Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 06/05/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 11842/2023 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11842/2023 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all'udienza del
21/01/2025
TRA
(C.F. Parte_1
, quale titolare dell'omonima impresa individuale c.f.: , elett.te C.F._1 P.IVA_1
dom.to/a in VIA PALLONE 8 VERONA presso lo studio dell'Avv. PULICA CHIARA, c.f.:
, dal quale è rappresentato/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto C.F._2
di citazione
- ATTRICE
E
, c.f.: , elett.te dom.to in VIA UGO BASSI 7 BOLOGNA, presso lo studio CP_1 P.IVA_2 dell'Avv. FOCHERINI GIANFRANCO, c.f.: , rappresentata e difesa dagli C.F._3
Avv.ti Marcello Giustiniani (C.F. ; ), prof. C.F._4 Email_1
(C.F ; , Persona_1 C.F._5 Email_2 Controparte_2
(C.F. ; e (C.F. C.F._6 Email_3 Controparte_3
; , nonché dagli Avv.ti Davide Traina (C.F. C.F._7 Email_4
) e Francesca Vurro (C.F. ) in virtù di procura a C.F._8 C.F._9
margine della comparsa di costituzione e risposta e dell'atto di costituzione di nuovi difensori del
23 settembre 2024
- CONVENUTA
Conclusioni:
PARTE ATTRICE
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta:
Contr accertare e dichiarare il contratto stipulato fra la Società (già come tipico CP_1 CP_5
contratto di appalto di servizi e, in quanto tale, disciplinato dalla normativa ad esso afferente, rappresentata dall'art. 1655 e ss. del cod. civ.; accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...] nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6 con l'improvvisa ed inopinata interruzione di un rapporto negoziale ancora in atto, in violazione anche dei principi di correttezza (art.1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.), posti a fondamento di qualsiasi dovere giuridico;
accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...] nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6 mediante l'indebita interposizione di manodopera nella gestione del contratto di appalto vigente;
accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...] nei confronti dell'impresa individuale CP_1 Controparte_6
per aver deliberatamente promosso lo storno di dipendenti verso suoi partners commerciali, operanti in regime di concorrenza con la stessa società appaltatrice;
accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...] nei confronti dell'impresa , per l'abuso di CP_1 Controparte_6 Controparte_6
dipendenza economica esercitato dalla citata società per effetto della posizione dominante fatta valere nel mercato dei servizi di trasporto;
accertato e dichiarato tutto quanto sopra condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'impresa CP_1
individuale come descritti in narrativa in quella Controparte_6
misura che dovesse risultare ad istruttoria esperita o ancora nella misura equitativa stabilita dall'Illustrissimo Tribunale di Bologna.
In via istruttoria
Ammettere i mezzi istruttori formulati nella memoria ex art. 171 – ter n. 2 c.p.c. depositata.
Con vittoria di spese e competenze professionali.
PARTE CONVENUTA
in via principale:
- 2 - rigettare le domande proposte con l'atto di citazione per cui è causa dalla
n quanto inammissibili, improponibili e comunque infondate in Controparte_7
fatto e diritto, anche per le ragioni esposte in atti in via gradata;
in via istruttoria, e in quanto occorrer possa:
i respingere le istanze istruttorie dedotte da parte attrice con la memoria n. 2 ex art. 171-ter
c.p.c. della stessa;
ii in via subordinata, ammettere la prova contraria dedotta da parte convenuta con la
memoria n. 3 ex art. 171-ter c.p.c. della stessa.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA>>.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Si richiamano integralmente gli atti ed i documenti di causa.
La causa risulta adeguatamente istruita con produzione documentale e si reputa matura per la decisione.
Va innanzitutto confermata in questa sede la decisione di non ammettere le prove orali richieste da parte attrice nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c., in quanto inammissibili poiché: i capitoli di prova da 1 a 3, 5 e da 27 a 30 vertono su circostanze irrilevanti ai fini del decidere;
i capitoli 4 e da
10 a 26 sono genericamente formulati, in quanto privi dello specifico riferimento al tempo ed al luogo in cui sarebbero avvenuti i fatti indicati nei capitoli di prova ed all'identità delle persone coinvolte;
i capitoli da 6 a 9 sono valutativi.
2.
