Sentenza 7 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 07/01/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1101/23 RG
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI TORINO Sezione Famiglia e Minorenni
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori magistrati:
Dott.ssa Carla BELTRAMINO Presidente
Dott.ssa Roberta COLLIDA' Consigliere rel.
Dott.ssa Anna Giulia MELILLI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile R.G. n. 1101/2023 R.G., promossa in sede di appello nell'interesse di
, elettivamente domiciliato in Torino, Via Pastrengo n. 20 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Cinzia CHIARABELLI che lo rappresenta e difende giusta procura in atti parte appellante contro
elettivamente domiciliata in Torino, Via Peyron n. 19 Controparte_1 presso lo studio dell'Avv. Emanuele CONTINO che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 24.10.2023 parte appellata avverso la sentenza n. 1644/2023 del Tribunale Ordinario di Torino pubblicata il 18.04.2023, nella causa civile n. 29945/2019 R.G.
CONCLUSIONI DEFINITIVE DELLE PARTI
“Nel merito
• Previa fissazione della data di udienza ed assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza a parte avversaria.
• Ordinare alla IG ex art. 210 c.p.c. la produzione della CP_1 documentazione contabile dei rapporti dalla stessa intrattenuto con Intesa Sanpaolo Spa e US Pay Spa.
• In accoglimento dell'appello formulato ed in parziale modifica della sentenza odiernamente appellata, per i motivi esposti in atti, revocare l'assegno divorzile in favore della IG , ordinando la CP_1 restituzione delle somme sino a tale momento percepite.
In ogni caso
Condannare la IG al pagamento delle spese legali di CP_1 entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata RN ( come da note scritte sostitutive dell'udienza 3.5.24)
Rigettare l'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e condanna dell'appellante alle spese di lite.
Per il Procuratore Generale: con parere rilasciato in data 19 ottobre 2023, dichiarava di non voler presentare le proprie conclusioni nella suddetta causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con Parte_1 Controparte_1 rito concordatario in data 25.07.1992. Dalla loro unione nascevano due figlie: , nata a [...] il [...] e , nata a [...] Per_1 Per_2 il 30.01.2003, ad oggi entrambe maggiorenni. I coniugi si separavano legalmente in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 27.12.2016 e pubblicata il 23.1.2017.
Su ricorso del signor (dep. 04.12.2019), il Tribunale di Torino ha Pt_1 emesso in data 03.04.2023 (dep. 18.04.2023) sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ha ordinato all'ufficiale dello Stato civile di provvedere alle incombenze di legge, ha assegnato la casa familiare alla GN (con gli arredi che la compongono), ha revocato il CP_1 contributo al mantenimento della figlia corrisposto da Per_1 Pt_1
alla GN , ha disposto che il signor versasse
[...] CP_1 Pt_1 alla GN euro 250,00, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese Persona_3 straordinarie.
Il Tribunale con la predetta sentenza ha, poi, disposto che il signor Pt_1 versi alla GN , con decorrenza dalla pubblicazione della CP_1 sentenza, la somma di euro 200,00, annualmente aggiornata secondo indice ISTAT, a titolo di assegno divorzile.
Quanto alle spese di lite, il primo giudice le ha dichiarate compensate tra le parti nella misura di 2/3, condannando il signor a rimborsare Pt_1 alla GN le spese di lite liquidate in euro 1270 (ossia, Parte_2
1/3 di € 3808: € 850,50 per fase studio, € 602 per fase introduttiva, € 903 per fase istruttoria, € 1452,50 per fase decisoria), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, da pagarsi a favore dello Stato ex art. 133 d.P.R. 115/2002.
Avverso la pronuncia ha tempestivamente interposto gravame il signor chiedendo, in parziale riforma della sentenza appellata, di Parte_1 revocare l'assegno divorzile in favore della GN , ordinando CP_1 la restituzione delle somme sino a tale momento percepite e di condannare la controparte al pagamento delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio.
La GN , costituitasi in giudizio con comparsa del Controparte_1
30.11.2023, ha chiesto la conferma integrale del provvedimento appellato.
L'odierno appellante nel primo grado di giudizio si era opposto al riconoscimento dell'esistenza dei presupposti per concedere un assegno di mantenimento a favore della GN.
Il Primo Giudice aveva invece deciso diversamente alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta.
