contempo, anche ricordato che il predetto giudizio si innesta, appunto, in una fattispecie in cui è stato già preliminarmente individuato il soggetto pubblico titolare dell'obbligo giuridico rimasto inadempiuto, sicché l'evento dannoso costituisce la concretizzazione del rischio che la norma cautelare restata inosservata tendeva a prevenire e che viene presuntivamente imputato, sul piano causale, alla predetta violazione, ai sensi dell'art. 40, c. 2 c.p..
Muovendo da tale rilievo , la più recente giurisprudenza di questa Corte ha evidenziato che, una volta dimostrata in giudizio la sussistenza dell'obbligo di osservare la regola cautelare omessa e una volta appurato che l'evento appartiene al novero di quelli che la norma mirava
11 ad evitare attraverso il comportamento richiesto, non rileva, ai fini dell'esonero della responsabilità, che il soggetto tenuto a detta osservanza abbia provato la non conoscenza in concreto dell'esistenza del pericolo (cfr. Cass. nn. 32884/2021; 9621/2022).
Ne deriva, dunque, che l'onere del danneggiato di provare l'esistenza di segnalazioni o richieste di intervento per la presenza abituale di cani randagi, si colloca “a valle” rispetto all'onere del soggetto pubblico tenuto per legge alla predisposizione del servizio di recupero degli animali, di provare di essersi attivato in funzione del rispetto dell'obbligo cautelare di condotta impostogli dalla normativa regionale (cfr. ancora Cass. nn. 9621/2022,
32884/2021).
In altre parole, ai fini dell'affermazione della responsabilità di tale ente occorre, di conseguenza, la precisa individuazione di un concreto comportamento colposo ascrivibile allo stesso.
Ciò implica che non è possibile riconoscere una siffatta responsabilità semplicemente sulla base della individuazione dell'ente cui la normativa nazionale e regionale affida il compito specifico di provvedere alla cattura ed alla custodia degli animali randagi, in mancanza della puntuale allegazione e della prova, il cui onere certamente spetta all'attore danneggiato in base alla regola generale fissata dall'art. 2697 c.c., della condotta obbligatoria esigibile dall'ente, e nella specie omessa, e della riconducibilità dell'evento dannoso, in base ai principi sulla causalità omissiva, al mancato adempimento di tale condotta obbligatoria.
In parole povere, applicandosi i principi generali in tema di responsabilità per colpa di cui all'art. 2043 c.c., non è sufficiente - per affermarne la responsabilità in caso di danni provocati da un animale RA - individuare semplicemente l'ente preposto alla cattura dei randagi e alla custodia degli stessi, non essendo materialmente esigibile anche in considerazione della possibilità di spostamento di tali animali - un controllo del territorio così penetrante e diffuso, ed uno svolgimento dell'attività di cattura così puntuale e tempestiva da impedire del tutto che possano comunque trovarsi sul territorio in un determinato momento degli animali randagi.
Occorre dunque che sia specificamente allegato e provato dall'attore che, nel caso di specie, la cattura e la custodia dello specifico animale RA che ha provocato il danno era nella specie possibile ed esigibile e che l'omissione di esse è derivata da un comportamento colposo dell'ente preposto, ad esempio perché vi erano state specifiche segnalazioni della presenza abituale dell'animale in un determinato luogo, rientrante nel territorio di
12 competenza dell'ente preposto e ciononostante quest'ultimo non si era adeguatamente attivato per la sua cattura.
Diversamente, si finirebbe per applicare ad una fattispecie certamente regolata dalla fattispecie generale della responsabilità ordinaria per colpa di cui all'art. 2043 c.c., principi analoghi o addirittura più rigorosi di quelli previsti per le ipotesi di responsabilità oggettiva da custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c..
5. Applicando le coordinate giurisprudenziali sopra tracciate alle vicende dedotte in lite, dall'esame delle emergenze processuali in atti deve ritenersi che difetti la prova tanto della specifica condotta colposa omissiva dell'ente responsabile quanto del rapporto di causalità tra la suddetta condotta colposa omissiva e l'evento dannoso, essendosi parte attrice limitata a prospettare il mero evento dannoso riconducibile al cane di cui in oggetto.
In particolare, l'attore non ha provato (né in via documentale né formulando all'uopo richieste di prova costituenda tese a dimostrare) l'esistenza di segnalazioni o di richieste di intervento già pervenute al che possano così evidenziare una conoscenza da parte CP_1
Cont dell' della presenza del cane RA presso il luogo in cui è avvenuto il sinistro e, quindi, una prevedibilità ed evitabilità dell'evento occorso, con conseguente configurabilità di una condotta colposa ed omissiva in capo all'ente preposto.
Sarebbe stato, invece, onere dell'attore indicare quali controlli in concreto l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto realizzare al fine di evitare l'evento oggetto di causa nonché provare che tale amministrazione aveva omesso tali doverosi controlli e che invece, ove li avesse posti in essere, tale evento non si sarebbe verificato, in modo da dimostrare la sussistenza del nesso causale tra la condotta omissiva colposa dell'amministrazione e l'evento dannoso.
Analogamente, sarebbe stato onere dell'attore allegare e provare che la presenza del cane Cont RA in questione era conosciuta o conoscibile da parte dell e che, nonostante questo, essa non aveva fatto nulla per catturarlo;
e difatti, il randagismo è un fenomeno di per sé inevitabile, che può essere solo limitato e ridotto ove le amministrazioni competenti siano in grado di intervenire secondo le previsioni della legge.
Pertanto, non avendo l'attore adeguatamente provato la preventiva (rispetto alla data Cont dell'incidente) segnalazione all' (da parte dello stesso attore o di terzi) del cane sulla strada né il mancato tempestivo intervento di quest'ultimo ente provinciale, ciò esclude la Cont stessa configurabilità di una condotta omissiva colposa in capo alla medesima e dunque
13 la ricorrenza della sua responsabilità per il verificarsi del danno patito dall'attore, non Cont potendosi, infatti, ritenere che la anche per la particolare natura del RA - incline a spostarsi - debba comunque ed in ogni caso risultare destinataria di un obbligo tale di controllo del territorio così penetrante da prevenire ed evitare la presenza di randagi in ogni luogo ricadente nell'ambito della sua competenza e che si possa prescindere dalla necessaria, invece, deduzione e dimostrazione, per poter giungere all'accoglimento della richiesta risarcitoria, di indici di responsabilità concreta dell'ente, tali da indicare che la cattura dell'animale era concretamente esigibile.
Per tutte le superiori considerazioni, la domanda deve essere reietta, con assorbimento di ogni altra questione dedotta e trattata dalle parti (arg. Cass. n. 16056/2016).
6. La peculiarità e la complessità delle questioni affrontate, la sussistenza di mutevoli orientamenti giurisprudenziali registrati nella specifica materia nonché l'ulteriore e recente approdo della giurisprudenza di legittimità anche in punto di riparto dell'onere probatorio costituiscono valida ragione per compensare integralmente le spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e/o assorbita:
- rigetta la domanda;
- compensa le spese.
Così deciso in Crotone, il 2 ottobre 2025
Il Giudice
Mauro Giuseppe Cilardi
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