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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 13/11/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome Del Popolo Italiano Il Tribunale Di Genova Seconda Sezione Civile In persona del giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa RG. 3719/2024 promossa da
,P.IVA/C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Genova (GE), via Pillea 20, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 6/4, presso l' avv.
NP LE TI che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
Contro
ià C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in IL
Piazza Tre Torri elettivamente domiciliata in Genova , via Palestro n.2 presso l' avv. Gian Carlo Soave che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta
convenuta
Oggetto: indennizzo assicurativo
1 Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e ritenute, anche in punto inadempimento ex art. 1453, 1175, 1176 e 1375 c.c.; espletata l'istruttoria meglio vista e ritenuta: Dichiarare la convenuta Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempiente rispetto
[...]
al contratto assicurativo polizza n. 537976574; per l'effetto Condannare la
Soc. ass. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €
12.558,03 (importo già al netto dello scoperto di polizza del 10%) o quello diverso meglio visto e ritenuto, oltre rivalutazione, se dovuta, ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'evento al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e di compensi per le prestazioni legali da liquidarsi ai sensi dei
Parametri Forensi Civili ex D.M. 55/2014, unitamente a quelle per il procedimento di mediazione e/o negoziazione e per eventuali CTU e CTP, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc”
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, tenuto conto del contenuto della polizza assicurativa invocata da
[...]
e sulla cui base si fonda la domanda avanzata, previe le declaratorie Parte_1
tutte del caso, ove ritenuto, anche incidenter tantum In via preliminare / pregiudiziale: Per le ragioni tutte espresse in premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 - 164 Codice di Rito, con ogni consequenziale pronuncia. - Con vittoria integrale delle spese di lite.
Nel merito, in via principale:
2 - senza che ciò comporti in alcun modo quale rinuncia alle su estese eccezioni e conclusioni che anzi si ribadiscono, rigettare la domanda di in Parte_1
quanto improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva in relazione alle pretese fatte valere nel presente giudizio, nonché in relazione al contenuto della polizza assicurativa invocata di cui in premessa il cui contenuto;
Con vittoria delle spese di lite anche di eventuale C.T.U.
In via subordinata nel merito: Nel caso in cui le sopra sollevate eccezioni fossero in qualche modo superate e non fosse accolta la domanda principale avanzata e fosse ritenuto sussistere un qualche obbligo indennitario di
[...]
verso nella sua qualità per quanto occorso al veicolo CP_2 Parte_1
Porsche Cayenne Tg. EX209HT, allora, ove ritenuto compiuto l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente nei termini indicati in parte narrativa ed in ogni caso nei termini di Legge o che riterrà il Giudicante Ill.mo, liquidare a titolo di 'indennizzo' a quanto strettamente di Parte_1
giustizia, tenendo conto in sede di liquidazione di quanto stabilito dalle condizioni generali di contratto prodotte, sottese alla polizza n. n.537976564, denominata Easy Drive autovetture stipulata con oggi Controparte_2
che garantiva la predetta vettura ed eziologicamente Controparte_4
riferito all'accadimento indicato in ricorso, secondo le rigorosissime risultanze istruttorie an et quantum debeatur, respingendo quelle domande di pagamento o quella parte di esse che dovessero risultare eccessive, infondate o che comunque non dovessero trovare riscontro probatorio e/o comunque non fossero riconducibili eziologicamente all'occorso indicato né al rischio contrattualmente assunto da oggi con Controparte_2 Controparte_4
la citata polizza, in ogni caso tenendo conto di tutto il contenuto della polizza
3 de qua e delle condizioni generali di assicurazione e delle franchigie, dello scoperto previsto dalle stesse e di tutte le limitazioni, esclusioni, scoperti, franchigie, massimali, sotto massimali e quant'altro di cui alla polizza di cui sopra. - In ragione di quanto argomentato in parte narrativa del presente atto si chiede la vittoria delle spese di lite anche di C.T.U. o, quanto meno, la loro compensazione integrale laddove dovesse risultare l'eccessività delle pretese di parte ricorrente o anche solo di parte di esse o nella misura ex adverso richiesta o che dovessero risultare infondate e/o non rientranti nelle garanzie di polizza invocate. In ogni caso, senza riconoscimento di alcun accessorio sulla somma eventualmente liquidanda.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
La presente causa trae origine dalla domanda proposta, con ricorso del giugno 2024, da proprietaria della vettura Porsche Cayenne Tg. EX209HT, contro CP_5 [...]
( ora ), per sentirla condannare al pagamento in suo favore, CP_2 Controparte_4
in forza della polizza assicurativa n. 537976564 , dell' indennizzo di € 12.558,03, per i danni subiti dalla vettura suddetta a causa di una grandinata , al netto dello scoperto del
10%.
Deduceva l' attrice :
- che l' auto , assicurata con decorrenza 09.06.20-09.06.2024, con polizza RCA
“Easy Drive Autovetture” , comprendente garanzia estesa agli eventi naturali, mentre si trovava in transito nel Comune di AR , condotta dal sig. era stata Per_1
danneggiata da una violenta grandinata che aveva colpito anche il Centro Commerciale
“Il Centro di AR” , come riportato della cronaca locale;
- che , dopo aver denunciato il sinistro ad aveva richiesto l' indennizzo Controparte_2
dovuto secondo le condizioni di polizza, con pec inviata dallo il 28.07.20, CP_6
4 quantificando i costi di riparazione della vettura in € 13.953,37, come da fattura di riparazione del veicolo n. 991/20 emessa dalla stessa . Parte_1
-Lamentava l' inadempimento di dando atto che , contestualmente al Controparte_2
presente giudizio sarebbe stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex art
5 L. 28/2010.
Costituendosi, la compagnia convenuta resisteva alle avverse pretese, delle quali chiedeva il rigetto, eccependo:
- L' improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell' obbligatoria mediazione;
- La nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del fatto e delle circostanze di tempo in cui lo stesso si sarebbe verificato, essendo stato indicato genericamente da parte attrice sia lo spazio temporale in cui sia sarebbe verificata la grandinata “nel pomeriggio”, sia il luogo dell' evento “ ; Controparte_7
- nel merito, confermava la vigenza fra le parti della polizza azionata, che produceva unitamente alle C.G.P., ricomprendente nella sezione 5.2. “eventi naturali” i danni da grandine.
