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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/11/2025, n. 16448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16448 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 15298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 18.11.25, vertente
TRA
nato a Sialkot in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Pasquale Baffi n.
2 - Napoli, presso lo studio dell'Avv.to
SC NI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso gli
[...]
uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis
PARTE RESISTENTE OGGETTO: Ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.3.2025 il ricorrente, cittadino del Pakistan, esponeva che in data 29.01.2024 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare dal competente Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura competente a favore del coniuge, nata a Sialkot in [...] il [...], e della figlia CP_2 nata a Sialkot in [...] il [...]. Per_1
In seguito il ricorrente effettuava diversi tentativi per richiedere l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare sia direttamente all'Ambasciata che, in seguito, attraverso la piattaforma predisposta dalla società di outsourcing da essa indicata, senza avere riscontro.
Il ricorrente evidenziava quindi la sussistenza del diritto all'ottenimento del visto per il ricongiungimento familiare, sussistendo la prova del rapporto parentale e in considerazione del diritto all'unità familiare. L'inerzia dell'amministrazione violava il disposto dell'art. 5, comma 8, DPR n. 394/99 che, come noto, fissa in 90 gg. dalla richiesta il termine per il rilascio del visto d'ingresso.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via cautelare ed urgente, di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie nata a [...]_2 in Pakistan il 13 marzo 2001, nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108955, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sulla figlia minore nata a [...]_1 in Pakistan il 10 agosto 2022, nulla osta n. P LE/F/N/2023/108956, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela
(cfr. doc. n. 6, pag. documentazione apostillata e tradotta: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio pakistano Per_2
“Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano
“Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie
[...] nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_2
LE/F/N/2023/108955, e della figlia minore nata a Sialkot in [...]_1 il 10 agosto 2022, nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108956; 4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo
Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a [...]
Sialkot in Pakistan il 13 marzo 2001, nulla osta n. P , in CodiceFiscale_1
2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sulla figlia minore Per_1 nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108956.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_1 cessazione della materia del contendere essendo stati rilasciati i visti richiesti.
Nelle note scritte ex art. 127 ter cpc il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio dei visti successivamente all'introduzione del giudizio, insistendo per la liquidazione delle spese.
***
Dalla documentazione in atti emerge che in data 9.10.25 venivano rilasciati i visti di ingresso a favore del coniuge e del figlio del ricorrente.
Dovrà pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fin delle spese deve tenersi in considerazione non solo il comportamento dell'amministrazione convenuta che provvedeva alla fissazione dell'appuntamento ma anche la notoria situazione di difficoltà in cui versa l' a Controparte_3 causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle.
Invero, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma il 22/11/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
4
In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Giudice, Dr.ssa Maria Carmela Magarò, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 15298 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 e rimessa in decisione all'udienza del 18.11.25, vertente
TRA
nato a Sialkot in [...] il [...], elettivamente Parte_1
domiciliato in Via Pasquale Baffi n.
2 - Napoli, presso lo studio dell'Avv.to
SC NI che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti
PARTE RICORRENTE
E
Controparte_1
domiciliato in VIA DEI PORTOGHESI 12 ROMA, presso gli
[...]
uffici dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis
PARTE RESISTENTE OGGETTO: Ricongiungimento familiare
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.3.2025 il ricorrente, cittadino del Pakistan, esponeva che in data 29.01.2024 otteneva il nulla osta al ricongiungimento familiare dal competente Sportello Unico per Immigrazione della Prefettura competente a favore del coniuge, nata a Sialkot in [...] il [...], e della figlia CP_2 nata a Sialkot in [...] il [...]. Per_1
In seguito il ricorrente effettuava diversi tentativi per richiedere l'appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto di ingresso per ricongiungimento familiare sia direttamente all'Ambasciata che, in seguito, attraverso la piattaforma predisposta dalla società di outsourcing da essa indicata, senza avere riscontro.
Il ricorrente evidenziava quindi la sussistenza del diritto all'ottenimento del visto per il ricongiungimento familiare, sussistendo la prova del rapporto parentale e in considerazione del diritto all'unità familiare. L'inerzia dell'amministrazione violava il disposto dell'art. 5, comma 8, DPR n. 394/99 che, come noto, fissa in 90 gg. dalla richiesta il termine per il rilascio del visto d'ingresso.
Formulava le seguenti conclusioni: “in via cautelare ed urgente, di fissare con la massima celerità appuntamento per la formalizzazione della richiesta di visto
d'ingresso “motivi familiari” in favore della moglie nata a [...]_2 in Pakistan il 13 marzo 2001, nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108955, in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sulla figlia minore nata a [...]_1 in Pakistan il 10 agosto 2022, nulla osta n. P LE/F/N/2023/108956, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento cautelare;
2. nel merito, tenuto conto di tutto quanto dedotto e allegato, accertare e dichiarare il diritto al ricongiungimento familiare del ricorrente e la responsabilità esclusiva dell'Ambasciata resistente in ordine all'inerzia e al silenzio-inadempimento per mancato rispetto dei termini previsti ex lege per il rilascio del visto motivi familiari;
3. per l'effetto, tenuto conto delle evidenze documentali circa il rapporto di parentela
(cfr. doc. n. 6, pag. documentazione apostillata e tradotta: atto di matrimonio pakistano. C.d. “ , certificato di registrazione matrimonio pakistano Per_2
“Marriage Registration Certificate”, certificato di stato di famiglia pakistano
“Family Registration Certificate”, certificati di nascita pakistani) ordinare all'Ambasciata resistente il rilascio immediato del visto d'ingresso per motivi familiari ex art. 20, comma 3, D.Lgs. n. 150/2011 in favore della moglie
[...] nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P- CP_2
LE/F/N/2023/108955, e della figlia minore nata a Sialkot in [...]_1 il 10 agosto 2022, nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108956; 4. in subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda cautelare, qualora l'Ill.mo
Tribunale adito ritenesse necessario l'avvio del procedimento per ottenere il rilascio del visto, ordinare all'Ambasciata resistente la formalizzazione della domanda di visto d'ingresso per motivi familiari in favore della moglie nata a [...]
Sialkot in Pakistan il 13 marzo 2001, nulla osta n. P , in CodiceFiscale_1
2 proprio e nella qualità di esercente la responsabilità sulla figlia minore Per_1 nata a Sialkot in [...] il [...], nulla osta n. P-LE/F/N/2023/108956.
Il si è costituito in giudizio, chiedendo che fosse dichiarata la Controparte_1 cessazione della materia del contendere essendo stati rilasciati i visti richiesti.
Nelle note scritte ex art. 127 ter cpc il ricorrente dava atto dell'avvenuto rilascio dei visti successivamente all'introduzione del giudizio, insistendo per la liquidazione delle spese.
***
Dalla documentazione in atti emerge che in data 9.10.25 venivano rilasciati i visti di ingresso a favore del coniuge e del figlio del ricorrente.
Dovrà pertanto essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Ai fin delle spese deve tenersi in considerazione non solo il comportamento dell'amministrazione convenuta che provvedeva alla fissazione dell'appuntamento ma anche la notoria situazione di difficoltà in cui versa l' a Controparte_3 causa dell'enorme mole di richieste di visti e delle carenze organizzative, nonché degli sforzi profusi per superarle.
Invero, notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri, ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
Inoltre, in punto di diritto, si osserva che secondo un orientamento cui si ritiene di aderire “la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito ( S.U 2572/12 ) .
Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione
(Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto .
P.Q.M.
3 - dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese.
Così deciso in Roma il 22/11/2025
IL GIUDICE
(Dr.ssa Maria Carmela Magarò)
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