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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 662/2021 promossa da
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Gianni Paris
ATTRICE
E
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento/richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: la società attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 ditta , rimasta contumace, al fine di Controparte_1 sentirsi accertare l'inadempimento contrattuale ovvero il proprio diritto di credito di importo pari ad € 5.416,80, con condanna di quest'ultimo al pagamento della predetta somma.
Deduceva in particolare la i essere creditrice nei confronti della ditta Parte_1 convenuta, in virtù del saldo debitore derivante dal mancato pagamento di somministrazione-fornitura di carburante eseguite in favore di della stessa, come riportato nella fattura n. 1099 del 16/12/2016.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento della , in persona del lrpt, e Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di €.
5.416,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della
, in persona del lrpt. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese Parte_1 generali, oltre iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
3) Nessuno si costituiva per la ditta e Controparte_1 quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte da parte attrice - unica parte costituita - e precisamente mediante il deposito della fattura n. 1099 del 16/12/2016 cit. e dei buoni di consegna fornitura carburante sottoscritti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Dalle risultanze istruttorie è emerso ex actis il diritto di credito in favore della per la somma pari ad € 5.416,80, giusta somministrazione-fornitura di Parte_1 carburante di cui alla documentazione regolarmente depositata in atti.
7) In diritto, appare preliminarmente opportuno rammentare che in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. prevede espressamente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
In tema di controversie vertenti sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione medesima.
8) Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione della vicenda oggetto del contendere, si evince, senza ombra di dubbio, di come la società attrice abbia effettivamente somministrato-fornito carburante ai mezzi di proprietà della ditta . Controparte_1
Risulta, quindi, provato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante da parte della società attrice in favore della ditta convenuta;
tanto risulta oltre che dalla fattura n. 1099 del 16.12.2016 altresì dai buoni di consegna.
Del resto, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha negato né l'esistenza delle somministrazioni-forniture di carburante eseguite in suo favore dalla società attrice, né ha contestato alcunché circa la qualità e/o la quantità delle stessa, così come non è stato contestato il contenuto dei citati buoni di consegna, tantomeno è stata contestata l'autenticità/riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte. In sostanza, la su indicata documentazione non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto, e deve, pertanto, reputarsi da questo giudice confermata.
Il diritto di credito è, dunque, legittimamente accertato sulla base della fattura emessa dalla società attrice nei confronti della ditta convenuta - stante peraltro la conferma alla luce dei buoni di consegna sottoscritti - tale da offrire prova documentale dimostrativa delle proprie prestazioni rese per l'erogazione del carburante.
Per tutto quanto innanzi, parte attrice, oltre ad aver dimostrato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante in favore della ditta convenuta, ha altresì dimostrato il credito maturato in forza di esso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo -avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia, del pregio e dell'attività effettivamente prestata, della contumacia di parte convenuta - secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori minimi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
5.416,80, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di he liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 Parte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale di Avezzano in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Alessandra Contestabile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 662/2021 promossa da
(P.IVA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Gianni Paris
ATTRICE
E
(P.IVA ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: inadempimento/richiesta di pagamento.
CONCLUSIONI: la società attrice ha precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto, chiesto ed eccepito nei propri atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1) In primo luogo si evidenzia che ai sensi del vigente art. 132 c.p.c. la presente sentenza viene resa senza l'esposizione completa dello svolgimento del giudizio, con la concisa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2) Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio la Parte_1 ditta , rimasta contumace, al fine di Controparte_1 sentirsi accertare l'inadempimento contrattuale ovvero il proprio diritto di credito di importo pari ad € 5.416,80, con condanna di quest'ultimo al pagamento della predetta somma.
Deduceva in particolare la i essere creditrice nei confronti della ditta Parte_1 convenuta, in virtù del saldo debitore derivante dal mancato pagamento di somministrazione-fornitura di carburante eseguite in favore di della stessa, come riportato nella fattura n. 1099 del 16/12/2016.
Chiedeva quindi l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'illustrissimo Giudice Adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare
l'inadempimento della , in persona del lrpt, e Controparte_1 per l'effetto, condannare la stessa al pagamento della complessiva somma di €.