- Evidenziava la genericità della denuncia del sinistro, pervenuta alla Compagnia da parte dell' assicurato , sottolineando che non era riportata la presenza del testimone sig. , indicato invece nel presente giudizio, contestando altresì Tes_1
la genericità della dichiarazione testimoniale rilasciata dallo stesso e prodotta in atti;
- Eccepiva altresì l' inadeguatezza delle foto prodotte a provare il nesso causale fra evento allegato dall' attrice e danni raffigurati, nonché il tipo di intervento di riparazione eseguito.
- Richiamava i massimali indicati nel contratto assicurativo , le franchigie, gli scoperti, i sub massimali, le esclusioni di cui alla polizza .
5 - Contestava anche in punto quantum la domanda attorea, sottolineando la natura indennitaria della pretesa da cui conseguiva che, essendo stata la vettura riparata dalla stessa società attrice, proprietaria del mezzo, non le sarebbero spettate le voci di danno costituenti guadagno per il riparatore in relazione al costo della manodopera e dei ricambi .
Esaurita la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio solo all' udienza del 15.10.2024, essendo stato disposto l' esperimento dell' obbligatoria mediazione, la causa veniva istruita con il deposito di memorie ex art 281 duodecies IV comma c.p.c., all' esito delle quali, ammesse ed espletate le prove orali veniva disposto il licenziamento di CTU.
All' udienza del 04.11.2025 la causa passava in decisione.
***
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono in relazione al quantum .
Preliminarmente occorre rigettare l' eccezione, nella quale parte convenuta insiste anche in conclusionale , di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c ., per aver , a suo dire, parte attrice fornito una descrizione alquanto generica delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Ed infatti la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. (cfr Cass. Sez. UU. n. 8077/2012)
Mentre nel caso di specie detti elementi appaiono ben delineati ed, in particolare con riferimento all' esposizione dei fatti, è stato sufficientemente individuato luogo e tempo in cui si è verificato l' evento dedotto in giudizio
6 ,ovvero nel Comune di AR ,nel primo pomeriggio , considerata la modesta estensione del territorio del suddetto, la circoscrizione temporale CP_7
dell' evento al primo pomeriggio, ovvero la fascia temporale che va dalle
13.00 alle 15.00, e la produzione degli estratti degli articoli giornalistici che riportano la notizia, indicando tempo e luogo in cui la grandinata si è verificata.
Nel merito .
Il credito indennitario, qual' è nel caso di specie quello reclamato da Pt_1
nei confronti dell' assicuratore privato, ha fonte contrattuale, essendo
[...]
frutto del contratto in forza del quale l'assicuratore, dietro il pagamento del premio, si impegna a corrispondere all'assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento (art.1882 c.c.).
L' assicuratore risponde, dunque, esclusivamente delle obbligazioni assunte secondo le condizioni di polizza.
Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza e che ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.
L'assicurato che, come appunto agisca per ottenere Parte_1
l'adempimento del contratto di assicurazione e, quindi, la corresponsione dell'indennizzo, ha l'onere di dimostrare:
- che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
- che lo stesso è derivato dalle cause previste dalla polizza;
- che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
L'assicuratore, a sua volta, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo, dovrà dimostrare che l' evento allegato non si è verificato o che manca il nesso
7 eziologico fra l' evento e le conseguenze che le si vogliono addebitare;
o ancora che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" nell' oggetto del contratto.
La polizza “Easy Drive Autovetture”, (prod. 2 attorea e prod. 2 e 3 di parte convenuta) , pacificamente comprendente garanzia estesa agli eventi naturali e catastrofali ( sez.
5.2 della CGP) ”, fu stipulata dal in Parte_1
relazione alla vettura Porsche Cayenne Tg. EX209HT con decorrenza
09.06.20-09.06.2024 , essendo dunque operante in relazione all' evento dedotto in giudizio, risalente, secondo quanto allegato da parte attrice, al
24.07.20.
Il valore del veicolo assicurato è indicato in polizza in € 22.000,00 e per gli eventi naturali e catastrofali è previsto uno scoperto sul danno pari al 10% con un minimo di € 300,00.
Nella sezione 5.2 “ Eventi Naturali e catastrofali” L' art.
5.2.1sub “ Oggetto dell' assicurazione “ statuisce : indennizza l' assicurato per i CP_2
danni materiali e diretti subiti dall' Autovettura, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie, purchè questi ultimi siano indicati in polizza,
a seguito di
• Eventi naturali
Allagamenti tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d' acqua, laghi o bacini, grandine , caduta di alberi, fulmini. Frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.
• Eventi catastrofali
8 Terremoti, maremoti trombe d' aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche”
in quanto proprietaria del veicolo assicurato per ottenere Pt_1
l'indennizzo ha l' onere di provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda, che i danni subiti dalla vettura siano conseguenza dell'avverarsi dell' evento naturale – grandinata- allegato, rientrante nel rischio assunto dall' assicuratore.
Parte attrice ha assolto detto onere probatorio.
