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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/06/2025, n. 2869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2869 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4891/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4891/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. n.
1071/21.
TRA
, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in alla via Nizza n. Pt_1
l46, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti dagli avv. Rosa Russo e
Guido Verderosa, pec: Email_1
OPPONENTE
E con sede in Nocera Superiore, via Controparte_1
San Clemente 180 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Daniela Petitto (codice fiscale;
pec C.F._1
pagina 1 di 11 e dall'avv. Claudio Gagliardo (codice fiscale Email_2
; PEC . C.F._2 Email_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 3596/2021, la Parte_2
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, emesso dall'adito Tribunale in data
03.05.21, con il numero 1071, per il pagamento della somma di € 103.753,90, maggiorata di interessi come richiesti, oltre spese e competenze del giudizio. A tal fine premetteva che: - la società ricorrente è accreditata con il per le CP_2
prestazioni relative alla branca “diagnostica per immagini ”, in virtù di delibera
A.S.L. Salerno n.114 del 10.02.14; - in qualità di erogatore privato di prestazioni di specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Radiologia diagnostica, ha sottoscritto con l'ASL Salerno contratto recante data 15.03.17 ; - pur erogando regolarmente le prestazioni sanitarie oggetto di convenzione, ad oggi non ha ancora ottenuto il saldo delle seguenti fatture: fattura n. 2/2019 del 14/02/2019 di €
83.805,08, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di gennaio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 75.424,57, residuando una somma, ancora da pagare, di € 8.380,51; fattura n.5/2019 dell'11/03/2019 di € 77.617,60, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di febbraio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 69.855,84, residuando una somma, ancora da pagare, di €
7.761,76; fattura n.6/2019 del 16/04/2019 di € 27.936,91, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di marzo 2019, in relazione alla quale non è stato versato alcun importo, restando totalmente insoluta;
fattura n.7/2019 del 14/05/2019 di € 93.232,66, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di aprile 2019, in relazione alla quale è pagina 2 di 11 stato versato un importo di € 83.909,39, residuando una somma, ancora da pagate, di
€ 9.323,27; fattura n.9/2019 dell'11/06/1019 di € 115.241,01, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di maggio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 103.716,91, residuando una somma, ancora da pagare, di € 11.524,10; fattura n.10/2019 del 22/07/2019 di € 1.377,12, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di giugno 2019, in relazione alla quale non è stato versato alcun importo, restando totalmente insoluta;
fattura n.11/2019 del 06/08/2019 di € 120.769,60, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di luglio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 108.692,64, residuando una somma, ancora da pagare, di €
12.076,96; fattura n.12/2019 del 23/09/2019 di € 35.066,35, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di agosto 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 31.559,72, residuando una somma, ancora da pagare, di € 3.506,36; fattura n.13/2019 dell'11/11/2019 di € 179.806,67, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di ottobre 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di
€ 161.826,00, residuando una somma, ancora da pagare, di € 17.980,67; fattura n.14/2019 del 29/11/2019 di € 38.769,65, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di novembre 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di €
34.811,69, residuando una somma, ancora da pagare, di € 3.867,96. Il tutto per un ammontare complessivo di € 103.735,90 (euro centotremilasettecentotrentacinque/90). Aggiungeva che le fatture avrebbero dovuto essere pagate entro 60 gg. quanto al 90% degli importi, mentre residuava in capo all'ASL il potere di rinviare la liquidazione del saldo, pari al residuo 10%, al 31 luglio dello stesso anno per le fatture del primo trimestre, al 31 ottobre dello stesso anno per le fatture del secondo trimestre, al 31 gennaio dell'anno successivo per le pagina 3 di 11 fatture del terzo trimestre dell'anno precedente, al 30 aprile dell'anno successivo per le fatture del quarto trimestre dell'anno precedente . Precisava che l'emissione di fattura dovesse avere valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora, previsto dall'art.7 del contratto, per cui dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dovevano computarsi in favore della struttura privata gli interessi di mora con le maggiorazioni ivi pattuite.