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, Parte_1
conveniva avanti l'intestato Tribunale la società al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni:
“1) accertare e dichiarare il contratto stipulato fra la Società (già come CP_1 CP_8
tipico contratto di appalto di servizi e, in quanto tale, disciplinato dalla normativa ad esso afferente, rappresentata dall'art. 1655 e ss del cod. civ.;
2) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...]
nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6 con l'improvvisa ed inopinata interruzione di un rapporto negoziale ancora in atto, in violazione anche dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e di buona fede (art. 1375 c.c.) posti a fondamento di qualsiasi dovere giuridico;
- 3 - 3) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...]
nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6 mediante l'indebita interposizione di manodopera nella gestione del contratto di appalto vigente;
4) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...]
nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6
per aver deliberatamente promosso lo storno di dipendenti verso suoi partners commerciali, operanti in regime di concorrenza con la stessa società appaltatrice;
5) accertare e dichiarare l'illiceità della condotta contrattuale portata a compimento dalla
[...]
nei confronti dell'impresa individuale , CP_1 Controparte_6 per l'abuso di dipendenza economica esercitato dalla citata società per effetto della posizione dominante fatta valere nel mercato dei servizi di trasporto;
accertato e dichiarato tutto quanto sopra
6) condannare la al risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti dall'impresa CP_1
individuale come descritti in narrativa in Controparte_6
quella misura che dovesse risultare ad istruttoria esperita o ancora nella misura equitativa stabilita dall'Illustrissimo Tribunale di Bologna.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
2.1.
In particolare, parte attrice deduceva:
Contr
- di aver eseguito in favore di dal 20.09.2016 al settembre 2020, il trasporto di cose nell'ambito del territorio nazionale;
- che, in particolare, nella menzionata data del “20.09.2016” stipulava Controparte_6
Contr con la società (poi incorporata per fusione in nell'anno 2018) un contratto quadro CP_8 di trasporto di durata annuale tacitamente rinnovabile(cfr. art. 14), le cui “clausole contrattuali qui di seguito esattamente specificate si applicano a tutti i trasporti da eseguirsi da parte del vettore nell'ambito del territorio italiano” (art. 1);
- che il citato contratto quadro prevedeva la facoltà di “ciascuna delle parti” di recedere dallo stesso
“dandone preavviso all'altra entro un termine non inferiore a 30 giorni” e la facoltà per il
“mittente” di “recedere con effetto immediato … mediante la corresponsione, a favore del vettore, dell'importo di Euro 516,46” (art. 10);
- che il medesimo contratto prevedeva lo svolgimento dei trasporti da parte dell'attrice “in piena autonomia e mediante la sua autonoma struttura organizzativa ed imprenditoriale ed a proprio
- 4 - rischio … senza che lo stesso vettore possa essere assoggettato ad alcuna direttiva impartita dalla mittente” (art. 1), con l'espressa precisazione che “nell'ambito della propria piena autonomia gestionale, organizzativa ed imprenditoriale, il vettore dispone della libera scelta delle vie e dei mezzi da mettere in opera, dei modi di trasporto da utilizzare e dei dispositivi tecnici da adottare”
(art. 2); Contr
- che, nell'esecuzione del rapporto, “avrebbe organizzato “ presso il proprio centro di distribuzione e magazzino tutte le attività inerenti al carico degli automezzi, all'assegnazione dei destinatari, alle istruzioni inerenti la consegna ed il prelievo, agli orari di carico e scarico ed al calendario settimanale di lavoro, ai controlli sulle prestazioni dei lavoratori”; era previsto Cont l'utilizzo di “automezzi” e di “abbigliamento da lavoro con le insegne ; “le ferie venivano di Cont fatto concentrate nel periodo in cui aveva minori esigenze di movimentazione ossia normalmente nel mese di agosto”; “il potere direttivo e di controllo propri del datore di lavoro
[sarebbero stati] di fatto esercitati dalla ; CP_1
Contr
- che “nel settembre del 2020” avrebbe receduto dal menzionato contratto quadro “senza alcuna formale comunicazione né preavviso, in modo inopinato”, “improvviso e inspiegabile”;
- che “il 31 ottobre del 2020, nove dipendenti [di ], senza alcun Controparte_6
dichiarato motivo e senza alcun preavviso, si [sarebbero astenuti] arbitrariamente dal servizio presso l'impresa di appartenenza per riprenderlo con le stesse mansioni, dal 02 novembre 2020 presso imprese di trasporto concorrenti”.