- I testi escussi all' udienza del 10.02.2025 risultati attendibili, avendo reso dichiarazioni chiare e prive di contraddizioni in merito all' evento causa del danno ed in merito ai danni riportati dalla vettura attorea , hanno dichiarato:
1) pensionato, indifferente “ero in macchina assieme Parte_2
ad quando è accaduto il sinistro per cui è causa . Ricordo che Per_1
era il Luglio del 20 Io e eravamo andati nel Centro Per_1
commerciale di AR;
verso l' ora di pranzo, direi le 13 -14, ci siamo diretti in auto verso Varese quando è iniziata una fortissima pioggia che poi si è trasformata in una grandinata;
venivano giù proprio delle pietre.
Non c' era neppure un' area di servizio dove fermarsi noi procedevamo molto lentamente . Poi dopo un pò il temporale si è calmato siamo riusciti a fermarci verso Varese. Io temevo che si rompessero i vetri
……..confermo che la vettura su cui viaggiavamo era la Porsche del sig.
PE
. quando ci siamo fermati ho visto che l' auto era piena di bugne da tutte le parti ……..procedevamo praticamente a passo d' uomo….”
2) dipendente con mansioni di segretaria, CP_8 Pt_1
PEo indifferente”…… ho visto la Porsche di Evocar che utilizzava il sig.
9 quando era stata danneggiata dalla grandinata . Ricordo che aveva dei bozzi praticamente su tutta la carrozzeria;
il sinistro è accaduto nel luglio
PE 20 . Il i disse che era successo verso IL AR ….. posso dire che ho visto tutte le fasi della riparazione dell' auto dopo i danni da grandine . La riparazione è stata eseguita dalla nostra carrozzeria presso la sede di in via Pillea 20 ……… sono gli operai della carrozzeria o CP_5
meglio il capo officina che decidono la tecnica riparatoria adatta al caso specifico di solito il levabolli si usa per danni più lievi … il sig. Per_1
si occupa più che altro dell' accettazione clienti non è esperto di
[...]
tecniche di riparazione auto … vedevo la Porsche tutti i giorni e posso affermare che prima della grandinata non presentava alcun tipo di danno…”
- sono state prodotte sia la denuncia del sinistro effettuata alla compagnia il
28.07.2024 , quattro giorni dopo che si era verificato l' evento causa del danno
( prod. 5), sia l' estratto dei quotidiani on line attestanti la effettiva storicità della grandinata del 24/07/2024 nel Comune di AR ( prod. 3 e 4).
Per l' accertamento del nesso causale fra danni, allegati e documentati dalle foto versate in atti da parte attrice e descritti dai testimoni, e l' evento – grandinata, allegato e provato, e per la quantificazione dei costi necessari al ripristino della vettura si può fare integrale riferimento alla
CTU affidata al perito , condivisa dal giudicante in PEona_2
quanto congruamente e logicamente motivata, basata su un accurato esame della Porsche Cayenne e di tutti i documenti prodotti e svolta nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT. di parte .
Il ctu investito appunto sia dell' accertamento della riferibilità causale dei danni, allegati e provati, che della stima degli stessi, soprattutto in
10 relazione alla scelta della tecnica riparativa utilizzata, ha accertato quanto segue :
“Nel corso delle operazioni peritali del 16.04.2025 è stata effettuata analisi strumentale delle riparazioni presenti sul mezzo attoreo lungo l'intera superficie verniciata. Le misurazioni effettuate in corrispondenza di tutti i lamierati interessati dal ripristino hanno consentito di accertare lo spessore medio di vernice e fondi compreso tra i 170 ed i 330 micron, appalesando la riverniciatura dell'intera carrozzeria ( lamierati esterni).
Versati in atti vi sono 61 fotogrammi che rammostrano l'autovettura attorea prima dell'intervento riparativo , nel corso del ripristino ed a lavori ultimati. Dall'attento esame delle fotografie in atti si evidenziano variegate deformazioni di sezione ridotta e stondata, di modesta dimensione, interessanti i seguenti particolari: -Parafango anteriore sx e dx -
Parafango posteriore sx e dx -Porta anteriore sx e dx -Porta posteriore sx e dx-Cofano anteriore -Portello posteriore -Tetto ( con vetro panoramico)
-Ossatura vano porte sx -Ossatura vano porte dx
La tipologia di deformazioni rilevabili dall'anzidetta documentazione sono riferibili ad evento grandinigeno.”
“I danni da grandine di entità paragonabile a quelli riportati dal mezzo attoreo possono essere ripristinati con due differenti tipologie di intervento:- a caldo – a freddo.
Intervento riparativo a caldo
Tale tipologia di ripristino – utilizzata dal riparatore del veicolo attoreo – consiste in un intervento di ripristino “classico”. Le deformazioni vengono ripristinate mediante l'intervento del lastratore. Successivamente si procede
11 alla molatura delle parti lavorate, alla stuccatura, alla carteggiatura, all'applicazione del fondo e quindi alla verniciatura di tutte le parti 7.2
Intervento riparativo a freddo
In questo ripristino intervengono solitamente professionisti esterni, con propria attrezzatura ( c.d. levabolli ), specializzati nel ripristino di danni da grandine.
Solitamente, il riparatore, prepara l'autovettura per l'intervento dei levabolli, provvedendo a staccare tutti quei particolari che possano interferire con la lavorazione. Successivamente il professionista esterno procede all'eliminazione delle borlature mediante l'utilizzo di particolari leve e dispostivi di tiraggio.
Questo tipo di intervento non richiede la verniciatura del veicolo.
Considerazioni in merito all'utilizzo delle due procedure
Appare intuitivo comprendere come la riparazione “ a freddo “ sia economicamente conveniente rispetto all'intervento “ a caldo”, poiché non include l'operazione di verniciatura, che resta l'intervento maggiormente oneroso, sia per le ore di mano d'opera impiegate, sia per il costo del materiale utilizzato ( stucchi, fondi e vernici).
Tuttavia non sempre tale tipologia riparativa è consigliabile soprattutto nel caso in cui si debba lavorare su una vettura che abbia già subito interventi riparativi nelle parti interessate dalla grandinata, ovvero quando si debba lavorare su superfici ampie.