Con il decreto ingiuntivo n. 1071 emesso il 03.05.21, il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso monitorio ed ordinava all'ASL debitrice il pagamento della somma di € 103.735,90, interessi come da domanda, e spese del procedimento pari ad
€ 406,50 per spese, € 2.135,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori.
Avverso il decreto concesso proponeva opposizione l' , con atto Parte_3
notificato in data 09.06.21, con il quale chiedeva in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria;
nel merito, che venisse revocato il decreto concesso, accertata l'infondatezza della pretesa monitoria;
con vittoria di spese e competenze. A sostegno dell'opposizione, - invocava l'art. 11 del contratto sottoscritto tra le parti il 19.01.21, rubricato “clausola di salvaguardia”, a mente del quale, a suo dire, sarebbe stata pattuita una globale rinuncia a far valere qualsiasi pretesa e/o azione;
- deduceva la mancanza del rapporto di accreditamento della struttura creditrice, per essere il contratto intervenuto solo ex post, in data 19.01.21; - eccepiva il superamento del tetto di spesa per l'anno 2019 a mente del decreto del commissario ad acta Regione
Campania per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario n. 10 del 17.01.20, che sarebbe stato provato dall'ASL opponente attraverso una attestazione del pagina 4 di 11 direttore di funzione relativa allo sforamento;
- contestava la debenza degli interessi moratori, in assenza di una diffida e messa in mora
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, atteso che la causa si presentava di pronta soluzione, all'udienza cartolare del 3.02.2025 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Esaminando le doglianze sollevate dall'ASL opponente, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e
638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02,
n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica, inerenti alle mensilità 2019. pagina 5 di 11 La qualità in capo all'opposto di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture in atti deve ritenersi circostanza non contestata dall'Asl, anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che la relativa liquidazione e remunerazione non sia esigibile, in attesa della definizione dei lavori dei Tavoli
Tecnici.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta pagina 6 di 11 dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'eventuale inesigibilità del pagamento.
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre la prova di eventuali circostanze ostative rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di accreditamento esistente con l'ASL e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'ASL che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre
2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata non avendo l'ASL depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai pagina 7 di 11 singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ASL e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n.
3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna ASL e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell'ASL in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano in quell'ASL; 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra
ASL, da parte dei Centri che operano in quell'ASL; 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'ASL.
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene pagina 8 di 11 proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell'ASL in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che l'ASL si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_4
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto, così come era onere dell'opponente dimostrare l'epoca di esecuzione delle prestazioni.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di credito da parte dell'Asl al centro opposto.
Tanto premesso, va dato atto che – nelle more del giudizio – l'ASL opponente ha dato luogo ad un parziale pagamento di alcune delle fatture azionate con il d.i. in questa sede oggetto di impugnazione: nello specifico, risultano oggetto di pagamento le fatture nn. 7,9,10/2019, rispettivamente dell'importo di euro 9.323,27; 11.524,10; pagina 9 di 11 1.377,12, per un importo complessivo di euro 22.224,49, pagamento avente ad oggetto la sola sorte capitale.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con la condanna della ASL opponente al pagamento del debito residuo in sorta capitale, oltre gli interessi moratori secondo tassi e scadenze come per legge.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Salerno, seconda sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4891/21 R.G., così provvede:
1. Atteso il parziale pagamento intervenuto in corso di causa, revoca il d.i. opposto n. 1071/21.
2. In accoglimento della domanda di pagamento come avanzata dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, condanna la ASL Salerno, in persona del legale rapp. te p.t., alla corresponsione, in favore della Parte_2
della somma di euro 81.511.41, oltre interessi moratori
[...]
come per legge dalle singole scadenze e sino al soddisfo (per quanto riguarda le somme capitali già corrisposte, gli interessi moratori sono dovuti sino alla data del pagamento)
3. Condanna l'ASL Salerno al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative al procedimento monitorio, che si liquidano in euro 9135,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese pagina 10 di 11 generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv. Daniela Petitto e
Claudio Gagliardo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 27 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del giudice dr. sa Maria Stefania Picece, ha pronunciato, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 4891/2021 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, nella causa civile in I° grado avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. D.I. n.
