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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maura Stassano Presidente
Dott. Rocco Pavese Consigliere
Dott.ssa Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del
13.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27 /2023 del ruolo generale appelli lavoro;
TRA
E IN PROPRIO E N.Q. DI ESERCENTI Parte_1 Parte_2
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE
, rappresentati e difesi dall'Avv. FIORILLO VINCENZO, Persona_1
elettivamente domiciliati in VIA SS. MARTIRI SALERNITANI 31, SALERNO;
- Appellante –
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FORLENZA MARCO, FIORILLO CP_1
LU E TA AR – VIA NIZZA 146, SALERNO;
- Appellato – OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1312/2022 - pubblicata in data 13/07/2022 a definizione del giudizio n. R.G.5288/2019.
CONCLUSIONI
Cont
Per l'appellante: condannare l' appellata al risarcimento del danno subito dagli appellanti da quantificarsi nella somma di euro 56.511,95 o qualunque altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del minore ad ottenere, in regime di assistenza Persona_1
Cont indiretta, il trattamento ABA a lui prescritto e ciò dal 28\02\2020 fino a quando l' non erogherà, direttamente o per il tramite di un centro con essa convenzionato, il trattamento ABA prescritto;
condannare l' al pagamento di spese ed onorari CP_1
di giudizio, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipanti.
Per l'appellato: nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.06.2019, proposto dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro – e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
nei confronti del minore - premesso che il figlio è affetto da disturbo dello Persona_1
spettro autistico, diagnosticato per la prima volta nell'ottobre 2012 dal Prof. Per_2
Primario del Reparto di Neuropsichiatria Infantile presso l'ospedale Bambino Gesù di
Roma - deducevano che:
- solo in data 13.06.2014 veniva predisposto dall un PRI (Piano Riabilitativo CP_1
Individuale) basato sulla prescrizione di 18 ore settimanali di terapia ABA, in regime domiciliare;
tuttavia, in mancanza di strutture pubbliche e/o convenzionate che potessero erogare tale trattamento, essi ricorrenti avevano avviato il prescritto percorso riabilitativo avvalendosi di professionisti privati e, in progresso di tempo, nell'impossibilità di reperire sul mercato un numero sufficiente di figure idonee, erano stati costretti a conseguire essi stessi la necessaria formazione mediante l'acquisizione del relativo master e ad erogare personalmente la terapia ABA in favore del figlio;
- a far data dal 01.01.2019, il minore veniva inserito nel cd. “progetto pilota” deliberato
Cont Cont dall' in data 27.09.2017, ma mai reso operativo;
invero, constatata da parte dell'
l'oggettiva impossibilità di fornire la necessaria assistenza diretta mediante l'erogazione della terapia ABA ad opera di strutture pubbliche e/o convenzionate, il progetto era finalizzato a garantire quantomeno l'assistenza indiretta mediante il rimborso delle spese sostenute presso professionisti privati;
pertanto, essi ricorrenti provvedevano ad inoltrare
Cont all' le relative fatture che, tuttavia, non venivano rimborsate.
Sulla scorta di tali premesse di fatto, i sig.ri convenivano in giudizio l Pt_1 CP_1
per vedere accolte le seguenti conclusioni:
Cont 1) condannare l' a risarcire i danni – patrimoniali e non patrimoniali - da essi subìti per la mancata erogazione delle prescritte terapie nei confronti del minore;
Persona_1
2) dichiarare pro futuro il diritto del minore ad ottenerne l'erogazione in regime di assistenza indiretta;
Cont 3) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo innanzitutto l'avvenuto rimborso – CP_1
nell'ambito del succitato “progetto pilota” - di tutte le fatture presentate, ad eccezione di quelle emesse da ciascun genitore nei confronti dell'altro per le terapie somministrate personalmente al figlio. In secondo luogo, la resistente evidenziava che con le delibere aziendali nn. 594/2019 e 273/2020, a far data dal 10.03.2020, il regime dell'assistenza indiretta attuato con il progetto pilota era stato superato mediante l'individuazione di centri convenzionati per l'erogazione della terapia ABA, con conseguente inesistenza del diritto invocato dai ricorrenti.
Con sentenza n. 1312/2022 pubblicata in data 13.07.2022, il Tribunale di Salerno
Cont accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l' al pagamento in favore dei ricorrenti della somma pari ad euro 12.839,50, oltre che di 1/3 delle spese processuali;
rigettava il ricorso per il resto e compensava tra le parti i 2/3 delle spese. In particolare il
Tribunale rimborsava le spese sostenute per il trattamento ABA limitatamente alle figure di professionisti sanitari e specializzati ABA ritenendo non rimborsabili le fatture emesse dai genitori di reciprocamente, considerando che ogni attività effettuata dagli stessi Per_1
fosse resa affectionis vel benevoleties causa. Inoltre non veniva riconosciuto altro rimborso e/o risarcimento avendo l'asl rimborsato le fatture e quindi adempiuto a trattamento in via indiretta e non sussitendo il danno lamentato.
Avverso tale pronuncia e proponevano appello con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato nella cancelleria di questa Corte in data 13.01.2023.
La parte appellante, ricostruita la vicenda di causa, insisteva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 02.01.2024,
Con l'appellata educeva l'infondatezza del gravame e chiedeva l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
1) Il quadro normativo applicabile Preliminarmente, risulta indispensabile una sintetica ricostruzione del complesso e articolato quadro normativo applicabile alla controversia oggi al vaglio.
L'art. 26, comma 1, l.n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale prevede che
“Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.”
La l.n. 595/1985, recante le norme per la programmazione sanitaria, all'art. 3 commi 1 e
2, precisa che “Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate.
Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta.”
L'art. 1 d.lgs. n. 502/1992, di riforma del SSN, a sua volta, stabilisce che il Servizio
Sanitario Nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza. In particolare, il comma 7 specifica “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
Il successivo art. 3 septies distingue le prestazioni sociosanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale – di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria – di competenza e a carico dei comuni;
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria – espressamente ricomprese nei LEA, erogate dalle aziende sanitarie e poste a carico del fondo sanitario.
Per quanto riguarda specificamente i disturbi dello spettro autistico, l.n. 134/2015, da un lato, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, concretamente attuato dall'art. 60 DPCM 12.01.2017; dall'altro, ha demandato all
[...]
il compito di aggiornare le relative Linee Guida. Controparte_2
Da queste ultime si evince che tra i programmi intensivi comportamentali utilizzati nella cura dell'autismo il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied
Behaviour Analysis - ABA), ovvero una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi. Si tratta di una delle metodiche d'elezione che, partendo dall'assunto che ogni comportamento è scomponibile ed è caratterizzato da una causa antecedente e da una conseguenza, attraverso un'attenta analisi fondata sull'osservazione e sulla registrazione dei comportamenti del bambino autistico nel corso della giornata e in tutti i contesti di vita
(casa, scuola, attività sportiva, attività tra i pari), siano essi educativi e/o territoriali e/o in tutte le situazioni strutturate di socialità, permette la progettazione e attuazione di interventi multidisciplinari per il cambiamento di comportamenti inadeguati e l'apprendimento di nuove abilità (attraverso “equipes” composte da professionisti specializzati in analisi del comportamento, operatori a stretto contatto con i minori, sia in ambito scolastico che in ambito familiare, e terapisti) con la presa in carico globale del paziente. Gli studi riportati nelle Linee Guida, sebbene non definitivi, indicano che l'intervento ABA ha una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi, che rientrano tra gli obiettivi di cura dell'autismo e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo nelle decisioni cliniche alla stregua delle “Raccomandazioni”, fondate sulle migliori prove scientifiche.