Sulla base di queste allegazioni, prospettava in diritto: Controparte_6
la configurabilità del contratto di trasporto stipulato tra le parti come un contratto di “appalto” e, sulla base di questo presupposto necessario, l'asserita “mancanza di genuinità” di tale preteso contratto di “appalto” in quanto lo stesso configurerebbe un'“illecita interposizione di manodopera
… dal momento che i dipendenti [di ] non prestavano le loro mansioni Controparte_6
secondo direttive impartite dalla azienda appaltatrice da cui dipendevano, ma in base agli ordini dati dalla stessa azienda appaltante, che ne utilizzava la prestazione” (parr. 1 e 4 atto di citazione); Contr l'illegittimità del menzionato recesso di in quanto lo stesso sarebbe stato esercitato in modo
“improvviso e inspiegabile” (par. 2 atto di citazione);un preteso atto di “concorrenza sleale” per Contr
“storno di drivers”, di cui si sarebbe resa responsabile nei confronti dell'attrice (par. 3 atto di citazione); un preteso abuso di dipendenza economica ai sensi della L. n. 192/1998, di cui sempre
Contr si sarebbe resa responsabile nei confronti dell'attrice (par. 5 atto di citazione);
- 5 - i pretesi “danno emergente e lucro cessante” conseguenti al prospettato “storno di drivers” (par. 6 atto di citazione).
3.
Integratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società contestando CP_1
integralmente le deduzioni ed allegazioni attoree e chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate dalla controparte.
4.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
5.
In primo luogo, si osserva che non è contestata tra le parti l'esistenza del contratto avente per oggetto servizi di ritiro, trasporto e consegna di merci stipulato dalle parti in data 10 ottobre 2014 ed, in data 20 settembre 2016, tra l'attrice e la incorporata della durata di 12 mesi con CP_8 rinnovo automatico di anno in anno, in base al quale si impegnava, nell'ambito Controparte_6
della propria autonomia gestionale, ad effettuare le menzionate operazioni in cambio di un corrispettivo prestabilito.
Contr Ancora è pacifico che il mercato in cui operavano e era quello dei Controparte_6 cd. servizi di “corriere espresso”, che, notoriamente, rappresenta un settore economico in continua crescita non connotato da una situazione di monopolio o di oligopolio, ma caratterizzato da un'intensa concorrenza.
6.
Sono, invece, controversi: la natura del contratto intercorso tra le parti (se di trasporto o di appalto di servizi di trasporto) ; la legittimità dell'esercizio del recesso da parte convenuta nell'autunno
2020; l'illiceità della condotta contrattuale posta in essere dalla convenuta per indebita interposizione di manodopera nella gestione del contratto vigente, per aver deliberatamente promosso lo storno di dipendenti verso suoi partners commerciali, operanti in regime di concorrenza con la stessa società convenuta, per l'abuso di dipendenza economica esercitato dalla suddetta società per effetto della posizione dominante fatta valere nel mercato dei servizi di trasporto;
la sussistenza della conseguente responsabilità risarcitoria della convenuta.
7.
Per quanto concerne la natura del contratto concluso tra le parti, si osserva quanto segue.
7.1.
- 6 - Mentre il contratto di trasporto regola il rapporto tra un committente e un vettore il quale si obbliga, dietro pagamento di un corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo a un altro (art. 1678 e ss. cc), l'appalto è invece il contratto mediante il quale il committente affida l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio all'appaltatore; l'appaltatore, sempre dietro pagamento di un corrispettivo in danaro, deve eseguire l'opera commissionata a proprio rischio e avvalendosi della propria organizzazione d'impresa (art. 1655 e ss. c.c.).
Elemento distintivo del contratto di appalto è pertanto l'esecuzione di un'opera o la prestazione di un servizio, elemento che, quindi, pur in presenza delle sole prestazioni tipiche del contratto di trasporto, deve caratterizzare l'attività del vettore.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 14670/2015 cit., Cass. 18751/2018, Cass.
