2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, ((commi 1, 2 e 3-bis)) , il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, puo' disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ad una o piu' delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresi', modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto. ((Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.)) Il questore puo' disporre il divieto di accesso di cui al primo periodo anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio, di cui al libro secondo, titoli XII e XIII, del codice penale , commessi in uno dei luoghi indicati all'articolo 9, comma 1. Il contravventore al divieto di cui al presente comma e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno.
3. La durata del divieto di cui al comma 2 non puo' comunque essere inferiore a dodici mesi, ne' superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. ((Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.)) Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui al presente comma e' punito con l'arresto da uno a due anni.
Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne da' notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
3-bis. ((Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso puo' ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario.)) 4. I divieti di cui ai ((commi 1, 2, 3 e 3-bis)) possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la responsabilita' genitoriale e comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni competente per il luogo di residenza del minore.
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48 .
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, e l'accesso alle banche dati, tra le Forze di polizia, di cui all' articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121 , e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i livelli di accesso alle banche dati di cui al comma 6, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al medesimo comma 6.
6-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 , hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
6-quater. Nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose, compiuti alla presenza di piu' persone anche in occasioni pubbliche, per i quali e' obbligatorio l'arresto ai sensi dell' articolo 380 del codice di procedura penale , nonche' ((nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma)) del codice penale , ((commessi)) in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del medesimo codice colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 14 GIUGNO 2019, N. 53 .