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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1249 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce – Sezione II Civile - composto dai magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore
dott. Alessandro Carra Giudice
dott, Michele Grande Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2907/2024 r.g.
T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
Controparte_1
- RESISTENTE CONTUMACE-
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio
Con l'intervento del PM
Conclusioni come da verbale dell'udienza del 11.3.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.4.2024 deduceva di aver contratto matrimonio con il Parte_1 resistente in data 31.8.2016 e di aver generato con il medesimo tre figli, nati, rispettivamente, in data
12.1.2013, in data 14.12.2014 e in data 19.12.2018; evidenziava che, in ragione del venir meno della comunione materiale e spirituale, con sentenza n. 705/2022 pubblicata il 17.6.2022 R.G. 3163/2021 il
Tribunale di Arezzo avesse dichiarato la separazione della coppia e che i coniugi, sin da tale, risalente, momento avessero vissuto separati;
negava che sussistessero possibilità di riconciliazione ed instava affinchè fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio suindicato, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo.
All'udienza di prima comparizione compariva la sola ricorrente, nonostante la rituale evocazione in giudizio del resistente e, non essendo state formulate istanze istruttorie, veniva dato corso alla precisazione delle conclusioni;
il procuratore della ricorrente curava detto incombente, quindi rinunciava ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., sicchè il giudizio veniva immediatamente trattenuto in decisione.
Le richieste formulate dalla parte ricorrente meritano accoglimento.
Rileva il Collegio la sussistenza delle condizioni legittimanti lo scioglimento del matrimonio di cui all'art. 3 n. 2 lett. B l. 898/70, come modificato dalla l. 55/15; ed invero, alla data di proposizione del ricorso la separazione consensuale delle parti era stata dichiarata ed erano già decorsi dodici mesi dalla data della comparizione delle parti innanzi al Presidente;
ancora, deve ritenersi acclarato che, dopo l'autorizzazione a vivere separati, i coniugi non abbiano ripreso la convivenza e che non sia stata ripristinata la comunione materiale e spirituale tra costoro.
In ordine ai rapporti tra la prole ed il , rimasto contumace nel presente giudizio, giovi osservare CP_1 come debba trovare conferma l'affido esclusivo dei minori alla madre già stabilito in sede di separazione a seguito del trasferimento del resistente in Germania e del risalente disinteresse delle esigenze, materiali e non, dei minori;
si rileva, in proposito, come integri condizione sufficiente per derogare alla regola dell'affidamento condiviso la sussistenza di una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori tale da rendere l'affidamento in concreto pregiudizievole per i figli (cfr. Cass. Civ. sent.
n. 26587/2012); costoro potranno frequentare il padre, previo sollecito di quest'ultimo con richiesta diretta ai Servizi Sociali di , in spazio neutro secondo il calendario che i medesimi, laddove non Pt_1 ritengano tale modalità di frequentazione pregiudizievole, vorranno predisporre, stante la risalente e perdurante assenza di rapporti con il padre.
Appaiono, inoltre, rinvenibili i presupposti legittimanti il ricorso all'affido esclusivo rafforzato con riferimento alle scelte scolastiche e di salute dei minori, risultando a tal fine dirimenti l'assenza e conseguente inerzia del padre rispetto all'esercizio delle prerogative genitoriali - circostanza che rende materialmente non attuabile la necessaria interazione concordata con la madre.
Ancora, quanto ai profili economici tra il e la prole, in assenza di qualsivoglia indicazione in CP_1 ordine alle condizioni reddituali del resistente, deve disporsi il versamento in favore della madre della somma di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento di ciascun minore;
tale somma, complessivamente pari a € 450,00, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, dovrà essere annualmente rivalutata sulla base dell'indice Istat. Il dovrà, altresì, versare la quota pari al 50% delle spese straordinarie relative ai figli, intendendosi CP_1 tali gli esborsi, indifferibili ovvero previamente concordati e documentati, da individuarsi sulla base del
Protocollo vigente presso il Tribunale di Lecce.
Le spese di lite, parametrate alla consistenza dell'attività difensiva svolta ed alla non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate, seguono la soccombenza del resistente..
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 31.8.2016 in Germania e trascritto nel registro dello stato civile del comune di al n. 55 parte II Serie C anno 2017, alle condizioni Pt_1 indicate in motivazione;
b) condanna parte resistente alla rifusione, in favore della ricorrente, delle spese di lite, che liquida in €
2.200,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa..
c) manda all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69
D.P.R. 396/2000.
Lecce, 16.4.2025.
Il Presidente Est.
(dott.ssa Francesca Caputo)