20413/2019, Cass. 6449/2020), è configurabile un contratto di appalto di servizi di trasporto e non un semplice contratto di trasporto (o sub-trasporto) in presenza di un'apposita organizzazione di mezzi apprestata dal trasportatore per l'esecuzione del contratto, in relazione all'importanza e alla durata dei trasporti da effettuare, caratteristiche desumibili dalla molteplicità e sistematicità dei trasporti, dalla pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni e dall'assunzione dell'organizzazione dei rischi da parte del trasportatore: “la presunzione di esistenza di un unitario contratto di appalto nel servizio di trasporto, anziché di una molteplicità di contratti di trasporto o subtrasporto, può essere utilmente invocata qualora le modalità di esecuzione dei trasporti medesimi, e, in generale, il comportamento delle parti, siano tali da evidenziare, a prescindere dal contenuto formale dei negozi predisposti dalle parti, un rapporto contrattuale unico ed onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e predeterminazione delle rispettive prestazioni (v.
Cass. n.18751 del 2018 cit.); occorre attribuire rilievo ad una serie di elementi presuntivi rivelatori del carattere unitario delle prestazioni consistenti in una serie di trasporti collegati al raggiungimento di un risultato complessivo, non limitato all'esecuzione di singole e sporadiche prestazioni di trasporto, ma volto all'esecuzione di un servizio di trasferimento di carattere continuativo” (Cass. 6449/2020 cit.).
7.2.
I contratti del 10 ottobre 2014 e del 20 settembre 2016, stipulati tra le parti (doc. 10 convenuta e doc. 3 attrice), prevedevano una durata di 12 mesi, tacitamente rinnovabile per un uguale periodo di tempo (art. 14); è circostanza non controversa che, di fatto, il rapporto sia durato fino all'autunno
2020.
- 7 - Oggetto dei contratti era il ritiro, il trasporto e la consegna da parte del vettore di merci consistenti in collettame vario, pacchi, plichi e corrispondenza. In essi non erano previste attività del vettore diverse da quelle tipiche del trasporto (ritiro, trasporto e consegna) e da quelle accessorie all'attività di trasporto (incasso del contrassegno, incasso del nolo).
Nel contratto non erano previste prestazioni soggette ad una disciplina unitaria (quali, ad esempio, quelle relative al trasporto di oggetti particolari o a destinatari specificamente individuati, o a “giri” predeterminati nelle località previamente individuate, o alla predeterminazione degli orari e delle frequenze dei giri), né un corrispettivo per la prestazione del vettore unitario e predeterminato.
In esso era previsto che gli incarichi vengano trasmessi al vettore dal mittente, anche verbalmente, in base a un progetto operativo concordato attinente alle linee dei trasporti, alle tempistiche di presa in consegna delle merci da parte del vettore e alla loro riconsegna a destinazione (art. 3). Per la pattuizione del corrispettivo si faceva rinvio ad una lettera a parte, allegata al contratto (art.12), non prodotta in giudizio.
Non essendo indicate zone specifiche di consegna, né percorsi previamente individuati, né una determinata tipologia di merce o di destinatari, né un corrispettivo unitario, dal contratto non si ricava dunque la pattuizione di un rapporto contrattuale unico e onnicomprensivo, caratterizzato da continuità e da predeterminazione delle rispettive prestazioni.
Peraltro, dalle stesse allegazioni di parte attrice è emerso che per diversi anni eseguiva un mero trasferimento e consegna di merci (consistenti in Controparte_6
collettame vario, oltre a pacchi, plichi e corrispondenza) svolgendo unicamente attività di trasporto,
Contr senza esclusiva a favore di Si trattava, quindi di attività che coincideva con l'oggetto del
Contratto, ossia tipiche prestazioni di trasporto, quali attività di spedizione e consegna di merci e collettame vario.
Ancora, non risulta che il personale avesse svolto attività accessorie se Controparte_6
non strettamente strumentali e funzionali al trasporto, atteso che gli autisti, conformemente a quanto riportato nel Contratto e riconosciuto anche nell'atto di citazione, si occupavano della spedizione e consegna della merce, della identificazione dei colli, nonché del carico - scarico degli automezzi
(tutte attività strettamente funzionali alla realizzazione dell'oggetto del contratto di trasporto, ossia a consentire che la merce giunga al destinatario e nel luogo indicati).
È pacifico, poi, che utilizzava propri veicoli, necessari a svolgere Controparte_6
l'attività di trasporto, senza mezzi ulteriori o diversi e non svolgeva l'attività di magazzino e facchinaggio.
- 8 - Dal tenore del contratto, poi, risulta che le consegne da effettuare non erano né predeterminate né standardizzate, bensì variavano nella quantità e nei luoghi di destinazione, in base agli ordinativi ricevuti dalla mittente e il corrispettivo variava sulla base dei colli trasportati e non era unitario.