1071/21.
TRA
, C.F. in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e legale rapp.te p.t., con sede legale in alla via Nizza n. Pt_1
l46, rapp.ta e difesa in virtù di procura generale alle liti dagli avv. Rosa Russo e
Guido Verderosa, pec: Email_1
OPPONENTE
E con sede in Nocera Superiore, via Controparte_1
San Clemente 180 (P.I. ), in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura a margine della comparsa di costituzione, dall'avv. Daniela Petitto (codice fiscale;
pec C.F._1
pagina 1 di 11 e dall'avv. Claudio Gagliardo (codice fiscale Email_2
; PEC . C.F._2 Email_3
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al numero di R.G. 3596/2021, la Parte_2
chiedeva ed otteneva decreto ingiuntivo, emesso dall'adito Tribunale in data
03.05.21, con il numero 1071, per il pagamento della somma di € 103.753,90, maggiorata di interessi come richiesti, oltre spese e competenze del giudizio. A tal fine premetteva che: - la società ricorrente è accreditata con il per le CP_2
prestazioni relative alla branca “diagnostica per immagini ”, in virtù di delibera
A.S.L. Salerno n.114 del 10.02.14; - in qualità di erogatore privato di prestazioni di specialistica ambulatoriale relativamente alla branca di Radiologia diagnostica, ha sottoscritto con l'ASL Salerno contratto recante data 15.03.17 ; - pur erogando regolarmente le prestazioni sanitarie oggetto di convenzione, ad oggi non ha ancora ottenuto il saldo delle seguenti fatture: fattura n. 2/2019 del 14/02/2019 di €
83.805,08, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di gennaio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 75.424,57, residuando una somma, ancora da pagare, di € 8.380,51; fattura n.5/2019 dell'11/03/2019 di € 77.617,60, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di febbraio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 69.855,84, residuando una somma, ancora da pagare, di €
7.761,76; fattura n.6/2019 del 16/04/2019 di € 27.936,91, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di marzo 2019, in relazione alla quale non è stato versato alcun importo, restando totalmente insoluta;
fattura n.7/2019 del 14/05/2019 di € 93.232,66, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di aprile 2019, in relazione alla quale è pagina 2 di 11 stato versato un importo di € 83.909,39, residuando una somma, ancora da pagate, di
€ 9.323,27; fattura n.9/2019 dell'11/06/1019 di € 115.241,01, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di maggio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 103.716,91, residuando una somma, ancora da pagare, di € 11.524,10; fattura n.10/2019 del 22/07/2019 di € 1.377,12, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di giugno 2019, in relazione alla quale non è stato versato alcun importo, restando totalmente insoluta;
fattura n.11/2019 del 06/08/2019 di € 120.769,60, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di luglio 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 108.692,64, residuando una somma, ancora da pagare, di €
12.076,96; fattura n.12/2019 del 23/09/2019 di € 35.066,35, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di agosto 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di € 31.559,72, residuando una somma, ancora da pagare, di € 3.506,36; fattura n.13/2019 dell'11/11/2019 di € 179.806,67, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di ottobre 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di
€ 161.826,00, residuando una somma, ancora da pagare, di € 17.980,67; fattura n.14/2019 del 29/11/2019 di € 38.769,65, per le prestazioni sanitarie eseguite nel mese di novembre 2019, in relazione alla quale è stato versato un importo di €
34.811,69, residuando una somma, ancora da pagare, di € 3.867,96. Il tutto per un ammontare complessivo di € 103.735,90 (euro centotremilasettecentotrentacinque/90). Aggiungeva che le fatture avrebbero dovuto essere pagate entro 60 gg. quanto al 90% degli importi, mentre residuava in capo all'ASL il potere di rinviare la liquidazione del saldo, pari al residuo 10%, al 31 luglio dello stesso anno per le fatture del primo trimestre, al 31 ottobre dello stesso anno per le fatture del secondo trimestre, al 31 gennaio dell'anno successivo per le pagina 3 di 11 fatture del terzo trimestre dell'anno precedente, al 30 aprile dell'anno successivo per le fatture del quarto trimestre dell'anno precedente . Precisava che l'emissione di fattura dovesse avere valore di formale richiesta di pagamento, stante l'automatismo della costituzione in mora, previsto dall'art.7 del contratto, per cui dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento dovevano computarsi in favore della struttura privata gli interessi di mora con le maggiorazioni ivi pattuite.
