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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/07/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 119/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data
20.1.2024
da
, quale titolare della dita individuale B R CROMATURE di Parte_1
, Parte_1
- opponente –
rappresentata e difesa dall'Avv. ALBENZIO JACOPO, come da mandato in calce al ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Jacopo Albenzio in Fiesso D'Artico (VE), contro
, CP_1
– opposto -
rappresentato e difeso dall'Avv. ZANARELLO EMANUELE , come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliato presso il cd “domicilio digitale” PEC:
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OGGETTO: retribuzione.
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
1 - in accoglimento delle suesposte ragioni, disattesa ogni contraria istanza:
Nel merito: accertare e dichiarare la parziale infondatezza, in fatto e in diritto, nell'an e nel
quantum, della pretesa creditoria azionata ex adverso in via monitoria, per le ragioni dettagliate in narrativa e per quanto si verrà ad argomentare nel prosieguo del Giudizio.
Per l'effetto: revocare il decreto ingiuntivo quivi opposto ed operare le compensazioni legge.
Per l'effetto: accertare e dichiarare che il credito del Sig. , nei confronti della Sig.ra CP_1
è pari ad € 3,646,22. Parte_1
In subordine e via riconvenzionale: accertare e dichiarare che è creditrice di Parte_1 [...]
a titolo di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. della somma di € 10.523,50, ovvero CP_1
della maggiore o minor somma di cui di giustizia e, per l'effetto, condannare il Sig. CP_1
al pagamento di tale somma, oltre agli interessi ex art. 1284 cc dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese ed onorario di avvocato.
Per parte opposta:
IN VIA PRINCIPALE
1) DICHIARARSI INAMMISSIBILE-IMPROPONIBILE e/o RIGETTARSI l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto CONFERMARSI, per i motivi ampiamente esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo n. 837/2024 RG n.2613/2024 Tribunale di Venezia
IN OGNI CASO
2) Con vittoria di spese, diritti ed onorari maggiorati del 30% per link ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. quale titolare della ditta individuale indicata in epigrafe proponeva Parte_1
opposizione avverso decreto ingiuntivo n. 837/24 notificatole il 19.12.2024 dal proprio ex dipendente per il recupero di asserito credito per TFR. A fondamento CP_2
dell'opposizione deduceva che nel corso del rapporto erano state corrisposte al dipendente ingenti somme (per importo di € 10.523,50) da intendersi quali anticipi del
TFR nonché alla cessazione del rapporto assegno bancario di € 3.000,00, residuando dunque un credito solo per € 3.646,22 che offriva in pagamento banco iudicis. In
2 subordine per l'ipotesi in cui non si ritenesse di operare la compensazione con le somme corrisposte nel corso del rapporto di lavoro, chiedeva che l'opposto fosse condannato alla relativa restituzione ex art. 2033 c.c..
2. In sede di prima udienza emergeva che il ricorso non era stato notificato alla controparte,
ed il Giudice del Lavoro assegnava alla parte nuovo termine per notifica “al fine di instaurare il contraddittorio anche in un'ottica transattiva.”.
3. Effettuata la notifica del ricorso-decreto, si costituiva in giudizio parte opposta eccependo l'inammissibilità dell'opposizione derivante dalla mancata notifica del ricorso-decreto per la prima udienza originariamente fissata, nonché l'inammissibilità della domanda riconvenzionale subordinata. Nel merito, evidenziato che la pretesa monitoria atteneva al
TFR maturato fino a luglio 2024, sosteneva che i pagamenti effettuati nel corso del rapporto cui si era riferita controparte erano relativi al credito del lavoratore nei confronti del precedente datore di lavoro, e che comunque l'assegno di € 3.000,00 consegnato ben prima della cessazione del rapporto non era mai stato incassato perché scoperto.
Concludeva dunque come riportato in epigrafe.
4. Tentata senza esito positivo la composizione della lite in via transattiva, la causa perveniva in decisione sulle questioni preliminari all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § § § § §
5. L'opposizione va dichiarata inammissibile.
6. Si conviene infatti con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità
secondo cui “Il principio per cui l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è
improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione
dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto
ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorché
detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anziché un
mezzo di impugnazione - sicché, anche in tale procedimento, la mancata notifica del
ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità
3 dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto” (Cass., S.U.,
20604/08; Cass., 27786/21).
7. Alcuna sanatoria può derivare dal provvedimento con il quale il giudice, in prima udienza,
ha assegnato un nuovo termine per la notifica del ricorso-decreto perché l'improcedibilità
è dichiarabile anche d'ufficio in ogni tempo e non è soggetta a sanatoria.
8. Il decreto ingiuntivo va dunque confermato come emesso, anche in punto spese di lite.
9. Le spese di lite della fase di opposizione, liquidate come in dispositivo a favore del procuratore del ricorrente che si è dichiarato antistatario, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, dichiara il ricorso in opposizione improcedibile, confermando il decreto ingiuntivo opposto anche in punto spese di lite.
Condanna l'opponente a rifondere al procuratore del ricorrente – che si è dichiarato antistatario
- le spese di lite della presente fase, che liquida in complessivi € 1.500,00, da maggiorarsi del
30% ex art. 4, co. 1 bis, DM 55/14, oltre ad IVA e CPA ed al rimborso forfetario di cui alla legge professionale.
Venezia, 17/07/2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Anna Menegazzo
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