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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 24/11/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Trento Sezione Civile
N. R.G. 5686/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR Di AR Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC AT ZA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5686/2024 r.g. instaurato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Bolzano (BZ) il 27.08.1967; entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Noemi Fanfarillo e Cinzia Bert,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte depositate il 03.09.2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in località San IC LLDI (TN) in data 07.07.1990 (atto di matrimonio iscritto nel registro del
Comune di Mezzocorona (TN), Atto N. 12, Serie B, parte 2, anno 1990) e dalla loro unione sono nati i figli Nicolò, il 24.09.2000 e , il 05.11.2003. Per_1
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine
1 previsto ex lege ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c, alle seguenti condizioni:
”1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, vivrà con Per_1 il padre a Mezzolombardo, ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica ed il quale provvederà al suo totale mantenimento ordinario, mentre la madre contribuirà alle sue spese straordinarie (nello specifico a quelle mediche, dentistiche ed universitarie) nella misura del 50% che corrisponderà direttamente al figlio su richiesta e quantificazione di quest'ultimo, mentre per il rimanente 50% saranno a carico del padre;
3) Il signor verserà inoltre alla signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al suo mantenimento e tenuto conto delle sue condizioni finanziarie, la somma di €
100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2025 entro il 15 di ogni mese, da versare sul conto corrente della stessa;
4) Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente ed ogni questione scaturente dal matrimonio e di nulla aver a pretendere in sede di divorzio, salvo quanto previsto nel presente ricorso”.
***
Con sentenza non definitiva n. 08/2025, pubblicata in data 09.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale e la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della ulteriore domanda di divorzio, con assegnazione dei termini fino al 10.09.2025 per il deposito di note conclusive.
Con note dd. 02.09.2025 depositate in data 03.09.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio, insistendo nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.
La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis.51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza non definitiva n. 8/2025 dd. 08.01.2025 pubblicata in data 09.01.2025, passata in giudicato, emessa nell'ambito del presente giudizio consensuale, a seguito del
2 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale di data 30/12/2024.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dLLarticolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dLLinizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso dd.
10.12.2024, iscritto al ruolo in data 17.09.2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
IC LLDI (TN) in data 07.07.1990, (atto di matrimonio iscritto nel registro del Comune di Mezzocorona (TN) (Atto N. 12, Serie B, parte 2, anno
1990), tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in ricorso, da
[...] intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
CC AT ZA UR Di AR
3
N. R.G. 5686/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa UR Di AR Presidente
Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice
Dott. CC AT ZA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5686/2024 r.g. instaurato da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a Parte_2 C.F._2
Bolzano (BZ) il 27.08.1967; entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Noemi Fanfarillo e Cinzia Bert,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e trattazione di note scritte depositate il 03.09.2025.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e
Procura della Repubblica dd. 14.3.2023.
FATTO E DIRITTO
I ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in località San IC LLDI (TN) in data 07.07.1990 (atto di matrimonio iscritto nel registro del
Comune di Mezzocorona (TN), Atto N. 12, Serie B, parte 2, anno 1990) e dalla loro unione sono nati i figli Nicolò, il 24.09.2000 e , il 05.11.2003. Per_1
Con ricorso congiunto depositato in data 17.12.2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale e, decorso il termine
1 previsto ex lege ed il passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale, la successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c, alle seguenti condizioni:
”1) I coniugi vivranno separati fermi gli obblighi di legge;
2) Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente, vivrà con Per_1 il padre a Mezzolombardo, ove trasferirà anche la propria residenza anagrafica ed il quale provvederà al suo totale mantenimento ordinario, mentre la madre contribuirà alle sue spese straordinarie (nello specifico a quelle mediche, dentistiche ed universitarie) nella misura del 50% che corrisponderà direttamente al figlio su richiesta e quantificazione di quest'ultimo, mentre per il rimanente 50% saranno a carico del padre;
3) Il signor verserà inoltre alla signora a titolo di contributo Pt_1 Parte_2 al suo mantenimento e tenuto conto delle sue condizioni finanziarie, la somma di €
100,00 mensili a decorrere dal mese di gennaio 2025 entro il 15 di ogni mese, da versare sul conto corrente della stessa;
4) Le parti dichiarano di aver già regolato ogni altro rapporto patrimoniale tra loro pendente ed ogni questione scaturente dal matrimonio e di nulla aver a pretendere in sede di divorzio, salvo quanto previsto nel presente ricorso”.
***
Con sentenza non definitiva n. 08/2025, pubblicata in data 09.01.2025, è stata pronunciata la separazione personale e la causa è stata rimessa sul ruolo ai fini della ulteriore domanda di divorzio, con assegnazione dei termini fino al 10.09.2025 per il deposito di note conclusive.
Con note dd. 02.09.2025 depositate in data 03.09.2025 le parti hanno chiesto la pronuncia di divorzio, insistendo nelle conclusioni rassegnate con il ricorso introduttivo.
La causa, ai sensi dell'articolo 473 bis.51 c.p.c., è stata rimessa al Collegio per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Premesso che la domanda di divorzio va correttamente qualificata come richiesta di pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, si rappresenta la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento di tale domanda.
Ed invero, il procedimento di separazione è stato definito con la sentenza non definitiva n. 8/2025 dd. 08.01.2025 pubblicata in data 09.01.2025, passata in giudicato, emessa nell'ambito del presente giudizio consensuale, a seguito del
2 deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale di data 30/12/2024.
Ragione per cui si ritiene che sia integralmente decorso il termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70 e che siano sussistenti le condizioni previste dLLarticolo 3, comma 2°, lettera b di tale legge.
È pacifico, inoltre, che la separazione è durata ininterrottamente dLLinizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle stesse condizioni di cui alla sentenza di separazione.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso dd.
10.12.2024, iscritto al ruolo in data 17.09.2024, così provvede:
a) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
IC LLDI (TN) in data 07.07.1990, (atto di matrimonio iscritto nel registro del Comune di Mezzocorona (TN) (Atto N. 12, Serie B, parte 2, anno
1990), tra , nato a [...] il [...], e Parte_1 Parte_2
, nata a [...] il [...], alle condizioni indicate in ricorso, da
[...] intendersi qui integralmente trascritte;
b) Dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 19 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
CC AT ZA UR Di AR
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