Con il decreto ingiuntivo n. 1071 emesso il 03.05.21, il Tribunale di Salerno accoglieva il ricorso monitorio ed ordinava all'ASL debitrice il pagamento della somma di € 103.735,90, interessi come da domanda, e spese del procedimento pari ad
€ 406,50 per spese, € 2.135,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori.
Avverso il decreto concesso proponeva opposizione l' , con atto Parte_3
notificato in data 09.06.21, con il quale chiedeva in via preliminare che venisse dichiarata l'inammissibilità/improcedibilità della domanda avanzata in sede monitoria;
nel merito, che venisse revocato il decreto concesso, accertata l'infondatezza della pretesa monitoria;
con vittoria di spese e competenze. A sostegno dell'opposizione, - invocava l'art. 11 del contratto sottoscritto tra le parti il 19.01.21, rubricato “clausola di salvaguardia”, a mente del quale, a suo dire, sarebbe stata pattuita una globale rinuncia a far valere qualsiasi pretesa e/o azione;
- deduceva la mancanza del rapporto di accreditamento della struttura creditrice, per essere il contratto intervenuto solo ex post, in data 19.01.21; - eccepiva il superamento del tetto di spesa per l'anno 2019 a mente del decreto del commissario ad acta Regione
Campania per l'attuazione del piano di rientro del settore sanitario n. 10 del 17.01.20, che sarebbe stato provato dall'ASL opponente attraverso una attestazione del pagina 4 di 11 direttore di funzione relativa allo sforamento;
- contestava la debenza degli interessi moratori, in assenza di una diffida e messa in mora
L'opponente concludeva per la revoca del decreto ingiuntivo con vittoria di spese giudiziali.
Acquisita documentazione varia, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione, atteso che la causa si presentava di pronta soluzione, all'udienza cartolare del 3.02.2025 le parti concludevano come da note telematiche ed il G.I. tratteneva la causa in decisione con i termini ex art. 190 CPC.
Esaminando le doglianze sollevate dall'ASL opponente, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto tutte inerenti all'accertamento dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito vantato da controparte, è opportuno rammentare che l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c. non è un'impugnazione del decreto ingiuntivo, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex art. 633 e
638 c.p.c.; pertanto, la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, qualora riscontri che le condizioni dell'azione ed i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non esistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione (Cass. n. 5844/06, n. 2573/02,
n. 528/75).
Va, dunque, effettuata la verifica della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del corrispettivo delle prestazioni sanitarie di radiologia diagnostica, inerenti alle mensilità 2019. pagina 5 di 11 La qualità in capo all'opposto di soggetto accreditato presso il Servizio sanitario regionale è una circostanza non contestata dalla controparte (cfr. art. 115 c.p.c.).
L'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture in atti deve ritenersi circostanza non contestata dall'Asl, anzi espressamente ammessa, e come tale non bisognevole di riscontro probatorio ai sensi dell'art. 115 c.p.c.: l'opponente non disconosce le prestazioni effettuate dall'opposta ma sostiene che la relativa liquidazione e remunerazione non sia esigibile, in attesa della definizione dei lavori dei Tavoli
Tecnici.