Dalle riportate coordinate normative e, segnatamente, dalle Linee Guida con gli studi ivi richiamati, si ricava che l'analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie “che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”, nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del
DPCM 12 gennaio 2017;
Le superiori considerazioni hanno trovato ampia conferma, da un lato, da parte dell' che, con prot. n. Controparte_3
2019/2949 del 18 aprile 2019, ha espressamente riconosciuto che i trattamenti ABA attengono ai Livelli Essenziali di Assistenza;
dall'altro, nella ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza n. 6230/2019; nonché sentenze 2129/2022 e 8708/2023).
A livello territoriale – come efficacemente ricostruito dal giudice di prime cure - la legge di stabilità 2016 della ha previsto “l'adozione di un percorso diagnostico Controparte_4
terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede: a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;
b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;
c) adozione del metodo Analisi
Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.”
Alla luce della richiamata normativa statale e regionale, l' , con delibera n. 908 CP_1
del 27.09.2017, ha approvato il progetto pilota per assicurare assistenza indiretta ai pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico già in trattamento, mediante il rimborso delle spese sostenute per il prescritto intervento.
Cont Con delibera n. 594 del 2019, l' ha invece provveduto ad apprestare un sistema di cura e trattamento dei pazienti autistici conforme alla metodologia Aba, con eliminazione delle liste di attesa e con la presa in carico globale e diretta del minore, adottando un proprio
“Percorso terapeutico assistenziale ed educativo per le persone affette da disturbo dello spettro autustico”.
Tale percorso ha previsto l'istituzione di due short list composte da specialisti dotati di specifica formazione relativamente all'analisi applicata del comportamento, che garantiscono interventi di natura sanitaria, sociosanitarie e socio educativa, coordinate dal
Cont DSM dell' attraverso le UONPIA e i Nuclei Territoriali. Le prestazioni sanitarie sono dunque erogate da specialisti che fanno capo a Centri Accreditati ex art 26 l. 833/78 presenti nella short list 1, composta da professionisti in possesso sia di titolo sanitario legalmente riconosciuto, abilitante ed iscrizione ad Albi Professionali - ove previsto- che di certificazione in una delle metodiche cognitive comportamentali con evidenze scientifiche, tipo qualificante Aba. Le prestazioni socio educative sono invece erogate da operatori che fanno capo a Cooperative e Consorzi presenti nella short list 2, per cui è necessario solo la certificazione da ultima indicata.
Con successiva deliberazione n. 273 del 09.03.2020, esecutiva a partire dal 10.03.2020, veniva considerata conclusa la fase sperimentale del percorso terapeutico assistenziale delle persone affette da spettro autistico e delle loro famiglie, disposta con deliberazione n. 594/2019, rinnovando il percorso e disponendo l'avvio definitivo a far data dal 1 aprile
2020, sia del percorso sanitario che di quello socioeducativo terapeutico assistenziale, approvando e pubblicando le composte da professionisti esterni con competenze Parte_3
specifiche nel trattamento abilitativo con metodo aba. Veniva altresì stabilito che gli utenti beneficiari del “Progetto Pilota”, attivato con Delibera n. 908/2017, confluivano, a partire dal 10.03.2020, nelle modalità operative della delibera 594/2019.
2) Il primo motivo di gravame
Ciò posto in ordine alla ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie in discorso, il primo motivo di appello attiene alla individuazione e quantificazione dei pregiudizi subiti dagli odierni appellanti per effetto dell'inadempimento posto in essere
Cont dall' e che costituiscono, pertanto, oggetto dell'obbligo risarcitorio.
Invero, il giudice di prime cure ha accertato – con statuizione non soggetta a gravame, da
Cont intendersi passata in cosa giudicata – che dal 6.8.2014 al 31.12.2018 l sia venuta meno all'obbligo di garantire al minore la necessaria assistenza diretta, mediante Persona_1
l'erogazione della prescritta terapia ABA, a causa della mancanza di strutture pubbliche e/o convenzionate dotate di terapisti certificati.
Ne è conseguita la condanna della resistente al risarcimento del danno emergente costituito dalle somme impiegate dai genitori per avviare privatamente il prescritto percorso riabilitativo. Da tali spese, tuttavia, il Tribunale ha correttamente escluso:
a) le somme pagate a professionisti di cui non è stato in alcun modo dimostrato il possesso né di titoli sanitari, né di certificazioni ABA: ed invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello, nel mare magnum della documentazione prodotta dagli appellanti è dato rinvenire esclusivamente i curricula delle dottoresse e Controparte_5
Cont ; ne consegue che, essendo l' tenuta a farsi carico esclusivamente di Controparte_6 prestazioni di natura sanitaria ai sensi dell'art. 3 septies d.lgs. 502/1992, tale risarcimento non può essere riconosciuto;
b) le somme spese per le trasferte in Emilia - Romagna, non essendo stata allegata,
né dimostrata l'impossibilità di rivolgersi ad analoghe figure operanti in – con CP_4
statuizione che, tra l'altro, non risulta oggetto di specifica impugnazione;
c) le somme spese per la formazione universitaria dei ricorrenti.
Tale ultimo profilo risulta meritevole di particolare approfondimento, atteso che, in primo luogo, i sig. ri si sono limitati a dedurre l'impossibilità di reperire sul libero mercato Pt_1
un numero sufficiente di professionisti privati in possesso delle necessarie certificazioni
ABA, senza tuttavia documentare la benché minima difficoltà nella ricerca, né dedurre in ordine alla imputabilità di tale circostanza al comportamento dell' . CP_1
Quest'ultima, invero, è senz'altro responsabile dell'assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di somministrare la terapia ABA, ma non altrettanto può dirsi dell'asserita mancanza di professionisti abilitati che operino in regime privatistico sul libero mercato.
Ne consegue che la scelta dei sig.ri di iscriversi al master ABA, al fine di Pt_1
somministrare personalmente la terapia al figlio, rappresenti una decisione dai medesimi arbitrariamente assunta. Ed anzi - anche per quanto si dirà in prosieguo in relazione alla richiesta dei sig. ri di essere inseriti nella short list dei terapisti ABA, nonché a tutte le Pt_1
condizioni dai medesimi dettate per usufruire della terapia ABA in regime convenzionato
- appare molto più verosimile che l'asserita impossibilità di ricorrere ad altri professionisti privati sia stata causata dalla convinzione che nessun'altro fosse all'altezza della situazione.
A ciò si aggiunga che, pur essendo pacifico il ruolo fondamentale dei genitori nella riabilitazione di un minore autistico, è anche vero che l'assunzione di tale compito, da un lato, rende il genitore medesimo destinatario della terapia – mediante parent training – e non terapista;
dall'altro, discende direttamente dagli imprescindibili doveri di assistenza e cura nei confronti dei figli, il cui contenuto inevitabilmente si amplia dinanzi ad una situazione di disabilità, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine all'opportunità delle concrete modalità operative con cui i sig.ri hanno scelto di adempiere ai propri obblighi nei Pt_1
confronti del figlio.
