Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 4610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4610 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO in persona del giudice dott. Elisa Tomassi, in esito all'udienza del 10.6.25, come sostituita dalle note di trattazione scritta ritualmente depositate, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 2126 del Ruolo gen. Lav. dell'anno 2024 TRA
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dagli Parte_1 avv. Felice Giugliano e Maria Rosaria Coppola. Ricorrente e in persona dell'avv. Nicola Nero nella qualità di institore, Controparte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv. Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi, come da procura in atti Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.1.2024, il ricorrente in epigrafe, premesso di lavorare alle dipendenze della società convenuta con mansioni di “Macchinista”, inquadrato nell'area dei “Tecnici Specializzati”, livello B1, in servizio presso il PdC di Napoli, Area conveniva in giudizio al fine di sentire: Pt_2 Controparte_1
“
1. accertare e dichiarare l'illegittimità ed invalidità della clausole contenute: nell'art. 15 punto 3 e nell'art. 34 p.
8.4 del CCNL aziendale 2003 e negli CP_2 artt. 25 punto 6, 34 e 72 punti 2.1 e 2.4 del CCNL della Mobilità e delle Attività Ferroviarie 16.04.2003, nell'art. 31.6, 68 punto 1.1 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016 nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie solo alla retribuzione fissa, dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie, dell'art. 30.6 dello stesso CCNL laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati e tanto perché in contrasto con la
“nozione europea di retribuzione”;
2. Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere per ogni giorno di ferie un importo pari alla retribuzione giornaliera, calcolata sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti la fruizione delle ferie, a titolo sia di retribuzione fissa sia di retribuzione variabile legata all'esecuzione della prestazione e alla qualifica del lavoratore, e che gli elementi variabili della retribuzione da computare nel predetto calcolo medio dei compensi per il ricorrente sono quelli previsti dall'artt. 77 e seguenti;
3. condannare in Controparte_1 persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce
4. accertare e dichiarare che al ricorrente per i titoli di cui in premessa e per il riconoscimento della retribuzione corrispondente a quella prevista dalla “nozione europea di retribuzione” spetta l'adeguamento dell'indennità ferie ed è dovuta la cifra indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.08.2007 al 31.12.2023 di €. 16.815,22 dovuta quanto ad €. 12.055,41 per competenze fisse, €. 2.195,89 per rivalutazione ed €. 2.563,92 per interessi al 31.12.2023 e/o la somma ritenuta di Giustizia e per l'effetto 5. condannare n persona del Controparte_1 legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 16.815,22 dovuta quanto ad €. 12.055,41 per competenze fisse, €. 2.195,89 per rivalutazione ed €. 2.563,92 interessi al 31.12.2023 e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre gli ulteriori accessori dal 01.01.2024 al saldo, ulteriori importi maturandi ed oneri contributivi e previdenziali, 6. condannare la società convenuta al pagamento di spese, diritti ed onorari con attribuzione ai sottoscritti procuratori anticipatari e del Contributo Unificato”. Esponeva a sostegno delle proprie richieste che tra le competenze a carattere accessorio della retribuzione, previste dal CCNL di settore e dal Contratto Aziendale di Gruppo FS , rientravano: 1) l'indennità di utilizzazione professionale, CP_3 disciplinata dall'art. 31 del Contratto Aziendale di Gruppo del CP_4
16.12.2016; 2) l'indennità per assenza dalla residenza prevista dall'art. 77 del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016, da considerarsi emolumenti intrinsecamente connessi alle mansioni e al profilo professionale del macchinista;
che, a norma dell'art. 30, comma 6, del CCNL, ai fini della determinazione della base di calcolo della retribuzione feriale, il salario professionale era computato solo nella misura di euro 12,80 al giorno e non teneva conto, se non in tale limite, dei compensi attribuiti per assenza fuori sede e indennità di utilizzazione professionale. Lamentava quindi la mancata inclusione delle menzionate indennità nella retribuzione feriale. Richiamava, in proposito, la “nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, come elaborata dalla giurisprudenza europea e nazionale, per cui la retribuzione ordinaria deve essere mantenuta anche durante le ferie e qualsiasi disposizione che ne determini la riduzione, dissuadendo il lavoratore dalla fruizione delle stesse, deve ritenersi in contrasto con il diritto dell'UE e in particolare, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE. Concludeva per come sopra indicato, previa quantificazione del dovuto sulla base della differenza tra la misura fissa di euro 12,80 dell'indennità di utilizzazione professionale, corrisposta nei periodi feriali, e la media giornaliera degli importi percepiti, a titolo di indennità di utilizzazione (importo orario e condotta chilometrica) e per assenza dalla residenza, nel periodo dal 1.8.2007 al 31.12.2023 – considerata esclusivamente la prescrizione quinquennale maturata alla data dell'entrata in vigore della Legge 92/2012 (18 luglio 2012), dovendosi ritenere successivamente sospeso il relativo decorso - fino alla introduzione del giudizio