7.3.
Contr Il rapporto intercorso tra e non può quindi essere considerato come Controparte_6
appalto di servizi di trasporto mancando la prova degli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
In proposito, si condivide la considerazione di parte convenuta circa l'insufficienza del carattere continuativo del rapporto al fine di distinguere tra appalto e trasporto: la mera reiterazione nel tempo delle prestazioni (nell'ambito di un contratto-quadro di durata annuale e tacitamente rinnovabile) è compatibile con la qualificazione del rapporto come trasporto, fattispecie contrattuale ravvisabile non soltanto nel caso di affidamento di un singolo trasporto ma anche nel caso di molteplicità di trasporti se questi non si inseriscano (come richiesto nelle richiamate pronunce della
S.C.) nel contesto di una pianificazione delle prestazioni, unitariamente disciplinate e predeterminate, anche con riferimento alla pattuizione del corrispettivo.
Del resto, in mancanza di detti più pregnanti elementi distintivi, la mera molteplicità di trasporti porterebbe sempre alla riqualificazione del rapporto come appalto, pure in mancanza dell'elemento qualificante del contratto di appalto che è la realizzazione di un'opera o la prestazione di un servizio.
Come correttamente rilevato da parte convenuta, poi, neppure rileva al fine della qualificazione del rapporto come appalto l'utilizzo di furgoni con il logo del committente e di divise con lo stesso logo, essendo ciò dovuto alle obbligazioni previste dal contratto per fini pubblicitari, le quali, tuttavia, non caratterizzano l'attività nel senso di una prestazione di un servizio più ampio del mero trasporto di cose da un luogo ad un altro.
Contr Alcun rilievo, poi, può essere attribuito al fatto che con il contratto in esame ha realizzato una
(parziale) esternalizzazione della propria attività, essendo ciò compatibile con un rapporto di sub- trasporto;
è invece necessario allegare e dimostrare gli elementi che differenziano il rapporto di appalto di servizi di trasporto dal rapporto di trasporto, allegazione e prova, al contrario, non offerte dalla parte attrice.
8.
Accertata la natura del contratto intercorso tra le parti, si passa ora ad esaminare la legittimità Contr dell'esercizio del recesso ad UM da parte di sia in termini di sussistenza dei presupposti
- 9 - pattizi, sia in termini di rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede.
Il rapporto di trasporto inter partes, infatti, è cessato perché la convenuta, ai sensi degli artt. 10 dei contratti ( in forza dei quali, ciascuna delle parti avrebbe potuto in ogni momento recedere dal rapporto dandone preavviso all'altra entro un termine non inferiore a 30 giorni), con lettera raccomandata datata 31 ottobre 2020 ha comunicato all'attrice il recesso, trascorso il termine di preavviso di “trenta giorni dal ricevimento delle presente” (doc. 3 convenuta).
8.1.
Al riguardo va osservato che, in linea di principio: “ Qualora un contratto preveda il diritto di recesso "ad UM" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve improntarsi il comportamento delle parti del contratto, atteso che la mancanza della buona fede in senso oggettivo, espressamente richiesta dagli artt. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e nell'esecuzione del contratto, può rivelare un abuso del diritto, pure contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Tale sindacato, da parte del giudice di merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei comportamenti economici. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza gravata che, anche alla luce del concreto atteggiarsi del comportamento delle parti nell'esecuzione del contratto, aveva ritenuto affetta da nullità la clausola contrattuale che rimetteva l'esercizio del diritto di recesso all'unilaterale, successiva e non previamente conoscibile volontà del predisponente)” (vedi Corte Cass., Ordinanza n. 10324 del 29/05/2020).
Ancora, la giurisprudenza di legittimità, in ipotesi di recesso ad UM , ha precisato che: "L'abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell'altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorchè il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l'abuso del diritto è da escludere, allorchè il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l'avviso ai clienti si prospetti come doveroso" (Cass. n. 10568 del 07/05/2013).
- 10 - 8.2. Nel caso di specie, la convenuta si è avvalsa del diritto potestativo, che le spettava ex contractu
e che non può ritenersi esercitato con abuso del diritto.
Il fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere di recesso era attributo alla convenuta, infatti, non si rinvengono nella sua condotta.