Pa A tal proposito, invero, non v'è dubbio che le Linee Guida dell' raccomandino gli interventi mediati dai genitori, ma nella loro qualità di care givers e non di terapisti. Non a caso, i Codici Etici degli analisti e dei terapisti del comportamento – oltre che le regole di normale prudenza - sanciscono espressamente la necessità di evitare relazioni multiple, caratterizzate appunto dall'assunzione di un doppio ruolo nei confronti dell'assistito e, pertanto, suscettibili di dar luogo a conflitti di interesse potenzialmente dannosi per tutte le parti coinvolte, a fortiori – ritiene questo Collegio – nell'ipotesi in cui si tratti di minori.
Anche le linee guida professionali dell'ABA sconsigliano e vietano addirittura che un genitore, seppure qualificato, possa assumere la veste di terapista sia perché non in grado di assicurare oggettività nella valutazione dei risultati e dei progressi del proprio figlio, sia perché si potrebbe trovare ad adottare decisioni terapeutiche impegnative. A ciò si aggiunga la confusione che si creerebbe nel paziente tra la figura genitoriale caratterizzata da affettività ed emotività e il terapista necessariamente distaccato e oggettivo.
Ne deriva che le eventuali conseguenze dannose della decisione assunta dai sig.ri , da Pt_1
un lato, non possono in alcun modo essere addossate all' e, in ultima analisi, CP_1
alla collettività; dall'altro, non possono condurre all'ingiustificato arricchimento degli istanti.
Tali considerazioni si riflettono anche sugli ulteriori profili di danno lamentati: patrimoniale - sub specie di lucro cessante - e non patrimoniale, in relazione ai quali gli odierni appellanti pongono l'accento sul tempo speso per somministrare il trattamento
ABA al figlio. Tale “tempo perso” integrerebbe, da un lato, un pregiudizio di natura patrimoniale, nella misura in cui se, nella loro qualità di analisti del comportamento, somministrando le medesime terapie ad un soggetto estraneo, avrebbero conseguito un corrispettivo;
dall'altro, un nocumento di natura non patrimoniale rappresentato “dalla sofferenza subita da essi genitori, i quali piuttosto che impiegare il loro tempo a fare i genitori oppure alle loro private attività
Cont lavorative o ricreative, sono stati costretti per sopperire alle colpevoli mancanze dell , dapprima a formarsi come analisti del comportamento, e dipoi ad erogare direttamente le prestazioni che avrebbe dovuto
Cont erogare l' .”
Ebbene, per quanto già osservato in relazione al risarcimento delle spese universitarie, difetta la prova del nesso di causalità giuridica richiesto dall'art. 1223 cc., il cui onere incombe sempre sul creditore – danneggiato. In altri termini, non risulta in alcun modo dimostrato che la decisione assunta dai sig.ri di trasformarsi in terapisti del proprio Pt_1
figlio rappresenti una conseguenza immediata e diretta del comportamento tenuto
Cont dall' ed anzi – per quanto già detto in relazione all'opportunità di tale scelta – è suscettibile di integrare gli estremi di un fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 cc., con il logico corollario che gli eventuali pregiudizi da essa derivanti – comunque soltanto genericamente allegati, come ampiamente illustrato dal giudice di prime cure -
non rientrano nel perimetro del danno risarcibile e, pertanto, non possono essere posti a carico dell . CP_1
Quanto al periodo oggetto del cd. progetto pilota - segnatamente dal 01.01.2019 al
Cont 10.03.2020 - è pacifica la circostanza che l' abbia già provveduto a rimborsare agli istanti tutte le fatture presentate, ad eccezione di quelle emesse da ciascun genitore nei confronti dell'altro per le terapie somministrate personalmente al figlio. Per escludere il risarcimento di tale ulteriore voce di danno, valgono le medesime considerazioni già esposte, con l'ulteriore precisazione che il mancato possesso di un titolo sanitario da parte dei genitori, pur non incidendo sull'astratta possibilità di somministrare la terapia ABA, inevitabilmente si riflette sulla natura della prestazione erogata che, atteso il carattere
Cont sociale e non sanitario, non potrebbe in ogni caso essere posta a carico dell
3) Il secondo motivo di gravame
Il secondo motivo di gravame attiene, invece, al mancato riconoscimento del diritto del minore di usufruire del regime di assistenza indiretta anche per il periodo Persona_1
successivo alla cessazione del progetto pilota, per l'asserita mancanza di centri convenzionati in grado di dare concreta attuazione al suo piano terapeutico.
Nella ricostruzione offerta dagli odierni appellanti e parzialmente confortata dalla
Cont documentazione versata in atti, a decorrere dal 01.03.2020 l' ha istituito una rete di strutture accreditate per l'erogazione della terapia ABA in regime convenzionato, ma per effetto delle delibere aziendali nn. 594/2019 e 273/2020, ha previsto – per la fascia d'età cui il minore appartiene – un tetto massimo di 34 ore mensili. Il PRI del piccolo , Per_1
tuttavia, a far data dal 13.06.2014 è sempre stato fondato sulla prescrizione di 18 ore settimanali di trattamento ABA, fino al PRI del 9.11.2021, che ne ha previste 15.
Sulla scorta di tali premesse, nessun centro accreditato avrebbe mai accettato di prendere in carico il minore per un numero di ore superiori al tetto imposto dalle delibere predette.
Senonché, nel giudizio di primo grado tale ultima circostanza è stata oggetto di ampio approfondimento istruttorio, che ha condotto inequivocabilmente alla sua esclusione.
In primo luogo, con nota prot. 200420 del 01.10.2021, trasmessa ai centri convenzionati, il direttore del DSM, dott. ribadiva e confermava la continuità delle Persona_3
prescrizioni adottate prima della delibera regionale n. 131/2021, anche in deroga ai limiti posti dalla delibera aziendale n. 594/2019 autorizzando, con propria firma, la somministrazione per 15 ore settimanali;
mentre con nota prot. 127747 del 13.06.2022 precisava che “il progetto redatto in favore del piccolo era stato da lui stesso controfirmato nel Per_1
ruolo di Direttore del Dipartimento, responsabile del Budget dipartimentale per l'autismo, insieme a tutti i referenti delle articolazioni territoriali dell' ”; che “un progetto riabilitativo controfirmato dal Pt_5
direttore del DSM è automaticamente legittimato e autorizzato relativamente ai livelli delle responsabilità istituzionali connesse” e che la famiglia “rivendicava esigenze privatistiche non in linea con Pt_1
parametri oggettivi orientati dalle evidenze scientifiche”.
A ciò si aggiungano non solo le dichiarazioni di disponibilità prestate dai centri interpellati nel corso del giudizio di primo grado per ordine del giudice, ma anche la relazione
Cont trasmessa dal centro al Dsm, depositata dall' in data 14.06.2022, la quale CP_7
rappresentava l'impossibilità di erogare le terapie prescritte al minore a causa delle Pt_1
rigide condizioni imposte dalla famiglia a tal fine e, in ciò, risulta incontrovertibilmente corroborata dalla copiosa corrispondenza proveniente dagli odierni appellanti e dai medesimi depositata agli atti.