Occorre ora verificare l'eventuale sussistenza di fatti impeditivi/estintivi del diritto di credito vantato dalla parte opposta come sopra indicati, con la precisazione che il giudizio di opposizione rappresenta uno sviluppo, anche se meramente eventuale, della fase monitoria, e devolve al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, con la conseguenza che l'oggetto di esso non è affatto limitato al controllo di validità o merito del decreto ingiuntivo, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso. L'opponente finisce con il rivestire solo formalmente il ruolo di attore, mentre, in concreto, risulta e rimane convenuto rispetto alla pretesa azionata dalla sua controparte sin dal momento della presentazione del ricorso.
Pertanto, l'onere probatorio resta ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., ed incombe al creditore opposto la prova piena del credito azionato, mentre al debitore incombe la prova in ordine ad un eventuale pagamento del debito, ciò in considerazione delle difese articolate dalle parti.
Le peculiarità dell'odierna fattispecie comportano un riparto dell'onere della prova a carico delle odierne parti processuali, alla luce del quale al centro opposto spetta pagina 6 di 11 dimostrare l'esistenza del rapporto di convenzionamento e l'esecuzione delle prestazioni per cui si domanda il corrispettivo mentre l'Asl opponente è gravata della prova circa l'eventuale inesigibilità del pagamento.
In altre parole, l'accreditamento, la stipula del contratto e l'esecuzione delle prestazioni sanitarie sono i fatti costitutivi della pretesa del concessionario, mentre la prova di eventuali circostanze ostative rientra negli oneri probatori dell'ente pubblico.
Così inquadrata la tematica e ritornando alla fattispecie in esame, va rilevato che l'esecuzione da parte dell'opposta di prestazioni aventi ad oggetto radiologia diagnostica in favore degli assistiti del SSN, nell'ambito del rapporto di accreditamento esistente con l'ASL e per l'importo ingiunto deve ritenersi circostanza pacifica tra le parti, non essendo stata oggetto di contestazione da parte dell'ASL che, a fronte della richiesta di pagamento di prestazioni erogate nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre e novembre
2019, deduce che vi sarebbe stato un superamento dei tetti di spesa per una parte delle prestazioni.
Orbene, nel caso di specie, l'eccezione di un fatto impeditivo al pagamento (la prova della quale, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ricadeva sulla stessa opponente) è rimasta del tutto non provata non avendo l'ASL depositato alcuna documentazione pertinente sul punto.
In particolare, parte opposta sostiene di non aver mai ricevuto la comunicazione di superamento del tetto di spesa.
A tale riguardo va premesso che con l'emanazione della delibera della Giunta
Regionale della Campania n.1272/03 è stato introdotto il principio per cui ai pagina 7 di 11 singoli centri accreditati fossero assegnati tetti di branca/macroarea e non di struttura;
detto principio è stato recepito nelle delibere regionali successive di fissazione dei tetti di spesa per gli anni successivi e nei successivi protocolli d'intesa sottoscritti tra l'ASL e le associazioni di categoria, prevedendosi, in sostanza, l'obbligo per il centro interessato di rispettare il limite finanziario di branca/macroarea in concorso con tutte le altre strutture, della medesima area assistenziale (cfr. Tar Napoli, 7.7.2011, n.
3621; Tar Napoli, 21.9.2011, n. 4469; Tar Napoli, 28.9.2011, n. 4513; Tar Napoli,
28.9.2011, n. 4515).
Tale prescrizione è stata oggetto di accordi contrattuali stipulati con i vari centri.
Seguendo l'impostazione del tetto di branca/macroarea e non per singola struttura, ciò che rileva è il contributo di ciascun Centro provvisoriamente accreditato al superamento del tetto di spesa assegnato dalla Regione a ciascuna ASL e sulla base di questo contributo si determina la regressione tariffaria unica da applicare al Centro.
Pertanto, come chiaramente espresso dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., Tar
Napoli, 28.9.2011, n. 4515), nel dettaglio, ai fini di stabilire il contributo di ciascun
Centro al superamento del tetto di spesa, si guarda: 1) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti dell'ASL in cui opera il Centro, da parte dei centri che operano in quell'ASL; 2) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di ciascun'altra
ASL, da parte dei Centri che operano in quell'ASL; 3) al consuntivo delle prestazioni effettuate ai residenti di altre regioni, da parte dei centri che operano in quel l'ASL.