Un ulteriore limite di questa tecnica si ravvisa allorché si debba intervenire su particolari costruiti in lega di alluminio, come nel caso di specie.”
Il CTU ha dunque quantificato i costi necessari alla riparazione del mezzo attoreo in €. 10.926,91 iva inclusa , indicando dettagliatamente a pag. 10-12
12 della relazione, cui si rimanda, gli interventi necessari ed applicando quanto alla manodopera la tariffa oraria di € 63,00 esposta nella fattura di riparazione nr. 991 del 06.12.20, prodotta da sub doc 8, inferiore rispetto a CP_5
quella media depositata dall'Associazione tra Carrozzieri della Provincia di
Genova, per l'anno di riferimento (20), pari ad euro 67,70.,
Ha infine tenuto conto di quanto indicato a pag 3 della polizza in relazione alla garanzia e catastrofali , in merito allo scoperto del Controparte_9
10% con minimo di € 300,00 quantificando dunque l' indennizzo dovuto in € 9.834,31
Il CTU ha infine esaustivamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte relative essenzialmente alla congruità del numero di ore ritenute necessarie all' esecuzione dell' intervento riparativo. Evidenziando “…….
Si premette che lo scrivente ha tenuto, nel computo delle ore necessarie alla lavorazione, in debito conto, sia la tipologia di veicolo, sia la circostanza che alcuni particolari di carrozzeria fossero in alluminio…..”
e rispondendo alle osservazioni del consulente di parte convenuta ha ulteriormente chiarito le ragioni per le quali non PEona_3
ritiene corretta l' applicazione della tecnica del levabolli per la riparazione del veicolo “…….In particolare si precisa che Le leghe di alluminio, pur offrendo vantaggi in termini di peso, presentano una maggiore rigidità e una minore memoria elastica, che rendono la riparazione da grandine più complessa. La lavorazione richiede strumentazione specifica, personale qualificato e, in alcuni casi, trattamenti termici o sostituzione completa del pannello.
13 Per questo motivo questo CTU, ha ritenuto coerente la riparazione “ a caldo “ con conseguente intervento di verniciatura, in alternativa a quella a “ freddo” [ levabolli].”
Risulta fondata dunque la domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale di , ( già Controparte_4 CP_2
)., e quest'ultima deve essere condannata al pagamento
[...]
dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione n.
537976564 nell' importo di € 9.834,31 iva inclusa, al netto dello scoperto contrattualmente previsto.
La somma di cui sopra, al netto dell'iva, va maggiorata di rivalutazione e di interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla odierna liquidazione, e poi maggiorata di interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell' indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché
è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. N. 15868/015).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza venendo pertanto liquidate a carico della convenuta sullo scaglione di valore del decisum ex d.m.
147/2022 in € 1.039,40 per esborsi, comprensivi delle spese del ctp geom. come da pro forma depositato il data 23.07.2025 (cu € 237,00 Per_4
marca da bollo € 27,00 ; compenso ctp € 768,60 intimazione teste € 6,80) ed € 5.077,00 per compensi oltre 15% spese gen studio IVA e CAP come
14 per legge. Con distrazione a favore dell' avv. NP LE TI che se ne dichiara antistatario.
Parte attrice ha altresì chiesto la liquidazione delle spese per la fase di mediazione obbligatoria;
la richiesta è meritevole di accoglimento, dovendo tali spese essere assimilate a quelle del processo e regolate sulla base del principio della soccombenza, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso.
Vengono liquidate in € 190,32 per esborsi e su valori minimi quanto ai compensi , per la sola fase di attivazione, in € 221,00.
Le spese di ctu come liquidate in istruttoria devono essere poste a carico di parte convenuta
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Genova, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-DICHIARA l'inadempimento contrattuale di Controparte_4
già in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, per i fatti di cui è causa, in forza del contratto di assicurazione n. 537976564, e per l'effetto
- CONDANNA già Controparte_4 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte attrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo di € 9.834,31 iva inclusa, al netto dello scoperto contrattualmente previsto, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma
15 annualmente rivalutata dal 24.07.20 alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
- CONDANNA ià in Controparte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1.039,40 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi , oltre 15% spese gen studio IVA e CAP come per legge e le spese del procedimento di mediazione che liquida in € 190,32 per esborsi ed € 221,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Con distrazione a favore dell' avv. NP LE TI che se ne dichiara antistatario.
PONE in via definitiva le spese della ctu del perito , come PEona_2
liquidate con decreto del 14.07.2025 a carico della convenuta .
Genova, 13.11.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
16
SENTENZA
Nella causa RG. 3719/2024 promossa da
,P.IVA/C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Genova (GE), via Pillea 20, elettivamente domiciliata in Genova, Piazza Dante 6/4, presso l' avv.
NP LE TI che la rappresenta e difende per procura in calce al ricorso introduttivo
ricorrente
Contro
ià C.F. Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_2
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in IL
Piazza Tre Torri elettivamente domiciliata in Genova , via Palestro n.2 presso l' avv. Gian Carlo Soave che la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di risposta
convenuta
Oggetto: indennizzo assicurativo
1 Conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente “Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, previe le pronunce e le declaratorie meglio viste e ritenute, anche in punto inadempimento ex art. 1453, 1175, 1176 e 1375 c.c.; espletata l'istruttoria meglio vista e ritenuta: Dichiarare la convenuta Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, inadempiente rispetto
[...]
al contratto assicurativo polizza n. 537976574; per l'effetto Condannare la
Soc. ass. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore di parte ricorrente dell'importo di €
12.558,03 (importo già al netto dello scoperto di polizza del 10%) o quello diverso meglio visto e ritenuto, oltre rivalutazione, se dovuta, ed interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. dall'evento al saldo;
in ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e di compensi per le prestazioni legali da liquidarsi ai sensi dei
Parametri Forensi Civili ex D.M. 55/2014, unitamente a quelle per il procedimento di mediazione e/o negoziazione e per eventuali CTU e CTP, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario ex art. 93 cpc”
Per parte convenuta “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, tenuto conto del contenuto della polizza assicurativa invocata da
[...]
e sulla cui base si fonda la domanda avanzata, previe le declaratorie Parte_1
tutte del caso, ove ritenuto, anche incidenter tantum In via preliminare / pregiudiziale: Per le ragioni tutte espresse in premessa del presente atto, accertare e dichiarare la nullità della citazione per violazione del combinato disposto di cui agli artt. 163 - 164 Codice di Rito, con ogni consequenziale pronuncia. - Con vittoria integrale delle spese di lite.