Dall'esame di tale documentazione, invero, emerge chiaramente che il maggiore ostacolo
Cont alla fruizione da parte del piccolo delle terapie erogate dall sia stato frapposto Per_1
dalle numerose pretese di volta in volta avanzate dai sig.ri nei confronti dei diversi Pt_1
centri accreditati, che hanno di fatto reso impossibile l'accesso del minore al regime convenzionato: in particolare, essi hanno sempre preteso la presa in carico immediata, con la conseguenza che non è neanche emersa la prova di un'eventuale lista d'attesa suscettibile di vanificare l'intervento terapeutico;
un regime totalmente domiciliare;
orari esclusivamente pomeridiani;
sostituzione delle ore di parent training con ulteriori ore di terapia per il minore;
la continuità assistenziale, mediante assorbimento del medesimo team che aveva già in carico il minore – composto, tuttavia, dai genitori medesimi.
Per citare solo alcuni esempi, con “pec inviata ad ” (Dipartimento Salute Controparte_8
Mentale) in data 11.01.2019, essi chiedevano l'assorbimento del team e ne auspicavano addirittura l'inserimento nella short list n. 2; con “pec del 10.09.2019 riferita all'incontro tenutosi in data 09.09.2019 presso il dsm”, dichiaravano di non aderire al progetto pilota, ma insistevano per il rimborso delle fatture emesse a loro nome;
nelle “richieste prese in carico 2020”, pretendevano la presa in carico immediata e in regime domiciliare in piena emergenza pandemica da COVID-19 e, non a caso, delle quattro risposte negative allegate, nessuna conteneva riferimenti al tetto massimo di ore;
nelle richieste inoltrate nel 2021 pretendevano ancora l'erogazione delle terapie in regime esclusivamente domiciliare, nonostante la prescrizione contenuta nel Progetto di trattamento non vi facesse più alcun riferimento;
da ultimo nel Progetto globale di trattamento del 31.10.2022, sottoscritto dal
Neuropsichiatra Infantile, dott. , nonché dal sig. , nella Persona_4 Pt_1
sezione eventuali note e osservazioni, veniva testualmente riportato “Necessario inoltre precisare le richieste specifiche dei genitori che riferiscono hanno reso non-fruibili le precedenti prescrizioni, ed in particolare: trattamento domiciliare nelle ore pomeridiane;
possibilità di utilizzare supervisore proposto dalla famiglia;
possibilità di utilizzare la quota oraria destinata al parent training per attività dirette al paziente”, che assume il valore di una confessione stragiudiziale.
Ed ancora, dal messaggio di posta elettronica di data 27.07.2021 a firma del dott. Per_5
responsabile di , si evince altresì che nell'unica circostanza in cui un
[...] CP_7
centro espressamente rifiutava di erogare 18 ore di terapia settimanali, offrendone al contempo 8, poneva a fondamento di tale rifiuto l'allora vigente PRI del 12.05.2021, che aveva appunto prescritto 8 ore di terapia settimanali – successivamente sostituito, a seguito di ricorso in autotutela da parte dei , con il PRI del 9.11.2021, che riportava il tetto a Pt_1
15 ore settimanali.
Cont Ad ulteriore conferma, appena l' ha accettato – almeno in parte - le condizioni imposte dai coniugi (quali regime extrascolastico e rifiuto del parent training), a seguito Pt_1
del tavolo tecnico del 14.07.2023, si è pervenuti alla immediata presa in carico del minore del 02.08.2023.
Così delineato l'articolato compendio probatorio, risulta evidente che l abbia CP_1
garantito al minore la necessaria assistenza diretta, da un lato, autorizzando Persona_1
il trattamento prescritto - in deroga al tetto fissato dalle delibere aziendali - per complessive, dapprima, 18 ore settimanali e, dipoi, 15; dall'altro, ha predisposto una rete di strutture accreditate concretamente competenti e disposte ad accogliere il minore. Ciò nonostante, i sig.ri hanno preteso condizioni di erogazione delle prestazioni dovute Pt_1
Cont cui l' non era tenuta, né era in condizioni di garantire.
A tal proposito, giova evidenziare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea, sottolinea che la tutela del diritto fondamentale alla salute deve comunque tener conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologicomotivazionale (cfr. Cass.
6775/2018, nonché, ex multis, Corte Cost. 354/2008).
Ne consegue l'insussistenza del diritto del minore all'erogazione delle Persona_1
Cont suddette terapie in regime di assistenza indiretta, cui l' è legittimata e, al contempo, tenuta soltanto nell'ipotesi in cui si trovi nell'impossibilità di provvedere direttamente mediante i propri servizi o attraverso il ricorso a strutture convenzionate, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 26 l.n. 833/1978 e 3 l.n. 595/1985. Sussistendo la possibilità di somministrazione della terapia attraverso strutture convenzionate non vi
è spazio per rimborsi in regime di assistenza indiretta.
In conclusione, l'appello va rigettato e, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
L'estrema complessità della materia, la parziale novità delle questioni trattate e la rilevanza degli interessi sottesi giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio. Sussistono, in astratto, i presupposti per l'applicazione della sanzione erariale ex art. 13 co.1 quater del DPR n. 115 del 2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 13.01.2023 da
E , IN PROPRIO E NELLA QUALITà DI Parte_1 Parte_2
ESERCENTI LA RESPONSABILITà GENITORIALE NEI CONFRONTI
DEL MINORE avverso la sentenza 1312/2022, emessa in data Persona_1
13.10.2022 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Salerno, cos' deciso all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 13.10.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dott.ssa Valentina Pagano
Il Consigliere estensore
Dr. Francesca Tritto
Il Presidente
Dr. Maura Stassano
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
Sezione lavoro e previdenza ed assistenza
Composta dai magistrati
Dott.ssa Maura Stassano Presidente
Dott. Rocco Pavese Consigliere
Dott.ssa Francesca Tritto Consigliere rel.
Riunita in camera di consiglio all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del
13.10.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 27 /2023 del ruolo generale appelli lavoro;
TRA
E IN PROPRIO E N.Q. DI ESERCENTI Parte_1 Parte_2
LA RESPONSABILITA' GENITORIALE NEI CONFRONTI DEL MINORE
, rappresentati e difesi dall'Avv. FIORILLO VINCENZO, Persona_1
elettivamente domiciliati in VIA SS. MARTIRI SALERNITANI 31, SALERNO;
- Appellante –
E
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FORLENZA MARCO, FIORILLO CP_1
LU E TA AR – VIA NIZZA 146, SALERNO;
- Appellato – OGGETTO: Appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Salerno n. 1312/2022 - pubblicata in data 13/07/2022 a definizione del giudizio n. R.G.5288/2019.
CONCLUSIONI
Cont
Per l'appellante: condannare l' appellata al risarcimento del danno subito dagli appellanti da quantificarsi nella somma di euro 56.511,95 o qualunque altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, il tutto con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo;
accertare e dichiarare il diritto del minore ad ottenere, in regime di assistenza Persona_1
Cont indiretta, il trattamento ABA a lui prescritto e ciò dal 28\02\2020 fino a quando l' non erogherà, direttamente o per il tramite di un centro con essa convenzionato, il trattamento ABA prescritto;
condannare l' al pagamento di spese ed onorari CP_1
di giudizio, spese generali ed accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori anticipanti.