Successivamente, confrontando i suddetti consuntivi per ASL con i tetti di spesa prestabiliti, e previa applicazione delle eventuali compensazioni tra sforamenti e sottoutilizzi dei limiti di spesa consentite dalla normativa regionale, si ottiene pagina 8 di 11 proporzionalmente l'ammontare del fatturato del singolo centro che ha concorso all'eventuale superamento del tetto di spesa dell'ASL in cui opera quel Centro.
La società opposta, ha dedotto che nessun tetto di spesa le era stato comunicato prima di effettuare le prestazioni relative alla mensilità di cui richiede il pagamento, impedendo di evitare l'effettuazione di prestazioni che non sarebbero state, poi, riconosciute interamente.
Ed invero, dalla disamina dell'art. 5 del contratto stipulato tra le parti emerge che l'ASL si è obbligata a comunicare a ciascun centro privato con lettera raccomandata a/r ovvero a mezzo pec la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa;
la data prevedibile di raggiungimento del 100% del consumo di spesa, nonché la data consuntiva di raggiungimento delle percentuali di consumo.
Incombe sull' l'onere di provare di aver tempestivamente effettuato la Pt_4
comunicazione prevista dall'art. 5 del contratto, così come era onere dell'opponente dimostrare l'epoca di esecuzione delle prestazioni.
In definitiva l'opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente e relativo al superamento del tetto di spesa di macroarea e della comunicazione di tale circostanza alla opposta.
Né vi è prova in atti delle risultanze del tavolo tecnico in ordine al consuntivo dei dati provenienti dai vari distretti, né, tantomeno, di richiesta di emissione di nota di credito da parte dell'Asl al centro opposto.
Tanto premesso, va dato atto che – nelle more del giudizio – l'ASL opponente ha dato luogo ad un parziale pagamento di alcune delle fatture azionate con il d.i. in questa sede oggetto di impugnazione: nello specifico, risultano oggetto di pagamento le fatture nn. 7,9,10/2019, rispettivamente dell'importo di euro 9.323,27; 11.524,10; pagina 9 di 11 1.377,12, per un importo complessivo di euro 22.224,49, pagamento avente ad oggetto la sola sorte capitale.
Ne consegue che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato, con la condanna della ASL opponente al pagamento del debito residuo in sorta capitale, oltre gli interessi moratori secondo tassi e scadenze come per legge.
Le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, seguono la soccombenza e vengono liquidate in applicazione dei parametri ministeriali.
PER QUESTI MOTIVI
Il tribunale di Salerno, seconda sezione Civile, in persona del giudice dott. sa Maria
Stefania Picece, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nell'ambito del giudizio n. 4891/21 R.G., così provvede:
1. Atteso il parziale pagamento intervenuto in corso di causa, revoca il d.i. opposto n. 1071/21.
2. In accoglimento della domanda di pagamento come avanzata dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, condanna la ASL Salerno, in persona del legale rapp. te p.t., alla corresponsione, in favore della Parte_2
della somma di euro 81.511.41, oltre interessi moratori
[...]
come per legge dalle singole scadenze e sino al soddisfo (per quanto riguarda le somme capitali già corrisposte, gli interessi moratori sono dovuti sino alla data del pagamento)
3. Condanna l'ASL Salerno al pagamento delle spese di lite, comprese quelle relative al procedimento monitorio, che si liquidano in euro 9135,00 per compenso professionale ed euro 406,50 per esborsi, oltre rimborso spese pagina 10 di 11 generali, iva e cpa come per legge, con attribuzione agli avv. Daniela Petitto e
Claudio Gagliardo per dichiarazione di antistatarietà.
Così deciso in Salerno, lì 27 giugno 2025
Il giudice dott. sa Maria Stefania Picece
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