Parte appellante come unico motivo di appello lamenta l'assegnazione di un assegno di divorzio a favore della ex coniuge, a fronte della documentazione carente e della scorretta valutazione degli atti da parte del primo Giudicante. Rappresenta infatti che i documenti presentati dalla GN
sono risalenti nel tempo, riguardando il periodo dal 2015 al CP_1
2018 e che la stessa non avrebbe certificato in alcun modo la situazione patrimoniale negli anni successivi. La GN, infatti, avrebbe prodotto unicamente estratti conti in cui risultavano solo gli accrediti del contributo al mantenimento delle figlie e il rimborso del 50 % delle spese straordinarie, non risultando l'accredito del reddito di cittadinanza. Si duole pertanto dell'assenza della documentazione bancaria relativa al conto in cui veniva versato il reddito di cittadinanza, e probabilmente, anche i proventi di attività lavorative che la GN aveva voluto celare al fine di ottenere l'assegno divorzile. Alla luce di tali omissioni, formulava successiva istanza di accesso agli atti presso l dalle cui risultanze Controparte_2 emergeva l'esistenza di un ulteriore conto corrente ed una carta di debito tratti su Intesa San Paolo spa ed una carta US Pay spa con notevoli movimenti.
Parte appellante lamenta l'assenza del profilo assistenziale e compensativo a giustificazione del riconoscimento dell'assegno divorzile, in quanto non era stato provato lo stato di necessità (la GN aveva dimostrato di avere capacità lavorative e godeva di un abbonamento mensile a Netflix), la sigra non sosteneva alcuna spesa per locazioni e/o mutui stante CP_1
l'assegnazione della casa coniugale di proprietà dei genitori del sig. Pt_1
e infine era errata la circostanza per la quale ella si sarebbe solo occupata del ménage familiare in costanza di matrimonio.
Parte appellata preliminarmente eccepisce l'inammissibilità della produzione del documento relativo alla , in quanto Controparte_2 nuovo documento ai sensi dell'art. 345 c.p.c.
Nel merito chiede il rigetto dell'appello.
***
Preliminarmente va dichiarata la inammissibilità ex art. 345 c.p.c delle produzioni effettuate in secondo grado da parte appellante, vale a dire le risultanze dell relativa ai redditi della sigra Controparte_2
( doc. sub 3) allegato all'appello). Trattasi infatti di documenti CP_1 datati in epoca successiva alla data della sentenza, che la parte avrebbe potuto richiedere, ottenere e produrre tempestivamente in primo grado.
Le questioni devolute allo scrutinio della Corte attengono alla contestazione dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della GN e la condanna alle spese processuali per entrambi i CP_1 gradi di giudizio a carico della medesima.
L'appello è infondato nel merito e deve essere pertanto respinto.
Del tutto corretto appare invero l'iter motivazionale svolto dal giudice a quo, laddove ha effettuato una bilanciata comparazione tra le situazioni economiche delle parti.
In punto patrimoniale, il Tribunale evidenziava che la GN CP_1 non aveva adeguate risorse economiche: non svolgeva attività lavorativa, percepiva il reddito di cittadinanza nella somma di euro 392,00 al mese, aveva svolto in passato periodicamente dei servizi di pulizia per la parrocchia, dalla quale continuava a ricevere aiuti alimentari e in denaro. Dagli estratti conti prodotti non risultavano versamenti in contanti, elemento che induceva ad escludere che potesse disporre di risorse aggiuntive. La GN aveva inoltre allegato in causa, senza contestazioni sul punto da parte di controparte, di essersi dovuta occupare del ménage famigliare per tutta la durata del matrimonio (22 anni), mentre il signor si era dedicato all'attività professionale, al fine di supportare Pt_1 economicamente il nucleo. Il signor lavorava come dipendente Pt_1 odontotecnico presso due datori di lavori (come risultava dalle C.U. 2022 prodotte il 5.10.2022). Il primo giudice ha precisato che la documentazione prodotta dal sig. dipendente odontotecnico presso due studi, appare Pt_1 incompleta e comunque, questi avrebbe un reddito mensile minimo pari a 1.600 € e in taluni mesi quasi il doppio.
Per tali motivi il Primo Giudice riteneva sussistenti i requisiti per il riconoscimento dell'assegno divorzile, sia nella sua valenza assistenziale e sia nella sua valenza compensativa.
Dalla documentazione prodotta, che non è stata contestata da controparte emerge che la sig.ra svolgesse lavoretti di pulizia per la CP_1
Parrocchia ricevendo dalla stessa aiuti in denaro ed alimentari.