Si costituiva tempestivamente la società che resisteva alla domanda Controparte_1 con varie argomentazioni, concludendo per il rigetto. Ricostruita la storia e la struttura delle indennità reclamate, osservava di essersi attenuta, nel calcolo della retribuzione dei lavoratori, alle disposizioni della contrattazione collettiva di settore. Precisava, in particolare che l'indennità di utilizzazione professionale (IUP), già composta da una parte fissa, una parte variabile e una cd. “media di impianto”, era stata soppressa nella parte fissa, sostituita dal nuovo Salario di Produttività, concordato tra le parti collettive e corrisposto anche nelle giornate di ferie;
che la corresponsione della IUP variabile era legata a esigenze del tutto contingenti ed eccezionali mentre, al lavoratore in ferie, era comunque garantita la remunerazione della IUP fissa (oggi Salario di Produttività) e della IUP giornaliera (precedente IUP media di impianto). Sottolineava, poi, che la IUP variabile veniva corrisposta solo nelle giornate di effettivo servizio. Quanto alla indennità per l'assenza dalla residenza, precisava che aveva sostituito la previgente indennità di trasferta, introdotta dalla contrattazione collettiva, che l'aveva esclusa espressamente dal calcolo degli istituti di legge e di contratto. Pertanto, richiamata, a sua volta, la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea sulla struttura della retribuzione feriale, affermava, in definitiva, che tutti gli elementi retributivi erano stati presi in considerazione nel caso di specie e che non si era realizzato alcun effetto dissuasivo della fruizione delle ferie. In subordine, eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, d. lgs. n. 66/2003, per violazione degli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost., ritenendo gli esiti della pronuncia richiesta lesivi del principio di libertà sindacale e di libertà di impresa. Chiedeva, inoltre, estendersi l'eventuale declaratoria di nullità a tutte le clausole riguardanti le indennità suddette, in forza della clausola di inscindibilità prevista dal CCNL. Infine, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti rivendicati precedenti alla notifica del ricorso del 28.3.2019. Concludeva chiedendo: “(i) nel merito: rigettare il ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte nel presente atto;
(ii) in via subordinata, nell'ipotesi in cui venga ipotizzata la nullità delle clausole contrattuali invocate da controparte, dichiarare altresì la nullità e/o la inefficacia e/o la risoluzione delle clausole contemplative delle indennità in questione, in ragione della clausola di inscindibilità contenuta negli accordi collettivi, e, per l'effetto, escludere ogni incidenza di queste sulla retribuzione feriale con conseguente rigetto delle domande avversarie. (iii) Ancora in via subordinata, ove codesto Ill.mo Tribunale non ritenesse possibile un'interpretazione costituzionalmente conforme dell'art. 10 d.lgs. n. 66 del 2003, Voglia rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale del predetto articolo, attuativo della Direttiva 2003/88/CE, ove interpretato nel senso che esso includerebbe le indennità rivendicate ex adverso, per contrasto con gli artt. 3, 36, 39 e 41 Cost.; (iv) In via ancor più gradata, nella non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ridurre l'eventuale condanna della società in ragione della prescrizione quinquennale eccepita e comunque al massimo nella misura di euro 887,73, come quantificati nel prospetto allegato, doc. 26, o nella diversa misura determinata in sede di CTU. (v) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge”.
Acquisita la documentazione prodotta, la causa era rinviata alla odierna udienza e, ritenuta sufficientemente istruita, veniva decisa con la presente sentenza, della quale è stata disposta la comunicazione.
La domanda è fondata e deve essere accolta. Preliminarmente possono essere qui richiamati i precedenti già espressi da altri giudici di questo Tribunale (cfr. sent. in proc. rg n. 21750/2023, dr. sent. nn. Per_1
6364/2024 e 6458/2024 dott.ssa sent. n. 4992/2024 dott. Persona_2 [...]