Nel merito, in via principale:
2 - senza che ciò comporti in alcun modo quale rinuncia alle su estese eccezioni e conclusioni che anzi si ribadiscono, rigettare la domanda di in Parte_1
quanto improponibile e/o inammissibile e/o improcedibile e, comunque, perché infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva in relazione alle pretese fatte valere nel presente giudizio, nonché in relazione al contenuto della polizza assicurativa invocata di cui in premessa il cui contenuto;
Con vittoria delle spese di lite anche di eventuale C.T.U.
In via subordinata nel merito: Nel caso in cui le sopra sollevate eccezioni fossero in qualche modo superate e non fosse accolta la domanda principale avanzata e fosse ritenuto sussistere un qualche obbligo indennitario di
[...]
verso nella sua qualità per quanto occorso al veicolo CP_2 Parte_1
Porsche Cayenne Tg. EX209HT, allora, ove ritenuto compiuto l'assolvimento dell'onere probatorio da parte del richiedente nei termini indicati in parte narrativa ed in ogni caso nei termini di Legge o che riterrà il Giudicante Ill.mo, liquidare a titolo di 'indennizzo' a quanto strettamente di Parte_1
giustizia, tenendo conto in sede di liquidazione di quanto stabilito dalle condizioni generali di contratto prodotte, sottese alla polizza n. n.537976564, denominata Easy Drive autovetture stipulata con oggi Controparte_2
che garantiva la predetta vettura ed eziologicamente Controparte_4
riferito all'accadimento indicato in ricorso, secondo le rigorosissime risultanze istruttorie an et quantum debeatur, respingendo quelle domande di pagamento o quella parte di esse che dovessero risultare eccessive, infondate o che comunque non dovessero trovare riscontro probatorio e/o comunque non fossero riconducibili eziologicamente all'occorso indicato né al rischio contrattualmente assunto da oggi con Controparte_2 Controparte_4
la citata polizza, in ogni caso tenendo conto di tutto il contenuto della polizza
3 de qua e delle condizioni generali di assicurazione e delle franchigie, dello scoperto previsto dalle stesse e di tutte le limitazioni, esclusioni, scoperti, franchigie, massimali, sotto massimali e quant'altro di cui alla polizza di cui sopra. - In ragione di quanto argomentato in parte narrativa del presente atto si chiede la vittoria delle spese di lite anche di C.T.U. o, quanto meno, la loro compensazione integrale laddove dovesse risultare l'eccessività delle pretese di parte ricorrente o anche solo di parte di esse o nella misura ex adverso richiesta o che dovessero risultare infondate e/o non rientranti nelle garanzie di polizza invocate. In ogni caso, senza riconoscimento di alcun accessorio sulla somma eventualmente liquidanda.”
Motivi in fatto e diritto della decisione
La presente causa trae origine dalla domanda proposta, con ricorso del giugno 2024, da proprietaria della vettura Porsche Cayenne Tg. EX209HT, contro CP_5 [...]
( ora ), per sentirla condannare al pagamento in suo favore, CP_2 Controparte_4
in forza della polizza assicurativa n. 537976564 , dell' indennizzo di € 12.558,03, per i danni subiti dalla vettura suddetta a causa di una grandinata , al netto dello scoperto del
10%.
Deduceva l' attrice :
- che l' auto , assicurata con decorrenza 09.06.20-09.06.2024, con polizza RCA
“Easy Drive Autovetture” , comprendente garanzia estesa agli eventi naturali, mentre si trovava in transito nel Comune di AR , condotta dal sig. era stata Per_1
danneggiata da una violenta grandinata che aveva colpito anche il Centro Commerciale
“Il Centro di AR” , come riportato della cronaca locale;
- che , dopo aver denunciato il sinistro ad aveva richiesto l' indennizzo Controparte_2
dovuto secondo le condizioni di polizza, con pec inviata dallo il 28.07.20, CP_6
4 quantificando i costi di riparazione della vettura in € 13.953,37, come da fattura di riparazione del veicolo n. 991/20 emessa dalla stessa . Parte_1
-Lamentava l' inadempimento di dando atto che , contestualmente al Controparte_2
presente giudizio sarebbe stato avviato il procedimento di mediazione obbligatoria ex art
5 L. 28/2010.
Costituendosi, la compagnia convenuta resisteva alle avverse pretese, delle quali chiedeva il rigetto, eccependo:
- L' improcedibilità della domanda per mancato esperimento dell' obbligatoria mediazione;
- La nullità del ricorso introduttivo per indeterminatezza del fatto e delle circostanze di tempo in cui lo stesso si sarebbe verificato, essendo stato indicato genericamente da parte attrice sia lo spazio temporale in cui sia sarebbe verificata la grandinata “nel pomeriggio”, sia il luogo dell' evento “ ; Controparte_7
- nel merito, confermava la vigenza fra le parti della polizza azionata, che produceva unitamente alle C.G.P., ricomprendente nella sezione 5.2. “eventi naturali” i danni da grandine.