Contr Invero, risulta che ha solo deciso di non proseguire il rapporto contrattuale con a seguito delle irregolarità emerse (dalla seconda metà del 2020) a Controparte_6
carico della nella gestione dei rapporti di lavoro dei drivers alle sue Controparte_6
dipendenze (all. 4 convenuta) - irregolarità risultate confermate nel corso dell'ottobre 2020 - ed infatti la volontà di non proseguire il rapporto contrattuale con l'attrice è stata formalizzata con lettera raccomandata A/R datata 31.10.2020 (all. 3 convenuta).
Risulta, infatti, che a fronte delle richieste di regolarizzazione da parte del sindacato e del mancato effettivo riscontro da parte della , una parte degli autisti dipendenti di Controparte_6 quest'ultima, informati della situazione dal sindacato, decidevano di dimettersi a fine ottobre 2020; dimissioni a cui seguivano conciliazioni in sede protetta tra la e la CP_9
(doc. 5 convenuta). Controparte_6
Contr In tale contesto comunicava a formale recesso, trascorso il termine Controparte_6 di preavviso di “trenta giorni dal ricevimento delle presente”, dal Contratto con raccomandata A/R datata 31 ottobre 2020, mai ritirata dall'attrice e restituita alla convenuta per compiuta giacenza.
Successivamente, con comunicazione del 12 novembre 2020 (doc. 9 attrice) la
(tramite il proprio legale) nulla contestava in merito alla pretesa Controparte_6
“improvvisa ed inopinata interruzione di un rapporto negoziale ancora in atto” (cfr. conclusioni pag. 19 atto di citazione) - che peraltro l'odierna attrice ha affermato essere avvenuta sin dal
“settembre del 2020” (pag. 4 atto di citazione) -, chiedendo esclusivamente il saldo di n. 4 fatture tutte datate 30 settembre 2020.
Contr Pertanto, il recesso, esercitato da non può certo dirsi del tutto arbitrario e capriccioso, non rinvenendosi l'intenzionalità di una vessazione per scopi esulanti la lecita iniziativa commerciale, ed essendo al contrario retto da un apprezzabile interesse, per essere stata la valutazione della convenuta circa il venir meno dei requisiti di qualità dell'operato dell'attrice basata non su mere suggestioni, ma sui gravi inadempimenti che la società attrice ha posto in essere relativamente all'organizzazione dell'attività di impresa ed in particolare della forza lavoro, operando in palese violazione di legge la compressione dei diritti dei lavoratori, così come riconosciuto a seguito della verifica ispettiva da parte dei competenti uffici del lavoro, documentata da parte convenuta.
- 11 - Si ritiene, pertanto, che la decisione di non sia stata fondata su motivazioni pretestuose CP_1
e contrarie a buonafede e correttezza, ma sulla circostanza del giudizio negativo sulla qualità del servizio affidato all'attrice, come previsto in contratto.
9.
Per quanto riguarda le ulteriori domande attoree di accertamento dell'illiceità della condotta contrattuale tenuta dalla convenuta si osserva quanto segue.
9.1.
Ora, come sopra detto, il rapporto intercorso tra le parti va qualificato come contratto di trasporto e non come contratto di appalto di servizi. Ne deriva l' inconfigurabilità di una “illecita interposizione di manodopera”, posto che se manca l'appalto, tantomeno se ne può predicare la
“illiceità” e, ancor meno, si può pretendere l'applicazione di effetti che la legge riconduce specificamente a quest'ultima fattispecie.
Peraltro, assoluto rilievo, va attribuito al fatto che la stessa attrice ha confermato di essere sempre stata titolare dei mezzi e strumenti per il trasporto.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento agli strumenti ed alle attrezzature necessarie allo svolgimento del servizio, infatti: “ in tema di intermediazione di manodopera, al fine di ritenere operante la presunzione di cui all'art. 1, comma 3, della legge n.
1369 del 1960, occorre verificare che l'utilizzazione da parte dell'appaltatore di mezzi dell'appaltante sia significativa e non marginale, e dunque non occasionale, né temporanea, né legata all'oggetto dell'appalto (cfr. Cass. n. 4181 del 2006, Cass. n. 15292 del 2018; … Cass. n.
10534 del 2020) (vedi, tra le altre, Cass. n. 4208/2022).
9.2.