, sent. n. 2504/2024 dott.ssa ) ai sensi dell'art. 118 disp. att. Persona_3 Per_4
c.p.c., condividendosi integralmente le motivazioni in fatto ed in diritto ivi esplicitate.
Il ricorrente lamenta la mancata inclusione dell'indennità di utilizzazione provvisoria, parte variabile, e di assenza dalla residenza nella base di calcolo della retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie per il periodo sopra indicato. Deve preliminarmente affermarsi, in ossequio con quanto più volte ribadito dalla Suprema Corte, che "In tema di retribuzione nel lavoro subordinato, ai fini della determinazione della base di calcolo degli istituti indiretti (tredicesima mensilità, ferie, festività, ex festività soppresse e permessi retribuiti) non vige nell'ordinamento un principio di omnicomprensività, sicché il compenso per lavoro straordinario va computato, a tali fini, solo ove previsto da norme specifiche o dalla disciplina collettiva"; pertanto, "la retribuzione corrisposta per prestazioni continuative e sistematiche di lavoro straordinario, non facendo parte della retribuzione normale anche se corrisposta in maniera fissa e stabile, non rileva ai fini del trattamento retributivo per le festività infrasettimanali, poichè la L. n. 260 del 1949, art. 5, nel testo di cui alla L. n. 90 del 1954, fa riferimento alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio" (cfr. Cass. nn. 28937/2018; 25760/2017; 25761/2016; 9764/2000). Tanto premesso, in relazione alla domanda proposta, va rilevato che la Corte di
Cassazione ha enucleato il concetto di retribuzione dovuta in caso di mancato godimento delle ferie annuali richiamando i principi espressi dalla Corte di Giustizia europea sulla base delle normativa comunitaria. In particolare, la Suprema Corte (n. 13425/2019, n. 37589/2021) ha ritenuto, con orientamento condivisibile, che sussiste una nozione europea di "retribuzione" dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 88/2003, norma che deve uniformare l'interpretazione della normativa interna, ove manchi una specifica nozione di retribuzione che riconosce il diritto del prestatore di lavoro a "ferie retribuite" nella misura minima di quattro settimane. L'interprete, secondo i giudici di legittimità, dovrà valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C1155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che Per_5 compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, in secondo luogo, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore durante il periodo minimo di ferie annuali sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE. Il ragionamento della Corte di Cassazione è qui integralmente riportato con riferimento alla prima delle sentenze citate: “Il diritto del lavoratore a ferie retribuite trova una disciplina sia nel diritto interno (art. 36 Cost., comma 3"Il lavoratore ha diritto (...) a ferie annuali retribuite", art. 2109 c.c., comma 2: "Ha (...) diritto (id est: il prestatore di lavoro) (...) ad un periodo annuale di ferie retribuite" e del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 10, ratione temporis applicabile: "(...) il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo (...) di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane") che in quello dell'Unione (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE).
5. Con specifico riferimento alla disciplina Europea, l'art. 7 della direttiva 2003/88, intitolato "Ferie annuali", stabilisce quanto segue: "1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinchè ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane, secondo le condizioni di ottenimento e di concessione previste dalle legislazioni e/o prassi nazionali (...)". Il diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite è peraltro espressamente sancito all'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati (sentenze dell'8 novembre 2012, e , C-229/11 e C-230/11, punto 22; del 29 Per_6 Per_7 novembre 2017, , C-214/16, punto 33, nonché del 4 ottobre 2018, , C- Per_8 Per_9
12/17, punto 25).
6. L'art. 31 della Carta, intitolato "Condizioni di lavoro giuste ed eque", per quanto qui maggiormente rileva, prevede che: "(...) 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite".
7. Il diritto alle ferie retribuite di almeno quattro settimane, secondo giurisprudenza costante della Corte di Giustizia, deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione (sentenza del 20 luglio 2016, C-341/15, punto Per_10
25 e giurisprudenza ivi citata); ad esso non si può derogare e la sua attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla direttiva 2003/88 (vedi sentenza del 12.6.2014, Bollacke, C-118/13, punto 15 e giurisprudenza ivi citata).