Per l'appellato: nel merito, rigettare l'appello proposto e confermare integralmente l'impugnata sentenza con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.06.2019, proposto dinanzi al Tribunale di Salerno – Sezione
Lavoro – e in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale Parte_1 Parte_2
nei confronti del minore - premesso che il figlio è affetto da disturbo dello Persona_1
spettro autistico, diagnosticato per la prima volta nell'ottobre 2012 dal Prof. Per_2
Primario del Reparto di Neuropsichiatria Infantile presso l'ospedale Bambino Gesù di
Roma - deducevano che:
- solo in data 13.06.2014 veniva predisposto dall un PRI (Piano Riabilitativo CP_1
Individuale) basato sulla prescrizione di 18 ore settimanali di terapia ABA, in regime domiciliare;
tuttavia, in mancanza di strutture pubbliche e/o convenzionate che potessero erogare tale trattamento, essi ricorrenti avevano avviato il prescritto percorso riabilitativo avvalendosi di professionisti privati e, in progresso di tempo, nell'impossibilità di reperire sul mercato un numero sufficiente di figure idonee, erano stati costretti a conseguire essi stessi la necessaria formazione mediante l'acquisizione del relativo master e ad erogare personalmente la terapia ABA in favore del figlio;
- a far data dal 01.01.2019, il minore veniva inserito nel cd. “progetto pilota” deliberato
Cont Cont dall' in data 27.09.2017, ma mai reso operativo;
invero, constatata da parte dell'
l'oggettiva impossibilità di fornire la necessaria assistenza diretta mediante l'erogazione della terapia ABA ad opera di strutture pubbliche e/o convenzionate, il progetto era finalizzato a garantire quantomeno l'assistenza indiretta mediante il rimborso delle spese sostenute presso professionisti privati;
pertanto, essi ricorrenti provvedevano ad inoltrare
Cont all' le relative fatture che, tuttavia, non venivano rimborsate.
Sulla scorta di tali premesse di fatto, i sig.ri convenivano in giudizio l Pt_1 CP_1
per vedere accolte le seguenti conclusioni:
Cont 1) condannare l' a risarcire i danni – patrimoniali e non patrimoniali - da essi subìti per la mancata erogazione delle prescritte terapie nei confronti del minore;
Persona_1
2) dichiarare pro futuro il diritto del minore ad ottenerne l'erogazione in regime di assistenza indiretta;
Cont 3) condannare l' al pagamento delle spese di lite, da attribuirsi al difensore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , eccependo innanzitutto l'avvenuto rimborso – CP_1
nell'ambito del succitato “progetto pilota” - di tutte le fatture presentate, ad eccezione di quelle emesse da ciascun genitore nei confronti dell'altro per le terapie somministrate personalmente al figlio. In secondo luogo, la resistente evidenziava che con le delibere aziendali nn. 594/2019 e 273/2020, a far data dal 10.03.2020, il regime dell'assistenza indiretta attuato con il progetto pilota era stato superato mediante l'individuazione di centri convenzionati per l'erogazione della terapia ABA, con conseguente inesistenza del diritto invocato dai ricorrenti.
Con sentenza n. 1312/2022 pubblicata in data 13.07.2022, il Tribunale di Salerno
Cont accoglieva parzialmente il ricorso, condannando l' al pagamento in favore dei ricorrenti della somma pari ad euro 12.839,50, oltre che di 1/3 delle spese processuali;
rigettava il ricorso per il resto e compensava tra le parti i 2/3 delle spese. In particolare il
Tribunale rimborsava le spese sostenute per il trattamento ABA limitatamente alle figure di professionisti sanitari e specializzati ABA ritenendo non rimborsabili le fatture emesse dai genitori di reciprocamente, considerando che ogni attività effettuata dagli stessi Per_1
fosse resa affectionis vel benevoleties causa. Inoltre non veniva riconosciuto altro rimborso e/o risarcimento avendo l'asl rimborsato le fatture e quindi adempiuto a trattamento in via indiretta e non sussitendo il danno lamentato.
Avverso tale pronuncia e proponevano appello con ricorso Parte_1 Parte_2
depositato nella cancelleria di questa Corte in data 13.01.2023.
La parte appellante, ricostruita la vicenda di causa, insisteva per l'accoglimento della domanda proposta con il ricorso introduttivo.
Nel costituirsi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 02.01.2024,
Con l'appellata educeva l'infondatezza del gravame e chiedeva l'integrale conferma della sentenza impugnata.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc, sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
1) Il quadro normativo applicabile Preliminarmente, risulta indispensabile una sintetica ricostruzione del complesso e articolato quadro normativo applicabile alla controversia oggi al vaglio.
L'art. 26, comma 1, l.n. 833/1978, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale prevede che
“Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi. L'unità sanitaria locale, quando non sia in grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti esistenti nella regione in cui abita l'utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indicati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal
Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.”
La l.n. 595/1985, recante le norme per la programmazione sanitaria, all'art. 3 commi 1 e
2, precisa che “Le prestazioni sanitarie sono erogate, di norma, in forma diretta attraverso le strutture pubbliche o convenzionate.
Le leggi regionali e provinciali stabiliscono quali fra dette prestazioni possono essere erogate anche in forma indiretta, nel caso in cui le strutture pubbliche o convenzionate siano nella impossibilità di erogarle tempestivamente in forma diretta.”
L'art. 1 d.lgs. n. 502/1992, di riforma del SSN, a sua volta, stabilisce che il Servizio
Sanitario Nazionale assicura i livelli essenziali e uniformi di assistenza. In particolare, il comma 7 specifica “Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate.
Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:
a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2; b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;
c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.”
Il successivo art. 3 septies distingue le prestazioni sociosanitarie in prestazioni sanitarie a rilevanza sociale – di competenza delle aziende unità sanitarie locali e a carico delle stesse;
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria – di competenza e a carico dei comuni;
prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria – espressamente ricomprese nei LEA, erogate dalle aziende sanitarie e poste a carico del fondo sanitario.
Per quanto riguarda specificamente i disturbi dello spettro autistico, l.n. 134/2015, da un lato, ha previsto l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, concretamente attuato dall'art. 60 DPCM 12.01.2017; dall'altro, ha demandato all
[...]
il compito di aggiornare le relative Linee Guida. Controparte_2
Da queste ultime si evince che tra i programmi intensivi comportamentali utilizzati nella cura dell'autismo il modello più studiato è l'analisi comportamentale applicata (Applied
Behaviour Analysis - ABA), ovvero una metodica basata sull'uso della scienza del comportamento per la modifica di comportamenti socialmente significativi. Si tratta di una delle metodiche d'elezione che, partendo dall'assunto che ogni comportamento è scomponibile ed è caratterizzato da una causa antecedente e da una conseguenza, attraverso un'attenta analisi fondata sull'osservazione e sulla registrazione dei comportamenti del bambino autistico nel corso della giornata e in tutti i contesti di vita
(casa, scuola, attività sportiva, attività tra i pari), siano essi educativi e/o territoriali e/o in tutte le situazioni strutturate di socialità, permette la progettazione e attuazione di interventi multidisciplinari per il cambiamento di comportamenti inadeguati e l'apprendimento di nuove abilità (attraverso “equipes” composte da professionisti specializzati in analisi del comportamento, operatori a stretto contatto con i minori, sia in ambito scolastico che in ambito familiare, e terapisti) con la presa in carico globale del paziente. Gli studi riportati nelle Linee Guida, sebbene non definitivi, indicano che l'intervento ABA ha una sua efficacia nel migliorare le abilità intellettive (QI), il linguaggio e i comportamenti adattativi, che rientrano tra gli obiettivi di cura dell'autismo e, pertanto, se ne consiglia l'utilizzo nelle decisioni cliniche alla stregua delle “Raccomandazioni”, fondate sulle migliori prove scientifiche.