- Evidenziava la genericità della denuncia del sinistro, pervenuta alla Compagnia da parte dell' assicurato , sottolineando che non era riportata la presenza del testimone sig. , indicato invece nel presente giudizio, contestando altresì Tes_1
la genericità della dichiarazione testimoniale rilasciata dallo stesso e prodotta in atti;
- Eccepiva altresì l' inadeguatezza delle foto prodotte a provare il nesso causale fra evento allegato dall' attrice e danni raffigurati, nonché il tipo di intervento di riparazione eseguito.
- Richiamava i massimali indicati nel contratto assicurativo , le franchigie, gli scoperti, i sub massimali, le esclusioni di cui alla polizza .
5 - Contestava anche in punto quantum la domanda attorea, sottolineando la natura indennitaria della pretesa da cui conseguiva che, essendo stata la vettura riparata dalla stessa società attrice, proprietaria del mezzo, non le sarebbero spettate le voci di danno costituenti guadagno per il riparatore in relazione al costo della manodopera e dei ricambi .
Esaurita la verifica sulla regolare instaurazione del contraddittorio solo all' udienza del 15.10.2024, essendo stato disposto l' esperimento dell' obbligatoria mediazione, la causa veniva istruita con il deposito di memorie ex art 281 duodecies IV comma c.p.c., all' esito delle quali, ammesse ed espletate le prove orali veniva disposto il licenziamento di CTU.
All' udienza del 04.11.2025 la causa passava in decisione.
***
La domanda attorea è fondata e meritevole di accoglimento nei limiti che seguono in relazione al quantum .
Preliminarmente occorre rigettare l' eccezione, nella quale parte convenuta insiste anche in conclusionale , di nullità della citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163 e 164 c.p.c ., per aver , a suo dire, parte attrice fornito una descrizione alquanto generica delle circostanze di tempo e di luogo in cui sarebbe avvenuto il sinistro.
Ed infatti la nullità della citazione si produce, a norma dell'art. 164 c.p.c., comma 4, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda. (cfr Cass. Sez. UU. n. 8077/2012)
Mentre nel caso di specie detti elementi appaiono ben delineati ed, in particolare con riferimento all' esposizione dei fatti, è stato sufficientemente individuato luogo e tempo in cui si è verificato l' evento dedotto in giudizio
6 ,ovvero nel Comune di AR ,nel primo pomeriggio , considerata la modesta estensione del territorio del suddetto, la circoscrizione temporale CP_7
dell' evento al primo pomeriggio, ovvero la fascia temporale che va dalle
13.00 alle 15.00, e la produzione degli estratti degli articoli giornalistici che riportano la notizia, indicando tempo e luogo in cui la grandinata si è verificata.
Nel merito .
Il credito indennitario, qual' è nel caso di specie quello reclamato da Pt_1
nei confronti dell' assicuratore privato, ha fonte contrattuale, essendo
[...]
frutto del contratto in forza del quale l'assicuratore, dietro il pagamento del premio, si impegna a corrispondere all'assicurato una somma al verificarsi di un determinato evento (art.1882 c.c.).
L' assicuratore risponde, dunque, esclusivamente delle obbligazioni assunte secondo le condizioni di polizza.
Fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, è l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza e che ha causato il danno del quale chiede di essere indennizzato.
L'assicurato che, come appunto agisca per ottenere Parte_1
l'adempimento del contratto di assicurazione e, quindi, la corresponsione dell'indennizzo, ha l'onere di dimostrare:
- che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza;
- che lo stesso è derivato dalle cause previste dalla polizza;
- che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza.
L'assicuratore, a sua volta, per esimersi dal pagamento dell'indennizzo, dovrà dimostrare che l' evento allegato non si è verificato o che manca il nesso
7 eziologico fra l' evento e le conseguenze che le si vogliono addebitare;
o ancora che l'evento verificatosi rientri fra i rischi "non compresi" nell' oggetto del contratto.
La polizza “Easy Drive Autovetture”, (prod. 2 attorea e prod. 2 e 3 di parte convenuta) , pacificamente comprendente garanzia estesa agli eventi naturali e catastrofali ( sez.
5.2 della CGP) ”, fu stipulata dal in Parte_1
relazione alla vettura Porsche Cayenne Tg. EX209HT con decorrenza
09.06.20-09.06.2024 , essendo dunque operante in relazione all' evento dedotto in giudizio, risalente, secondo quanto allegato da parte attrice, al
24.07.20.
Il valore del veicolo assicurato è indicato in polizza in € 22.000,00 e per gli eventi naturali e catastrofali è previsto uno scoperto sul danno pari al 10% con un minimo di € 300,00.
Nella sezione 5.2 “ Eventi Naturali e catastrofali” L' art.
5.2.1sub “ Oggetto dell' assicurazione “ statuisce : indennizza l' assicurato per i CP_2
danni materiali e diretti subiti dall' Autovettura, inclusi i pezzi di ricambio, gli accessori e gli apparecchi audiofonovisivi forniti di serie dalla casa costruttrice e quelli non di serie, purchè questi ultimi siano indicati in polizza,
a seguito di
• Eventi naturali
Allagamenti tempeste di vento, bufere e cose trasportate o fatte crollare dai predetti eventi, fuoriuscita dagli usuali argini di corsi d' acqua, laghi o bacini, grandine , caduta di alberi, fulmini. Frane, smottamenti del terreno, pressione di neve, valanghe, slavine, esplosioni naturali, quando la violenza che caratterizza detti eventi sia riscontrata su una pluralità di enti assicurati e non.
• Eventi catastrofali
8 Terremoti, maremoti trombe d' aria, alluvioni, inondazioni provocate dal mare, tsunami, uragani, cicloni, tifoni ed eruzioni vulcaniche”
in quanto proprietaria del veicolo assicurato per ottenere Pt_1
l'indennizzo ha l' onere di provare, trattandosi di fatto costitutivo della domanda, che i danni subiti dalla vettura siano conseguenza dell'avverarsi dell' evento naturale – grandinata- allegato, rientrante nel rischio assunto dall' assicuratore.