8. Più specificamente, secondo la direttiva n. 88 del 2003, il beneficio (id est: il diritto) alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tale titolo rappresentano due aspetti (id est: le due componenti) dell'unico diritto "a ferie annuali retribuite" (sentenze del 20 gennaio 2009, e altri, C-350/06 e C520/06, punto 60, del 15 CP_5 settembre 2011, AM e altri, C1155/10, punto 26, del 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 24).
9. Peraltro, dalla formulazione dell'art. 1, paragrafo 1 ("La presente direttiva stabilisce prescrizioni minime(...)") e paragrafo 2, lettera a) ("ai periodi minimi di (...) ferie annuali") dell'art. 7, paragrafo 1, nonché dell'art. 15 della direttiva n. 88 del 2003, si ricava, anche, come quest'ultima si limiti a fissare prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, facendo salva la facoltà degli Stati membri di applicare disposizioni nazionali più favorevoli alla tutela dei lavoratori (sentenza cit. 13 dicembre 2018, causa To.He, C-385/17, punto 30 e punto 31). 10. Per ciò che riguarda, in particolare, "l'ottenimento di un pagamento" a titolo di ferie annuali, la Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-131/04 e C-257/04,
e altri (punto 50), ha avuto occasione di precisare che l'espressione Persona_11
"ferie annuali retribuite" di cui all'art. 7, n. 1, della direttiva n. 88 del 2003 intende significare che, per la durata delle ferie annuali, "deve essere mantenuta" la retribuzione;
in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (negli stessi sensi, anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri, punto 58). 11. L'obbligo di monetizzare CP_5 le ferie è volto a mettere il lavoratore, in occasione della fruizione delle stesse, in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro (v. cit. sentenze Robinson-Steele e altri, punto 58, nonché FF e altri, punto 60). 12. Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, AM e altri (punto 21) dove si afferma che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione. 13. In tale pronuncia, la Corte di Giustizia ha avuto modo di osservare come "sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (...) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro" (v. sentenza e altri cit., punto 23); pertanto Per_5
"qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali" (v. sentenza AM e altri cit., punto 24); all'opposto, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali "gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro" (v. sentenza AM e altri cit., punto 25). Del pari, vanno mantenuti, durante le ferie annuali retribuite, gli elementi della retribuzione "correlati allo status personale e professionale" del lavoratore (v., sentenza AM e altri cit., punto 28). 14. Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30, 31); in tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (sentenza Z.J.R. Lock cit., punto 30). Deve però tenersi conto della sent. e altri/British Per_5
Airways plc del 15.9.2011 in causa C-155/10 in cui è stata considerata una situazione similare a quella oggetto di causa. In particolare, nella pronuncia si legge ai punti 21, 24 e 25 secondo cui: "21. Come precisato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle conclusioni, da quanto precede si deduce che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore. Da quanto sopra si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione. 24. Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. 25. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali”. Ne consegue che, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, la retribuzione dovuta per le ferie non deve coincidere con quella ordinaria, ma deve essere "paragonabile" a quella ordinaria (o comunque deve essere presa in considerazione per tale computo) oltre a dover essere – dato questo incontestato – di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie”. Tanto premesso, in relazione alla prima delle voci non computate della retribuzione relativa al periodo feriale, parte ricorrente chiede la corresponsione della “indennità di utilizzazione professionale parte variabile” di cui all'art. 31 c. 4 ccnl di settore, nella specifica componente dell'“indennità di condotta” . La indennità in questione è considerata nella base di calcolo della retribuzione, ma la resistente la computa solo per la parte fissa e sostiene che la decurtazione parziale, durante la fruizione delle ferie, ne escluderebbe la funzione dissuasoria. Deve, in primis, rilevarsi che la quantificazione della quota di indennità riconosciuta durante le ferie, a opera della contrattazione collettiva, non esclude la valutazione, in sede giurisdizionale, della sua rispondenza alla sovraordinata normativa interna e sovranazionale. La contrattazione collettiva, pur nell'autonomia riservata in determinate materie, è pur sempre subordinata alla normativa comunitaria. In sostanza, la libertà sindacale, il corretto svolgimento delle relazioni industriali e finanche l'affidamento riposto dalla parte datoriale nelle possibilità di contenere i salari dei lavoratori durante i periodi di ferie non possono certo consentire di eludere le norme comunitarie, che il giudice è sempre tenuto ad applicare nella interpretazione del diritto vivente fornita dalla Corte di Giustizia. Al riguardo, la Suprema Corte Cass. Lav. 20216/2022) ha affermato in analoga fattispecie che “… in relazione al primo aspetto, sotto il profilo della lesione del legittimo affidamento, principio fondamentale, insuperabile dal diritto euro- unitario;