Dalle riportate coordinate normative e, segnatamente, dalle Linee Guida con gli studi ivi richiamati, si ricava che l'analisi comportamentale applicata (ABA) in favore di persone con disturbi dello spettro autistico rientra pienamente nella previsione di cui all'art. 1, comma 7, d.lgs. n. 502/1992, intercettando tipologie di assistenza, servizi e prestazioni sanitarie “che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate”, nonché tra le metodiche basate sulle più avanzate evidenze scientifiche di cui all'art. 60 del
DPCM 12 gennaio 2017;
Le superiori considerazioni hanno trovato ampia conferma, da un lato, da parte dell' che, con prot. n. Controparte_3
2019/2949 del 18 aprile 2019, ha espressamente riconosciuto che i trattamenti ABA attengono ai Livelli Essenziali di Assistenza;
dall'altro, nella ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. Consiglio di Stato, ordinanza n. 6230/2019; nonché sentenze 2129/2022 e 8708/2023).
A livello territoriale – come efficacemente ricostruito dal giudice di prime cure - la legge di stabilità 2016 della ha previsto “l'adozione di un percorso diagnostico Controparte_4
terapeutico personalizzato (PDTA) che prevede: a) precocità della diagnosi e della riabilitazione;
b) la presa in carico congiunta del paziente con diagnosi di spettro dell'autismo attraverso il coordinamento dei servizi Cure domiciliari, Sociosanitari e Materno infantile;
c) adozione del metodo Analisi
Comportamentale Applicata (ABA) come metodologia a cui ispirare tutti gli interventi, nel rispetto delle linee guida di neuropsichiatria infantile.”
Alla luce della richiamata normativa statale e regionale, l' , con delibera n. 908 CP_1
del 27.09.2017, ha approvato il progetto pilota per assicurare assistenza indiretta ai pazienti affetti da disturbi dello spettro autistico già in trattamento, mediante il rimborso delle spese sostenute per il prescritto intervento.
Cont Con delibera n. 594 del 2019, l' ha invece provveduto ad apprestare un sistema di cura e trattamento dei pazienti autistici conforme alla metodologia Aba, con eliminazione delle liste di attesa e con la presa in carico globale e diretta del minore, adottando un proprio
“Percorso terapeutico assistenziale ed educativo per le persone affette da disturbo dello spettro autustico”.
Tale percorso ha previsto l'istituzione di due short list composte da specialisti dotati di specifica formazione relativamente all'analisi applicata del comportamento, che garantiscono interventi di natura sanitaria, sociosanitarie e socio educativa, coordinate dal
Cont DSM dell' attraverso le UONPIA e i Nuclei Territoriali. Le prestazioni sanitarie sono dunque erogate da specialisti che fanno capo a Centri Accreditati ex art 26 l. 833/78 presenti nella short list 1, composta da professionisti in possesso sia di titolo sanitario legalmente riconosciuto, abilitante ed iscrizione ad Albi Professionali - ove previsto- che di certificazione in una delle metodiche cognitive comportamentali con evidenze scientifiche, tipo qualificante Aba. Le prestazioni socio educative sono invece erogate da operatori che fanno capo a Cooperative e Consorzi presenti nella short list 2, per cui è necessario solo la certificazione da ultima indicata.
Con successiva deliberazione n. 273 del 09.03.2020, esecutiva a partire dal 10.03.2020, veniva considerata conclusa la fase sperimentale del percorso terapeutico assistenziale delle persone affette da spettro autistico e delle loro famiglie, disposta con deliberazione n. 594/2019, rinnovando il percorso e disponendo l'avvio definitivo a far data dal 1 aprile
2020, sia del percorso sanitario che di quello socioeducativo terapeutico assistenziale, approvando e pubblicando le composte da professionisti esterni con competenze Parte_3
specifiche nel trattamento abilitativo con metodo aba. Veniva altresì stabilito che gli utenti beneficiari del “Progetto Pilota”, attivato con Delibera n. 908/2017, confluivano, a partire dal 10.03.2020, nelle modalità operative della delibera 594/2019.
2) Il primo motivo di gravame
Ciò posto in ordine alla ricostruzione del quadro normativo applicabile alla fattispecie in discorso, il primo motivo di appello attiene alla individuazione e quantificazione dei pregiudizi subiti dagli odierni appellanti per effetto dell'inadempimento posto in essere
Cont dall' e che costituiscono, pertanto, oggetto dell'obbligo risarcitorio.
Invero, il giudice di prime cure ha accertato – con statuizione non soggetta a gravame, da
Cont intendersi passata in cosa giudicata – che dal 6.8.2014 al 31.12.2018 l sia venuta meno all'obbligo di garantire al minore la necessaria assistenza diretta, mediante Persona_1
l'erogazione della prescritta terapia ABA, a causa della mancanza di strutture pubbliche e/o convenzionate dotate di terapisti certificati.
Ne è conseguita la condanna della resistente al risarcimento del danno emergente costituito dalle somme impiegate dai genitori per avviare privatamente il prescritto percorso riabilitativo. Da tali spese, tuttavia, il Tribunale ha correttamente escluso:
a) le somme pagate a professionisti di cui non è stato in alcun modo dimostrato il possesso né di titoli sanitari, né di certificazioni ABA: ed invero, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso in appello, nel mare magnum della documentazione prodotta dagli appellanti è dato rinvenire esclusivamente i curricula delle dottoresse e Controparte_5
Cont ; ne consegue che, essendo l' tenuta a farsi carico esclusivamente di Controparte_6 prestazioni di natura sanitaria ai sensi dell'art. 3 septies d.lgs. 502/1992, tale risarcimento non può essere riconosciuto;
b) le somme spese per le trasferte in Emilia - Romagna, non essendo stata allegata,
né dimostrata l'impossibilità di rivolgersi ad analoghe figure operanti in – con CP_4
statuizione che, tra l'altro, non risulta oggetto di specifica impugnazione;
c) le somme spese per la formazione universitaria dei ricorrenti.
Tale ultimo profilo risulta meritevole di particolare approfondimento, atteso che, in primo luogo, i sig. ri si sono limitati a dedurre l'impossibilità di reperire sul libero mercato Pt_1
un numero sufficiente di professionisti privati in possesso delle necessarie certificazioni
ABA, senza tuttavia documentare la benché minima difficoltà nella ricerca, né dedurre in ordine alla imputabilità di tale circostanza al comportamento dell' . CP_1
Quest'ultima, invero, è senz'altro responsabile dell'assenza di strutture pubbliche e/o convenzionate in grado di somministrare la terapia ABA, ma non altrettanto può dirsi dell'asserita mancanza di professionisti abilitati che operino in regime privatistico sul libero mercato.