Parte attrice ha assolto detto onere probatorio.
- I testi escussi all' udienza del 10.02.2025 risultati attendibili, avendo reso dichiarazioni chiare e prive di contraddizioni in merito all' evento causa del danno ed in merito ai danni riportati dalla vettura attorea , hanno dichiarato:
1) pensionato, indifferente “ero in macchina assieme Parte_2
ad quando è accaduto il sinistro per cui è causa . Ricordo che Per_1
era il Luglio del 20 Io e eravamo andati nel Centro Per_1
commerciale di AR;
verso l' ora di pranzo, direi le 13 -14, ci siamo diretti in auto verso Varese quando è iniziata una fortissima pioggia che poi si è trasformata in una grandinata;
venivano giù proprio delle pietre.
Non c' era neppure un' area di servizio dove fermarsi noi procedevamo molto lentamente . Poi dopo un pò il temporale si è calmato siamo riusciti a fermarci verso Varese. Io temevo che si rompessero i vetri
……..confermo che la vettura su cui viaggiavamo era la Porsche del sig.
PE
. quando ci siamo fermati ho visto che l' auto era piena di bugne da tutte le parti ……..procedevamo praticamente a passo d' uomo….”
2) dipendente con mansioni di segretaria, CP_8 Pt_1
PEo indifferente”…… ho visto la Porsche di Evocar che utilizzava il sig.
9 quando era stata danneggiata dalla grandinata . Ricordo che aveva dei bozzi praticamente su tutta la carrozzeria;
il sinistro è accaduto nel luglio
PE 20 . Il i disse che era successo verso IL AR ….. posso dire che ho visto tutte le fasi della riparazione dell' auto dopo i danni da grandine . La riparazione è stata eseguita dalla nostra carrozzeria presso la sede di in via Pillea 20 ……… sono gli operai della carrozzeria o CP_5
meglio il capo officina che decidono la tecnica riparatoria adatta al caso specifico di solito il levabolli si usa per danni più lievi … il sig. Per_1
si occupa più che altro dell' accettazione clienti non è esperto di
[...]
tecniche di riparazione auto … vedevo la Porsche tutti i giorni e posso affermare che prima della grandinata non presentava alcun tipo di danno…”
- sono state prodotte sia la denuncia del sinistro effettuata alla compagnia il
28.07.2024 , quattro giorni dopo che si era verificato l' evento causa del danno
( prod. 5), sia l' estratto dei quotidiani on line attestanti la effettiva storicità della grandinata del 24/07/2024 nel Comune di AR ( prod. 3 e 4).
Per l' accertamento del nesso causale fra danni, allegati e documentati dalle foto versate in atti da parte attrice e descritti dai testimoni, e l' evento – grandinata, allegato e provato, e per la quantificazione dei costi necessari al ripristino della vettura si può fare integrale riferimento alla
CTU affidata al perito , condivisa dal giudicante in PEona_2
quanto congruamente e logicamente motivata, basata su un accurato esame della Porsche Cayenne e di tutti i documenti prodotti e svolta nel rispetto del contraddittorio con i CC.TT. di parte .
Il ctu investito appunto sia dell' accertamento della riferibilità causale dei danni, allegati e provati, che della stima degli stessi, soprattutto in
10 relazione alla scelta della tecnica riparativa utilizzata, ha accertato quanto segue :
“Nel corso delle operazioni peritali del 16.04.2025 è stata effettuata analisi strumentale delle riparazioni presenti sul mezzo attoreo lungo l'intera superficie verniciata. Le misurazioni effettuate in corrispondenza di tutti i lamierati interessati dal ripristino hanno consentito di accertare lo spessore medio di vernice e fondi compreso tra i 170 ed i 330 micron, appalesando la riverniciatura dell'intera carrozzeria ( lamierati esterni).
Versati in atti vi sono 61 fotogrammi che rammostrano l'autovettura attorea prima dell'intervento riparativo , nel corso del ripristino ed a lavori ultimati. Dall'attento esame delle fotografie in atti si evidenziano variegate deformazioni di sezione ridotta e stondata, di modesta dimensione, interessanti i seguenti particolari: -Parafango anteriore sx e dx -
Parafango posteriore sx e dx -Porta anteriore sx e dx -Porta posteriore sx e dx-Cofano anteriore -Portello posteriore -Tetto ( con vetro panoramico)
-Ossatura vano porte sx -Ossatura vano porte dx
La tipologia di deformazioni rilevabili dall'anzidetta documentazione sono riferibili ad evento grandinigeno.”
“I danni da grandine di entità paragonabile a quelli riportati dal mezzo attoreo possono essere ripristinati con due differenti tipologie di intervento:- a caldo – a freddo.
Intervento riparativo a caldo
Tale tipologia di ripristino – utilizzata dal riparatore del veicolo attoreo – consiste in un intervento di ripristino “classico”. Le deformazioni vengono ripristinate mediante l'intervento del lastratore. Successivamente si procede
11 alla molatura delle parti lavorate, alla stuccatura, alla carteggiatura, all'applicazione del fondo e quindi alla verniciatura di tutte le parti 7.2
Intervento riparativo a freddo
In questo ripristino intervengono solitamente professionisti esterni, con propria attrezzatura ( c.d. levabolli ), specializzati nel ripristino di danni da grandine.
Solitamente, il riparatore, prepara l'autovettura per l'intervento dei levabolli, provvedendo a staccare tutti quei particolari che possano interferire con la lavorazione. Successivamente il professionista esterno procede all'eliminazione delle borlature mediante l'utilizzo di particolari leve e dispostivi di tiraggio.
Questo tipo di intervento non richiede la verniciatura del veicolo.
