Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 564
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

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    La Corte ritiene che l'istanza di autotutela non possa essere utilizzata per riaprire termini decaduti. L'avviso di accertamento non presenta profili di manifesta illegittimità ed è il frutto di un regolare procedimento istruttorio. La società ha omesso di impugnare l'avviso di accertamento nei termini di legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 564
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 564
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

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