quanto al secondo, in relazione al profilo che l'ordinamento italiano riconosce che le parti sociali regolino tramite le proprie rappresentanze e mediante la contrattazione collettiva le condizioni essenziali del contratto di lavoro;
con riguardo al terzo aspetto, perché l'interpretazione adottata dal Tribunale avrebbe leso la libertà di impresa costituzionalmente riconosciuta. 33. Entrambe le questioni sono, a parere del Collegio, manifestamente infondate. 34. Quanto alla lesione del principio del legittimo affidamento, deve rilevarsi che, come osservato condivisibilmente dal PG, le disposizioni europee e nazionali nonché le sentenze della CGUE che vengono in rilievo nel presente giudizio non hanno subito modifiche nel tempo né significative rimeditazioni e mutamenti interpretativi (anche avendo riguardo alla recente pronuncia del 2022) per cui le parti sociali, nel redigere la norma collettiva di cui all'art. 10 citato, avrebbero dovuto tenere conto dei principi e degli orientamenti che si erano già affermati e consolidati in materia, senza che si possa, appunto, invocare una incolpevole aspettativa di fronte ad una situazione asseritamente mutatasi nel tempo. 35. Relativamente, poi, alla dedotta lesione della libertà sindacale e della libertà di impresa, va ritenuta anche in questo caso la manifesta infondatezza della questione perché la contrattazione collettiva non si muove nel vuoto normativo e, in un sistema di fonti "multilevel", come è quello euro- italiano, la peculiarità del diritto del lavoro richiede comunque che sia le disposizioni normative che quelle collettive contrattuali operino in sintonia e in parallelo tra loro, con l'osservanza appunto dei principi dettati dal diritto dell'Unione e di quelli fondamentali dello Stato Italiano, relativamente alle prescrizioni normative "minime", la cui osservanza non può costituire certamente alcuna lesione delle libertà sopra indicate”. L'incidenza dissuasiva sulla fruizione delle ferie comporta l'illegittimità per contrasto con fonti di rango prevalente. Non è rilevante la parziale decurtazione quanto la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito. Il rapporto rilevante in astratto ex ante non è, quindi, quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione erogata in concreto nel periodo feriale considerando, peraltro, che detta valutazione va compiuta sulla retribuzione giornaliera e di certo la diminuzione costituisce un effettivo deterrente alla fruizione delle ferie stesse. A sua volta, l'indennità di cui all'art. 77, co 2, CCNL 2012 (e 2016) è attribuita al solo personale mobile per le ore di assenza della residenza dall'ora di partenza del treno all'ora di arrivo nella residenza di lavoro. Conclusivamente può affermarsi che dette indennità sono legate alle mansioni del personale viaggiante (macchinisti e capo treno), in quanto sono connesse o alle modalità peculiari di svolgimento delle stesse o a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni stesse che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del contratto di lavoro e che viene compensato tramite l'importo pecuniario delle indennità medesime, incluse nel calcolo della retribuzione complessiva dovuta. Ne consegue che, le specifiche disposizioni della contrattazione collettiva che escludono, o non prevedono il computo di tali indennità dalla nozione di retribuzione mensile, utile per il computo della retribuzione per le ferie, sono in contrasto con le norme di legge interne di recepimento delle disposizioni di cui all'ordinamento sovranazionale. Pertanto, vanno disapplicate le clausole contrattuali nulle (e cioè dell'art. 25, comma 6, dell'art. 63, punti 1.1 e 1.2, e dell'art. 72, punto 2.4, del CCNL
del 16.04.2003; dell'art. 15, punto 3, e Controparte_6 dell'art. 34, punto 8.4, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.04.2003; dell'art. 31, punto 6, dell'art. 68, punto 1.1, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 20.07.2012; dell'art. 14, punto 3, e dell'art. 31, comma 5, del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 16.12.2016; dell'art. 30, comma 6, e dell'art. 77, punto 2.4, del CCNL della Mobilità, Area Attività Ferroviaria del 16.12.2016) e dichiarato il diritto del ricorrente a vedersi computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, l'importo dovuto per le indennità sopra elencate.