Infondata si reputa, poi, l'ulteriore domanda di accertamento dell'atto di concorrenza sleale per
“storno di drivers”, in quanto priva di adeguato supporto assertivo e probatorio.
La parte attrice, infatti, a supporto della propria ricostruzione ha prodotto solo meri prospetti unilaterali, contestati prontamente da parte convenuta, privi di valore probatorio (docc.
6-7 attrice), omettendo di depositare tutte le asserite ed imprecisate “dimissioni” dei lavoratori di cui lamenta lo storno illecito.
In ogni caso, poi, non sussiste alcuno dei presupposti richiesti per configurare un atto di
“concorrenza sleale per storno di dipendenti”, posto che: non risulta in alcun modo che i pretesi drivers stornati erano autisti rivestenti un livello apicale all'interno dell'impresa attrice, né che si trattava di personale altamente qualificato difficilmente sostituibile;
nessuna condotta e/o modalità
- 12 - Contr illecita è stata tenuta da né tantomeno sussiste alcun animus nocendi della stessa, in relazione alle autonome determinazioni adottate sia dai predetti autisti dimissionari sia dalle società che avrebbero deciso di assumerli.
Infatti, ad ulteriore conferma di quanto sopra, si rileva che, da un lato, a seguito delle asserite dimissioni dei predetti drivers avvenute il “31 ottobre del 2020” (pag. 5 atto di citazione), l'odierna attrice risulta essersi accordata per effettuare con gli stessi le procedure di conciliazione (doc. 5 convenuta); dall'altro lato, con la già citata comunicazione del 12 novembre 2020 (doc. 9 attrice) la
(tramite il proprio legale) nulla contestava in merito al preteso atto di Controparte_6
concorrenza sleale in esame.
In definitiva, dunque, non sussiste nemmeno alcun atto di concorrenza sleale per storno di dipendenti.
9.3.
L'attrice, infine, ha prospettato di aver subìto un abuso di dipendenza economica (art. 9, comma 1,
l. n. 192/1998).
Ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 192/1998 “… Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti”.
Nel caso di specie, le circostanze concrete non assurgono a posizione dominante.
Dato lo stato di grande concorrenza che denota il settore dei “corriere espresso”, si rileva infatti Contr come erano reperibili sul mercato diverse alternative rispetto a ben potendo l'attrice fornire i propri servizi anche nei confronti di altre società.
Rilievo, poi, ai fini della non configurabilità di alcuna “dipendenza economica” e di alcun
“eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi” , va attribuito al fatto che: non sussisteva alcun rapporto di esclusiva, né tale preteso rapporto potrebbe ritenersi giustificato da circostanze oggettive, considerato che aveva considerevoli alternative nel mercato Controparte_6
di riferimento e non risulta aver fatto alcun investimento specifico difficilmente riconvertibile, né aveva alcuna particolare dipendenza tecnologica;
poteva in qualsiasi Controparte_6
momento esercitare la propria facoltà di recesso anticipato con un breve preavviso (30 giorni); i fatturati realizzati dell'odierna attrice con i singoli mittenti risultano da un mero prospetto
- 13 - unilaterale privo di valore probatorio (doc. 4 attrice), il cui contenuto è stato contestato dalla convenuta.
Contr Né sussiste alcuna condotta “abusiva” da parte di se solo si considera che: l'interruzione del rapporto con è dipesa dal fatto che quest'ultima ha posto in essere gravi Controparte_6
Contr irregolarità nella gestione dei propri dipendenti;
ha rispettato il Contratto e comunicato il recesso con regolare preavviso di 30 giorni.
Pertanto, non è configurabile alcun abuso di dipendenza economica.
10.
Il mancato accertamento dell'illiceità della condotta contrattuale posta in essere dalla convenuta determina il rigetto della domanda risarcitoria formulata dall'attrice.
11.
Ne deriva il rigetto di tutte le domande attoree.
12.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel
D.M. 55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione per tutte le fasi del giudizio delle tariffe medie previste per le cause di valore indeterminabile di complessità media, tenuto conto delle numerose questioni affrontate e della relativa difficoltà.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
- rigetta tutte le domande formulate da , quale Parte_1
titolare dell'omonima impresa individuale, nei confronti di CP_1
- condanna , quale titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, a pagare in favore di , in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 le spese processuali, che liquida in € 10.860,00 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A..
Bologna, 5 maggio 2025
La Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
- 14 -