Considerazioni in merito all'utilizzo delle due procedure
Appare intuitivo comprendere come la riparazione “ a freddo “ sia economicamente conveniente rispetto all'intervento “ a caldo”, poiché non include l'operazione di verniciatura, che resta l'intervento maggiormente oneroso, sia per le ore di mano d'opera impiegate, sia per il costo del materiale utilizzato ( stucchi, fondi e vernici).
Tuttavia non sempre tale tipologia riparativa è consigliabile soprattutto nel caso in cui si debba lavorare su una vettura che abbia già subito interventi riparativi nelle parti interessate dalla grandinata, ovvero quando si debba lavorare su superfici ampie.
Un ulteriore limite di questa tecnica si ravvisa allorché si debba intervenire su particolari costruiti in lega di alluminio, come nel caso di specie.”
Il CTU ha dunque quantificato i costi necessari alla riparazione del mezzo attoreo in €. 10.926,91 iva inclusa , indicando dettagliatamente a pag. 10-12
12 della relazione, cui si rimanda, gli interventi necessari ed applicando quanto alla manodopera la tariffa oraria di € 63,00 esposta nella fattura di riparazione nr. 991 del 06.12.20, prodotta da sub doc 8, inferiore rispetto a CP_5
quella media depositata dall'Associazione tra Carrozzieri della Provincia di
Genova, per l'anno di riferimento (20), pari ad euro 67,70.,
Ha infine tenuto conto di quanto indicato a pag 3 della polizza in relazione alla garanzia e catastrofali , in merito allo scoperto del Controparte_9
10% con minimo di € 300,00 quantificando dunque l' indennizzo dovuto in € 9.834,31
Il CTU ha infine esaustivamente risposto alle osservazioni dei consulenti di parte relative essenzialmente alla congruità del numero di ore ritenute necessarie all' esecuzione dell' intervento riparativo. Evidenziando “…….
Si premette che lo scrivente ha tenuto, nel computo delle ore necessarie alla lavorazione, in debito conto, sia la tipologia di veicolo, sia la circostanza che alcuni particolari di carrozzeria fossero in alluminio…..”
e rispondendo alle osservazioni del consulente di parte convenuta ha ulteriormente chiarito le ragioni per le quali non PEona_3
ritiene corretta l' applicazione della tecnica del levabolli per la riparazione del veicolo “…….In particolare si precisa che Le leghe di alluminio, pur offrendo vantaggi in termini di peso, presentano una maggiore rigidità e una minore memoria elastica, che rendono la riparazione da grandine più complessa. La lavorazione richiede strumentazione specifica, personale qualificato e, in alcuni casi, trattamenti termici o sostituzione completa del pannello.
13 Per questo motivo questo CTU, ha ritenuto coerente la riparazione “ a caldo “ con conseguente intervento di verniciatura, in alternativa a quella a “ freddo” [ levabolli].”
Risulta fondata dunque la domanda di parte attrice di accertamento dell'inadempimento contrattuale di , ( già Controparte_4 CP_2
)., e quest'ultima deve essere condannata al pagamento
[...]
dell'indennizzo dovuto in forza del contratto di assicurazione n.
537976564 nell' importo di € 9.834,31 iva inclusa, al netto dello scoperto contrattualmente previsto.
La somma di cui sopra, al netto dell'iva, va maggiorata di rivalutazione e di interessi sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro alla odierna liquidazione, e poi maggiorata di interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell' indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché
è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (cfr. Cass. N. 15868/015).
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza venendo pertanto liquidate a carico della convenuta sullo scaglione di valore del decisum ex d.m.
147/2022 in € 1.039,40 per esborsi, comprensivi delle spese del ctp geom. come da pro forma depositato il data 23.07.2025 (cu € 237,00 Per_4
marca da bollo € 27,00 ; compenso ctp € 768,60 intimazione teste € 6,80) ed € 5.077,00 per compensi oltre 15% spese gen studio IVA e CAP come
14 per legge. Con distrazione a favore dell' avv. NP LE TI che se ne dichiara antistatario.
Parte attrice ha altresì chiesto la liquidazione delle spese per la fase di mediazione obbligatoria;
la richiesta è meritevole di accoglimento, dovendo tali spese essere assimilate a quelle del processo e regolate sulla base del principio della soccombenza, essendo la mediazione una fase prodromica e necessaria dello stesso.
Vengono liquidate in € 190,32 per esborsi e su valori minimi quanto ai compensi , per la sola fase di attivazione, in € 221,00.
Le spese di ctu come liquidate in istruttoria devono essere poste a carico di parte convenuta
Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
P.Q.M.
- Il Tribunale di Genova, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-DICHIARA l'inadempimento contrattuale di Controparte_4
già in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore, per i fatti di cui è causa, in forza del contratto di assicurazione n. 537976564, e per l'effetto
- CONDANNA già Controparte_4 Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte attrice in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Parte_1
l'importo di € 9.834,31 iva inclusa, al netto dello scoperto contrattualmente previsto, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma
15 annualmente rivalutata dal 24.07.20 alla presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi corrispettivi dalla sentenza al saldo;
- CONDANNA ià in Controparte_4 Controparte_2
persona del legale rappresentante pro-tempore, a corrispondere a parte attrice le spese di lite che liquida in € 1.039,40 per esborsi ed € 5.077,00 per compensi , oltre 15% spese gen studio IVA e CAP come per legge e le spese del procedimento di mediazione che liquida in € 190,32 per esborsi ed € 221,00 per compensi , oltre accessori di legge.
Con distrazione a favore dell' avv. NP LE TI che se ne dichiara antistatario.
PONE in via definitiva le spese della ctu del perito , come PEona_2
liquidate con decreto del 14.07.2025 a carico della convenuta .
Genova, 13.11.2025
Il giudice unico onorario dott. Maria Grazia Tamborino
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