5.416,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, in favore della
, in persona del lrpt. Il tutto con vittoria di spese e competenze di lite, spese Parte_1 generali, oltre iva e cpa come per legge. Con salvezza di ogni altro diritto, azione e ragione”.
3) Nessuno si costituiva per la ditta e Controparte_1 quindi ne veniva dichiarata la contumacia.
4) La causa veniva istruita mediante acquisizione delle prove documentali offerte da parte attrice - unica parte costituita - e precisamente mediante il deposito della fattura n. 1099 del 16/12/2016 cit. e dei buoni di consegna fornitura carburante sottoscritti.
5) All'udienza di precisazione delle conclusioni la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6) Dalle risultanze istruttorie è emerso ex actis il diritto di credito in favore della per la somma pari ad € 5.416,80, giusta somministrazione-fornitura di Parte_1 carburante di cui alla documentazione regolarmente depositata in atti.
7) In diritto, appare preliminarmente opportuno rammentare che in tema di onere della prova, l'art. 2697 c.c. prevede espressamente che “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 2 di 4
In tema di controversie vertenti sulla sussistenza ed entità di un'obbligazione i principi generali sull'onere della prova trovano applicazione indipendentemente dalla circostanza che la causa sia stata instaurata dal debitore, ovvero dal creditore e, pertanto, anche in tale situazione, sono a carico del creditore le eventuali conseguenze della mancata dimostrazione degli elementi costitutivi delle sue pretese, mentre rimane a carico del debitore la mancata dimostrazione dei dedotti fatti estintivi e/o modificativi e/o impeditivi dell'obbligazione medesima.
8) Ciò premesso, dalla documentazione versata in atti e dalla ricostruzione della vicenda oggetto del contendere, si evince, senza ombra di dubbio, di come la società attrice abbia effettivamente somministrato-fornito carburante ai mezzi di proprietà della ditta . Controparte_1
Risulta, quindi, provato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante da parte della società attrice in favore della ditta convenuta;
tanto risulta oltre che dalla fattura n. 1099 del 16.12.2016 altresì dai buoni di consegna.
Del resto, parte convenuta, rimanendo contumace, non ha negato né l'esistenza delle somministrazioni-forniture di carburante eseguite in suo favore dalla società attrice, né ha contestato alcunché circa la qualità e/o la quantità delle stessa, così come non è stato contestato il contenuto dei citati buoni di consegna, tantomeno è stata contestata l'autenticità/riconducibilità delle sottoscrizioni ivi apposte. In sostanza, la su indicata documentazione non ha formato oggetto di contestazione alcuna da parte del convenuto, e deve, pertanto, reputarsi da questo giudice confermata.
Il diritto di credito è, dunque, legittimamente accertato sulla base della fattura emessa dalla società attrice nei confronti della ditta convenuta - stante peraltro la conferma alla luce dei buoni di consegna sottoscritti - tale da offrire prova documentale dimostrativa delle proprie prestazioni rese per l'erogazione del carburante.
Per tutto quanto innanzi, parte attrice, oltre ad aver dimostrato il rapporto di somministrazione-fornitura di carburante in favore della ditta convenuta, ha altresì dimostrato il credito maturato in forza di esso.
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 3 di 4
9) Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo -avuto riguardo alla natura non particolarmente complessa della controversia, del pregio e dell'attività effettivamente prestata, della contumacia di parte convenuta - secondo i parametri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., valori minimi, con esclusione della sola fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da e per l'effetto condanna Parte_1 [...]
al pagamento in suo favore della somma di € Controparte_1
5.416,80, oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- condanna alla refusione delle spese Controparte_1 di lite in favore di he liquida in € 264,00 per esborsi ed in € 1.700,00 Parte_1 per compensi, oltre al rimborso forfettario per spese generali al 15 % i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Avezzano il 22/01/2025
Il Giudice
Dott.ssa Alessandra Contestabile
Tribunale di Avezzano – Sentenza resa nel procedimento n. N. R.G. $$numero_ruolo$$ / $$anno_ruolo$$ - pagina 4 di 4