La censura mossa dal sig. – che adombra l'esistenza di altro conto Pt_1 corrente su cui sarebbe versato il reddito di cittadinanza - non può essere accolta in quanto tale reddito viene erogato tramite una carta di pagamento elettronica emessa da Poste italiane spa e non accreditato su un conto corrente;
la sigra precisa anche di non percepirlo più CP_1 da agosto 2022. Specifica poi che la carta che viene definita da controparte
“US pay” è in realtà “Lis Pay”, carta dove viene corrisposto il reddito di cittadinanza, e l'ulteriore carta è la carta REI, con quale percepiva precedentemente il reddito di inclusione.
Il documento su cui si fonda l'impugnazione ( documento, come già detto,la cui produzione è inammissibile) conferma, addirittura – afferma la difesa di parte appellata - lo stato di difficoltà economica della GN, che riesce a provvedere alle proprie esigenze e quelle della figlia solo grazie al contributo del marito e agli aiuti della Parrocchia.
Di certo non puo' ritenersi prova di capacità lavorativa e di assenza di condizioni precarie la circostanza di di aver sottoscritto l'abbonamento Netflix: tale abbonamento – si legge nella comparsa di risposta – del costo di euro 12,00 mensili è stato attivato dalla sigra con grande CP_1 sacrificio, per consentire ad entrambe le figlie – anche quella che vive presso il padre- di accedere alla piattaforma.
Va ancora osservato che la circostanza per la quale la GN si era occupata della famiglia in costanza di matrimonio non era stata contestata in primo grado e come tale va ritenuta pacifica.
Né puo' attribuirsi valore alla affermazione di parte appellante secondo cui: “ la GN , pur avendo capacità lavorativa, non è stata in grado CP_1 di reperire un occupazione di qualsivoglia natura, stante la sua deliberata scelta di non sottoporsi alla vaccinazione anti covid”.
Suona puntuale in proposito l'insegnamento della Suprema Corte che individua nell'assegno divorzile la triplice natura assistenziale, perequativa e compensativa ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2023 n. 6027):
“All'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate. Ne consegue che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi.”
Ancora va rammentato l'ulteriore e piu' recente insegnamento della Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 18506 dell'8 luglio 2024, ha introdotto un'importante novità nella determinazione dell'assegno divorzile, evidenziando il ruolo delle rinunce professionali fatte da un coniuge per il benessere della famiglia. Oltre alla funzione assistenziale, compensativa e perequativa già riconosciuta all'assegno, la Corte ha affermato che il contributo fornito da un coniuge, anche attraverso la rinuncia alla propria carriera, deve essere debitamente valorizzato. La sentenza ha, inoltre, riconosciuto che il lavoro domestico e di cura, sebbene non retribuito, costituisce un contributo economico indiretto di grande valore per la famiglia. Questo tipo di lavoro, spesso svolto dal coniuge economicamente più debole, è ora formalmente considerato ai fini della determinazione dell'assegno, segnando un passo avanti nella giustizia familiare.
Va, dunque, convalidata la decisione del primo giudice di riconoscimento di un assegno divorzile sia con valenza assistenziale, sia con valenza compensativa.
La sentenza appellata deve essere integralmente confermata.
In punto spese la parte appellante soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese del presente grado sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che vengono liquidate Controparte_1 secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 1.101 a € 5.200 (€ 200 x 24 mesi= € 4800,00) , in importo pari ad € 1072,00 (€ 536,00 per fase studio e
€ 536,00 per fase introduttiva), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da versarsi in favore dell'Erario atteso che la parte appellata risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Inoltre l'appellante viene dichiarato tenuto a versare un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1644/2023 del Tribunale di Torino pubblicata il 19.04.2023, proposto da avverso Parte_1 Controparte_1
respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna al pagamento delle spese del presente grado Parte_1 sostenute per la lite dall'appellata, sig.ra spese che Controparte_1 vengono liquidate secondo i parametri del DM 55/14 come novellato dal DM 147/22 per i procedimenti contenziosi nella fascia da € 1.101 a € 5.200 (€ 200 x 24 mesi= € 4800,00) , in importo pari ad € 1.072,00 (€ 536,00 per fase studio e € 536,00 per fase introduttiva ), oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa, da versarsi in favore dell'Erario atteso che la parte appellata risulta ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato.
Dichiara tenuto l'appellante, sig. a versare un ulteriore Parte_1 importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1 L. 24.12.2012 n. 228.
Manda alla Cancelleria di comunicare la sentenza alle parti.
Cosi' deciso nella Camera di consiglio della Corte d'Appello di Torino sez. famiglia e minori in data 18.10.2024
Il Consigliere estensore
Dr.ssa Roberta Collidà
Il Presidente
Dott.ssa Carla Beltramino