Ne consegue che la scelta dei sig.ri di iscriversi al master ABA, al fine di Pt_1
somministrare personalmente la terapia al figlio, rappresenti una decisione dai medesimi arbitrariamente assunta. Ed anzi - anche per quanto si dirà in prosieguo in relazione alla richiesta dei sig. ri di essere inseriti nella short list dei terapisti ABA, nonché a tutte le Pt_1
condizioni dai medesimi dettate per usufruire della terapia ABA in regime convenzionato
- appare molto più verosimile che l'asserita impossibilità di ricorrere ad altri professionisti privati sia stata causata dalla convinzione che nessun'altro fosse all'altezza della situazione.
A ciò si aggiunga che, pur essendo pacifico il ruolo fondamentale dei genitori nella riabilitazione di un minore autistico, è anche vero che l'assunzione di tale compito, da un lato, rende il genitore medesimo destinatario della terapia – mediante parent training – e non terapista;
dall'altro, discende direttamente dagli imprescindibili doveri di assistenza e cura nei confronti dei figli, il cui contenuto inevitabilmente si amplia dinanzi ad una situazione di disabilità, in disparte qualsivoglia considerazione in ordine all'opportunità delle concrete modalità operative con cui i sig.ri hanno scelto di adempiere ai propri obblighi nei Pt_1
confronti del figlio.
Pa A tal proposito, invero, non v'è dubbio che le Linee Guida dell' raccomandino gli interventi mediati dai genitori, ma nella loro qualità di care givers e non di terapisti. Non a caso, i Codici Etici degli analisti e dei terapisti del comportamento – oltre che le regole di normale prudenza - sanciscono espressamente la necessità di evitare relazioni multiple, caratterizzate appunto dall'assunzione di un doppio ruolo nei confronti dell'assistito e, pertanto, suscettibili di dar luogo a conflitti di interesse potenzialmente dannosi per tutte le parti coinvolte, a fortiori – ritiene questo Collegio – nell'ipotesi in cui si tratti di minori.
Anche le linee guida professionali dell'ABA sconsigliano e vietano addirittura che un genitore, seppure qualificato, possa assumere la veste di terapista sia perché non in grado di assicurare oggettività nella valutazione dei risultati e dei progressi del proprio figlio, sia perché si potrebbe trovare ad adottare decisioni terapeutiche impegnative. A ciò si aggiunga la confusione che si creerebbe nel paziente tra la figura genitoriale caratterizzata da affettività ed emotività e il terapista necessariamente distaccato e oggettivo.
Ne deriva che le eventuali conseguenze dannose della decisione assunta dai sig.ri , da Pt_1
un lato, non possono in alcun modo essere addossate all' e, in ultima analisi, CP_1
alla collettività; dall'altro, non possono condurre all'ingiustificato arricchimento degli istanti.
Tali considerazioni si riflettono anche sugli ulteriori profili di danno lamentati: patrimoniale - sub specie di lucro cessante - e non patrimoniale, in relazione ai quali gli odierni appellanti pongono l'accento sul tempo speso per somministrare il trattamento
ABA al figlio. Tale “tempo perso” integrerebbe, da un lato, un pregiudizio di natura patrimoniale, nella misura in cui se, nella loro qualità di analisti del comportamento, somministrando le medesime terapie ad un soggetto estraneo, avrebbero conseguito un corrispettivo;
dall'altro, un nocumento di natura non patrimoniale rappresentato “dalla sofferenza subita da essi genitori, i quali piuttosto che impiegare il loro tempo a fare i genitori oppure alle loro private attività
Cont lavorative o ricreative, sono stati costretti per sopperire alle colpevoli mancanze dell , dapprima a formarsi come analisti del comportamento, e dipoi ad erogare direttamente le prestazioni che avrebbe dovuto
Cont erogare l' .”
Ebbene, per quanto già osservato in relazione al risarcimento delle spese universitarie, difetta la prova del nesso di causalità giuridica richiesto dall'art. 1223 cc., il cui onere incombe sempre sul creditore – danneggiato. In altri termini, non risulta in alcun modo dimostrato che la decisione assunta dai sig.ri di trasformarsi in terapisti del proprio Pt_1
figlio rappresenti una conseguenza immediata e diretta del comportamento tenuto
Cont dall' ed anzi – per quanto già detto in relazione all'opportunità di tale scelta – è suscettibile di integrare gli estremi di un fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227 cc., con il logico corollario che gli eventuali pregiudizi da essa derivanti – comunque soltanto genericamente allegati, come ampiamente illustrato dal giudice di prime cure -
non rientrano nel perimetro del danno risarcibile e, pertanto, non possono essere posti a carico dell . CP_1
Quanto al periodo oggetto del cd. progetto pilota - segnatamente dal 01.01.2019 al
Cont 10.03.2020 - è pacifica la circostanza che l' abbia già provveduto a rimborsare agli istanti tutte le fatture presentate, ad eccezione di quelle emesse da ciascun genitore nei confronti dell'altro per le terapie somministrate personalmente al figlio. Per escludere il risarcimento di tale ulteriore voce di danno, valgono le medesime considerazioni già esposte, con l'ulteriore precisazione che il mancato possesso di un titolo sanitario da parte dei genitori, pur non incidendo sull'astratta possibilità di somministrare la terapia ABA, inevitabilmente si riflette sulla natura della prestazione erogata che, atteso il carattere
Cont sociale e non sanitario, non potrebbe in ogni caso essere posta a carico dell
3) Il secondo motivo di gravame
Il secondo motivo di gravame attiene, invece, al mancato riconoscimento del diritto del minore di usufruire del regime di assistenza indiretta anche per il periodo Persona_1
successivo alla cessazione del progetto pilota, per l'asserita mancanza di centri convenzionati in grado di dare concreta attuazione al suo piano terapeutico.
Nella ricostruzione offerta dagli odierni appellanti e parzialmente confortata dalla
Cont documentazione versata in atti, a decorrere dal 01.03.2020 l' ha istituito una rete di strutture accreditate per l'erogazione della terapia ABA in regime convenzionato, ma per effetto delle delibere aziendali nn. 594/2019 e 273/2020, ha previsto – per la fascia d'età cui il minore appartiene – un tetto massimo di 34 ore mensili. Il PRI del piccolo , Per_1
tuttavia, a far data dal 13.06.2014 è sempre stato fondato sulla prescrizione di 18 ore settimanali di trattamento ABA, fino al PRI del 9.11.2021, che ne ha previste 15.
Sulla scorta di tali premesse, nessun centro accreditato avrebbe mai accettato di prendere in carico il minore per un numero di ore superiori al tetto imposto dalle delibere predette.
Senonché, nel giudizio di primo grado tale ultima circostanza è stata oggetto di ampio approfondimento istruttorio, che ha condotto inequivocabilmente alla sua esclusione.
In primo luogo, con nota prot. 200420 del 01.10.2021, trasmessa ai centri convenzionati, il direttore del DSM, dott. ribadiva e confermava la continuità delle Persona_3
prescrizioni adottate prima della delibera regionale n. 131/2021, anche in deroga ai limiti posti dalla delibera aziendale n. 594/2019 autorizzando, con propria firma, la somministrazione per 15 ore settimanali;
mentre con nota prot. 127747 del 13.06.2022 precisava che “il progetto redatto in favore del piccolo era stato da lui stesso controfirmato nel Per_1
ruolo di Direttore del Dipartimento, responsabile del Budget dipartimentale per l'autismo, insieme a tutti i referenti delle articolazioni territoriali dell' ”; che “un progetto riabilitativo controfirmato dal Pt_5
direttore del DSM è automaticamente legittimato e autorizzato relativamente ai livelli delle responsabilità istituzionali connesse” e che la famiglia “rivendicava esigenze privatistiche non in linea con Pt_1
parametri oggettivi orientati dalle evidenze scientifiche”.