Nella specie non è stata avanzata, nelle conclusioni del ricorso, domanda di estensione della nullità all'intero accordo aziendale e di quelli ad esso connessi ma esclusivamente di accertamento della nullità delle singole disposizioni contenute nei contratti collettivi di categoria, in particolare quelle sopra menzionate, di cui agli specifici articoli sopra riportati, in quanto contrarie all'art. 7, par. 1, Direttiva 2003/88/CE. D'altra parte, la previsione di inscindibilità di tutte le clausole contrattuali non può essere opposta per la salvezza di una clausola che ponga illegittimamente una deroga ad una norma imperativa. In punto di diritto, si rammenta che il principio di conservazione, di cui all'art. 1419 c.c., costituisce, in materia contrattuale, regola generale dell'ordinamento. L'invalidità della singola clausola, tendenzialmente, non pregiudica l'intero contratto, salvo che non si dimostri, appunto, una patente relazione di interdipendenza della stessa da tutte le altre. Non risultano offerti dalla resistente elementi dirimenti volti a dimostrare l'assunto. In relazione, poi, all'eccepita prescrizione quinquennale nella misura di euro 887,73, si rileva che il relativo termine decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro non essendo quest'ultimo nella specie assistito da stabilità reale. A tale riguardo, come noto, la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 26246 del 06/9/2022 Cass. n.11766 del 02/05/2024, Cass. n. 36108/2022), ha fissato il principio di diritto secondo cui: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge 92/2012 e del Dlgs 23/2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità. Sicchè, per tutti i diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt.2948 n.4 e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro”. Deve pertanto dichiararsi il diritto del ricorrente all'inserimento delle voci “indennità di assenza dalla residenza” e “indennità di utilizzazione professionale” nel calcolo della retribuzione utile dei giorni di ferie per il periodo intercorrente dal 2 maggio
2015 al 30 settembre 2023. In ordine al quantum dovuto devono condividersi i nuovi conteggi, allegati alle note di trattazione scritta da ultimo depositate a cura di parte ricorrente, i quali appaiono correttamente formulati in quanto riportati fedelmente i dati indicati in busta paga in ordine all'importo dei relativi emolumenti e i giorni di ferie maturati e fruiti nel predetto periodo. Il ricorrente, pertanto, in tale sede ha dichiarato di ridurre la domanda al quantum scaturente dai nuovi conteggi che, con la conseguenza che la domanda attiene all'importo, a titolo di sorta, pari ad €. 8.312.08 (anzichè €. 12.055,41). Compete, pertanto, al ricorrente la somma di € 8.312,08 mentre per la differente parte la domanda deve essere rigettata. Sugli importi dovuti da intendersi al lordo delle ritenute di legge, ai sensi dell'art. 429, comma 3, c.p.c., si applicano gli interessi legali e la rivalutazione monetaria calcolata in base agli indici calcolati dall'ISTAT, ai sensi dell'art.150 disp. att. c.p.c. a decorrere dalla maturazione dei crediti al saldo. La determinazione degli interessi legali dovrà essere effettuata sulle somme rivalutate annualmente, secondo il principio statuito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 38 del 29 gennaio 2001. I contrasti giurisprudenziali esistenti, la recente pronuncia in materia di prescrizione e l'avvenuta riformulazione dei conteggi con riduzione della domanda, costituiscono ragioni sufficienti per disporre la compensazione per la metà delle spese giudiziali che, per il resto, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede: 1) accoglie il ricorso e, per l'effetto, previa disapplicazione delle clausole contrattuali nulle indicate in motivazione, dichiara il diritto di a vedersi Parte_1 computati nella nozione di retribuzione mensile utile per il calcolo del compenso per i giorni di congedo per ferie, quanto al periodo dal 01.08.2007 al 31.12.2023 l'“indennità di utilizzazione professionale – parte variabile” e l'“indennità per assenza dalla residenza”;
2) condanna per l'effetto al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1 dell'importo di € 3.421,36, così come ridotta la domanda, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo;
3) compensa per la metà le spese del giudizio e condanna la resistente al pagamento della restante metà, liquidata quest'ultima in € 2.320,00 oltre rimborso del contributo unificato, IVA, CPA e spese forfettarie come per legge, con attribuzione. Si comunichi. Napoli, 10.6.25 Il Giudice del lavoro dott.ssa Elisa Tomassi