A ciò si aggiungano non solo le dichiarazioni di disponibilità prestate dai centri interpellati nel corso del giudizio di primo grado per ordine del giudice, ma anche la relazione
Cont trasmessa dal centro al Dsm, depositata dall' in data 14.06.2022, la quale CP_7
rappresentava l'impossibilità di erogare le terapie prescritte al minore a causa delle Pt_1
rigide condizioni imposte dalla famiglia a tal fine e, in ciò, risulta incontrovertibilmente corroborata dalla copiosa corrispondenza proveniente dagli odierni appellanti e dai medesimi depositata agli atti.
Dall'esame di tale documentazione, invero, emerge chiaramente che il maggiore ostacolo
Cont alla fruizione da parte del piccolo delle terapie erogate dall sia stato frapposto Per_1
dalle numerose pretese di volta in volta avanzate dai sig.ri nei confronti dei diversi Pt_1
centri accreditati, che hanno di fatto reso impossibile l'accesso del minore al regime convenzionato: in particolare, essi hanno sempre preteso la presa in carico immediata, con la conseguenza che non è neanche emersa la prova di un'eventuale lista d'attesa suscettibile di vanificare l'intervento terapeutico;
un regime totalmente domiciliare;
orari esclusivamente pomeridiani;
sostituzione delle ore di parent training con ulteriori ore di terapia per il minore;
la continuità assistenziale, mediante assorbimento del medesimo team che aveva già in carico il minore – composto, tuttavia, dai genitori medesimi.
Per citare solo alcuni esempi, con “pec inviata ad ” (Dipartimento Salute Controparte_8
Mentale) in data 11.01.2019, essi chiedevano l'assorbimento del team e ne auspicavano addirittura l'inserimento nella short list n. 2; con “pec del 10.09.2019 riferita all'incontro tenutosi in data 09.09.2019 presso il dsm”, dichiaravano di non aderire al progetto pilota, ma insistevano per il rimborso delle fatture emesse a loro nome;
nelle “richieste prese in carico 2020”, pretendevano la presa in carico immediata e in regime domiciliare in piena emergenza pandemica da COVID-19 e, non a caso, delle quattro risposte negative allegate, nessuna conteneva riferimenti al tetto massimo di ore;
nelle richieste inoltrate nel 2021 pretendevano ancora l'erogazione delle terapie in regime esclusivamente domiciliare, nonostante la prescrizione contenuta nel Progetto di trattamento non vi facesse più alcun riferimento;
da ultimo nel Progetto globale di trattamento del 31.10.2022, sottoscritto dal
Neuropsichiatra Infantile, dott. , nonché dal sig. , nella Persona_4 Pt_1
sezione eventuali note e osservazioni, veniva testualmente riportato “Necessario inoltre precisare le richieste specifiche dei genitori che riferiscono hanno reso non-fruibili le precedenti prescrizioni, ed in particolare: trattamento domiciliare nelle ore pomeridiane;
possibilità di utilizzare supervisore proposto dalla famiglia;
possibilità di utilizzare la quota oraria destinata al parent training per attività dirette al paziente”, che assume il valore di una confessione stragiudiziale.
Ed ancora, dal messaggio di posta elettronica di data 27.07.2021 a firma del dott. Per_5
responsabile di , si evince altresì che nell'unica circostanza in cui un
[...] CP_7
centro espressamente rifiutava di erogare 18 ore di terapia settimanali, offrendone al contempo 8, poneva a fondamento di tale rifiuto l'allora vigente PRI del 12.05.2021, che aveva appunto prescritto 8 ore di terapia settimanali – successivamente sostituito, a seguito di ricorso in autotutela da parte dei , con il PRI del 9.11.2021, che riportava il tetto a Pt_1
15 ore settimanali.
Cont Ad ulteriore conferma, appena l' ha accettato – almeno in parte - le condizioni imposte dai coniugi (quali regime extrascolastico e rifiuto del parent training), a seguito Pt_1
del tavolo tecnico del 14.07.2023, si è pervenuti alla immediata presa in carico del minore del 02.08.2023.
Così delineato l'articolato compendio probatorio, risulta evidente che l abbia CP_1
garantito al minore la necessaria assistenza diretta, da un lato, autorizzando Persona_1
il trattamento prescritto - in deroga al tetto fissato dalle delibere aziendali - per complessive, dapprima, 18 ore settimanali e, dipoi, 15; dall'altro, ha predisposto una rete di strutture accreditate concretamente competenti e disposte ad accogliere il minore. Ciò nonostante, i sig.ri hanno preteso condizioni di erogazione delle prestazioni dovute Pt_1
Cont cui l' non era tenuta, né era in condizioni di garantire.
A tal proposito, giova evidenziare che la consolidata giurisprudenza di legittimità, costituzionale ed europea, sottolinea che la tutela del diritto fondamentale alla salute deve comunque tener conto delle linee di politica sanitaria seguite dagli Stati nazionali per l'organizzazione e la fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica, al fine di coniugare la limitatezza delle risorse pubbliche disponibili con la necessità di soddisfare con esse un numero quanto più ampio possibile di fruitori. Ne deriva che la pretesa di scelta della modalità tecnica della cura, eventualmente presso un centro non accreditato con il S.S.N., non può derivare solo dal maggiore gradimento soggettivo, occorrendo l'inettitudine delle metodiche pubbliche anche sotto il profilo psicologicomotivazionale (cfr. Cass.
6775/2018, nonché, ex multis, Corte Cost. 354/2008).
Ne consegue l'insussistenza del diritto del minore all'erogazione delle Persona_1
Cont suddette terapie in regime di assistenza indiretta, cui l' è legittimata e, al contempo, tenuta soltanto nell'ipotesi in cui si trovi nell'impossibilità di provvedere direttamente mediante i propri servizi o attraverso il ricorso a strutture convenzionate, secondo quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 26 l.n. 833/1978 e 3 l.n. 595/1985. Sussistendo la possibilità di somministrazione della terapia attraverso strutture convenzionate non vi
è spazio per rimborsi in regime di assistenza indiretta.
In conclusione, l'appello va rigettato e, pertanto, la sentenza di primo grado va confermata.
L'estrema complessità della materia, la parziale novità delle questioni trattate e la rilevanza degli interessi sottesi giustificano la compensazione tra le parti delle spese del presente grado di giudizio. Sussistono, in astratto, i presupposti per l'applicazione della sanzione erariale ex art. 13 co.1 quater del DPR n. 115 del 2002 a carico dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto in data 13.01.2023 da
E , IN PROPRIO E NELLA QUALITà DI Parte_1 Parte_2
ESERCENTI LA RESPONSABILITà GENITORIALE NEI CONFRONTI
DEL MINORE avverso la sentenza 1312/2022, emessa in data Persona_1
13.10.2022 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) compensa tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Salerno, cos' deciso all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c. del 13.10.2025.
Provvedimento redatto con la collaborazione del M.o.t., dott.ssa Valentina Pagano
Il Consigliere estensore
Dr. Francesca Tritto
Il Presidente
Dr. Maura Stassano